Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2024, proposto da
IN AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardone e Selena Chiara Galletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1028 del 27.09.2023, emessa dal Tribunale di Palmi, Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi, sez. Lavoro, ha “accerta(to) il diritto del sig. IN AC alla percezione dei contributi previdenziali ed al trattamento di fine servizio corrispondenti ai compensi percepiti dall’anno 2012 al 30.09.2021 in relazione al servizio di ADI” nonché “l’omissione della corresponsione dei contributi previdenziali e del trattamento di fine servizio in favore dell’INPS da parte dell’ASP di Reggio Calabria in relazione ai compensi percepiti dall’anno 2012 al 30.09.2021 dal sig. IN AC per il servizio di ADI, e per l’effetto” ha “Condanna(to) l’ASP di Reggio Calabria a corrispondere all’INPS gli importi omessi con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e del TFS, ivi compresi i maturati ratei arretrati, in relazione ai compensi percepiti dall’anno 2012 al 30.09.2021 dal sig. IN AC per il servizio di ADI per un totale complessivo pari ad euro 32.964,86” e “al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle parti ricorrenti in euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
La sentenza munita di attestazione di conformità all’originale ex art. 475 cpc novellato è stata notificata a mezzo pec all’ASP di Reggio Calabria in data 27/09/2023 ed è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Palmi del 20.6.2024.
Non avendo l’ASP di Reggio Calabria provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 26/09/2024 e depositato il successivo giorno 30/09/2024 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
2. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur evocata in giudizio, al pari dell’INPS, non si è costituita.
3. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Osserva, quindi, il Collegio che la formazione del giudicato rende incontestabile l’entità del credito vantato da parte ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento dell’obbligazione.
Permane, infatti, l’inadempimento dell’ASP di Reggio Calabria intimata, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
6. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’ASP di Reggio Calabria di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo al pagamento del debito ivi accertato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
6.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , che il Collegio individua nel Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico del Comune resistente.
6.2. In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
6.3. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
6.4. La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione ai procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’amministrazione stessa il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Cardone e Selena Chiara Galletta ex artt. 93 c.p.c. e 26 c.p.a.;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’ASP di Reggio Calabria, ancorché non costituita, all’INPS ed al Prefetto di Reggio Calabria;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO