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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 5.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3143 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Geronimo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni - pronta disponibilità attiva.
******
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 , premesso di essere Parte_1
Operatore Tecnico Specializzato Centralinista alle dipendenze della convenuta, ha esposto di avere spesso svolto attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana, senza godere del riposo previsto.
Ha perciò adito il Tribunale di Bari, al fine di ottenere condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del danno usura psicofisica, nella misura corrispondente all'ammontare della retribuzione spettante in relazione ad una giornata lavorativa ordinaria, per ogni riposo settimanale perduto.
Instauratosi il contraddittorio, l si è costituita in giudizio, prendendo CP_1
specificamente posizione sulle settimane per le quali, in ricorso, è stata allegata la maturazione e mancata fruizione del riposo.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che la Suprema Corte ha osservato (v. sentenze nn. 5465 e 6491 del 2016 nonché Cass. n. 14770 del 2017) che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001, nella parte in cui esclude la riduzione del debito orario complessivo, si riferisce unicamente alla reperibilità passiva e che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
In particolare, la Cassazione con ordinanza n.14770 del 2017 ha poi precisato, sempre in subiecta materia, richiamando l'orientamento consolidato palesato da
Cass. n. 24563 del 2016, Cass. n. 16665 del 2015, Cass. n. 24180 del 2013 nonché da Cass. S.U. n. 142 del 2013, che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché
«l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…».
Da ultimo, ancora, secondo Cass. n.18884 del 2019: “la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;…… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno".
In tale situazione, risulta comprovato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, per il tramite della produzione delle timbrature delle presenze.
2 Ai fini di quantificazione, occorre tuttavia considerare che l'odierna istante, come precisato dalla difesa della convenuta, ha goduto di riposo compensativo nelle seguenti settimane:
2016 - 28 dicembre (2015) -3 gennaio;
2017 - 26 dicembre-1 gennaio, 2-8 ottobre, 9-15 ottobre;
2018 - 8-14 gennaio, 29 ottobre-4 novembre, 26 novembre-2 dicembre;
2019 - 28 gennaio-3 febbraio, 11-17 marzo, 18-24 marzo, 20-26 maggio;
2020 - 3-9 febbraio, 2-8 marzo, 27 aprile-3 maggio, 25-31 maggio, 22-28 giugno;
2021 - 26 aprile-2 maggio,
2022 - 2-8 maggio, 5-11 settembre, 12-18 settembre.
A tale limitata espunzione delle settimane prese in considerazione ai fini risarcitori si perviene, in particolare, tenuto conto che il riposo per prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana si deve aggiungere (e non può perciò sovrapporsi) al riposo diretto al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno (cfr. Cass. n. 23111 del 2024).
Di conseguenza ed in definitiva, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica per complessive 104 settimane.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, come noto alle parti, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo.
È bene peraltro precisare che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i casi di mancata fruizione di riposo compensativo ed essendo prodotte tutte le buste paga dalle quali evincere, in via parametrica, l'ammontare del risarcimento del danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3143 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura del compenso giornaliero ordinario per 104 giornate di riposo settimanale non goduto, oltre accessori di legge;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Bari, 5.3.2024 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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