TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1264/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(BI) alla via Diaz n. 2;
, , nato a [...] il [...], residente in Candelo (BI) CP_1 CodiceFiscale_2 al Corso San Lorenzo n. 91; rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carlo Rizzi, con domicilio in Biella, via Nazario Sauro 9;
nei confronti di
, , nata a [...] il [...], residente CP_2 CodiceFiscale_3 in Candelo (BI) alla via Fiume n. 6, domiciliata presso la RSA Servizi Residenziali CERINO ZEGNA di Occhieppo Inferiore (BI);
atti trasmessi al Pubblico Ministero il 10 gennaio 2025
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto Con ricorso depositato il 31/12/2024 i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della madre . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte CP_2 convenuta, all'udienza del 19/03/2015 i ricorrenti chiedevano che fosse nominato un tutore esperto alla famiglia, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la signora soffre di un decadimento cognitivo senile. Il CP_2
13 settembre 2024 è stata sottoposta a visita geriatrica di controllo;
il medico dott. ha accertato Pt_2 che ella soffre di “afasia fluente in disturbo neurocognitivo maggiore peggiorato”; ha inoltre accertato che ella risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL, mentre il MMSE non risultava eseguibile a causa della sua patologia. Il 15 novembre 2024 è stata accolta presso la RSA “Istituto Belletti Bona” di Biella;
il direttore sanitario dott. ha accertato che ella “soffre di un disturbo Per_1 neurocognitivo maggiore con disturbi comportamentali gravi e pervasivi con afasia fluente che interferiscono con la capacità di giudizio della persona, essendone espressione della propria condizione cognitiva”. Il 27 novembre 2024 è stata quindi accolta presso la RSA “Cerino Zegna” di Occhieppo, dove tutt'ora abita. Ha presentato inoltre domanda di riconoscimento dell'invalidità civile. La signora è stata esaminata in udienza: ha saputo dire correttamente il proprio CP_2 nome, ma non è stata in grado di rispondere alle altre, pur semplici, domande che le venivano rivolte e non ha riconosciuto i figli.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_2
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 31/12/2024, così provvede:
dichiara l'interdizione di , , nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_3
(BI) il 04.01.1947, residente in [...], domiciliata presso la RSA Servizi
Residenziali CERINO ZEGNA di Occhieppo Inferiore (BI);
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 19/03/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1264/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(BI) alla via Diaz n. 2;
, , nato a [...] il [...], residente in Candelo (BI) CP_1 CodiceFiscale_2 al Corso San Lorenzo n. 91; rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carlo Rizzi, con domicilio in Biella, via Nazario Sauro 9;
nei confronti di
, , nata a [...] il [...], residente CP_2 CodiceFiscale_3 in Candelo (BI) alla via Fiume n. 6, domiciliata presso la RSA Servizi Residenziali CERINO ZEGNA di Occhieppo Inferiore (BI);
atti trasmessi al Pubblico Ministero il 10 gennaio 2025
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto Con ricorso depositato il 31/12/2024 i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della madre . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte CP_2 convenuta, all'udienza del 19/03/2015 i ricorrenti chiedevano che fosse nominato un tutore esperto alla famiglia, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la signora soffre di un decadimento cognitivo senile. Il CP_2
13 settembre 2024 è stata sottoposta a visita geriatrica di controllo;
il medico dott. ha accertato Pt_2 che ella soffre di “afasia fluente in disturbo neurocognitivo maggiore peggiorato”; ha inoltre accertato che ella risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL, mentre il MMSE non risultava eseguibile a causa della sua patologia. Il 15 novembre 2024 è stata accolta presso la RSA “Istituto Belletti Bona” di Biella;
il direttore sanitario dott. ha accertato che ella “soffre di un disturbo Per_1 neurocognitivo maggiore con disturbi comportamentali gravi e pervasivi con afasia fluente che interferiscono con la capacità di giudizio della persona, essendone espressione della propria condizione cognitiva”. Il 27 novembre 2024 è stata quindi accolta presso la RSA “Cerino Zegna” di Occhieppo, dove tutt'ora abita. Ha presentato inoltre domanda di riconoscimento dell'invalidità civile. La signora è stata esaminata in udienza: ha saputo dire correttamente il proprio CP_2 nome, ma non è stata in grado di rispondere alle altre, pur semplici, domande che le venivano rivolte e non ha riconosciuto i figli.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_2
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 31/12/2024, così provvede:
dichiara l'interdizione di , , nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_3
(BI) il 04.01.1947, residente in [...], domiciliata presso la RSA Servizi
Residenziali CERINO ZEGNA di Occhieppo Inferiore (BI);
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 19/03/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli