TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 9508/2019, promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RONDANI FILIPPO ATTRICE contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIRELLI GIANLUCA CONVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 18.6.19, ha convenuto in giudizio il fratello, Parte_1 in relazione all'eredità della madre, Controparte_1 Persona_1
Il convenuto si è costituito in giudizio il 27.11.19.
Le parti sono comparse all'udienza del 19.12.19; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 18.2.21, ampiamente motivata, il giudice ha rigettato le prove chieste dalle parti, salvo la c.t.u. estimativa dell'asse. L'Arch. ha prestato l'impegno il 6.4.21. La Persona_2 relazione è stata depositata l'8.10.21. Le parti sono comparse all'udienza del 12.7.22.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. Le parti sono comparse alle udienze del 12.9.23 e del 14.5.24. Con ordinanza del 12.8.24, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in trattazione scritta il 25.2.25.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 23.4.25 e del 13.5.25.
2. redigeva un testamento pubblico il 23.11.17 dal seguente tenore: «Revoco ogni mia Persona_1 precedente disposizione testamentaria. erede universale mio figlio al quale attribuisco la quota di CP_2 CP_1 legittima e la quota disponibile ed al quale lascio l'intero mio patrimonio immobiliare e mobiliare. Alla mia figlia
attribuisco la sola quota di legittima che le verrà liquidata in denaro dal mio erede. Faccio obbligo a mia figlia Pt_1
di imputare sulla sua quota quanto ha già da me ricevuto in vita, per l'acquisto della casa in Quinzano, circa Pt_1
175.000.000 (centosettantacinque milioni) delle vecchie lire pari a circa Euro 90.379,96 (novantamilatrecento- settantanove virgola novantasei). Così intendo disporre in quanto mio figlio in tutti questi anni mi ha assistito, CP_1 curato e accudito in ogni mia necessità, dedicandomi tutto il suo tempo libero dagli impegni lavorativi. Preciso inoltre che
Pag. 1 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
mio figlio si è sempre fatto carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della mia casa di CP_1
Quinzano, provvedendo con denaro suo personale. L'arredamento della predetta casa, suppellettili, argenti, tappeti sono di proprietà di mio figlio in quanto sono stati acquistati con denaro suo personale, salvo i mobili di famiglia. Non CP_1 ho altro da aggiungere né da togliere a queste mie volontà» (doc. 2 att.).
La signora moriva il 17.2.18. I figli discutono sui beni che compongono l'asse – singolarmente considerati al successivo paragrafo 4, cui si rinvia – e di conseguenza sulle somme da corrispondere per eseguire il testamento.
3. Le conclusioni dell'attrice (come da foglio di p.c.) sono state:
«IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: Dato atto di quanto sopra, effettuata la riunione fittizia con ricomposizione dell'asse ereditario della de cuius, nonché la collazione dell'immobile di proprietà di ovvero della CP_1 somma dallo stesso ricevuta per procedere al pagamento del relativo prezzo e delle somme ricevute e/o prelevate da parte del convenuto su conti correnti e titoli previa rendicontazione, • quantificarsi ed assegnarsi l'equivalente della quota di legittima (pari ad 1/3) del patrimonio caduto in successione alla sig.ra • e quindi condannarsi il sig. Parte_1
a corrispondere alla sorella la somma di € 155.161,75, ovvero quell'altra maggior o minor somma che Controparte_1 sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione al saldo, in forza delle disposizioni testamentarie. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande proposte ex adverso, ivi compresa l'eccezione riconvenzionale di compensazione in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018, oltre spese generali ed accessori di Legge, nonchè di Consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte e delle spese sostenute per l'acquisizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dell'asse ereditario. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Senza inversione dell'onere probatorio, si richiamano le istanze istruttorie già formalizzate nella Memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. [omissis]».
Le conclusioni del convenuto (come da foglio di p.c.) sono state:
«In via principale e nel merito : Effettuata la riunione fittizia dell'asse ereditario della de cuius, accertare e dichiarare che nulla deve il sig. alla sig.ra a titolo di quota di legittima derivante dall'eredità Controparte_1 Parte_1 materna. In via subordinata: eccezione riconvenzionale – compensazione Nella denegata, e non ritenuta fondata ipotesi nella quale il Giudice dovesse attribuire somme all'attrice: - ridurre nel minimo ritenuto di Giustizia ogni importo a Lei riconosciuto, - accertato e dichiarato il debito della sig.ra nei confronti dell'asse ereditario per l'importo di Parte_1
€. 50.133,19, o nella misura ritenuta di Giustizia, dichiarare la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti tra le parti in forza delle rispettive domande, con vittoria di spese a favore del sig. in subordine, con Controparte_1 integrale compensazione. In ogni caso a) Dichiarare che l'immobile di proprietà del sig. non rientra nella Controparte_1 collazione in quanto acquistato direttamente con risorse del convenuto. b) Condannare l'attrice alle spese di causa e di giudizio [omissis]». Controparte_3
4. La sentenza viene resa dal giudice monocratico, non rientrando la controversia in quelle indicate dal previgente art. 50 c.p.c.: non è stato infatti impugnato il testamento della de cuius né chiesta la riduzione per lesione di legittima (ma soltanto la quantificazione dell'eredità spettante ai fratelli).
4.1. Si esaminano singolarmente i cespiti ereditari.
4.1.1. Il primo bene pacificamente caduto in successione è l'immobile di esclusiva proprietà della madre delle parti, sito a Quinzano in via Manzoni.
Il c.t.p. dell'attrice ha stimato il valore del cespite in € 263.436,39; quello del convenuto in € 186.000; il c.t.u. in € 168.000 (all'attualità, cioè al momento della valutazione – le parti tuttavia nulla hanno eccepito sul punto).
Il giudice ritiene che la quantificazione attorea sia eccessiva rispetto a quella della controparte e
Pag. 2 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
soprattutto del c.t.u., che ha adeguatamente risposto alle osservazioni alle pp. 27 e ss. della relazione. Occorre tenere conto, infatti, del cattivo stato manutentivo, della conseguente necessità di una profonda ristrutturazione, della vicinanza a un'attività produttiva non del tutto cessata etc.
Nel calcolo dell'asse si considera dunque la stima di € 168.000.
4.1.2. Nel testamento, la signora precisava che l'arredamento della casa familiare fosse stato Per_1 acquistato da salvo i “mobili di famiglia”, comunque a lui destinati siccome parte del CP_1
“patrimonio mobiliare”.
Essi sono stati valutati € 4.000 dal c.t.u. (importo non contestato) e rientrano nel calcolo dell'asse.
4.1.3. In terzo luogo, va analizzato il conto corrente Monte dei Paschi n. 15021, intestato alla de cuius.
È pacifico tra le parti che il saldo di € 89 e i titoli collegati per € 14.950 confluiscano nell'eredità.
L'attrice ha calcolato altresì € 83.200 che sarebbero stati prelevati dal convenuto e andrebbero considerati donazioni a suo favore. In particolare, a giugno 2015 risultano disinvestiti € 77.034,56 e successivamente bonificati € 80.000 sul conto corrente Monte dei Paschi n. 01769 (docc. 7 e 14 att.).
Il convenuto ha contestato questa ricostruzione, sostenendo: (i) di aver provveduto alle esigenze della madre ipovedente, almeno nei suoi ultimi otto anni di vita;
(ii) di aver contribuito talvolta al conto corrente con versamenti di denaro in contanti o con bonifico (cfr. pp.
6-7 della II mem. conv.); (iii) con riguardo ai suddetti € 80.000, che «i relativi fondi sono stati svincolati su richiesta della madre, la quale aveva poi restituito al figlio il corrispettivo in denaro, per farlo rientrare di parte delle somme spese a suo favore nel corso del tempo» (p. 10 comp. cost.) e che la de cuius avesse inteso «“forfettizzare” un importo mediante il disinvestimento di fondi in scadenza» (p. 5 della II mem. conv.).
Il giudice ritiene che le uscite indicate nell'estratto conto sub doc. 7 conv. (non risultando agli atti il doc. 6 att.), principalmente utenze con addebito diretto, siano compatibili con le esigenze della madre e con quelle del figlio convivente. Reputa inoltre che non si possano considerare i versamenti in contanti che sarebbero stati eseguiti dal figlio, siccome non tracciabili;
nemmeno i bonifici (peraltro solo tre) meritano di essere calcolati, siccome destinati da causale al pagamento di utenze da considerare comuni.
L'attenzione va concentrata piuttosto sul bonifico in uscita di € 80.000 eseguito il 25.6.15. Il convenuto, infatti, ha ammesso di aver ricevuto questo importo – precedentemente investito dalla madre in titoli Banca Intesa e Anima – a titolo di rimborso. Questa allegazione, tuttavia, è rimasta del tutto generica e mal si coniuga con la necessità di ulteriormente compensare in sede di testamento per le CP_1 spese sostenute. D'altronde, anche la donazione c.d. rimuneratoria è soggetta a collazione (Cass. n. 15666/19). Si ritiene, giusto, pertanto, includere nell'asse questa somma, a titolo di liberalità ricevuta dal convenuto.
4.1.4. Quanto al libretto postale n. 40716, le parti concordano sull'esistenza di un saldo di € 3132,89. La cointestazione del conto, eccepita dal convenuto, è provata dai docc. 9 att. e 8 conv., che riportano i nomi di madre e figlio. Cade quindi in successione metà dell'importo, pari a € 1566,45.
L'attrice ha sommato prelievi per € 174.789 nel corso degli anni (di cui € 50.000 prelevati il 12.8.15 per una polizza, cfr. infra), chiedendone la restituzione all'eredità.
Il giudice non condivide questa tesi, perché gli estratti conto evidenziano come la pensione della madre, non appena percepita, venisse riscossa in contanti. Quelle uscite sono compatibili con le esigenze di vita della signora, se divise per i mesi da gennaio 2011 alla morte (al netto della polizza, ammontano a circa
€ 1400/mese). Inoltre, manca la prova contraria che i prelievi fossero fatti per liberalità a favore del
Pag. 3 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
convenuto, da cui del resto non è possibile pretendere, dopo tanti anni, un puntuale rendiconto delle somme spese, nell'ambito di una comunanza di vita con la madre. Cass. n. 18814/23 ha ad esempio chiarito che: «Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla “de cuius” durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità».
Il discorso è tuttavia diverso per il prelievo del 12.8.15, rispetto al quale il convenuto scrive: «L'investimento in una polizza di €. 50.000,00 la cui metà dell'importo è comunque imputabile al sig. CP_1
era stata condivisa con la madre, la quale così restituiva le somme versate dal sig. a suo favore» (p. 11
[...] CP_1 comp. cit.). Su tale somma vale dunque lo stesso ragionamento precedentemente svolto sull'altro prelievo da € 80.000, con la conseguenza che € 25.000 (stante la cointestazione – le parti non si sono soffermate sulla provenienza della provvista) va inclusa nell'asse.
4.1.5. L'attrice ha poi chiesto di conteggiare nell'eredità la casa di Quinzano acquistata nel 1991 dal convenuto, siccome i fondi (£ 110 milioni) gli sarebbero stati forniti dalla madre.
Il giudice reputa che il doc. 15 att. (dichiarazione de relato di un parente) sia irrilevante e che le altre istanze istruttorie non avrebbero comunque soddisfatto l'onere probatorio. Si condivide, sul punto, quanto scritto dal precedente titolare del fascicolo nell'ordinanza del 18.2.21: la tesi dell'attrice, secondo cui la madre avrebbe venduto un immobile in via Ciocca per ottenere la provvista da dare al fratello, contrasta con la circostanza che quella casa fu venduta solo nel 1999 (doc. 9 conv.). Manca quindi la dimostrazione che l'immobile del convenuto sia stato acquistato grazie al contributo della madre.
4.1.6. Con rogito notarile del 4.5.00 (doc. 18 att.), la madre aveva donato alla figlia £ 190 milioni (somma erroneamente indicata nel testamento ma correttamente imputata dall'attrice fin da p. 7 cit.). L'11.3.02, l'attrice acquistava una casa in via Mazzini 63, successivamente ristrutturata (doc. 19 att.).
chiede di considerare nell'eredità la donazione diretta del denaro;
invece, la Pt_1 CP_1 donazione indiretta dell'immobile (ovvero quanto meno i frutti civili del denaro). Il c.t.u. ha stimato l'immobile € 239.000 all'attualità.
Il giudice ritiene convincente la tesi dell'attrice, perché il nesso teleologico tra la donazione del denaro e l'acquisto immobiliare – al fine di giustificare l'imputazione dell'immobile anziché della somma – è troppo debole, tenuto conto del non modesto lasso di tempo (due anni) tra le operazioni, che appaiono indipendenti l'una dall'altra (cfr. su questa distinzione Cass. n. 18541/14 e Corte d'Appello di Brescia n. 429/22).
L'art. 751 c.c. prevede che la collazione del denaro segua il c.d. principio nominalistico, essendo irrilevante la svalutazione monetaria (cfr. esplicitamente Cass. n. 26486/19): si considera dunque l'importo convertito nel nuovo conio, pari a € 98,126,81. Non sono dovuti i frutti evocati dal convenuto: l'art. 745 c.c. stabilisce infatti che gli interessi spettino dal giorno dell'aperta successione e Cass. n. 22632/13, da egli richiamata, appare irrilevante.
4.1.7. Da ultimo, vanno tolti quali debita dell'eredità gli € -6280 pagati per il funerale della de cuius (doc. 4 conv.), senza considerare gli ulteriori € 500 che sarebbero stati sostenuti da in mancanza di CP_1 prova certa della provenienza.
4.2. Sommando dunque le voci indicate in grassetto, l'eredità ammonta a € 168.000 + 4.000 + (89+14.950+80.000) + (1566,45+25.000) + 98.126,81 – 6280 = € 385.452,26.
Pag. 4 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
La quota di legittima spettante all'attrice ex art. 537 co. 2 c.c. è pacificamente di 1/3 e cioè € 128.484,09.
Detraendo la donazione ricevuta per € 98.126,81 ne consegue che debba versare a – CP_1 Pt_1 secondo l'indicazione del testamento materno per una liquidazione in denaro – € 30.357,27. Su questa somma non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, ma gli interessi al tasso legale dal decesso (17.2.18) al saldo (Cass. n. 19230/24).
Si evidenzia come l'ammontare della quota legittima non sia molto diverso da quello stimato dal convenuto a p. 8 comp. concl. (sebbene sulla base di altri calcoli); ciò che cambia è piuttosto la sottrazione per la donazione a (dovendosi guardare non al valore dell'immobile, ma al denaro). Pt_1
4.3. Non deve essere esaminata l'eccezione riconvenzionale del convenuto: trattasi infatti di un diverso calcolo dell'asse, assorbito da quanto precede.
5. Le spese di lite e di c.t.u. (come liquidate il 21.4.21 e il 14.12.21) meritano di essere interamente compensate, stante la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: condanna al versamento in favore di di € 30.357,27 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1 tasso legale dal 17.2.18 al saldo, a titolo di eredità della madre;
compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 04/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 5 di 5