Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.M. Dott.ssa
Paola Caserta, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9635 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Lesione personale", e vertente
TRA
' rappresentato e difeso, giusta Parte 1 (C.F. C.F. 1
procura in atti, dall'Avv. Claudia Degno (C.F.: Codice Fiscale 2 ) presso il cui studio, sito in Marano di Napoli (NA) alla via Toscana n.2, è elettivamente domiciliato;
-attore-
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte 1 (C.F. C.F. 3
), presso il cui procura in atti, dall'Avv. Salvatore D'Errico (C.F. C.F. 4 studio, sito in Casandrino (NA) alla via Marinaro n. 47, è elettivamente domiciliato;
-convenuto-
NONCHE'
Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e
P.IVA 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ennio C.F.
Magrì (C.F.: ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via C.F. 5
Carducci n. 19;
-terza chiamata-
CONCLUSIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con 1. 69/2009.
Parte 1 esponeva: che, in data Con atto di citazione ritualmente notificato,
14.06.2019, alle ore 23:00 circa, durante lo svolgimento di una partita di calcetto presso il Centro Sportivo "Il Salice 1987" sito in Cardito (NA) al Corso Italia, 8, mentre correva, rovinava a terra a causa di una bottiglietta d'acqua lanciata maldestramente sul campo di calcio da Controparte_1 ; che, a causa della caduta, riportava lesioni personali tali da necessitare il trasporto, mediante ambulanza,
presso il P.O. "San Giovanni Di Dio” di Frattamaggiore, ove i medici di turno gli diagnosticavano "frattura scomposta di 3° prossimale epifisidiafisario di tibia dx",
come da referto in atti;
che veniva ricoverato presso il suddetto nosocomio nel reparto di ortopedia con diagnosi di "frattura epifisi tibiale prossimale a dx"; che in data 19.06.2019 veniva dimesso con l'applicazione di un tutore al ginocchio;
che sussisteva nel caso in esame un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.p.c. del convenuto.
Tanto premesso, concludeva affinché il convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, danno morale ed esistenziale singolarmente considerati, patiti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte 1 il quale, opponendosi alla domanda, deduceva: di aver gettato la bottiglina d'acqua, dopo essersi dissetato,
al di fuori del campo da gioco, ma che la stessa involontariamente finiva all'interno del campo;
che non era dimostrato il necessario nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riferite;
che eccessivo era il quantum debeatur;
che non poteva trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno morale in quanto non adeguatamente allegata e provata;
che in ogni caso era titolare di una polizza assicurativa con denominata “PostaprotezioneMulti RC”, Controparte_2
polizza che, tra i rischi assicurati, comprendeva anche Assicurazione per responsabilità civile e tutela legale n. A40108000000037, a copertura anche quelli connessi alla responsabilità civile per i danni cagionati a terzi.
Ciò posto, concludeva, affinché previa autorizzazione della chiamata in garanzia di la domanda attorea fosse integralmente rigettata e che, in via Controparte_2
gradata, in caso di suo accoglimento, la compagnia assicurativa chiamata in causa fosse tenuta a manlevarlo da ogni effetto pregiudizievole derivante dall'esito del giudizio.
Controparte_2Si costituiva in giudizio la società la quale deduceva l'assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice, per non essere stato l'evento dannoso adeguatamente circostanziato, non consentendogli di poter esercitare in maniera puntuale il proprio diritto di difesa;
contestava la ricostruzione dei fatti e la pretesa risarcitoria di parte attrice, concludendo per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi di parte attrice. Veniva
quindi espletata una CTU medico-legale. All'esito, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione, con i termini di legge ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di genericità dell'atto di citazione con conseguente violazione del diritto di difesa, sollevata dalla terza convenuta, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno
2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado, come ha concretamente fatto, di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In punto di diritto, va osservato che la fattispecie in esame rientra nell'alveo dell'art. 2043 c.c. che, in tema di responsabilità civile extracontrattuale dispone che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", con conseguente onere di parte attrice di provare il fatto illecito nonché il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno, l'elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa.
Orbene, l'assunto di parte attorea ha trovato pieno riscontro nella puntuale e coerente deposizione dei due testi escussi in corso di giudizio, della cui attendibilità
non vi è motivo di dubitare.
Invero, i due testi escussi, presenti al momento dell'evento, hanno fornito una concorde ricostruzione dei fatti conforme a quanto descritto dall'attore in citazione.
In ordine all'elemento soggettivo del fatto illecito, si riscontra nel caso in esame l'elemento colposo.
Viene infatti in rilievo una condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole di prudenza o diligenza volte a prevenire il danno.
Non sussistono dubbi anche in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate e la caduta, risultando dalle deposizioni testimoniali ed essedo stata confermata dall'espletata CTU medico-legale.
Il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, dott. Persona 1 in quanto congruamente motivate sotto il profilo logico e tecnico.
Ciò posto, nel caso di specie, sussiste la responsabilità del convenuto per i danni subiti dall'attore.
Con riferimento alla quantificazione del danno, occorre richiamare la relazione del
CTU dalla quale emerge che, in conseguenza dell'evento lesivo del 14/06/2019,
l'attore abbia riportato “frattura piatto tibiale ginocchio dx da riferito trauma", da cui residuano i seguenti postumi: una invalidità temporanea totale ITT di 20 giorni al 100%; una invalidità temporanea parziale ITP di 20 giorni al 75% e di 30 giorni al
50%; un danno biologico permanente del 6%.
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 29 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 3121/2017 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'attore può essere individuato nella seguente misura, espressa in termini monetaria già rivalutati all'attualità:
gg. 20 di ITT → € 2.300,00
gg. 20 di ITP al 75% → € 1.725,00
gg. 20 di ITP al 50% → € 1.725,00
danno biologico permanente al 6% → € 9.885,00
Pertanto, va stimato in € 35.750,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 9.885,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di €
15.635,00.
Quanto, invece, al danno morale, lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (cfr. Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022, Rv.
664553 -01).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve tuttavia allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione"
(cfr. Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, il danno morale non può essere risarcito, in assenza di puntuali allegazioni degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, essendosi l'attore limitato a domandare il ristoro di tutti i danni.
Quanto al danno patrimoniale, le spese mediche sostenute vanno liquidate in €
302,00.
In definitiva, sommando gli importi sopra indicati, il pregiudizio complessivamente patito dall'attore, ascende ad euro 15.937,00.
A tale importo deve poi aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale
danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712,
nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (14.06.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Il convenuto Controparte_1 ha diritto ad essere manlevato dalle statuizioni di condanna di cui sopra da parte della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile in quanto la vigenza della polizza assicurativa invocata (polizza n. A40108000000037, allegata dal convenuto) e l'operatività della stessa a copertura dell'evento hanno trovato pieno riscontro nella documentazione allegata.
La manleva dovrà operare tramite pagamento diretto al danneggiato delle somme allo stesso dovute (anche a titolo di spese processuali) dall'assicurato, in ragione di quanto previsto dall'art. 1917, comma 2, ultima parte c.c. e considerata la specifica richiesta nelle conclusioni dalla stessa formulate, sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Passando, in ultimo, alla regolazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Nel rapporto tra attore e convenuto l'addebito delle spese processuali segue la soccombenza del secondo e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M.
Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, assumendo come valore della causa quello riconosciuto a titolo di risarcimento ed in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.), con attribuzione in favore dell'avv. Degno Claudia, dichiaratosi anticipatario.
La società Controparte_2 dovrà manlevare il suo assicurato [...] CP 1 (con pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917 comma 2 c.c.) dalle statuizioni di condanna conseguenti a quanto sopra statuito.
Vanno altresì poste a carico della compagnia assicuratrice terza chiamata le spese legali sostenute dal convenuto Controparte_1 e ciò in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva.
Vanno infine definitivamente poste a carico della società terza chiamata le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto Controparte_1 al
pagamento, in favore di 'a titolo di risarcimento del danno, Parte 1
della somma di € 15.937,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
2) condanna il convenuto Controparte_1 al pagamento, in favore di Parte 1
[…] delle spese processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali del 15%, con attribuzione all'avv. Degno Claudia, dichiaratosi antistatario;
3) accoglie la domanda formulata dal convenuto Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, dichiara quest'ultima tenuta a manlevare il Controparte_2
primo da quanto pagato - per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite
- per effetto della presente pronuncia;
4) condanna Controparte 2 in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in favore del convenuto Controparte_1 delle spese di lite, che '
liquida in € 2.600,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Salvatore D'Errico, dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico della società terza chiamata Controparte 2 le spese di C.T.U. liquidate con decreto in corso di causa.
Aversa, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Caserta