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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5793/2024 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5793/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Federico Vincenti e Valentina Centi è elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Empoli (FI), viale Giotto n. 25
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IV ) quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IV_1 CP_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IV_2 difesa per procura in atti dall'avv. Maurizio Miceli Sopo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Corfù n. 102
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i motivi sopra esposti;
2)
Nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, disattendendo le avverse eccezioni per i motivi indicati nella presente
pagina 1 di 11 memoria; 3) Sempre nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per estinzione della fideiussione ex art. 1957 I° comma c.c.; 4) Sempre nel merito, in via subordinata: dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva in capo al creditore cessionario del credito ceduto 5) In ogni caso, condannare la società opposta alla refusione delle spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Per la convenuta:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di prima e di oggi, per il tramite della procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2
ad agire esecutivamente nei confronti del sig. in forza di Controparte_1 Parte_1
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale di Firenze in data
04.03.2009, munito di formula esecutiva in data 24.3.2009; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze sollevate avverso un titolo esecutivo di natura giudiziale non opposto nei termini di legge;
In via principale, nel merito: rigettare l'avversa opposizione siccome del tutto infondata tanto in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale quale procuratrice speciale di al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di nullità di un atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo opposto.
Deduceva infatti he sulla base del decreto ingiuntivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale Pt_1 di Firenze nell'aprile del 2009, quale asserita cessionaria del credito, gli aveva Controparte_2 notificato in data 5 aprile 2024 un atto di precetto per l'importo di euro 298.369,38 oltre accessori.
Nel merito l'attore deduceva: 1) la prescrizione del decreto ingiunto per decorrenza del termine decennale di prescrizione dalla sua notifica avvenuta il 3 aprile 2009, con conseguente perenzione dell'intimazione di pagamento notificata solo nel 2024; 2) la carenza di legittimazione attiva in capo a la quale non aveva dato prova dell'avvenuta cessione del titolo de quo in suo favore. Controparte_2
Alla luce di tali motivi l'attore concludeva quindi in epigrafe chiedendo, in via preliminare e ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c., la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice speciale di la Controparte_1 CP_2 quale deduceva: in primo luogo che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, non era ancora maturato il termine prescrizionale decennale, considerato che si erano verificati atti interruttivi pagina 2 di 11 rappresentati dall'intervento dell'originaria creditrice BA di Credito Cooperativo del Chianti
Fiorentino Soc. Coop. a r.l. nella procedura esecutiva immobiliare RGE 613/2009 promossa da
[...]
nei confronti di conclusasi nel giugno del 2019 a Parte_2 Controparte_4 seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione e dall'ammissione al passivo nella procedura fallimentare con n. R.F. 18541/2009 presso il Tribunale di Firenze chiusa nel marzo del 2019; che gli effetti interruttivi si estendevano anche ai condebitori solidali e nella specie, ex art. 1957 ultimo comma c.c., anche nei confronti di quale legale rappresentante della debitrice Parte_1 CP_4
[...]
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a la convenuta Controparte_2
depositava gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e relativi alla cessione in blocco di crediti da
BA di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l.” alla società Controparte_3
prima e tra e poi, nonché la dichiarazione di cessione del credito da CP_3 Controparte_2
parte della stessa Osservava inoltre la convenuta che il possesso del titolo esecutivo, CP_3
ovvero del decreto ingiuntivo n. 1600/2009 mai opposto nei termini di legge, costituiva ulteriore elemento da cui evincere la prova della cessione e, di conseguenza, la propria legittimazione attiva.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non ricorrendo i requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con note autorizzate ex art. 171 ter c.p.c., eccepiva che la fideiussione richiamata dalla Pt_1
società opposta si era estinta ex art. 1957 comma 1 c.c., in quanto il creditore non aveva proposto alcuna istanza contro il debitore principale nei sei mesi prescritti dalla norma;
gli eventi interruttivi della prescrizione indicati da parte opposta, pertanto, non erano opponibili nei suoi confronti visto che la garanzia prestata si qualificava come autonoma restando quindi distinta da quella del debitore principale e, di conseguenza, non sussisteva vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia.
Con ordinanza del 13 novembre 2024 il Tribunale rigettava l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, non ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris né del periculum in mora ed assegnava i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
Veniva quindi fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 maggio 2025, celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
All'esito del presente giudizio l'opposizione proposta da parte attrice, che non ha dedotto alcuna pagina 3 di 11 abusività nelle clausole del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato, è risultata infondata per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
Sull'estinzione della fideiussione per decorrenza dei termini ex art. 1957 comma 1 c.c.
Eccepisce parte attrice che l'esatta qualificazione del contratto di garanzia ne escluderebbe la riconducibilità alla fideiussione, trattandosi di una garanzia autonoma, con tutte le conseguenze del caso anche in ordine alla prescrizione dell'azione e all'eccepita inefficacia della cessione del relativo contratto.
Infatti, in base alla ricostruzione dell'opponente (memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice), nelle lettere di fideiussione rilasciate nell'ottobre del 2007 a BA di Credito Cooperativo del
Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. sarebbero presenti una serie di clausole (art. 7 e 9, oltre alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8), intese, nel loro complesso, a porre l'istituto mutuante al riparo da eccezioni inerenti il rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante del tutto autonoma rispetto a quella del debitore principale.
Di conseguenza, secondo l'opponente, ogni atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione effettuato nei confronti del debitore principale non avrebbe per certo alcuna opponibilità nei confronti del garante autonomo con estinzione della fideiussione in parola ex art. 1957 comma 1 c.c., considerato che il creditore non ha proposto alcuna istanza contro il debitore principale nei sei mesi prescritti dalla citata norma.
Tanto premesso e richiamando il principio consolidato della Suprema Corte per il quale
“l'accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito” (ex multis da ultimo Cass. 660 del 2025), va escluso che le clausole contenute nelle lettere di fideiussione rilasciate nel 2014, evidenzino l'intenzione delle parti di concludere un contratto autonomo di garanzia.
Occorre considerare che l'art. 7 del contratto di garanzia in questione pone l'obbligo, a carico dei garanti solidali, di "pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio", mentre l'art. 9 stabilisce che "nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore".
Va escluso, quindi, che tali clausole evidenzino l'intenzione delle parti di concludere un contratto autonomo di garanzia: la fideiussione risulta infatti prestata per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale verso la BA creditrice, Controparte_4
comunque dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura.
Ciò si desume innanzitutto dall'indagine sulla natura giuridica della garanzia in oggetto:
pagina 4 di 11 arrestandosi alla terminologia usata, le parti l'hanno infatti definita “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus)” e hanno precisato che essa accede alle obbligazioni bancarie di qualunque natura, già assunte o da assumere in futuro, del debitore principale;
l'art 1 delle condizioni generali che regolano la predetta garanzia, chiarisce inoltre che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
La certezza che ci si trovi davanti a un contratto di fideiussione, tra l'altro, non si desume solo dalla terminologia usata dai contraenti, ma anche dal fatto che l'accessorietà del rapporto principale è espressamente individuata nelle obbligazioni derivanti da operazioni bancarie facenti capo alla società garantita: la presenza di una clausola che obblighi il garante a pagare, a semplice richiesta del beneficiario che abbia dichiarato essersi verificati i presupposti per l'esigibilità della garanzia e anche nel caso in cui resti preclusa la possibilità di opporre eccezioni attinenti al rapporto di base, non attribuisce necessariamente alla garanzia i connotati del contratti autonomo di garanzia.
La caratteristica del contratto autonomo di garanzia, dal punto di vista strutturale, consiste infatti nella indipendenza del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito, che si esprime nel fatto che il garante è obbligato al pagamento nei confronti del creditore che gliene faccia richiesta in conformità del contratto stesso e con determinati limiti.
Perché sia configurabile un contratto autonomo di garanzia, occorre che sia espressamente derogato e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che, dall'interpretazione del contratto, risulti del tutto preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito, anche dopo l'avvenuto pagamento e, dall'altro lato, che non resti attribuita al creditore la possibilità di chiedere l'adempimento tanto al debitore quanto al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile;
nella specie, siffatta deroga non è riscontrabile, mentre unica e solidale è la prestazione dovuta.
La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia attiene quindi ai profili funzionali della garanzia: nel caso della garanzia autonoma, la funzione non è quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui o l'integrale soddisfacimento della pretesa che trae origine dall'inadempimento del debitore, ma quella di assicurare al beneficiario la disponibilità almeno di una determinata somma di denaro a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad
pagina 5 di 11 indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sezioni Unite n.
3947 del 2010).
Per la configurabilità della garanzia autonoma, manca altresì l'esistenza di un impegno del debitore principale, estraneo al rapporto, a tenere indenne il garante a compensazione dell'impegno assunto con la garanzia autonoma.
Pertanto, nella specie, va esclusa la configurabilità del contratto autonomo di garanzia in ragione dell'accessorietà della garanzia al rapporto principale, caratteristica propria della fideiussione,
e l'assenza di preclusioni per il garante alla possibilità di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale.
Ciò posto, in tema di efficacia della fideiussione, va ricordato che, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le disposizioni contenute nell'art. 1957 c.c. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione.
Nel presente contratto di garanzia, il disposto ex art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, ha trovato una deroga pattizia ex art. 6 del contratto stesso che prevede che "I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante, entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ., che s'intende derogato".
Inoltre, dall'esame del titolo esecutivo non opposto (decreto ingiuntivo n. 1600/2009), si evince inoltre che il diritto di credito in favore della BA ricorrente in relazione al capitale residuo non saldato e concesso a con mutuo chirografario dell'ottobre 2007 e garantito da una Controparte_4 fideiussione rilasciata, tra gli altri, anche dall'odierno attore all'epoca legale rappresentate della società mutuante, è sorto il 22 ottobre 2008 quale data di scadenza dell'ultima rata pagata.
Ciò posto e considerato che la notifica del decreto ingiuntivo de quo è avvenuta in data 3 aprile
2009 risulta che il creditore principale ha comunque proposto le sue istanze nei confronti di parte debitrice nel termine dei sei mesi previsto ex art. 1957 comma 1 c.c.
Peraltro, come ribadito anche dai più recenti arresti dei giudici di legittimità, per la maturazione del termine semestrale previsto dal citato art. 1957 comma 1 c.c. “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (così la pagina 6 di 11 già citata Cass. n. 660 del 2025).
Dovendosi considerare, dunque, l'iniziativa stragiudiziale quale termine d'inizio per il recupero del credito e dato che, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo in oggetto, l'originaria creditrice ha inviato diffide di pagamento con raccomandata a.r. in data 18 febbraio 2009, si deve ritenere che l'istanza contro la debitrice sia stata tempestivamente intrapresa e diligentemente proseguita dalla
BA creditrice.
Le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risultano pertanto infondate non potendosi sostenere, anche in ragione della specificità della fideiussione, che a seguito della richiesta del pagamento dell'intero importo, l'obbligazione principale sia scaduta ex art. 1957 comma 1 c.c. anche nei confronti del garante.
Sulla prescrizione decennale del titolo esecutivo
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va disattesa anche l'eccezione attorea di prescrizione del credito, posto che il suo decorso è stato interrotto, a seguito dell'apertura del fallimento (R.F.
18541/2009 – Fallimento Mis Mode Group srl), dal deposito del ricorso per insinuazione al passivo da parte dell'originaria creditrice BA di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. ed
è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2945 comma 2, е 1310 comma 1 c.c., fino al 6 marzo 2019 allorquando è stato pronunciato il decreto di chiusura della procedura fallimentare.
Va infatti precisato che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei coobbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi del citato art. 1310, comma 1 c.c., “senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr. Cass Sez. Unite n. 13143 del 2022) e che dunque, nella presente vicenda, l'ammissione al passivo ha rappresentato atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di quale legale rappresentante Parte_1
nonché garante coobbligato della fallita Controparte_4
Per quanto sopra, risulta in tutta evidenza che il termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. del titolo esecutivo de quo, interrotto dal deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare del 2009, è ripreso a decorrere dal marzo 2019 e non può quindi dirsi ancora maturato.
Sulla legittimazione attiva della creditrice convenuta
Sul punto e in via subordinata, parte attrice eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo pagina 7 di 11 alla creditrice procedente la quale non avrebbe a suo dire fornito prova della propria titolarità in relazione al credito azionato.
Va infatti precisato che il credito posto a base del tiolo giudiziale (decreto ingiuntivo n.
1600/2009 Tribunale di Firenze) è stato oggetto di plurime cessioni e, in particolare, di una prima operazione di cartolarizzazione intercorsa nell'ottobre del 2014 tra l'originaria creditrice BA di
Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. e la quale, a sua volta, ha CP_3
ceduto in blocco, nel dicembre 2018, un portafoglio di crediti in favore di Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Va anzitutto premesso che l'opponente contesta, nella specie, non le cessioni in blocco in sé, ma l'inclusione del credito de quo nelle citate operazioni di cartolarizzazione e, sotto tale profilo, può dirsi ormai consolidato il principio enunciato dai giudici di legittimità in base al quale l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella cartolarizzazione, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass n. 17794 del 2023).
Con particolare riguardo all'individuazione dell'oggetto della cessione e quindi della corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, un utile riferimento può rinvenirsi nelle istruzioni di BA d'TA (circolare n. 229/1999) secondo cui per
"rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. Sicché i crediti ceduti possono essere “individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA” (così
Cass. n. 21821 del 2023).
Con tale ultima pronuncia, è stato dunque fissato il principio in base al quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
pagina 8 di 11 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA
d'TA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821 del 2023).
Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità la peculiarità della cessione, che oltre ad aziende o rami di azienda può riguardare interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, non solo giustifica la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso pubblico in
Gazzetta Ufficiale, ma esclude altresì che il credito ceduto debba essere necessariamente identificato sulla base di elementi oggettivi e prestabiliti dal singolo contratto potendo, per l'appunto, essere individuato in base a criteri generali (come ad esempio la categoria dei beni oggetto di cessione) ancorché successivi alla pubblicazione dell'avviso, nonché da qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
Nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, la Corte di Cassazione ha altresì confermato che il cessionario del credito è dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, ribadendo che il presupposto della realizzazione della cessione in blocco dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999, è la pubblicazione di un avviso nella G.U., che equivale alla notifica prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., non avendo il cessionario l'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti per rendere a questi ultimi opponibile la cessione (cfr. Cass. n.10200 del 2021).
Peraltro va precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco non è soggetto a forme particolari o sacramentali al fine della sua validità: la previsione dell'art. 58, comma 2 TUB quindi, se non impone un contenuto informativo minimo, richiede che la relativa comunicazione contenga una indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dall'ambito della cessione, contenuto che è valutato secondo il prudente apprezzamento del Giudice di merito e potrebbe in concreto risultare idoneo a provare la legittimazione attiva del soggetto che assuma in qualità di cessionario la titolarità del credito (cfr. ex multis Cass. 5617 del 2020).
In termini di prova processuale dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, il cui onere spetta senza dubbio al creditore cessionario, sempre la Suprema Corte ha chiarito che la prova può essere fornita autonomamente, senza vincoli di forma e quindi anche per pagina 9 di 11 presunzioni (in tal senso ancora Cass. n. 17994 del 2023 e Cass n. 3405 del 2024) e che nulla osta a che possa essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (“non può neppure esservi ostacolo
a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione nella notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, ancora Cass. ordinanza n. 10200 del 2021) attraverso, a titolo esemplificativo, la dichiarazione della cedente: la Suprema Corte ha così precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto.
Ciò posto e facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, va osservato che con riferimento alla prima cessione parte opposta ha infatti depositato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 134 del 13 novembre 2014 (pag. 12), dal quale si evince che in seguito ad una serie di contratti di cessione di crediti pecuniari, in data 30 ottobre 2014 ha CP_3 acquistato pro soluto e in blocco, da ChiantiBA “…crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) vantati nei confronti di propri debitori (i “Debitori Ceduti”), derivanti da contratti di finanziamento ipotecari o chirografari (rispettivamente, i “Contratti di Finanziamento” e i
“Finanziamenti”) che, alla data del 30 giugno 2014 (la “Data di Valutazione”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi generali comuni a tutte le
Banche Cedenti (i “Criteri Generali”) e altresì, per ciascuna BA Cedente, gli ulteriori criteri specifici
(i “Criteri Specifici”) successivamente indicati in relazione a tale BA Cedente (i “Crediti”): Criteri
Generali (a) i relativi Finanziamenti siano denominati in Euro;
(b) i relativi Contratti di Finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi Debitori Ceduti siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di BA d'TA entro la Data di Valutazione;
(d) i relativi Debitori Ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in TA o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in TA;
(e) i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in TA”.
In relazione alla seconda cessione, la BA convenuta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 147 del 20 dicembre 2018 (pag. 8), relativo al contratto di cessione di crediti in data 11 dicembre 2018, attestante la cessione pro soluto da parte di in CP_3
favore di di un portafoglio di crediti in sofferenza tra i quali rientrano anche quelli Controparte_2
“relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2014”.
Inoltre, sempre in relazione alla seconda cessione, parte opposta ha depositato (all. documento pagina 10 di 11 n. 8 convenuta) la dichiarazione della cedente relativa alla cessione del credito oggetto CP_3
di contestazione ed ha integrato la propria produzione documentale, allegando copia della proposta ed accettazione del contratto di cessione tra e CP_3 Controparte_2
Pertanto, in base a tutto quanto emerso nel corso del presente giudizio, può dirsi raggiunta la prova della inclusione del credito contestato nelle menzionate operazioni cartolarizzazione.
Tenuto infatti in considerazione l'origine e il dato temporale, nonché la natura, la categoria e le caratteristiche concrete del credito ceduto, il suo settore economico di provenienza ed alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in corso di causa dalla creditrice convenuta, va ritenuto che lo stesso sia ricompreso tra quelli oggetto delle citate operazioni di cessione di crediti in blocco.
Per quanto sopra, anche su quest'ultimo punto la contestazione sollevata dall'attore non è risultata meritevole di accoglimento.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta in capo a Parte_1 CP_1
quale procuratrice speciale di la legittimazione ad agire in via esecutiva in
[...] Controparte_2
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale di Firenze in data 4 marzo 2009.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta a ruolo al n. RG 5793/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 12.398,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 23 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5793/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Federico Vincenti e Valentina Centi è elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Empoli (FI), viale Giotto n. 25
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IV ) quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IV_1 CP_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IV_2 difesa per procura in atti dall'avv. Maurizio Miceli Sopo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Corfù n. 102
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i motivi sopra esposti;
2)
Nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, disattendendo le avverse eccezioni per i motivi indicati nella presente
pagina 1 di 11 memoria; 3) Sempre nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per estinzione della fideiussione ex art. 1957 I° comma c.c.; 4) Sempre nel merito, in via subordinata: dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva in capo al creditore cessionario del credito ceduto 5) In ogni caso, condannare la società opposta alla refusione delle spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Per la convenuta:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di prima e di oggi, per il tramite della procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2
ad agire esecutivamente nei confronti del sig. in forza di Controparte_1 Parte_1
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale di Firenze in data
04.03.2009, munito di formula esecutiva in data 24.3.2009; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze sollevate avverso un titolo esecutivo di natura giudiziale non opposto nei termini di legge;
In via principale, nel merito: rigettare l'avversa opposizione siccome del tutto infondata tanto in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale quale procuratrice speciale di al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di nullità di un atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo opposto.
Deduceva infatti he sulla base del decreto ingiuntivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale Pt_1 di Firenze nell'aprile del 2009, quale asserita cessionaria del credito, gli aveva Controparte_2 notificato in data 5 aprile 2024 un atto di precetto per l'importo di euro 298.369,38 oltre accessori.
Nel merito l'attore deduceva: 1) la prescrizione del decreto ingiunto per decorrenza del termine decennale di prescrizione dalla sua notifica avvenuta il 3 aprile 2009, con conseguente perenzione dell'intimazione di pagamento notificata solo nel 2024; 2) la carenza di legittimazione attiva in capo a la quale non aveva dato prova dell'avvenuta cessione del titolo de quo in suo favore. Controparte_2
Alla luce di tali motivi l'attore concludeva quindi in epigrafe chiedendo, in via preliminare e ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c., la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice speciale di la Controparte_1 CP_2 quale deduceva: in primo luogo che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, non era ancora maturato il termine prescrizionale decennale, considerato che si erano verificati atti interruttivi pagina 2 di 11 rappresentati dall'intervento dell'originaria creditrice BA di Credito Cooperativo del Chianti
Fiorentino Soc. Coop. a r.l. nella procedura esecutiva immobiliare RGE 613/2009 promossa da
[...]
nei confronti di conclusasi nel giugno del 2019 a Parte_2 Controparte_4 seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione e dall'ammissione al passivo nella procedura fallimentare con n. R.F. 18541/2009 presso il Tribunale di Firenze chiusa nel marzo del 2019; che gli effetti interruttivi si estendevano anche ai condebitori solidali e nella specie, ex art. 1957 ultimo comma c.c., anche nei confronti di quale legale rappresentante della debitrice Parte_1 CP_4
[...]
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a la convenuta Controparte_2
depositava gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e relativi alla cessione in blocco di crediti da
BA di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l.” alla società Controparte_3
prima e tra e poi, nonché la dichiarazione di cessione del credito da CP_3 Controparte_2
parte della stessa Osservava inoltre la convenuta che il possesso del titolo esecutivo, CP_3
ovvero del decreto ingiuntivo n. 1600/2009 mai opposto nei termini di legge, costituiva ulteriore elemento da cui evincere la prova della cessione e, di conseguenza, la propria legittimazione attiva.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non ricorrendo i requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con note autorizzate ex art. 171 ter c.p.c., eccepiva che la fideiussione richiamata dalla Pt_1
società opposta si era estinta ex art. 1957 comma 1 c.c., in quanto il creditore non aveva proposto alcuna istanza contro il debitore principale nei sei mesi prescritti dalla norma;
gli eventi interruttivi della prescrizione indicati da parte opposta, pertanto, non erano opponibili nei suoi confronti visto che la garanzia prestata si qualificava come autonoma restando quindi distinta da quella del debitore principale e, di conseguenza, non sussisteva vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia.
Con ordinanza del 13 novembre 2024 il Tribunale rigettava l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, non ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris né del periculum in mora ed assegnava i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
Veniva quindi fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 maggio 2025, celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
All'esito del presente giudizio l'opposizione proposta da parte attrice, che non ha dedotto alcuna pagina 3 di 11 abusività nelle clausole del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato, è risultata infondata per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
Sull'estinzione della fideiussione per decorrenza dei termini ex art. 1957 comma 1 c.c.
Eccepisce parte attrice che l'esatta qualificazione del contratto di garanzia ne escluderebbe la riconducibilità alla fideiussione, trattandosi di una garanzia autonoma, con tutte le conseguenze del caso anche in ordine alla prescrizione dell'azione e all'eccepita inefficacia della cessione del relativo contratto.
Infatti, in base alla ricostruzione dell'opponente (memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice), nelle lettere di fideiussione rilasciate nell'ottobre del 2007 a BA di Credito Cooperativo del
Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. sarebbero presenti una serie di clausole (art. 7 e 9, oltre alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8), intese, nel loro complesso, a porre l'istituto mutuante al riparo da eccezioni inerenti il rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante del tutto autonoma rispetto a quella del debitore principale.
Di conseguenza, secondo l'opponente, ogni atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione effettuato nei confronti del debitore principale non avrebbe per certo alcuna opponibilità nei confronti del garante autonomo con estinzione della fideiussione in parola ex art. 1957 comma 1 c.c., considerato che il creditore non ha proposto alcuna istanza contro il debitore principale nei sei mesi prescritti dalla citata norma.
Tanto premesso e richiamando il principio consolidato della Suprema Corte per il quale
“l'accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito” (ex multis da ultimo Cass. 660 del 2025), va escluso che le clausole contenute nelle lettere di fideiussione rilasciate nel 2014, evidenzino l'intenzione delle parti di concludere un contratto autonomo di garanzia.
Occorre considerare che l'art. 7 del contratto di garanzia in questione pone l'obbligo, a carico dei garanti solidali, di "pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio", mentre l'art. 9 stabilisce che "nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore".
Va escluso, quindi, che tali clausole evidenzino l'intenzione delle parti di concludere un contratto autonomo di garanzia: la fideiussione risulta infatti prestata per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale verso la BA creditrice, Controparte_4
comunque dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura.
Ciò si desume innanzitutto dall'indagine sulla natura giuridica della garanzia in oggetto:
pagina 4 di 11 arrestandosi alla terminologia usata, le parti l'hanno infatti definita “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus)” e hanno precisato che essa accede alle obbligazioni bancarie di qualunque natura, già assunte o da assumere in futuro, del debitore principale;
l'art 1 delle condizioni generali che regolano la predetta garanzia, chiarisce inoltre che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
La certezza che ci si trovi davanti a un contratto di fideiussione, tra l'altro, non si desume solo dalla terminologia usata dai contraenti, ma anche dal fatto che l'accessorietà del rapporto principale è espressamente individuata nelle obbligazioni derivanti da operazioni bancarie facenti capo alla società garantita: la presenza di una clausola che obblighi il garante a pagare, a semplice richiesta del beneficiario che abbia dichiarato essersi verificati i presupposti per l'esigibilità della garanzia e anche nel caso in cui resti preclusa la possibilità di opporre eccezioni attinenti al rapporto di base, non attribuisce necessariamente alla garanzia i connotati del contratti autonomo di garanzia.
La caratteristica del contratto autonomo di garanzia, dal punto di vista strutturale, consiste infatti nella indipendenza del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito, che si esprime nel fatto che il garante è obbligato al pagamento nei confronti del creditore che gliene faccia richiesta in conformità del contratto stesso e con determinati limiti.
Perché sia configurabile un contratto autonomo di garanzia, occorre che sia espressamente derogato e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che, dall'interpretazione del contratto, risulti del tutto preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito, anche dopo l'avvenuto pagamento e, dall'altro lato, che non resti attribuita al creditore la possibilità di chiedere l'adempimento tanto al debitore quanto al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile;
nella specie, siffatta deroga non è riscontrabile, mentre unica e solidale è la prestazione dovuta.
La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia attiene quindi ai profili funzionali della garanzia: nel caso della garanzia autonoma, la funzione non è quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui o l'integrale soddisfacimento della pretesa che trae origine dall'inadempimento del debitore, ma quella di assicurare al beneficiario la disponibilità almeno di una determinata somma di denaro a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad
pagina 5 di 11 indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sezioni Unite n.
3947 del 2010).
Per la configurabilità della garanzia autonoma, manca altresì l'esistenza di un impegno del debitore principale, estraneo al rapporto, a tenere indenne il garante a compensazione dell'impegno assunto con la garanzia autonoma.
Pertanto, nella specie, va esclusa la configurabilità del contratto autonomo di garanzia in ragione dell'accessorietà della garanzia al rapporto principale, caratteristica propria della fideiussione,
e l'assenza di preclusioni per il garante alla possibilità di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale.
Ciò posto, in tema di efficacia della fideiussione, va ricordato che, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le disposizioni contenute nell'art. 1957 c.c. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione.
Nel presente contratto di garanzia, il disposto ex art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, ha trovato una deroga pattizia ex art. 6 del contratto stesso che prevede che "I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante, entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ., che s'intende derogato".
Inoltre, dall'esame del titolo esecutivo non opposto (decreto ingiuntivo n. 1600/2009), si evince inoltre che il diritto di credito in favore della BA ricorrente in relazione al capitale residuo non saldato e concesso a con mutuo chirografario dell'ottobre 2007 e garantito da una Controparte_4 fideiussione rilasciata, tra gli altri, anche dall'odierno attore all'epoca legale rappresentate della società mutuante, è sorto il 22 ottobre 2008 quale data di scadenza dell'ultima rata pagata.
Ciò posto e considerato che la notifica del decreto ingiuntivo de quo è avvenuta in data 3 aprile
2009 risulta che il creditore principale ha comunque proposto le sue istanze nei confronti di parte debitrice nel termine dei sei mesi previsto ex art. 1957 comma 1 c.c.
Peraltro, come ribadito anche dai più recenti arresti dei giudici di legittimità, per la maturazione del termine semestrale previsto dal citato art. 1957 comma 1 c.c. “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (così la pagina 6 di 11 già citata Cass. n. 660 del 2025).
Dovendosi considerare, dunque, l'iniziativa stragiudiziale quale termine d'inizio per il recupero del credito e dato che, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo in oggetto, l'originaria creditrice ha inviato diffide di pagamento con raccomandata a.r. in data 18 febbraio 2009, si deve ritenere che l'istanza contro la debitrice sia stata tempestivamente intrapresa e diligentemente proseguita dalla
BA creditrice.
Le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risultano pertanto infondate non potendosi sostenere, anche in ragione della specificità della fideiussione, che a seguito della richiesta del pagamento dell'intero importo, l'obbligazione principale sia scaduta ex art. 1957 comma 1 c.c. anche nei confronti del garante.
Sulla prescrizione decennale del titolo esecutivo
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va disattesa anche l'eccezione attorea di prescrizione del credito, posto che il suo decorso è stato interrotto, a seguito dell'apertura del fallimento (R.F.
18541/2009 – Fallimento Mis Mode Group srl), dal deposito del ricorso per insinuazione al passivo da parte dell'originaria creditrice BA di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. ed
è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2945 comma 2, е 1310 comma 1 c.c., fino al 6 marzo 2019 allorquando è stato pronunciato il decreto di chiusura della procedura fallimentare.
Va infatti precisato che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei coobbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi del citato art. 1310, comma 1 c.c., “senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr. Cass Sez. Unite n. 13143 del 2022) e che dunque, nella presente vicenda, l'ammissione al passivo ha rappresentato atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di quale legale rappresentante Parte_1
nonché garante coobbligato della fallita Controparte_4
Per quanto sopra, risulta in tutta evidenza che il termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. del titolo esecutivo de quo, interrotto dal deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare del 2009, è ripreso a decorrere dal marzo 2019 e non può quindi dirsi ancora maturato.
Sulla legittimazione attiva della creditrice convenuta
Sul punto e in via subordinata, parte attrice eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo pagina 7 di 11 alla creditrice procedente la quale non avrebbe a suo dire fornito prova della propria titolarità in relazione al credito azionato.
Va infatti precisato che il credito posto a base del tiolo giudiziale (decreto ingiuntivo n.
1600/2009 Tribunale di Firenze) è stato oggetto di plurime cessioni e, in particolare, di una prima operazione di cartolarizzazione intercorsa nell'ottobre del 2014 tra l'originaria creditrice BA di
Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Soc. Coop. a r.l. e la quale, a sua volta, ha CP_3
ceduto in blocco, nel dicembre 2018, un portafoglio di crediti in favore di Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Va anzitutto premesso che l'opponente contesta, nella specie, non le cessioni in blocco in sé, ma l'inclusione del credito de quo nelle citate operazioni di cartolarizzazione e, sotto tale profilo, può dirsi ormai consolidato il principio enunciato dai giudici di legittimità in base al quale l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella cartolarizzazione, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass n. 17794 del 2023).
Con particolare riguardo all'individuazione dell'oggetto della cessione e quindi della corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, un utile riferimento può rinvenirsi nelle istruzioni di BA d'TA (circolare n. 229/1999) secondo cui per
"rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. Sicché i crediti ceduti possono essere “individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA” (così
Cass. n. 21821 del 2023).
Con tale ultima pronuncia, è stato dunque fissato il principio in base al quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
pagina 8 di 11 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA
d'TA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821 del 2023).
Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità la peculiarità della cessione, che oltre ad aziende o rami di azienda può riguardare interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, non solo giustifica la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso pubblico in
Gazzetta Ufficiale, ma esclude altresì che il credito ceduto debba essere necessariamente identificato sulla base di elementi oggettivi e prestabiliti dal singolo contratto potendo, per l'appunto, essere individuato in base a criteri generali (come ad esempio la categoria dei beni oggetto di cessione) ancorché successivi alla pubblicazione dell'avviso, nonché da qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
Nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, la Corte di Cassazione ha altresì confermato che il cessionario del credito è dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, ribadendo che il presupposto della realizzazione della cessione in blocco dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999, è la pubblicazione di un avviso nella G.U., che equivale alla notifica prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., non avendo il cessionario l'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti per rendere a questi ultimi opponibile la cessione (cfr. Cass. n.10200 del 2021).
Peraltro va precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco non è soggetto a forme particolari o sacramentali al fine della sua validità: la previsione dell'art. 58, comma 2 TUB quindi, se non impone un contenuto informativo minimo, richiede che la relativa comunicazione contenga una indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dall'ambito della cessione, contenuto che è valutato secondo il prudente apprezzamento del Giudice di merito e potrebbe in concreto risultare idoneo a provare la legittimazione attiva del soggetto che assuma in qualità di cessionario la titolarità del credito (cfr. ex multis Cass. 5617 del 2020).
In termini di prova processuale dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, il cui onere spetta senza dubbio al creditore cessionario, sempre la Suprema Corte ha chiarito che la prova può essere fornita autonomamente, senza vincoli di forma e quindi anche per pagina 9 di 11 presunzioni (in tal senso ancora Cass. n. 17994 del 2023 e Cass n. 3405 del 2024) e che nulla osta a che possa essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (“non può neppure esservi ostacolo
a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione nella notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, ancora Cass. ordinanza n. 10200 del 2021) attraverso, a titolo esemplificativo, la dichiarazione della cedente: la Suprema Corte ha così precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto.
Ciò posto e facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, va osservato che con riferimento alla prima cessione parte opposta ha infatti depositato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 134 del 13 novembre 2014 (pag. 12), dal quale si evince che in seguito ad una serie di contratti di cessione di crediti pecuniari, in data 30 ottobre 2014 ha CP_3 acquistato pro soluto e in blocco, da ChiantiBA “…crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) vantati nei confronti di propri debitori (i “Debitori Ceduti”), derivanti da contratti di finanziamento ipotecari o chirografari (rispettivamente, i “Contratti di Finanziamento” e i
“Finanziamenti”) che, alla data del 30 giugno 2014 (la “Data di Valutazione”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi generali comuni a tutte le
Banche Cedenti (i “Criteri Generali”) e altresì, per ciascuna BA Cedente, gli ulteriori criteri specifici
(i “Criteri Specifici”) successivamente indicati in relazione a tale BA Cedente (i “Crediti”): Criteri
Generali (a) i relativi Finanziamenti siano denominati in Euro;
(b) i relativi Contratti di Finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi Debitori Ceduti siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di BA d'TA entro la Data di Valutazione;
(d) i relativi Debitori Ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in TA o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in TA;
(e) i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in TA”.
In relazione alla seconda cessione, la BA convenuta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 147 del 20 dicembre 2018 (pag. 8), relativo al contratto di cessione di crediti in data 11 dicembre 2018, attestante la cessione pro soluto da parte di in CP_3
favore di di un portafoglio di crediti in sofferenza tra i quali rientrano anche quelli Controparte_2
“relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2014”.
Inoltre, sempre in relazione alla seconda cessione, parte opposta ha depositato (all. documento pagina 10 di 11 n. 8 convenuta) la dichiarazione della cedente relativa alla cessione del credito oggetto CP_3
di contestazione ed ha integrato la propria produzione documentale, allegando copia della proposta ed accettazione del contratto di cessione tra e CP_3 Controparte_2
Pertanto, in base a tutto quanto emerso nel corso del presente giudizio, può dirsi raggiunta la prova della inclusione del credito contestato nelle menzionate operazioni cartolarizzazione.
Tenuto infatti in considerazione l'origine e il dato temporale, nonché la natura, la categoria e le caratteristiche concrete del credito ceduto, il suo settore economico di provenienza ed alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in corso di causa dalla creditrice convenuta, va ritenuto che lo stesso sia ricompreso tra quelli oggetto delle citate operazioni di cessione di crediti in blocco.
Per quanto sopra, anche su quest'ultimo punto la contestazione sollevata dall'attore non è risultata meritevole di accoglimento.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta in capo a Parte_1 CP_1
quale procuratrice speciale di la legittimazione ad agire in via esecutiva in
[...] Controparte_2
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1600/2009 emesso dal Tribunale di Firenze in data 4 marzo 2009.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta a ruolo al n. RG 5793/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 12.398,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 23 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
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