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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 23 gennaio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa recante R.G. n. 469/2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Lessi del Foro di Venezia, con studio in San Donà di Piave (VE), Via XIII Martiri n. 41, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmen Di Palma, sito in Nola, Via Mario De Sena n. 156, giusta procura in calce al ricorso,
ricorrente
E
CP_1
resistente contumace
OGGETTO: azione di ripetizione indebito
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto che il resistente ha svolto per alcuni anni l'attività di agente di commercio in favore della ricorrente, azienda che si occupa di stampa in serigrafia;
che per l'attività svolta il signor CP_1
emetteva nel corso del 2016 le seguenti fatture:
- n. 7/2016 di € 1.657,50, al netto di ritenuta d'acconto di € 172,50;
- n. 8/2016 di € 1.657,50, al netto di ritenuta d'acconto di € 172,50;
- n. 10/2016 di € 1.657,50, al netto di ritenuta d'acconto di € 172,50;
- 14/2016 di € 1.657,50, al netto di ritenuta d'acconto di € 172,50;
- n. 16/2016 di € 2.210,00, al netto di ritenuta d'acconto di € 230,00; per un totale di € 8.840,00 (corrispondenti a complessivi € 9.760,00 al lordo di ritenute d'acconto) ; che la ricorrente ha provveduto a pagare le predette fatture come segue:
- la n. 7/2016 con disposizione di bonifico in data 15.7.2016;
- la n. 8/2016 con disposizione di bonifico in data 5.8.2016;
- la n. 10/2016 con disposizione di bonifico in data 7.10.2016;
- la n. 14/2016 con disposizione di bonifico in data 27.10.2016;
- la n. 16/2016 con disposizione di bonifico in data 16.11.2016 limitatamente all'importo di €
1.000,00 (come da documentazione allegata al ricorso),corrispondendo quindi un totale di € 7.630,00, al netto delle ritenute d'acconto poi regolarmente versare all'Erario a fine mese di ogni pagamento per un totale di € 920,00; che, conseguentemente, la ricorrente - al lordo delle ritenute d'acconto versate, ha pagato all'odierno resistente la somma di € 8.550,00, lasciando insoluto unicamente l'importo di € 1.210,00; che, nel giugno 2019, in totale mala fede, il resistente si rivolgeva al
Tribunale di Nola chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.760,00 asserendo di essere ancora creditore delle somme dovute in forza delle succitate fatture e riconoscendo solo il pagamento dell'acconto di € 1.000,00 versato in data 16.11.2016; che, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 339/2019 del Tribunale di Nola del 1.8.2019 e della sua notifica, la ricorrente, inconsapevole di avere già pagato (essendo cambiato nel frattempo il personale amministrativo), provvedeva a pagare in forma rateizzata (ovverosia in n. 14 rate mensili di € 500,00 ciascuna) la somma capitale ingiunta fino all'importo di € 7.000,00, nonché a versare le spese legali direttamente al procuratore;
che solo successivamente al pagamento della somma di € 7.528,52 si avvedeva – da un esame contabile – del pagamento ripetuto delle stesse fatture ed interrompeva ogni ulteriore versamento, dandone comunicazione immediata al convenuto ed invitandolo alla restituzione della somma indebitamente incassata e trattenuta.
2 Dedotta in diritto l'esistenza di un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.. limitatamente alla somma di euro 5.790,00 ( pari alla differenza tra la somma dovuta di euro 9760,00 e la somma corrisposta di euro 15.550), ha chiesto, previo accertamento del pagamento indebito eseguito dalla ricorrente nel 2019-2020 in favore del resistente e respinta ogni eccezione avversaria, condannarlo a restituire alla ricorrente la somma di € 5.790,00 indebitamente pagata, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione, o in subordine, dalla domanda sino al soddisfo, spese vinte .
Nonostante rituale vocatio in ius, parte resistente è rimasto contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente mediante note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha richiesto la ripetizione della somma di euro 5790,00,00, sul presupposto di aver corrisposto due volte, per mero errore contabile, la predetta somma al resistente, esercente attività di agente di commercio in favore della stessa ricorrente. Orbene, in virtù della pacifica esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, può, in linea generale, applicarsi alla fattispecie in esame quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto di lavoro subordinato, secondo cui “Nel caso in cui il datore di lavoro assuma di avere erogato per errore al proprio dipendente somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nella oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi".( Sez. L, Sentenza n. 2209 del 27/02/1998). Dunque, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di inesistenza, originaria o sopravvenuta, di una legittima causa solvendi, è ammissibile la ripetizione dell'indebito oggettivo, a prescindere da ogni indagine sulla natura e scusabilità dell'errore stesso.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto in ricorso che il pagamento della somma ingiunta nel
DI n. 339/2019 e per le medesime causali, vale a dire il pagamento delle fatture n. 7,8,10,14 e 16 del
2016, era avvenuta già quasi integralmente nel 2016, ad eccezione dell'importo di euro 1210,00 e che la duplicazione del pagamento era avvenuto a seguito dell'emissione del DI per mero errore contabile ascrivibile alla ricorrente. A sostegno del suo assunto, ha prodotto estratti conto bancari, dai quali, effettivamente, si evince che la società, già nel 2016, aveva corrisposto al resistente le somme analiticamente dedotte in ricorso. Ha poi prodotto ulteriori distinte di pagamento ( cfr. doc. 9 e 10),
3 dalle quali si evince l'avvenuto esborso, in favore del resistete, dell'ulteriore somma complessiva netta di euro 7000,00, in rate mensili di euro 500,00 cadauna, esborso avvenuto nel periodo compreso tra ottobre 2019 e dicembre 2020.
Quanto alla riconducibilità del secondo pagamento alla estinzione del debito ingiunto con il DI n.
339/2019 del Tribunale di Nola, vi è da dire che depongono in tal senso sia la circostanza che i pagamenti mensili avessero avuto inizio nel periodo immediatamente successivo alla emissione del
Decreto Ingiuntivo, sia la circostanza che, come si evince dalle stesse allegazioni di cui al ricorso per
Decreto Ingiuntivo, a quell'epoca, il rapporto di collaborazione tra le parti era già cessato, per cui non si intravedono, allo stato, altre cause giustificatrici dell'attribuzione patrimoniale. Tali elementi costituiscono circostanze idonee a ritenere che il pagamento fosse da ricondurre all'adempimento del titolo esecutivo costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 39/2019 del Tribunale di Nola. Del resto, il convenuto, preferendo rimanere contumace, non ha dedotto alcuna diversa imputazione dei pagamenti eseguiti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, parte resistente va condannata alla restituzione della somma di euro 5.790,00, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla prima domanda di restituzione, così come richiesto in ricorso, dell'11 febbraio 2021.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 5.790,00, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda di restituzione dell'11 febbraio 2021;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2109,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Così deciso in Nola il 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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