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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa CA de IR Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al N.R.G.5204/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Parte_1 C.F._1
Di Lorenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Maiorino e. CP_1 C.F._2
Angela Villani, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 09.09.2024, nel Comune di Cava de' Tirreni, atto trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 124, Parte II, Vol. II, Serie B, anno 2004; che con decreto di omologa del 04.09.2018, depositato il 18.09.2018, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la separazione consensuale dei coniugi;
che dall'unione coniugale nascevano le figlie:
( 28.06.2005) e (04.08.2011); che a seguito della separazione consensuale la casa Per_1 Per_2
coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, veniva assegnata alla moglie la quale avrebbe continuato ad abitarla unitamente alle figlie;
che la prole veniva affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con residenza presso la genitrice, tuttavia, il padre avrebbe potuto tenere con sé le figlie ogni volta che avrebbe voluto;
che il ricorrente si obbligava a versare a titolo di mantenimento per la moglie e per le figlie minori la somma complessiva mensile di € 500,00, di cui € 200,00 per ciascuna figlia minore ed € 100,00 per la moglie, oltre al 50% spese straordinarie;
che, a seguito della separazione, erano sopravvenute circostanze idonee a modificare le condizioni economiche concordate tra le parti;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l. 1.12.1970, n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia pronunciare anche con sentenza parziale che decida solo sullo stato civile : A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e , e alla luce di quanto Parte_1 CP_1
esposto, a modifica di quanto riportato nella separazione;
B) revocarsi a carico del Sig Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 in favore della;
C) aumentare
[...] CP_1 in € 250,00 per ciascuna minore, a carico del ed in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per le figlie oltre alla contribuzione, nella misura del 50% con la CP_1
sig.ra , a tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie minori come concordate e CP_1 documentate;
D) revocarsi l'obbligo al versamento del rateo di mutuo mensile a carico del Sig
, revocarsi l'obbligo a carico dell' al pagamento delle rate condominiali Parte_1 Parte_1 straordinarie e rate per acquisto arredamento casa.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 28.04.2023 si costituiva la resistente la quale nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, in via preliminare rappresentava CP_1
che la richiesta di modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione dovesse essere fondata sul mutamento di presupposti fattuali che avevano determinato l'adozione del precedente regime, insussistenti nel caso di specie;
che, dal momento dell'omologazione dell'accordo di separazione, controparte non aveva mai provveduto, se non in sporadiche occasioni, a versare il mantenimento previsto in favore della ex moglie pari ad € 100,00; che invero, la resistente riceveva la sola somma di € 400,00 quale forma di mantenimento per le figlie minori, avendo il coniuge solo sporadicamente contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie alla prole sostenute costantemente dalla odierna resistente;
chiedeva, dunque, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri ed , anche con sentenza parziale che decida CP_1 Parte_1
solo sullo stato;
2) Rigettare le richieste di modifica delle condizioni di separazione relative alla revoca dell'obbligo al versamento del rateo di mutuo mensile ed al pagamento delle rate condominiali straordinarie;
3) Non ci si oppone alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 100,00, purché il mantenimento in favore delle figlie minori venga aumentato in € 300,00 per ciascuna figlia minore, alla luce delle fisiologiche aumentate esigenze delle stesse;
4) Disporre la suddivisione dell'assegno unico in parti uguali tra i coniugi;
5)
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni ed oneri come per legge”.
All'esito della celebrazione dell'udienza presidenziale, autorizzati i coniugi a continuare a vivere separati, confermate le condizioni della separazione, la causa veniva rimessa per il prosieguo innanzi al g.i. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa, a seguito della richiesta della pronuncia di stato, veniva rimessa al Collegio per la decisione previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene la causa necessiti di proseguire in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni rappresentante dalle parti potranno essere esaminate nel prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore secondo le determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio giudiziale, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
sposatisi nel Comune di Cava de' Tirreni il 9.09.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 124, Parte II, Vol. II, Serie B, anno 2004); dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De'Tirreni per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa CA de IR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa CA de IR Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al N.R.G.5204/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Parte_1 C.F._1
Di Lorenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Maiorino e. CP_1 C.F._2
Angela Villani, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 09.09.2024, nel Comune di Cava de' Tirreni, atto trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 124, Parte II, Vol. II, Serie B, anno 2004; che con decreto di omologa del 04.09.2018, depositato il 18.09.2018, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la separazione consensuale dei coniugi;
che dall'unione coniugale nascevano le figlie:
( 28.06.2005) e (04.08.2011); che a seguito della separazione consensuale la casa Per_1 Per_2
coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, veniva assegnata alla moglie la quale avrebbe continuato ad abitarla unitamente alle figlie;
che la prole veniva affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con residenza presso la genitrice, tuttavia, il padre avrebbe potuto tenere con sé le figlie ogni volta che avrebbe voluto;
che il ricorrente si obbligava a versare a titolo di mantenimento per la moglie e per le figlie minori la somma complessiva mensile di € 500,00, di cui € 200,00 per ciascuna figlia minore ed € 100,00 per la moglie, oltre al 50% spese straordinarie;
che, a seguito della separazione, erano sopravvenute circostanze idonee a modificare le condizioni economiche concordate tra le parti;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l. 1.12.1970, n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia pronunciare anche con sentenza parziale che decida solo sullo stato civile : A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e , e alla luce di quanto Parte_1 CP_1
esposto, a modifica di quanto riportato nella separazione;
B) revocarsi a carico del Sig Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 in favore della;
C) aumentare
[...] CP_1 in € 250,00 per ciascuna minore, a carico del ed in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per le figlie oltre alla contribuzione, nella misura del 50% con la CP_1
sig.ra , a tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie minori come concordate e CP_1 documentate;
D) revocarsi l'obbligo al versamento del rateo di mutuo mensile a carico del Sig
, revocarsi l'obbligo a carico dell' al pagamento delle rate condominiali Parte_1 Parte_1 straordinarie e rate per acquisto arredamento casa.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 28.04.2023 si costituiva la resistente la quale nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, in via preliminare rappresentava CP_1
che la richiesta di modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione dovesse essere fondata sul mutamento di presupposti fattuali che avevano determinato l'adozione del precedente regime, insussistenti nel caso di specie;
che, dal momento dell'omologazione dell'accordo di separazione, controparte non aveva mai provveduto, se non in sporadiche occasioni, a versare il mantenimento previsto in favore della ex moglie pari ad € 100,00; che invero, la resistente riceveva la sola somma di € 400,00 quale forma di mantenimento per le figlie minori, avendo il coniuge solo sporadicamente contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie alla prole sostenute costantemente dalla odierna resistente;
chiedeva, dunque, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri ed , anche con sentenza parziale che decida CP_1 Parte_1
solo sullo stato;
2) Rigettare le richieste di modifica delle condizioni di separazione relative alla revoca dell'obbligo al versamento del rateo di mutuo mensile ed al pagamento delle rate condominiali straordinarie;
3) Non ci si oppone alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 100,00, purché il mantenimento in favore delle figlie minori venga aumentato in € 300,00 per ciascuna figlia minore, alla luce delle fisiologiche aumentate esigenze delle stesse;
4) Disporre la suddivisione dell'assegno unico in parti uguali tra i coniugi;
5)
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni ed oneri come per legge”.
All'esito della celebrazione dell'udienza presidenziale, autorizzati i coniugi a continuare a vivere separati, confermate le condizioni della separazione, la causa veniva rimessa per il prosieguo innanzi al g.i. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa, a seguito della richiesta della pronuncia di stato, veniva rimessa al Collegio per la decisione previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene la causa necessiti di proseguire in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni rappresentante dalle parti potranno essere esaminate nel prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore secondo le determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio giudiziale, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
sposatisi nel Comune di Cava de' Tirreni il 9.09.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 124, Parte II, Vol. II, Serie B, anno 2004); dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De'Tirreni per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa CA de IR