TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9170 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Simone Parte_1
Opponente Contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Michele Abbattista Opposta Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_3 mandataria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Francesco Bordiga Cessionaria/intervenuta ex art. 111 cpc Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con decreto n. 2172/2021 provvisoriamente esecutivo, notificato il 24.05.2021, si ingiungeva a in qualità di fideiussore della debitrice principale (oggi fallita) società Parte_1 [...]
(già , il pagamento della somma di € 169.302,72 a titolo di Controparte_5 Controparte_6 rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/294/78212099 stipulato in data 09.03.2018. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 28.06.2021, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio ad altri due giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 5514/2021 e n. 5516/2021 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, per difetto di prova del credito, in quanto emesso solo sulla base del saldaconto;
il difetto di legittimazione attiva della società CP_7
sostenendo l'omessa prova della titolarità del credito, non avendo fornito la
[...] prova della intervenuta cessione con , pure sua mandataria, Controparte_8 cessione di cui contestava di aver ricevuto notifica. Sosteneva la nullità, totale o parziale, della fideiussione specifica rilasciata contestualmente alla stipula del contratto di mutuo da parte della debitrice principale, per conformità della stessa allo schema ABI 2003, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Quanto al contratto di finanziamento, evidenziando che allo stesso erano stati applicati un tasso variabile e un piano di ammortamento alla francese, ne contestava la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, chiedendo quindi l'applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. Infine, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà. Con comparsa del 25.10.2021 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_8
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. Precisava che in data 28.06.2021 era intervenuta tra e Controparte_8 [...] un contratto di cessione ex art. 58 TUB (all. E fasc. opposta), a seguito Controparte_7 del quale l'odierna opposta aveva riacquistato il credito oggetto del presente giudizio, in precedenza ceduto a con contratto di cessione del 29.04.2019 (all. Controparte_7
F fascicolo opposta); di aver depositato l'e/c dal quale poter agevolmente evincere tutte le voci del rapporto intercorso tra la banca e la debitrice principale, fino all'intervenuto fallimento di quest'ultima. Asserendo l'inapplicabilità della sanzione di cui al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia alle fideiussioni specifiche, contestava in ogni caso il difetto di onere probatorio in ordine all'eccezione sollevata da parte opponente. Quanto alla eccepita violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., evidenziava che il contratto di mutuo oggetto di controversia era stato risolto in data 15.12.2020 in concomitanza con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale, come comunicato all'opponente in data 03.02.2021 (all. n. 13 fasc. opposta) e che in data 06.04.2021 era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, così rispettando il termine semestrale. Sosteneva, altresì, la legittimità del contratto di finanziamento contestato, con conseguente rigetto dell'opposizione. Con note di trattazione scritta del 24.11.2021, parte opponente rappresentava che al procedimento di mediazione obbligatoria non aveva partecipato, per la parte opposta, un procuratore munito di apposita procura speciale sostanziale, come stabilito dagli artt. 5 e 8 del d. lgs. n. 28/2010, con conseguente non corretta instaurazione della procedura di mediazione e improcedibilità della domanda monitoria. Eccepiva, inoltre, l'inefficacia della cessione tra 2019 e Controparte_7 Controparte_8
, per difetto di prova.
[...]
Con atto del 03.07.2025 interveniva in giudizio, quale cessionaria del credito, Controparte_3
[...
associandosi a tutte le domande ed eccezione sollevate dalla cedente opposta. Rigettata con ordinanza del 03.12.2021 la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. La questione preliminare di improcedibilità dell'azione monitoria, sollevata dalla difesa di parte opponente, è idonea a definire il giudizio. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. civ. sez. III n. 8473/2019). Come specificato dalla S.C., non può ritenersi sufficiente una procura (generale o speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, e quindi autenticata dallo stesso difensore, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite. Se è pur vero che la partecipazione al procedimento di mediazione non può considerarsi attività strettamente personale, con ciò avendo la parte la possibilità di delegare la citata attività e di farsi, dunque, sostituire dal difensore nell'ambito del procedimento di mediazione, è altrettanto vero, per principio consolidato, che tale potere non può essere conferito al difensore con procura dallo stesso autenticata, benché quella stessa procura consenta di conferire al difensore ogni più ampio potere processuale. Inoltre, per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso. Orbene, benché si possa affermare che il difensore sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia, la procura allo stesso rilasciata deve contenere il conferimento dei poteri sostanziali, in questo differenziandosi dalla mera procura alla rappresentanza processuale che ben può essere autenticata dallo stesso difensore. È, dunque, necessario che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile), preveda specificatamente, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio (Cass. civ. sez. III n. 14676/2025). Nel caso di specie, la procura ad litem rilasciata dalla banca opposta al proprio difensore non può ritenersi utile ai fini del corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5 d. lgs n. 28/2010, non conferendo i richiesti specifici poteri sostanziali ed essendo autenticata dallo stesso difensore. A nulla rileva l'avvenuta partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, atteso l'onere dell'opposta di instaurare correttamente il predetto procedimento, onere nella specie non adempiuto. Il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, esentando il giudice dal pronunciarsi sul merito della controversia. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta. La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con determinazione ai minimi attesa la mancanza di attività istruttoria e ridotte del 50% in ragione della pronuncia resa solo in rito (art. 4 c. 9 dm 147/2022). Nel rapporto processuale con la cessionaria le spese processuali vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo le altre parti determinato il suo intervento in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 24.05.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 2172/2021 notificato il 28.06.2021, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda monitoria;
2. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2172/2021;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3526,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE compensate nei confronti della cessionaria in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. Bari, 09/10/2025 Il Giudice Assunta Napoliello
Opponente Contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Michele Abbattista Opposta Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_3 mandataria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Francesco Bordiga Cessionaria/intervenuta ex art. 111 cpc Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con decreto n. 2172/2021 provvisoriamente esecutivo, notificato il 24.05.2021, si ingiungeva a in qualità di fideiussore della debitrice principale (oggi fallita) società Parte_1 [...]
(già , il pagamento della somma di € 169.302,72 a titolo di Controparte_5 Controparte_6 rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/294/78212099 stipulato in data 09.03.2018. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 28.06.2021, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio ad altri due giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 5514/2021 e n. 5516/2021 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, per difetto di prova del credito, in quanto emesso solo sulla base del saldaconto;
il difetto di legittimazione attiva della società CP_7
sostenendo l'omessa prova della titolarità del credito, non avendo fornito la
[...] prova della intervenuta cessione con , pure sua mandataria, Controparte_8 cessione di cui contestava di aver ricevuto notifica. Sosteneva la nullità, totale o parziale, della fideiussione specifica rilasciata contestualmente alla stipula del contratto di mutuo da parte della debitrice principale, per conformità della stessa allo schema ABI 2003, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Quanto al contratto di finanziamento, evidenziando che allo stesso erano stati applicati un tasso variabile e un piano di ammortamento alla francese, ne contestava la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, chiedendo quindi l'applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. Infine, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà. Con comparsa del 25.10.2021 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_8
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. Precisava che in data 28.06.2021 era intervenuta tra e Controparte_8 [...] un contratto di cessione ex art. 58 TUB (all. E fasc. opposta), a seguito Controparte_7 del quale l'odierna opposta aveva riacquistato il credito oggetto del presente giudizio, in precedenza ceduto a con contratto di cessione del 29.04.2019 (all. Controparte_7
F fascicolo opposta); di aver depositato l'e/c dal quale poter agevolmente evincere tutte le voci del rapporto intercorso tra la banca e la debitrice principale, fino all'intervenuto fallimento di quest'ultima. Asserendo l'inapplicabilità della sanzione di cui al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia alle fideiussioni specifiche, contestava in ogni caso il difetto di onere probatorio in ordine all'eccezione sollevata da parte opponente. Quanto alla eccepita violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., evidenziava che il contratto di mutuo oggetto di controversia era stato risolto in data 15.12.2020 in concomitanza con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale, come comunicato all'opponente in data 03.02.2021 (all. n. 13 fasc. opposta) e che in data 06.04.2021 era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, così rispettando il termine semestrale. Sosteneva, altresì, la legittimità del contratto di finanziamento contestato, con conseguente rigetto dell'opposizione. Con note di trattazione scritta del 24.11.2021, parte opponente rappresentava che al procedimento di mediazione obbligatoria non aveva partecipato, per la parte opposta, un procuratore munito di apposita procura speciale sostanziale, come stabilito dagli artt. 5 e 8 del d. lgs. n. 28/2010, con conseguente non corretta instaurazione della procedura di mediazione e improcedibilità della domanda monitoria. Eccepiva, inoltre, l'inefficacia della cessione tra 2019 e Controparte_7 Controparte_8
, per difetto di prova.
[...]
Con atto del 03.07.2025 interveniva in giudizio, quale cessionaria del credito, Controparte_3
[...
associandosi a tutte le domande ed eccezione sollevate dalla cedente opposta. Rigettata con ordinanza del 03.12.2021 la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. La questione preliminare di improcedibilità dell'azione monitoria, sollevata dalla difesa di parte opponente, è idonea a definire il giudizio. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. civ. sez. III n. 8473/2019). Come specificato dalla S.C., non può ritenersi sufficiente una procura (generale o speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, e quindi autenticata dallo stesso difensore, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite. Se è pur vero che la partecipazione al procedimento di mediazione non può considerarsi attività strettamente personale, con ciò avendo la parte la possibilità di delegare la citata attività e di farsi, dunque, sostituire dal difensore nell'ambito del procedimento di mediazione, è altrettanto vero, per principio consolidato, che tale potere non può essere conferito al difensore con procura dallo stesso autenticata, benché quella stessa procura consenta di conferire al difensore ogni più ampio potere processuale. Inoltre, per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso. Orbene, benché si possa affermare che il difensore sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia, la procura allo stesso rilasciata deve contenere il conferimento dei poteri sostanziali, in questo differenziandosi dalla mera procura alla rappresentanza processuale che ben può essere autenticata dallo stesso difensore. È, dunque, necessario che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile), preveda specificatamente, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio (Cass. civ. sez. III n. 14676/2025). Nel caso di specie, la procura ad litem rilasciata dalla banca opposta al proprio difensore non può ritenersi utile ai fini del corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5 d. lgs n. 28/2010, non conferendo i richiesti specifici poteri sostanziali ed essendo autenticata dallo stesso difensore. A nulla rileva l'avvenuta partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, atteso l'onere dell'opposta di instaurare correttamente il predetto procedimento, onere nella specie non adempiuto. Il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, esentando il giudice dal pronunciarsi sul merito della controversia. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta. La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con determinazione ai minimi attesa la mancanza di attività istruttoria e ridotte del 50% in ragione della pronuncia resa solo in rito (art. 4 c. 9 dm 147/2022). Nel rapporto processuale con la cessionaria le spese processuali vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo le altre parti determinato il suo intervento in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 24.05.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 2172/2021 notificato il 28.06.2021, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda monitoria;
2. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2172/2021;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3526,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE compensate nei confronti della cessionaria in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. Bari, 09/10/2025 Il Giudice Assunta Napoliello