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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2024, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Di Vico;
ATTRICE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1
20.8.2009, trascritto nei registri dello stato civile di Acri nell'anno 2009 Ufficio 2 Vol. 1 n. 8
Parte 2 Serie A, con , dalla cui unione non erano nati figli, che il Tribunale Controparte_1
di Cosenza, con sentenza n. 782/2019, aveva dichiarato la separazione giudiziale delle parti, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con integrale conferma delle condizioni di cui alla fase di separazione.
1 rimaneva contumace. Controparte_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Alcuna ulteriore statuizione deve essere resa atteso che il procuratore della ricorrente, all'udienza del 17.10.2024, ha dichiarato che la domanda verte esclusivamente sullo status coniugalis.
Stante anche il comportamento processuale della convenuta, che non si è costituita né si
è presentata per opporsi alla domanda, e la natura degli interessi coinvolti, appare equo dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Di Vico;
ATTRICE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1
20.8.2009, trascritto nei registri dello stato civile di Acri nell'anno 2009 Ufficio 2 Vol. 1 n. 8
Parte 2 Serie A, con , dalla cui unione non erano nati figli, che il Tribunale Controparte_1
di Cosenza, con sentenza n. 782/2019, aveva dichiarato la separazione giudiziale delle parti, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con integrale conferma delle condizioni di cui alla fase di separazione.
1 rimaneva contumace. Controparte_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Alcuna ulteriore statuizione deve essere resa atteso che il procuratore della ricorrente, all'udienza del 17.10.2024, ha dichiarato che la domanda verte esclusivamente sullo status coniugalis.
Stante anche il comportamento processuale della convenuta, che non si è costituita né si
è presentata per opporsi alla domanda, e la natura degli interessi coinvolti, appare equo dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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