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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/11/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
LA, elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DANIELE LA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IC CA, elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA presso il difensore avv. IC CA
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore , come da nota conclusionale depositata in data 8.10.2025: Parte_1
“Alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare:
- della confessione resa dal convenuto CP_2
- della CTU che ha accertato nesso causale e quantificato il danno,
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto e la responsabilità CP_2
solidale della convenuta Controparte_3
2. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.521,43 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
pagina 1 di 13
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio (tenendo conto dell'ammissione del sig. Pt_1 al gratuito patrocinio) e restituzione di quanto l'attore ha dovuto sborsare per il pagamento del CTU”.
Per la convenuta come da nota conclusionale depositata in data Controparte_4
9.10.2025:
““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda di parte attrice perché non provata, inammissibile, infondata nei confronti di Controparte_1
In via subordinata: liquidare il danno in concorso di colpa con lo stesso attore, nel grado di responsabilità ritenuto di giustizia o nella misura accertata;
Con vittoria di spese e compensi di causa, o in subordine con compensazione degli stessi fra le parti.”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1
e la compagnia in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale, accertata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale occorso in data 21.11.2017, condannasse i CP_2
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occasione dall'attore.
A sostegno delle proprie domande, l'odierno istante allegava che:
- il giorno 21.11.2017 si trovava sopra ad una scala, intento nelle pulizie della canna fumaria del ristorante-pizzeria “Grotta Azzurra”, in gestione al figlio, quando veniva urtato, nel corso di una manovra in retromarcia, dall'autovettura Skoda Wagon targata CY605HF, di proprietà dello stesso attore ma con alla guida il sig. , cui aveva prestato l'auto; CP_2
- a seguito dell'urto, l'attore rovinava violentemente a terra, subendo una lussazione-frattura scapolo-omerale destra, una frattura stiloide radiale e scafoide sinistro, una frattura ossa nasali e
FLC (Ferite Lacero-Contuse) multiple, come da certificazione medica del P.S. dell'ospedale
Maggiore di Bologna, cui veniva immediatamente trasportato in autoambulanza;
- l'istante, dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuoveva l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
pagina 2 di 13 Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
compagnia assicuratrice per la R.C.A. della vettura Skoda tg. CY605HF, la quale, Controparte_1 eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nei suoi riguardi e, nel merito, contestate integralmente le pretese attoree poiché infondate in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, il contenimento del quantum risarcitorio anche avuto riguardo al concorso colposo del danneggiato e alle somme eventualmente erogate in suo favore dall' . CP_5
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta deduceva che:
- il decorso del termine di prescrizione del diritto azionato non era stato regolarmente interrotto nei confronti della compagnia convenuta e, pertanto, lo stesso doveva considerarsi prescritto;
- le circostanze e la dinamica del sinistro inducevano a considerarlo artefatto, atteso che: la vettura che, in tesi, avrebbe dato luogo al sinistro era di proprietà dello stesso attore;
l'istante non allegava alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi immediatamente dopo l'evento; l'orario indicato dai soggetti coinvolti nel modulo CAI, le ore 11,30, non combaciava con le risultanze dell'impianto satellitare installato sul veicolo assicurato, il quale documentava, per la giornata del 21.11.2017, la sosta del veicolo dalle 7.50 alle ore 12,13. In seno alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta inoltre evidenziava che l'attore, giunto al
P.S. dell'ospedale Maggiore di Bologna, riferiva ai sanitari di essere scivolato mentre faceva le pulizie;
- la condotta imprudente dell'attore, peraltro, doveva tenersi in debita considerazione ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., atteso che egli si trovava all'interno di un parcheggio, sopra a una scala, senza aver posizionato alcun segnale di pericolo e che ne evidenziasse la presenza;
- in ogni caso, la pretesa risarcitoria avanzata era da considerarsi del tutto eccessiva, oltreché genericamente formulata e in alcun modo provata, nonché ancor più sproporzionata in considerazione del pregresso stato patologico dell'attore e dell'eventuale corresponsione in suo favore di indennizzi . CP_5
Il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendovi contumace. CP_2
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto , CP_2
l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., della posizione IN dell'attore e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato.
All'udienza del 16.10.2025 il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni e raccolta la loro breve discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 3 di 13 ***
La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
È in primo luogo da evidenziarsi, poiché preliminare rispetto ad ogni ulteriore considerazione, che l'azione promossa dall'odierno attore deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2054 co.1 c.c.
La norma, è noto, introduce una severa presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo che, in corso di circolazione, abbia prodotto danni a persone o cose, atteso che lo obbliga al risarcimento dei relativi danni, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
In riferimento all'ambito di applicazione della disciplina richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto una progressiva evoluzione, in esito alla quale si è condivisibilmente affermato che il concetto di circolazione di cui all'art. 2054 c.c. deve essere inteso in termini ampi, quale l'uso che del veicolo si faccia in conformità alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, su aree destinate alla circolazione. Non assumono rilevanza, a tal fine: la natura pubblica o privata dell'area di circolazione
(dovendosi avere riguardo piuttosto ai luoghi ove il veicolo è utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale); il tipo di uso che si faccia del veicolo (vi sono compresi, ad esempio, la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche e prodromiche alla partenza o connesse alla fermata); il tipo di mezzo utilizzato. L'art. 2054 c.c. impone, in altri termini, uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilizzo del veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, oltreché ai suoi impieghi abituali, valorizzandosi l'interazione tra veicolo e circolazione a “fondamento della particolare ipotesi di responsabilità “da attività pericolosa” che è quella di cui all'art. 2054 cod. civ.” (cfr. tra le tante S.U. sent. n. 21983 del 30.07.2021 e già Cass.,
S.U., sent. n. 8620 del 29.04.2015).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve pertanto ritenersi perfettamente ascrivibile all'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. e, in particolare, al concetto di circolazione ivi espresso, la manovra di retromarcia eseguita all'interno del parcheggio adiacente a un esercizio aperto al pubblico, come nel caso di specie.
Qualificata nei termini predetti la domanda per cui è giudizio, si deve evidenziare che il diritto al risarcimento del danno patito ex art. 2054 c.c. è soggetto al termine di prescrizione breve di due anni, ai sensi dell'art. 2947 co. 2 c.c.
Ciò posto e nonostante l'operatività della prescrizione breve, ad avviso del Tribunale l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla compagnia convenuta in seno al proprio atto introduttivo – nel caso di specie, peraltro, valutabile estensivamente anche a favore del convenuto
, coobbligato solidale e convenuto contumace (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 15869 del CP_2
pagina 4 di 13 13/06/201) - non merita accoglimento.
È da rilevarsi, invero, che l'attore ha depositato in atti una pluralità di scritti stragiudiziali da considerarsi perfettamente idonei, ex art. 2943 co. 3 c.c., alla costituzione in mora della compagnia convenuta e all'interruzione del decorso del richiamato termine di prescrizione nei suoi confronti (e nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310 c.c.).
Avuto riguardo alla data del sinistro, risalente al 21.11.2017, si fa riferimento, in particolare: alla richiesta di risarcimento danni datata 5.04.2018 (ricevuta dalla convenuta, per come risultante dalla sua missiva di risposta, in data 11.09.2018); alla richiesta di riscontro di cui alla comunicazione fax inoltrata alla compagnia il 19.11.2018; all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, parimenti rivolto a e datato 12.10.2020; alla notifica dell'atto di citazione, CP_1
perfezionatasi nei riguardi della convenuta in data 4.07.2024 (cfr. doc. 3 e doc. “CONSEGNA
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” attore).
In disparte la domanda giudiziale, i richiamati scritti risultano tutti qualificabili quali atti stragiudiziali di costituzione in mora, atteso che in ciascuno emerge chiaramente la pretesa risarcitoria del danneggiato e la sua inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti della compagnia assicuratrice destinataria;
è principio pacifico, del resto, che l'intimazione o richiesta scritta di adempimento non abbisogni di formule sacramentali o adempimenti particolari ai fini di cui trattasi, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto nemmeno la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6, ord. n. 16465 del 7.07.2017).
Peraltro, posto che l'atto di costituzione in mora è atto unilaterale recettizio idoneo a produrre l'effetto interruttivo a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza (legale, non necessariamente effettiva, ex art. 1335 c.c.) del destinatario, si rende opportuna la seguente precisazione.
In riferimento in particolare alla spedizione dell'invito alla stipula alla negoziazione assistita, come visto datato 12.10.2020, deve evidenziarsi che non risulta depositata in atti la prova dell'avvenuta trasmissione via PEC della predetta comunicazione al destinatario. Senonché, l'attore in seno al proprio atto introduttivo ha fatto espresso riferimento all'invito di cui trattasi, evidenziando come allo stesso, in data 20.10.2020, la compagnia non abbia fornito alcun riscontro;
rispetto a tale allegazione, la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione, dovendosi pertanto assumere la circostanza per come descritta dall'attore, ex art. 115 c.p.c.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, atteso che dal momento in cui al danneggiato si è reso possibile esercitare il proprio diritto risarcitorio, il 21.11.2017 (data del sinistro), si sono susseguiti una pluralità di atti interruttivi, come sopra richiamati, tutti occorsi a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2947 co. 2 c.c., ossia due anni.
pagina 5 di 13 Deve, inoltre, essere evidenziato che alcuna attinenza alla questione di prescrizione del diritto azionato dall'attore può essere riconosciuta alle difese articolate da parte convenuta con riguardo al ritardato avviso all'assicuratore dell'avvenuto sinistro, ex artt. 1913 e 1915 c.c., peraltro spiegate solamente in sede di note conclusionali.
Le norme in commento, invero, afferiscono al rapporto contrattuale tra assicurato e compagnia assicuratrice, posto che trattasi della comunicazione con cui l'assicurato dà notizia all'assicuratore del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, reclamando il suo intervento affinché lo tenga indenne di quanto da lui dovuto a terzi (danneggiati) in ragione del fatto occorso e coperto da garanzia. In altri termini, l'avviso di cui trattasi altro non è che la comunicazione con cui l'assicurato esprime alla compagnia la volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto di assicurazione e ciò a fronte del corrispondente diritto della compagnia di prontamente prendere in carico l'evento occorso al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse vengano alterate ovvero al fine di evitare un aggravamento del rischio o di favorirne l'attenuazione.
Ebbene, per quanto nel caso in esame l'attore sia anche il proprietario del veicolo assicurato dalla compagnia convenuta, l'unica domanda per cui è causa, ossia la domanda risarcitoria, la assume nella veste di danneggiato, atteso che si controverte in ordine ai danni dallo stesso patiti ex art. 2054 c.c.; la pretesa oggetto di giudizio, pertanto, nulla ha a che fare con il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Per le richiamate ragioni, le difese articolate dalla convenuta in ordine all'incidenza del ritardato avviso sulla prescrizione del diritto azionato non possono essere condivise.
Del resto, se anche si volessero diversamente qualificare le doglianze di cui al richiamato atto conclusivo quale domanda rivolta all'esclusione o alla riduzione dell'indennizzo in favore dell'attore assicurato, ex art. 1915 c.c., la stessa domanda sarebbe, ancor prima di qualsivoglia valutazione di merito, inammissibile, poiché tardivamente proposta.
Tanto premesso, è ora da esaminarsi il merito della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, come già evidenziato sussumibile nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c.
È avviso del Tribunale che le risultanze dell'istruttoria esperita abbiano consentito di accertare, secondo la regola del “più probabile che non”, che il sinistro occorso ai danni dell'attore si sia verificato nei termini allegati dalla stessa parte e che, pertanto, egli abbia assolto all'onere di provare il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso occorso.
In primo luogo, è necessario evidenziare che in riferimento al convenuto è esclusa al CP_2
giudicante ogni libera valutazione in ordine alla sussistenza della sua esclusiva responsabilità nella pagina 6 di 13 causazione del sinistro occorso, senz'altro da affermarsi ai sensi degli artt. 2733 co. 2 e 2054 c.c.
In effetti, nel corso dell'interrogatorio formale reso dalla parte all'udienza del 18.03.2025, egli, provocato al riguardo dall'attore, ha reso confessione giudiziale in ordine alla dinamica dell'evento per cui è causa, ricostruendola negli stessi termini di cui all'atto introduttivo di questo giudizio (cfr. verbale udienza del 18.03.2025).
A ciò si aggiunga che, per quanto le dichiarazioni confessorie del convenuto non si estendano sino ad affermare la natura colposa della propria condotta, alcun elemento in atti, in alcun modo allegato né tanto meno provato, consente di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Il ché, peraltro, ancor più se si considera che la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie retrostanti, costituisce operazione anomala per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e volta ad assicurare ogni più ampia cautela (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 3367 del 20/02/2015).
Alla luce di quanto sopra, in riferimento al convenuto , dovrà essere certamente CP_2
dichiarata la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che, ex art. 2733 co. 2 c.c., le sue dichiarazioni confessorie formano nei suoi confronti piena prova circa i fatti sfavorevoli da questi riferiti.
È noto che la confessione giudiziale del convenuto conducente non ha analoga efficacia CP_2
probatoria nei confronti della compagnia assicuratrice, parimenti convenuta, rispetto alla quale, secondo un principio ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, la dichiarazione confessoria del conducente non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione dell'art. 2733 co. 3 c.c. (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, ord. n. 10687 del 20/04/2023 secondo la quale, peraltro “[…] con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto”).
Ebbene, è avviso del Tribunale che le predette dichiarazioni confessorie, in uno al complessivo compendio probatorio acquisito, consentano di ritenere provata la dinamica del sinistro nei termini descritti dal danneggiato, sia pure per presunzioni, perché gravi, precise e concordanti.
Si devono, in particolare, richiamare: gli esiti dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CP_2
(cfr. verbale ud. 18.03.2025), la dichiarazione scritta del sig. , figlio
[...] Testimone_1 dell'attore e intervenuto nell'immediatezza sul luogo dell'incidente (cfr. doc. 4 attore), il modulo CAI del 21.11.2017 sottoscritto dall'attore e dal convenuto contumace e le dichiarazioni da quest'ultimo rese innanzi alla compagnia assicuratrice il 16.01.2018 (cfr. doc. 1 - 4 convenuta).
Le richiamate dichiarazioni depongono tutte verso una coincidente ricostruzione della dinamica del sinistro e la convergenza e la linearità della versione fornita, anche a distanza di tempo, indiziano nel pagina 7 di 13 senso dell'attendibilità della ricostruzione della vicenda così come rappresentata, benché la credibilità soggettiva dei dichiaranti - siccome vicini per (sicura) parentela e (presumibile, data la cortesia di prestargli l'auto) amicizia all'attore - possa apparire più sfumata.
Nella tarda mattinata del 21.11.2017, in particolare, l'attore si trovava su di una scala collocata nelle immediate adiacenze del ristorante “Grotta Azzurra” sito in Bologna via Corticella n. 125, di proprietà del figlio, intento in delle pulizie;
la predetta scala veniva urtata dalla propria autovettura, nel frangente guidata dal convenuto cui l'aveva prestata per delle commissioni, nel corso di una CP_2 manovra di retromarcia;
in conseguenza dell'urto, l'attore rovinava a terra;
nell'immediatezza, il convenuto si precipitava a prestare soccorso all'attore, che sanguinava, venendo raggiunto CP_2 anche dal figlio dell'attore, il quale chiamava i soccorsi;
il conducente spostava quindi CP_2
l'autovettura e, sopraggiunto il personale del 118 che conduceva l'attore in ospedale, egli si allontanava.
Le dichiarazioni in atti risultano avallate dalle risultanze documentali, le quali offrono riscontri probatori del tutto compatibili alla ricostruzione della vicenda così come sopra delineata.
In particolare, tanto il dettaglio delle movimentazioni della vettura, estratto dalla “scatola nera” del sistema satellitare sulla stessa installato (cfr. doc. 3 attore) quanto la documentazione sanitaria e, in particolare, la scheda di intervento del personale del 118 e la presa in carico del P.S. dell'ospedale
Maggiore di Bologna (cfr. doc. 7 attore, pp. 17 e 2), corroborano la versione della vicenda fornita dall'attore e dai dichiaranti. I menzionati documenti rivelano, invero, la movimentazione dell'auto, il giorno 21.11.2017, dalle ore 12.13.10 alle ore 12.15.30 e dalle ore 12.20.10 alle ore 12.22.17,
l'intervento del personale del 118 alle ore 12.21 e sino alle 12.30, la presa in carico al P.S. dell'attore alle ore 12.50.
Gli orari richiamati evidenziano come, nel frangente dell'evento, l'auto sia stata movimentata per brevissimo tempo e in due occasioni, il ché appare perfettamente convergente rispetto a quanto riferito dal conducente in ordine alla manovra di retromarcia e l'urto e in riferimento al successivo CP_2
riposizionamento dell'auto negli stalli di parcheggio. Lo stesso dicasi con riferimento agli orari riportati nella richiamata certificazione medica, dalla quale emerge l'immediato intervento del personale del 118
e, all'esito dei primi soccorsi in loco, il successivo trasporto del danneggiato presso il nosocomio.
Come diffusamente si vedrà, inoltre, la c.t.u. medico-legale eseguita nel corso del giudizio ha altresì confermato la compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e l'evento dannoso così come risultante dagli atti e dai documenti di causa (cfr. p. 17 consulenza tecnica d'ufficio).
Le suddette risultanze, complessivamente considerate, non appaiono del resto messe in discussione dall'orario indicato sul modulo CAI dai relativi sottoscrittori e dalle dichiarazioni rese dal danneggiato pagina 8 di 13 ai sanitari, non potendosi condividere le doglianze al riguardo espresse dalla compagnia convenuta.
In particolare, è da ritenersi che la divergenza, peraltro davvero irrisoria, tra l'orario indicato nel modulo CAI e nelle dichiarazioni successive e quello di presumibile verificazione del sinistro
(rispettivamente, 11.30 e 12,13) costituiscano frutto di mero errore, oltremodo comprensibile e che, ancora, alcuna effettiva incompatibilità logica insiste tra quanto occorso in ragione del sinistro e la dichiarazione del danneggiato ai sanitari, il quale, così è sinteticamente riportato, “RIF. ESSERE
SCIVOLATO MENTRE FACEVA LE PULIZIE” (cfr. doc. 7 attore p. 17).
In ragione di quanto sopra, il Tribunale è dell'avviso che il sinistro abbia avuto luogo nei termini descritti dall'attore e che, pertanto, egli abbia assolto al proprio onere di provare il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso occorso, dando la stura all'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. (rispetto alla quale, come sopra evidenziato, alcun elemento liberatorio è stato allegato né tanto meno provato dalle parti convenute).
È peraltro da aggiungersi che, parimenti, la compagnia convenuta non ha fornito alcun effettivo riscontro probatorio, nemmeno indiziario, dal quale desumere il concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, ex art. 1227 co. 1 c.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_2
causazione del sinistro per cui è giudizio.
Passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dal sig. e Parte_1
direttamente riconducibili al sinistro, giova preliminarmente evidenziare che rappresenta senz'altro onere del danneggiato, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento ma anche fornire la prova del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni risarcibili richiesti.
È da ritenersi che il predetto onere probatorio sia stato compiutamente assolto dall'attore.
È possibile richiamare, sul punto, le valutazioni espresse dal C.T.U. medico-legale le quali, siccome adeguatamente motivate, coerenti ed immuni da contraddizioni ricostruttive, risultano pienamente condivisibili e valorizzabili ai fini decisori. Del resto, rispetto alle conclusioni espresse in seno all'elaborato tecnico alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti e dal consulente della compagnia convenuta.
Il C.T.U., quanto alla sussistenza del nesso causale, ha rilevato che: “Stante gli elementi a disposizione, posso affermare che nell'evento traumatico del 21/11/2017 il Sig. ha subito un politrauma da Pt_1 precipitazione da una altezza riferita di circa 2 metri;
l'occorso traumatico […] appare idoneo sotto il profilo quali-quantitativo e crono-topografico con le lesioni ben delineate nel primo certificato di visita presso il PS dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove il Sig. era condotto in Pt_1
pagina 9 di 13 autolettiga e sottoposto in urgenza ad accertamenti specialistici e radiologici, e consistite in lussazione spalla destra, nella frattura dello stiloide radiale e dello scafoide a sinistra, nella frattura delle ossa nasali e del setto nasale. Non valutabile in assenza di certificazioni la continuità fenomenica dei disturbi successivi, con decorso riassunto nella relazione di parte del Dott. che appare Pt_2 quantunque del tutto coerente alla fisiologica evoluzione delle lesioni documentate e certificate” (cfr.
p. 17 consulenza tecnica). Il consulente, pertanto, conclude evidenziando come “Nel caso del Sig.
, quindi, sono soddisfatti i criteri medico-legali classici per il riconoscimento del nesso Pt_1
causale evento-lesioni, nonché del tutto plausibile quello lesioni-menomazioni stante la visita effettuata
(ma in assenza delle certificazioni relative alla convalescenza post-dimissoria), per le quali a livello della spalla destra è documentata una pregressa lesione fratturativa (di cui si terrà conto in termini di concausa di menomazione), mentre non ne sono emerse di sopravvenute di rilievo” (cfr. p. 17 consulenza tecnica).
Più in particolare, il C.T.U., sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, nonché tenuto conto dell'assenza di certificazioni riferite al decorso post-dimissorio, ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze lesive del sinistro, un periodo di invalidità temporanea pari a 2 giorni a totale, 30 giorni di parziale al 75 %, 30 giorni di parziale al 50 %
e ulteriori 30 giorni di parziale al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 12%.
I pregressi stati patologici dell'attore non hanno interferito sulle richiamate conclusioni del C.T.U., anche tenuto conto, per come in maniera convergente rilevato dalle parti, che il precedente infortunio dell'attore non aveva interessato la stessa area della spalla lesa in occasione del sinistro (cfr. verbale udienza del 23.09.2025).
Quanto al danno morale, ne è stata riconosciuta la sussistenza dal CTU nei termini di “sofferenza soggettiva temporanea di grado lieve-moderato” in riferimento al periodo di invalidità temporanea, nonché analogamente di “sofferenza morale soggettiva permanente di grado lieve” in riferimento alle patologie oramai stabilizzate (cfr. p. 18 e 19 consulenza tecnica); si terrà pertanto conto del pregiudizio in esame nei soli limiti del valore già riconosciuto dalle tabelle applicabili ai fini liquidatori, non ravvisandosi motivo, né per la verità allegazione, per un appesantimento del richiamato danno.
Il medico ha inoltre evidenziato come dovesse tenersi conto, nel caso concreto, anche del pregiudizio da cenestesi lavorativa quale maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività
e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti “tenendo conto del percorso scolastico formativo e della biografia lavorativa del Soggetto, impiegato da sempre in attività di tipo prevalentemente manuale” (cfr. p. 19 consulenza tecnica). Il pregiudizio in esame non troverà tuttavia riconoscimento in favore del danneggiato, atteso che alcuna richiesta né allegazione al riguardo si pagina 10 di 13 rinviene negli scritti difensivi, dai quali peraltro non emerge nemmeno chiaramente l'attuale attività lavorativa dell'attore.
In difetto di qualsivoglia allegazione e prova in ordine a circostanze dalle quali desumere l'eventuale peculiarità del pregiudizio patito dall'istante, non dovrà infine procedersi ad alcuna forma di personalizzazione.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, come sopra richiamato, si tratta di un danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. il quale, sfuggendo ad una quantificazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Ai fini della richiamata liquidazione si farà ricorso quindi alle Tabelle di Milano 2024 vigenti, predisposte in riferimento alle lesioni macropermanenti, in applicazione delle quali la liquidazione del danno non patrimoniale è la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 48 anni
Percentuale di invalidità permanente: 12%
Punto danno biologico: € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%): € 798,52
Punto danno non patrimoniale: € 3.650,39
Punto base I.T.T.: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Danno biologico risarcibile € 26.180,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.511,00
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.405,00
Totale generale: € 38.916,00
I convenuti dovranno pertanto corrispondere a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 38.916,00.
pagina 11 di 13 Con riferimento al danno patrimoniale patito dall'attore, il C.T.U. ha riconosciuto la congruità delle spese mediche nei limiti della somma complessiva di € 375,00, oltre alle spese afferenti alla relazione medico-legale per l'importo di € 360,00, anch'esse ritenute congrue (cfr. p. 20 consulenza tecnica); il consulente non ha ravvisato la necessità di spese future. Tuttavia, solo per una parte delle spese richiamate risulta in atti la prova degli esborsi sostenuti da parte attrice (cfr. doc. 10 e 9 attore), in particolare per una spesa complessiva di € 68,15.
È peraltro da precisare, sempre in punto di danno patrimoniale, che è emerso all'esito dell'istruttoria come nessuna somma sia stata ricevuta dall'attore a titolo di indennizzo IN (cfr. doc. 5 convenuta).
I convenuti dovranno pertanto corrispondere a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di € 68,15.
In ragione di quanto sopra, il danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi € 38.984,15.
Sulla somma indicata andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, e così per complessivi € 43.294,36.
Sulla somma così liquidata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno, decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284 co.1 c.c..
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
sono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della nota spese, e dell'ammissione dell'attore al
Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 28.08.2025, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte attrice, previa esibizione di ricevuta di pagamento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
1. accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di conducente del veicolo CP_2
Skoda Wagon targata CY605HF – assicurato per la R.C.A. con Controparte_6
pagina 12 di 13 – e di proprietà dell'attore nella causazione del sinistro per cui è CP_1 Parte_1
causa;
2. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 43.294,36, oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al saldo;
3. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, a favore di delle spese del presente procedimento, liquidate Parte_1
nella somma di euro 6.164,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge precisando che, operata la decurtazione di legge, pari ad € 3.544,30, il pagamento della complessiva somma di € 3.544,30, oltre iva e c.p.a. deve essere eseguito direttamente a favore dello Stato Italiano da parte dei convenuti, essendo la parte attrice vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto, con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte attrice, previa esibizione di ricevuta di pagamento.
Bologna 06.11.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
LA, elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DANIELE LA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IC CA, elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA presso il difensore avv. IC CA
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore , come da nota conclusionale depositata in data 8.10.2025: Parte_1
“Alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare:
- della confessione resa dal convenuto CP_2
- della CTU che ha accertato nesso causale e quantificato il danno,
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto e la responsabilità CP_2
solidale della convenuta Controparte_3
2. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.521,43 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
pagina 1 di 13
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio (tenendo conto dell'ammissione del sig. Pt_1 al gratuito patrocinio) e restituzione di quanto l'attore ha dovuto sborsare per il pagamento del CTU”.
Per la convenuta come da nota conclusionale depositata in data Controparte_4
9.10.2025:
““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda di parte attrice perché non provata, inammissibile, infondata nei confronti di Controparte_1
In via subordinata: liquidare il danno in concorso di colpa con lo stesso attore, nel grado di responsabilità ritenuto di giustizia o nella misura accertata;
Con vittoria di spese e compensi di causa, o in subordine con compensazione degli stessi fra le parti.”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1
e la compagnia in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale, accertata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale occorso in data 21.11.2017, condannasse i CP_2
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occasione dall'attore.
A sostegno delle proprie domande, l'odierno istante allegava che:
- il giorno 21.11.2017 si trovava sopra ad una scala, intento nelle pulizie della canna fumaria del ristorante-pizzeria “Grotta Azzurra”, in gestione al figlio, quando veniva urtato, nel corso di una manovra in retromarcia, dall'autovettura Skoda Wagon targata CY605HF, di proprietà dello stesso attore ma con alla guida il sig. , cui aveva prestato l'auto; CP_2
- a seguito dell'urto, l'attore rovinava violentemente a terra, subendo una lussazione-frattura scapolo-omerale destra, una frattura stiloide radiale e scafoide sinistro, una frattura ossa nasali e
FLC (Ferite Lacero-Contuse) multiple, come da certificazione medica del P.S. dell'ospedale
Maggiore di Bologna, cui veniva immediatamente trasportato in autoambulanza;
- l'istante, dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuoveva l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
pagina 2 di 13 Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
compagnia assicuratrice per la R.C.A. della vettura Skoda tg. CY605HF, la quale, Controparte_1 eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nei suoi riguardi e, nel merito, contestate integralmente le pretese attoree poiché infondate in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, il contenimento del quantum risarcitorio anche avuto riguardo al concorso colposo del danneggiato e alle somme eventualmente erogate in suo favore dall' . CP_5
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta deduceva che:
- il decorso del termine di prescrizione del diritto azionato non era stato regolarmente interrotto nei confronti della compagnia convenuta e, pertanto, lo stesso doveva considerarsi prescritto;
- le circostanze e la dinamica del sinistro inducevano a considerarlo artefatto, atteso che: la vettura che, in tesi, avrebbe dato luogo al sinistro era di proprietà dello stesso attore;
l'istante non allegava alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi immediatamente dopo l'evento; l'orario indicato dai soggetti coinvolti nel modulo CAI, le ore 11,30, non combaciava con le risultanze dell'impianto satellitare installato sul veicolo assicurato, il quale documentava, per la giornata del 21.11.2017, la sosta del veicolo dalle 7.50 alle ore 12,13. In seno alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta inoltre evidenziava che l'attore, giunto al
P.S. dell'ospedale Maggiore di Bologna, riferiva ai sanitari di essere scivolato mentre faceva le pulizie;
- la condotta imprudente dell'attore, peraltro, doveva tenersi in debita considerazione ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., atteso che egli si trovava all'interno di un parcheggio, sopra a una scala, senza aver posizionato alcun segnale di pericolo e che ne evidenziasse la presenza;
- in ogni caso, la pretesa risarcitoria avanzata era da considerarsi del tutto eccessiva, oltreché genericamente formulata e in alcun modo provata, nonché ancor più sproporzionata in considerazione del pregresso stato patologico dell'attore e dell'eventuale corresponsione in suo favore di indennizzi . CP_5
Il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendovi contumace. CP_2
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto , CP_2
l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., della posizione IN dell'attore e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato.
All'udienza del 16.10.2025 il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni e raccolta la loro breve discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 3 di 13 ***
La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
È in primo luogo da evidenziarsi, poiché preliminare rispetto ad ogni ulteriore considerazione, che l'azione promossa dall'odierno attore deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2054 co.1 c.c.
La norma, è noto, introduce una severa presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo che, in corso di circolazione, abbia prodotto danni a persone o cose, atteso che lo obbliga al risarcimento dei relativi danni, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
In riferimento all'ambito di applicazione della disciplina richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto una progressiva evoluzione, in esito alla quale si è condivisibilmente affermato che il concetto di circolazione di cui all'art. 2054 c.c. deve essere inteso in termini ampi, quale l'uso che del veicolo si faccia in conformità alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, su aree destinate alla circolazione. Non assumono rilevanza, a tal fine: la natura pubblica o privata dell'area di circolazione
(dovendosi avere riguardo piuttosto ai luoghi ove il veicolo è utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale); il tipo di uso che si faccia del veicolo (vi sono compresi, ad esempio, la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche e prodromiche alla partenza o connesse alla fermata); il tipo di mezzo utilizzato. L'art. 2054 c.c. impone, in altri termini, uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilizzo del veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, oltreché ai suoi impieghi abituali, valorizzandosi l'interazione tra veicolo e circolazione a “fondamento della particolare ipotesi di responsabilità “da attività pericolosa” che è quella di cui all'art. 2054 cod. civ.” (cfr. tra le tante S.U. sent. n. 21983 del 30.07.2021 e già Cass.,
S.U., sent. n. 8620 del 29.04.2015).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve pertanto ritenersi perfettamente ascrivibile all'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. e, in particolare, al concetto di circolazione ivi espresso, la manovra di retromarcia eseguita all'interno del parcheggio adiacente a un esercizio aperto al pubblico, come nel caso di specie.
Qualificata nei termini predetti la domanda per cui è giudizio, si deve evidenziare che il diritto al risarcimento del danno patito ex art. 2054 c.c. è soggetto al termine di prescrizione breve di due anni, ai sensi dell'art. 2947 co. 2 c.c.
Ciò posto e nonostante l'operatività della prescrizione breve, ad avviso del Tribunale l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla compagnia convenuta in seno al proprio atto introduttivo – nel caso di specie, peraltro, valutabile estensivamente anche a favore del convenuto
, coobbligato solidale e convenuto contumace (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 15869 del CP_2
pagina 4 di 13 13/06/201) - non merita accoglimento.
È da rilevarsi, invero, che l'attore ha depositato in atti una pluralità di scritti stragiudiziali da considerarsi perfettamente idonei, ex art. 2943 co. 3 c.c., alla costituzione in mora della compagnia convenuta e all'interruzione del decorso del richiamato termine di prescrizione nei suoi confronti (e nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310 c.c.).
Avuto riguardo alla data del sinistro, risalente al 21.11.2017, si fa riferimento, in particolare: alla richiesta di risarcimento danni datata 5.04.2018 (ricevuta dalla convenuta, per come risultante dalla sua missiva di risposta, in data 11.09.2018); alla richiesta di riscontro di cui alla comunicazione fax inoltrata alla compagnia il 19.11.2018; all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, parimenti rivolto a e datato 12.10.2020; alla notifica dell'atto di citazione, CP_1
perfezionatasi nei riguardi della convenuta in data 4.07.2024 (cfr. doc. 3 e doc. “CONSEGNA
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” attore).
In disparte la domanda giudiziale, i richiamati scritti risultano tutti qualificabili quali atti stragiudiziali di costituzione in mora, atteso che in ciascuno emerge chiaramente la pretesa risarcitoria del danneggiato e la sua inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti della compagnia assicuratrice destinataria;
è principio pacifico, del resto, che l'intimazione o richiesta scritta di adempimento non abbisogni di formule sacramentali o adempimenti particolari ai fini di cui trattasi, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto nemmeno la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6, ord. n. 16465 del 7.07.2017).
Peraltro, posto che l'atto di costituzione in mora è atto unilaterale recettizio idoneo a produrre l'effetto interruttivo a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza (legale, non necessariamente effettiva, ex art. 1335 c.c.) del destinatario, si rende opportuna la seguente precisazione.
In riferimento in particolare alla spedizione dell'invito alla stipula alla negoziazione assistita, come visto datato 12.10.2020, deve evidenziarsi che non risulta depositata in atti la prova dell'avvenuta trasmissione via PEC della predetta comunicazione al destinatario. Senonché, l'attore in seno al proprio atto introduttivo ha fatto espresso riferimento all'invito di cui trattasi, evidenziando come allo stesso, in data 20.10.2020, la compagnia non abbia fornito alcun riscontro;
rispetto a tale allegazione, la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione, dovendosi pertanto assumere la circostanza per come descritta dall'attore, ex art. 115 c.p.c.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, atteso che dal momento in cui al danneggiato si è reso possibile esercitare il proprio diritto risarcitorio, il 21.11.2017 (data del sinistro), si sono susseguiti una pluralità di atti interruttivi, come sopra richiamati, tutti occorsi a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2947 co. 2 c.c., ossia due anni.
pagina 5 di 13 Deve, inoltre, essere evidenziato che alcuna attinenza alla questione di prescrizione del diritto azionato dall'attore può essere riconosciuta alle difese articolate da parte convenuta con riguardo al ritardato avviso all'assicuratore dell'avvenuto sinistro, ex artt. 1913 e 1915 c.c., peraltro spiegate solamente in sede di note conclusionali.
Le norme in commento, invero, afferiscono al rapporto contrattuale tra assicurato e compagnia assicuratrice, posto che trattasi della comunicazione con cui l'assicurato dà notizia all'assicuratore del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, reclamando il suo intervento affinché lo tenga indenne di quanto da lui dovuto a terzi (danneggiati) in ragione del fatto occorso e coperto da garanzia. In altri termini, l'avviso di cui trattasi altro non è che la comunicazione con cui l'assicurato esprime alla compagnia la volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto di assicurazione e ciò a fronte del corrispondente diritto della compagnia di prontamente prendere in carico l'evento occorso al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse vengano alterate ovvero al fine di evitare un aggravamento del rischio o di favorirne l'attenuazione.
Ebbene, per quanto nel caso in esame l'attore sia anche il proprietario del veicolo assicurato dalla compagnia convenuta, l'unica domanda per cui è causa, ossia la domanda risarcitoria, la assume nella veste di danneggiato, atteso che si controverte in ordine ai danni dallo stesso patiti ex art. 2054 c.c.; la pretesa oggetto di giudizio, pertanto, nulla ha a che fare con il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Per le richiamate ragioni, le difese articolate dalla convenuta in ordine all'incidenza del ritardato avviso sulla prescrizione del diritto azionato non possono essere condivise.
Del resto, se anche si volessero diversamente qualificare le doglianze di cui al richiamato atto conclusivo quale domanda rivolta all'esclusione o alla riduzione dell'indennizzo in favore dell'attore assicurato, ex art. 1915 c.c., la stessa domanda sarebbe, ancor prima di qualsivoglia valutazione di merito, inammissibile, poiché tardivamente proposta.
Tanto premesso, è ora da esaminarsi il merito della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, come già evidenziato sussumibile nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c.
È avviso del Tribunale che le risultanze dell'istruttoria esperita abbiano consentito di accertare, secondo la regola del “più probabile che non”, che il sinistro occorso ai danni dell'attore si sia verificato nei termini allegati dalla stessa parte e che, pertanto, egli abbia assolto all'onere di provare il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso occorso.
In primo luogo, è necessario evidenziare che in riferimento al convenuto è esclusa al CP_2
giudicante ogni libera valutazione in ordine alla sussistenza della sua esclusiva responsabilità nella pagina 6 di 13 causazione del sinistro occorso, senz'altro da affermarsi ai sensi degli artt. 2733 co. 2 e 2054 c.c.
In effetti, nel corso dell'interrogatorio formale reso dalla parte all'udienza del 18.03.2025, egli, provocato al riguardo dall'attore, ha reso confessione giudiziale in ordine alla dinamica dell'evento per cui è causa, ricostruendola negli stessi termini di cui all'atto introduttivo di questo giudizio (cfr. verbale udienza del 18.03.2025).
A ciò si aggiunga che, per quanto le dichiarazioni confessorie del convenuto non si estendano sino ad affermare la natura colposa della propria condotta, alcun elemento in atti, in alcun modo allegato né tanto meno provato, consente di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Il ché, peraltro, ancor più se si considera che la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie retrostanti, costituisce operazione anomala per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e volta ad assicurare ogni più ampia cautela (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 3367 del 20/02/2015).
Alla luce di quanto sopra, in riferimento al convenuto , dovrà essere certamente CP_2
dichiarata la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che, ex art. 2733 co. 2 c.c., le sue dichiarazioni confessorie formano nei suoi confronti piena prova circa i fatti sfavorevoli da questi riferiti.
È noto che la confessione giudiziale del convenuto conducente non ha analoga efficacia CP_2
probatoria nei confronti della compagnia assicuratrice, parimenti convenuta, rispetto alla quale, secondo un principio ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, la dichiarazione confessoria del conducente non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione dell'art. 2733 co. 3 c.c. (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, ord. n. 10687 del 20/04/2023 secondo la quale, peraltro “[…] con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto”).
Ebbene, è avviso del Tribunale che le predette dichiarazioni confessorie, in uno al complessivo compendio probatorio acquisito, consentano di ritenere provata la dinamica del sinistro nei termini descritti dal danneggiato, sia pure per presunzioni, perché gravi, precise e concordanti.
Si devono, in particolare, richiamare: gli esiti dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CP_2
(cfr. verbale ud. 18.03.2025), la dichiarazione scritta del sig. , figlio
[...] Testimone_1 dell'attore e intervenuto nell'immediatezza sul luogo dell'incidente (cfr. doc. 4 attore), il modulo CAI del 21.11.2017 sottoscritto dall'attore e dal convenuto contumace e le dichiarazioni da quest'ultimo rese innanzi alla compagnia assicuratrice il 16.01.2018 (cfr. doc. 1 - 4 convenuta).
Le richiamate dichiarazioni depongono tutte verso una coincidente ricostruzione della dinamica del sinistro e la convergenza e la linearità della versione fornita, anche a distanza di tempo, indiziano nel pagina 7 di 13 senso dell'attendibilità della ricostruzione della vicenda così come rappresentata, benché la credibilità soggettiva dei dichiaranti - siccome vicini per (sicura) parentela e (presumibile, data la cortesia di prestargli l'auto) amicizia all'attore - possa apparire più sfumata.
Nella tarda mattinata del 21.11.2017, in particolare, l'attore si trovava su di una scala collocata nelle immediate adiacenze del ristorante “Grotta Azzurra” sito in Bologna via Corticella n. 125, di proprietà del figlio, intento in delle pulizie;
la predetta scala veniva urtata dalla propria autovettura, nel frangente guidata dal convenuto cui l'aveva prestata per delle commissioni, nel corso di una CP_2 manovra di retromarcia;
in conseguenza dell'urto, l'attore rovinava a terra;
nell'immediatezza, il convenuto si precipitava a prestare soccorso all'attore, che sanguinava, venendo raggiunto CP_2 anche dal figlio dell'attore, il quale chiamava i soccorsi;
il conducente spostava quindi CP_2
l'autovettura e, sopraggiunto il personale del 118 che conduceva l'attore in ospedale, egli si allontanava.
Le dichiarazioni in atti risultano avallate dalle risultanze documentali, le quali offrono riscontri probatori del tutto compatibili alla ricostruzione della vicenda così come sopra delineata.
In particolare, tanto il dettaglio delle movimentazioni della vettura, estratto dalla “scatola nera” del sistema satellitare sulla stessa installato (cfr. doc. 3 attore) quanto la documentazione sanitaria e, in particolare, la scheda di intervento del personale del 118 e la presa in carico del P.S. dell'ospedale
Maggiore di Bologna (cfr. doc. 7 attore, pp. 17 e 2), corroborano la versione della vicenda fornita dall'attore e dai dichiaranti. I menzionati documenti rivelano, invero, la movimentazione dell'auto, il giorno 21.11.2017, dalle ore 12.13.10 alle ore 12.15.30 e dalle ore 12.20.10 alle ore 12.22.17,
l'intervento del personale del 118 alle ore 12.21 e sino alle 12.30, la presa in carico al P.S. dell'attore alle ore 12.50.
Gli orari richiamati evidenziano come, nel frangente dell'evento, l'auto sia stata movimentata per brevissimo tempo e in due occasioni, il ché appare perfettamente convergente rispetto a quanto riferito dal conducente in ordine alla manovra di retromarcia e l'urto e in riferimento al successivo CP_2
riposizionamento dell'auto negli stalli di parcheggio. Lo stesso dicasi con riferimento agli orari riportati nella richiamata certificazione medica, dalla quale emerge l'immediato intervento del personale del 118
e, all'esito dei primi soccorsi in loco, il successivo trasporto del danneggiato presso il nosocomio.
Come diffusamente si vedrà, inoltre, la c.t.u. medico-legale eseguita nel corso del giudizio ha altresì confermato la compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e l'evento dannoso così come risultante dagli atti e dai documenti di causa (cfr. p. 17 consulenza tecnica d'ufficio).
Le suddette risultanze, complessivamente considerate, non appaiono del resto messe in discussione dall'orario indicato sul modulo CAI dai relativi sottoscrittori e dalle dichiarazioni rese dal danneggiato pagina 8 di 13 ai sanitari, non potendosi condividere le doglianze al riguardo espresse dalla compagnia convenuta.
In particolare, è da ritenersi che la divergenza, peraltro davvero irrisoria, tra l'orario indicato nel modulo CAI e nelle dichiarazioni successive e quello di presumibile verificazione del sinistro
(rispettivamente, 11.30 e 12,13) costituiscano frutto di mero errore, oltremodo comprensibile e che, ancora, alcuna effettiva incompatibilità logica insiste tra quanto occorso in ragione del sinistro e la dichiarazione del danneggiato ai sanitari, il quale, così è sinteticamente riportato, “RIF. ESSERE
SCIVOLATO MENTRE FACEVA LE PULIZIE” (cfr. doc. 7 attore p. 17).
In ragione di quanto sopra, il Tribunale è dell'avviso che il sinistro abbia avuto luogo nei termini descritti dall'attore e che, pertanto, egli abbia assolto al proprio onere di provare il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso occorso, dando la stura all'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. (rispetto alla quale, come sopra evidenziato, alcun elemento liberatorio è stato allegato né tanto meno provato dalle parti convenute).
È peraltro da aggiungersi che, parimenti, la compagnia convenuta non ha fornito alcun effettivo riscontro probatorio, nemmeno indiziario, dal quale desumere il concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, ex art. 1227 co. 1 c.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_2
causazione del sinistro per cui è giudizio.
Passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dal sig. e Parte_1
direttamente riconducibili al sinistro, giova preliminarmente evidenziare che rappresenta senz'altro onere del danneggiato, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento ma anche fornire la prova del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni risarcibili richiesti.
È da ritenersi che il predetto onere probatorio sia stato compiutamente assolto dall'attore.
È possibile richiamare, sul punto, le valutazioni espresse dal C.T.U. medico-legale le quali, siccome adeguatamente motivate, coerenti ed immuni da contraddizioni ricostruttive, risultano pienamente condivisibili e valorizzabili ai fini decisori. Del resto, rispetto alle conclusioni espresse in seno all'elaborato tecnico alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti e dal consulente della compagnia convenuta.
Il C.T.U., quanto alla sussistenza del nesso causale, ha rilevato che: “Stante gli elementi a disposizione, posso affermare che nell'evento traumatico del 21/11/2017 il Sig. ha subito un politrauma da Pt_1 precipitazione da una altezza riferita di circa 2 metri;
l'occorso traumatico […] appare idoneo sotto il profilo quali-quantitativo e crono-topografico con le lesioni ben delineate nel primo certificato di visita presso il PS dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove il Sig. era condotto in Pt_1
pagina 9 di 13 autolettiga e sottoposto in urgenza ad accertamenti specialistici e radiologici, e consistite in lussazione spalla destra, nella frattura dello stiloide radiale e dello scafoide a sinistra, nella frattura delle ossa nasali e del setto nasale. Non valutabile in assenza di certificazioni la continuità fenomenica dei disturbi successivi, con decorso riassunto nella relazione di parte del Dott. che appare Pt_2 quantunque del tutto coerente alla fisiologica evoluzione delle lesioni documentate e certificate” (cfr.
p. 17 consulenza tecnica). Il consulente, pertanto, conclude evidenziando come “Nel caso del Sig.
, quindi, sono soddisfatti i criteri medico-legali classici per il riconoscimento del nesso Pt_1
causale evento-lesioni, nonché del tutto plausibile quello lesioni-menomazioni stante la visita effettuata
(ma in assenza delle certificazioni relative alla convalescenza post-dimissoria), per le quali a livello della spalla destra è documentata una pregressa lesione fratturativa (di cui si terrà conto in termini di concausa di menomazione), mentre non ne sono emerse di sopravvenute di rilievo” (cfr. p. 17 consulenza tecnica).
Più in particolare, il C.T.U., sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, nonché tenuto conto dell'assenza di certificazioni riferite al decorso post-dimissorio, ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze lesive del sinistro, un periodo di invalidità temporanea pari a 2 giorni a totale, 30 giorni di parziale al 75 %, 30 giorni di parziale al 50 %
e ulteriori 30 giorni di parziale al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 12%.
I pregressi stati patologici dell'attore non hanno interferito sulle richiamate conclusioni del C.T.U., anche tenuto conto, per come in maniera convergente rilevato dalle parti, che il precedente infortunio dell'attore non aveva interessato la stessa area della spalla lesa in occasione del sinistro (cfr. verbale udienza del 23.09.2025).
Quanto al danno morale, ne è stata riconosciuta la sussistenza dal CTU nei termini di “sofferenza soggettiva temporanea di grado lieve-moderato” in riferimento al periodo di invalidità temporanea, nonché analogamente di “sofferenza morale soggettiva permanente di grado lieve” in riferimento alle patologie oramai stabilizzate (cfr. p. 18 e 19 consulenza tecnica); si terrà pertanto conto del pregiudizio in esame nei soli limiti del valore già riconosciuto dalle tabelle applicabili ai fini liquidatori, non ravvisandosi motivo, né per la verità allegazione, per un appesantimento del richiamato danno.
Il medico ha inoltre evidenziato come dovesse tenersi conto, nel caso concreto, anche del pregiudizio da cenestesi lavorativa quale maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività
e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti “tenendo conto del percorso scolastico formativo e della biografia lavorativa del Soggetto, impiegato da sempre in attività di tipo prevalentemente manuale” (cfr. p. 19 consulenza tecnica). Il pregiudizio in esame non troverà tuttavia riconoscimento in favore del danneggiato, atteso che alcuna richiesta né allegazione al riguardo si pagina 10 di 13 rinviene negli scritti difensivi, dai quali peraltro non emerge nemmeno chiaramente l'attuale attività lavorativa dell'attore.
In difetto di qualsivoglia allegazione e prova in ordine a circostanze dalle quali desumere l'eventuale peculiarità del pregiudizio patito dall'istante, non dovrà infine procedersi ad alcuna forma di personalizzazione.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, come sopra richiamato, si tratta di un danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. il quale, sfuggendo ad una quantificazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Ai fini della richiamata liquidazione si farà ricorso quindi alle Tabelle di Milano 2024 vigenti, predisposte in riferimento alle lesioni macropermanenti, in applicazione delle quali la liquidazione del danno non patrimoniale è la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 48 anni
Percentuale di invalidità permanente: 12%
Punto danno biologico: € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%): € 798,52
Punto danno non patrimoniale: € 3.650,39
Punto base I.T.T.: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Danno biologico risarcibile € 26.180,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.511,00
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.405,00
Totale generale: € 38.916,00
I convenuti dovranno pertanto corrispondere a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 38.916,00.
pagina 11 di 13 Con riferimento al danno patrimoniale patito dall'attore, il C.T.U. ha riconosciuto la congruità delle spese mediche nei limiti della somma complessiva di € 375,00, oltre alle spese afferenti alla relazione medico-legale per l'importo di € 360,00, anch'esse ritenute congrue (cfr. p. 20 consulenza tecnica); il consulente non ha ravvisato la necessità di spese future. Tuttavia, solo per una parte delle spese richiamate risulta in atti la prova degli esborsi sostenuti da parte attrice (cfr. doc. 10 e 9 attore), in particolare per una spesa complessiva di € 68,15.
È peraltro da precisare, sempre in punto di danno patrimoniale, che è emerso all'esito dell'istruttoria come nessuna somma sia stata ricevuta dall'attore a titolo di indennizzo IN (cfr. doc. 5 convenuta).
I convenuti dovranno pertanto corrispondere a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di € 68,15.
In ragione di quanto sopra, il danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi € 38.984,15.
Sulla somma indicata andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, e così per complessivi € 43.294,36.
Sulla somma così liquidata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno, decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284 co.1 c.c..
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
sono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della nota spese, e dell'ammissione dell'attore al
Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 28.08.2025, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte attrice, previa esibizione di ricevuta di pagamento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
1. accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di conducente del veicolo CP_2
Skoda Wagon targata CY605HF – assicurato per la R.C.A. con Controparte_6
pagina 12 di 13 – e di proprietà dell'attore nella causazione del sinistro per cui è CP_1 Parte_1
causa;
2. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 43.294,36, oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al saldo;
3. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, a favore di delle spese del presente procedimento, liquidate Parte_1
nella somma di euro 6.164,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge precisando che, operata la decurtazione di legge, pari ad € 3.544,30, il pagamento della complessiva somma di € 3.544,30, oltre iva e c.p.a. deve essere eseguito direttamente a favore dello Stato Italiano da parte dei convenuti, essendo la parte attrice vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto, con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte attrice, previa esibizione di ricevuta di pagamento.
Bologna 06.11.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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