Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.