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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2734 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Giorgio Fontana Parte_1
Appellante
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4619/2023 del 5.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio il (già MIBACT) innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma esponendo, in sintesi, che:
1 - con provvedimento del 13.5.2018 il gli aveva attribuito l'incarico di dirigente di seconda CP_1 fascia preposto al servizio “politiche del turismo” ai sensi dell'art. 19, comma sesto, del D.Lgs. n.
165/2001 e dunque quale soggetto esterno alla P.A.;
- il 4.6.2018 aveva sottoscritto il relativo contratto, nel quale era indicato che l'incarico avrebbe avuto fine il 18.6.2021 e avrebbe potuto avere ad oggetto anche mansioni diverse, se così deliberato da parte datoriale;
- con D.L. n. 86/2018 e DPCM attuativo del 12.11.2018 le competenze in materia di turismo e le relative risorse venivano trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per cui da quel momento il aveva reso la sua prestazione “in avvalimento” da parte del nuovo Parte_1
titolare della funzione ed era previsto che passasse dal 1.1.2019 alle dipendenze del nuovo Ministero;
- con nota del 28.12.2018 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva ritenuto
“non operante” tale transito in quanto il settimo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 86/2018 aveva disciplinato soltanto il transito del personale in servizio al 1.6.2018 ed il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di lavoro soltanto in data 4.6.2018;
- il aveva dissentito da tale interpretazione ma il Ministero delle politiche Controparte_1
agricole, alimentari e forestali non aveva dato ingresso al dirigente nelle proprie strutture e pertanto dal mese di febbraio 2019 il non era più stato retribuito da nessuna delle due Parte_1
Amministrazioni;
- il aveva promosso ricorso per sentir dichiarare il proprio diritto alla prosecuzione Parte_1 dell'incarico alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ma il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 376/2020, passata in giudicato, aveva respinto la domanda sulla scorta dell'art. 1, settimo comma, del D.L. n. 86/2018;
- con DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 le funzioni in materia di turismo erano state riportate nella competenza del;
nondimeno il era stato lasciato in uno stato di Controparte_1 Parte_1
forzosa inattività, nonostante le diffide inoltrate anche tramite il sindacato di appartenenza;
- il 13.3.2021 il ormai esasperato, aveva comunicato la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento.
Il ricorrente aveva dunque richiesto il pagamento delle retribuzioni da percepire fino alla scadenza naturale del contratto (o, in subordine, fino alla comunicazione di risoluzione) comprensive di
2 retribuzione premiale, indennità di mancato preavviso, ferie non godute;
la condanna al risarcimento del danno alla professionalità, morale, esistenziale e da lesione di chance.
Si era costituito il per resistere al ricorso. Aveva sottolineato che la mancata Controparte_1 prosecuzione dell'incarico era dovuta ad impossibilità sopravvenuta di rendere la prestazione dopo che il stesso aveva perso ogni competenza in materia di turismo;
che dopo il rientro della CP_1 funzione all'interno del , questo aveva disposto un interpello per l'attribuzione Controparte_1
degli incarichi dirigenziali cui il ricorrente nemmeno aveva partecipato, che con D.L. n. 22 del
1.3.2021 le competenze in materia di turismo erano state demandate ad un nuovo CP_1
appositamente costituito;
che in punto di danno non vi erano sufficienti allegazioni, trattandosi di un incarico a soggetto esterno ai sensi del sesto comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Il nucleo della motivazione è il seguente: “Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro non abbia avuto attuazione;
chiedendo il pagamento delle retribuzioni e/o il risarcimento del danno, il ricorrente peraltro imputa alla parte datoriale la responsabilità di quello che ritiene un inadempimento degli obblighi contrattuali. Tale responsabilità però non risulta in alcun modo dedotta o provata;
il ricorrente ha dedotto circa l'illegittimità della condotta datoriale facendo riferimento solo alla persistente sussistenza del rapporto, che non era stato mai revocato, e alla forzata inattività alla quale sarebbe stato costretto. Sulla base di tale prospettazione chiede il pagamento delle retribuzioni, quale obbligo scaturente dal contratto ritenuto ancora in essere, e il risarcimento dei danni per la forzata inattività. Con riferimento alla prima deduzione, deve rilevarsi che la pretesa del ricorrente di ottenere il pagamento delle retribuzioni successive a gennaio 2019 si scontra, innanzitutto, con il principio secondo cui la retribuzione è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni. A fronte di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma, data la natura sinallagmatica del rapporto, è necessaria la previa offerta della prestazione lavorativa. Il ricorrente, però, non ha mai messo a disposizione del la propria prestazione lavorativa;
egli era al corrente delle CP_1
questioni che avevano impedito il transito nel Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo
(v. corrispondenza in atti, diretta anche a lui) e ha iniziato una controversia nei confronti di questo ente, poi conclusasi negativamente;
dal 5.8.2019 ha, inoltre, avviato una collaborazione con altro ente, sia pure a tempo determinato, senza fornire alcuna prova che tale incarico sarebbe stato
3 comunque compatibile con quello che avrebbe voluto espletare presso il Mibact. Pur analizzando la corrispondenza in atti, non si rinviene una dichiarazione in tal senso (il ricorrente infatti si è sempre limitato a chiedere di dare attuazione al contratto e a sollecitare la individuazione delle soluzioni migliori volte a sanare il danno subito - v. in atti). Le circostanze indicate evidenziano la sussistenza di una volontà incompatibile con la volontà di protrarre il rapporto;
appare pertanto tardiva la dichiarazione di risoluzione del contratto in data 13.3.2021. Per il resto, va osservato che, comunque, non sussisteva un rifiuto illegittimo dell'amministrazione, in quanto il soggetto debitore della retribuzione si trovava nella assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta. Date tali premesse, deve anche escludersi che possa esservi spazio per richieste risarcitorie, per danno alla professionalità, da perdita di chance, morale ed esistenziale, connesse al preteso inadempimento.”.
ha appellato la sentenza. Resiste il . Parte_1 CP_1 CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, si deduce “Violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. – Violazione art. 19 d. lgs. n. 165/2001 – Violazione dell'art. 2094 c.c. – Violazione degli artt. 1366, 1175 e 1375 c.”: in sostanza, si imputa al Tribunale di avere violato le regole per la corretta ripartizione dell'onere di allegazione e prova in materia di responsabilità contrattuale: essendo noto che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendo assolvere unicamente l'onere di allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altre circostanze esimenti. E così, nel caso di specie, essendo il titolare del diritto ad eseguire l'incarico fino alla scadenza e a ricevere la relativa Parte_1 retribuzione, era l'Amministrazione a dover dimostrare la non imputabilità del proprio inadempimento.
Con un secondo motivo di appello si contesta il seguente passaggio della pronuncia: “il ricorrente, però, non ha mai messo a disposizione del la propria prestazione lavorativa;
egli era al CP_1
corrente delle questioni che avevano impedito il transito nel Ministero delle politiche agricole,
4 forestali e del turismo (v. corrispondenza in atti, diretta anche a lui) e ha iniziato una controversia nei confronti di questo ente, poi conclusasi negativamente;
dal 5.8.2019 ha, inoltre, avviato una collaborazione con altro ente, sia pure a tempo determinato, senza fornire alcuna prova che tale incarico sarebbe stato comunque compatibile con quello che avrebbe voluto espletare presso il
Mibact.”. Sostiene l'appellante che, diversamente dalla supposta “acquiescenza” alla cessazione dell'incarico che traspare dalla motivazione della pronuncia, la messa a disposizione delle proprie energie emerge documentalmente dalle varie missive inoltrate al;
che l'accettazione di un CP_1
diverso incarico non possa valere ad elidere la responsabilità dell'Amministrazione, trattandosi di una legittima reazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.; ed infine che della dimostrazione dell'eventuale incompatibilità fra i due incarichi avrebbe dovuto onerarsi il e non certo il ricorrente. CP_1
La sentenza, in effetti, mostra una ricostruzione in fatto e alcuni passaggi motivazionali non del tutto condivisibili: non può infatti dirsi che l'appellante non avesse costituito in mora il proprio datore di lavoro mettendo a disposizione le proprie energie, l'opposto emergendo pianamente dalla lettura della missiva del 5.3.2020 diretta ai vertici ministeriali;
così come l'eventuale illegittimità della cessazione anticipata dell'incarico, a differenza di quanto si legge nella pronuncia, non verrebbe certamente scriminata dalla circostanza che, peraltro dopo sette mesi di inattività, il aveva concluso Parte_1
altro incarico di collaborazione (potendo essa, al più, rilevare nel senso di un aliunde perceptum).
Tali puntualizzazioni non sono sufficienti all'accoglimento dell'originaria domanda.
Deve rilevarsi che da un lato l'appello non si confronta con il passaggio motivazionale secondo cui
“la pretesa del ricorrente di ottenere il pagamento delle retribuzioni successive a gennaio 2019 si scontra, innanzitutto, con il principio secondo cui la retribuzione è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni. A fronte di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno”: per cui il Tribunale ha già solo per questo preclusa la possibilità di richiedere il pagamento “delle retribuzioni” residuando soltanto la possibilità di chiedere un risarcimento, in ipotesi ad esse commisurato.
Dall'altro lato, poi, il motivo di appello, come si dirà, non mostra alcuna idoneità ad incidere concretamente sul decisum oggetto di gravame, e questo perché la sentenza va confermata nella parte in cui accerta la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell'incarico, con valenza preclusiva di tutte le domande proposte in primo grado.
5 Sostiene l'appellante che di impossibilità sopravvenuta non possa, nella specie, parlarsi in quanto:
- l'Amministrazione non ha mai comunicato alcun recesso al come pure le avrebbe Parte_1 consentito l'art. 4 del decreto di attribuzione dell'incarico dirigenziale (all. 3): “l'incarico…avrà durata di anni tre, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto a seguito di processi riorganizzativi che dovessero interessare la struttura e le funzioni conferite…”; l'incarico doveva dunque considerarsi come ancora in essere;
- il avrebbe potuto essere ricollocato all'interno del , avendo Parte_1 Controparte_1
accettato nel contratto di svolgere anche mansioni diverse ed avendo un curriculum che glielo avrebbe consentito;
- la competenza in materia del turismo era “rientrata” presso il appellato già con il DPCM CP_1
2.12.2019 n. 169 e nondimeno non solo l'appellante non era stato reintegrato, ma l'incarico era stato assegnato ad altro soggetto.
Il ragionamento non convince.
In primo luogo, l'impossibilità di prosecuzione dell'incarico era stata comunicata dal CP_1 appellato all'appellante con la nota del gennaio 2019 (all. 17 al ricorso) in cui si legge che si conferma
“l'impossibilità di riassumere la partita stipendiale del dirigente Dott. alla luce del dettato Parte_1
legislativo ed in considerazione della circostanza che la Direzione generale turismo, cui è organicamente assegnato il citato dirigente, non afferisce più a codesto ”. CP_1
Per cui non appare corretto né ritenere che il sia rimasto “in una posizione di assoluto CP_1
silenzio e inerzia in modo ambiguo ed equivoco”, né tantomeno inferire dalla mancanza di una comunicazione espressa e diretta al Dirigente che il contratto fosse ancora in essere, poiché, già all'epoca del transito delle risorse verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il appellato aveva chiaramente informato il di ritenere non più in essere il vincolo CP_1 Parte_1 contrattuale “alla luce del dettato legislativo” e cioè del D.L. n. 86/2018.
In secondo luogo, e mutuando alcune delle successive considerazioni dalla condivisibile sentenza di questa Corte n. 333/2024 resa in analoga fattispecie, occorre premettere qualche considerazione sulla disciplina del rapporto di lavoro del dirigente c.d. esterno all'Amministrazione, la quale è eccentrica sia rispetto alla disciplina ordinaria afferente all'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione sia alla disciplina della dirigenza c.d. interna.
6 L'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego avviene, in applicazione del principio meritocratico posto dall'art. 97 della Cost., attraverso il vaglio concorsuale, che di regola valuta con prove scritte e orali la reale preparazione dei tanti candidati. L'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, prevede, tuttavia, la possibilità del conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di una comprovata ed elevata qualificazione non rinvenibile all'interno dell'Amministrazione. Si tratta di una ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali del tutto eccezionale subordinato alla presenza di almeno tre concomitanti condizioni:
- l'assenza di professionalità appartenenti ai ruoli dirigenziali a cui conferire l'incarico;
- la verifica circa il possesso da parte del soggetto individuato della professionalità necessaria a ricoprire l'incarico. Infatti, il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, non appartenendo ai ruoli dirigenziali non ne possiede la relativa qualifica;
dunque, può essere individuato in relazione alla copertura di una specifica posizione rispetto alla quale la sua professionalità risulti perfettamente collimante;
- la sussistenza nell'organico dell'Amministrazione di un ufficio di livello dirigenziale che necessiti dell'esercizio delle corrispondenti funzioni. Infatti, a differenza di quanto previsto per i dirigenti di ruolo, non è consentito l'affidamento dei compiti di consulenza e studio previsti dal comma 10 del d.lgs. 195/2001, al personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione interessata”.
Dunque, condizione imprescindibile per l'attribuzione di incarichi dirigenziali è la sussistenza di un ufficio dirigenziale necessitante di un titolare che ne eserciti le funzioni, munito della necessaria competenza professionale.
Da ciò discende che la diversa ripartizione di competenze fra i disposta dal legislatore ha CP_2 determinato ex se l'interruzione dell'incarico, che è stata comunicata anche al dirigente con la citata nota del gennaio 2019. Del resto si tratta di una eventualità che era stata prevista come causa di cessazione anticipata dell'incarico già con l'art. 4 del decreto di conferimento e dunque pattuita fra le parti come condizione risolutiva.
Si veda, sul punto, Cass. n. 3989/2023: “la possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prima ancora che essere prevista dalla contrattazione collettiva e dal legislatore del
2011, derivava dal potere della pubblica amministrazione di determinare le linee fondamentali di organizzazione dei propri uffici (articolo 2, comma uno e articolo 5, comma uno, d.lgs. nr. 165/2001)
e, perciò, eventualmente di sopprimerli, con riflessi indiretti sulle relative posizioni di responsabilità.
Nell'ipotesi ordinaria, in cui l'incarico dirigenziale è affidato a un dirigente di ruolo della
7 amministrazione che lo conferisce, la cessazione dell'incarico – e del contratto che ad esso accede – non incide sul rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del dirigente;
quando l'incarico
è assegnato, invece, a un soggetto esterno – come nella fattispecie di causa – con la revoca dell'incarico si risolve anche il rapporto di lavoro. Dalla esposizione sin qui svolta risulta che il rapporto di lavoro a termine che si instaura in caso di incarico dirigenziale esterno cessa anticipatamente, in caso di subordinazione, non solo per effetto di licenziamento per giusta causa, ex articolo 2119 cod. civ. (nelle ipotesi di responsabilità disciplinare) ma anche per revoca dell'incarico, all'esito dell'accertamento della responsabilità dirigenziale (responsabilità, quest'ultima, distinta da quella disciplinare) ovvero per ragioni organizzative. Nelle ipotesi di revoca dell'incarico esterno, la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale a termine è effetto della dipendenza di tale rapporto dall'incarico conferito. Un meccanismo analogo si verifica nelle ipotesi in cui la soppressione di una struttura amministrativa si verifichi – invece che per atto di riorganizzazione della stessa amministrazione – in forza di una disposizione di legge. In detta eventualità, come già chiarito da questa Corte nella decisione del 7 settembre 2021 nr. 24079, la risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo schema civilistico della impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo
1463 cod. civ. (il caso esaminato nella pronuncia citata riguardava la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale di una ASL a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario per legge regionale, con soppressione della Azienda sanitaria). Si è, in particolare, evidenziato che il conferimento dell'incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di conseguenza, la risoluzione del rapporto.”.
Dispone l'art. 1256 c.c.: “[I]. La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. [II]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”.
Tale ultima clausola è applicazione del principio codicistico secondo cui, in caso di impossibilità temporanea della prestazione, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento (art. 1256
c.c.) e, nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, si determina la sospensione del contratto (v., ex multis, Cass. 27/03/2024, n. 8286). In tal caso, non occorre un formale provvedimento decisorio del datore di lavoro poiché la sospensione opera di diritto (“resta sospeso”) in quanto, appunto, il
8 lavoratore si trova nell'impossibilità di prestare la sua attività e, dato il vincolo sinallagmatico, il datore di lavoro non è obbligato a versare la retribuzione. La sospensione diviene estinzione allorché la prestazione, come nella specie, divenga sin da subito, ovvero con il tempo, impossibile nel senso che, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Una volta ritenuta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, deve escludersi che il Controparte_1
fosse gravato da particolari oneri di repêchage, istituto comunque già in generale
[...]
inconfigurabile nei confronti dei dirigenti; e la comunicazione di risoluzione per inadempimento del
è intervenuta a rapporto già concluso. Parte_1
Ulteriore conseguenza è che, una volta ritornata la competenza sul turismo al Controparte_1
(peraltro, solo temporaneamente), una nuova attribuzione dell'incarico non avrebbe potuto prescindere dalla indizione di un nuovo interpello per verificare nuovamente l'eventuale sussistenza di adeguate professionalità interne all'Amministrazione, come in effetti avvenuto.
Tali circostanze e argomentazioni valgono ad escludere che il possa avere violato obblighi CP_1
contrattuali così come il generale dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Il terzo motivo di appello evidenzia che “la condotta del , nella qualità di datore di lavoro è CP_1 certamente illegittima, conseguendone l'obbligo al risarcimento dei danni, e la sentenza di primo grado merita di essere riformata non avendo riconosciuto la sussistenza dell'obbligo retributivo del e/o non avendo riconosciuto neppure il diritto risarcitorio che discende dall'inadempimento CP_1
contrattuale del medesimo.”. Le domande risarcitorie riproposte e nuovamente elencate ed CP_1
illustrate, così come la domanda di pagamento della retribuzione non percepita, derivano sempre dall'accertamento dell'illegittimità del contegno dell'Amministrazione e pertanto deve confermarsene il rigetto alla luce delle superiori considerazioni.
Il quarto motivo di appello “impugna autonomamente il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha condannato in misura veramente abnorme l'appellante al pagamento delle spese di lite (€ 7.566,80, oltre spese generali, IVA e CPA), visto che, quale che sia la valutazione di merito sulla domanda azionata in giudizio dal lavoratore, comunque la stessa non poteva mai considerarsi né temeraria né azzardata, alla luce di tutti i fatti esposti e del comportamento - se non altro innegabilmente da considerarsi quanto meno molto ambiguo ed equivoco - dell'Amministrazione convenuta in giudizio. Né è irrilevante che il si sia difeso senza officiare neppure CP_1
l'Avvocatura dello Stato ma con un proprio funzionario interno, quindi anche da questo punto di vista non si giustifica una condanna che arriva, comprendendo gli accessori, a quasi diecimila euro posti a
9 carico dell'appellante, che pare essere più una immotivata misura sanzionatoria che una mera conseguenza della soccombenza nella lite.”.
Il motivo è infondato. Il dott. ha chiesto in proprio favore il pagamento di voci retributive Parte_1
e risarcitorie di importo tale da collocare il valore della controversia nello scaglione compreso fra
520.000,00 e 1.000.000,00 di euro, rispetto al quale le tariffe forensi prevedono, in assenza di attività istruttoria, un minimo liquidabile (e non derogabile: cfr. Cass. n. 9815/2023) di euro €.9.942,00. La presenza del solo funzionario in giudizio per la parte pubblica ne impone, poi, la riduzione ai sensi dell'art. 152-bis c.p.c., ma nei soli limiti del 20%, pervenendosi così ad un totale minimo liquidabile di euro 7.953,60, superiore a quello oggetto di pronuncia.
Pur volendo – e non si vede come - ritenere corretta, per completezza di motivazione, la dichiarazione di valore di cui al ricorso (causa di valore indeterminabile), peraltro, certamente la complessità non può ritenersi “bassa”, bensì, quantomeno, “media”; operando la medesima riduzione del 20%, si ottiene in tal caso un valore medio di euro 7.238,40: deve concludersi che il Tribunale ha liquidato una somma (€ 7.566,80) di pochissimo superiore al valore medio: ed è noto che, attestandosi sui valori medi di liquidazione delle spese, il giudice non è nemmeno gravato da oneri di specifica motivazione;
a maggior ragione deve escludersi che si sia in presenza di una condanna vessatoria o abnorme.
Conclusivamente, l'appello va interamente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della controversia determinato dal disputatum.
Deve infine darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.11.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n.
4619/2023 del 5.5.2023 nei confronti del così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in
€.9.256,00 oltre accessori di legge;
10 - Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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