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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 169/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOTTINI RICCARDO oggi sostituito dall'avv. Federica Putignano Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sabrina Sipione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 169/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. LOTTINI RICCARDO e l'avv. CARLI Parte_1 C.F._1
LUISA ( ), che lo/a rappresenta giusta delega in atti C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 P.IVA_1
DI FIRENZE che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato la sig.ra , proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
emessa dalla Prefettura di (protocollata al n. M_IT 00043160, 16/12/2019 Area CP_1 C.F._3
III, protocollo procedimento M_IT PR_GRSPC 00037911 04/11/2019) in data 16/12/2019, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di € 10.226,62 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 116 del d.lgs. 285/1992, commessa dal figlio minorenne il giorno 20 Persona_1
agosto 2019.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) L'ordinanza impugnata è nulla per difetto di contestazione, in forma specifica, della responsabilità della ricorrente in qualità di esercente la potestà genitoriale;
b) L'ordinanza impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 18, comma 2, l. 689/1981, e 3, l. 241/1990; c) Infondatezza del provvedimento impugnato per l'inesigibilità in concreto, in relazione alle circostanze di fatto, dell'obbligo di impedimento su cui si fonda la responsabilità della ricorrente. pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la , la quale in via preliminare e di rito, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per materia del giudice adito, mentre nel merito chiedeva di confermare la responsabilità della ricorrente in quanto obbligata in solido.
All'udienza del 17/09/2020, il Giudice respingeva l'eccezione proposta da parte convenuta e ammetteva la prova per testi come richiesta dalla ricorrente, chiedeva altresì la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'udienza dell'8.05.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
Va detto preliminarmente che la questione pregiudiziale sollevata dalla nell'atto Controparte_1 di costituzione è stata decisa all'udienza del 17/09/2020 nella quale con ordinanza, il Giudice, Dott.ssa
Marina Massi, aveva confermato la competenza del Tribunale di Grosseto a decidere in merito all'ordinanza impugnata.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice
Il fatto
I Carabinieri del Comando Tenenza di Massa Marittima elevavano, nei confronti del minore Per_2
e della sig.ra come obbligata in solido, il verbale di contestazione n. 180268739
[...] Parte_1 del 31/08/2019 e applicavano la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 5.110,00. Nel predetto verbale gli Agenti Accertatori contestavano al minore la violazione dell'art. 116, commi 15 e
17 C.d.S, poiché in data 20.08.2019 circolava alla guida del motoveicolo Piaggio, Vespa, DV41064, senza aver mai conseguito la patente di guida;
inserivano, altresì, l'attuale ricorrente come obbligata in solido ma nulla indicavano in relazione alle norme violate e alla motivazione;
motivavano, invece, la decisione di non irrogare la sanzione nei confronti del terzo proprietario del motociclo poiché l'autore dell'illecito non era il proprietario e la circolazione era avvenuta contro la sua volontà. Per tali fatti, ancora oggetto di accertamento, era pendente un procedimento penale dinanzi al competente Tribunale per i minorenni.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso:
1) Nullità dell'ordinanza per difetto di contestazione, in forma specifica, della responsabilità della ricorrente in qualità di esercente la potestà genitoriale.
La ricorrente è stata individuata dall'ente accertatore quale “obbligata in solido” nel verbale di pagina 3 di 6 contestazione della violazione – e cioè, mediante inserimento del suo nominativo nella parte del modulo riservata agli obbligati in solido – in assenza di alcuna contestazione specifica delle norme di legge violate e soprattutto senza indicare alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di tale responsabilità solidale. Deduce ancora che il verbale di contestazione che debba essere elevato nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza sul minore, deve non solo esplicitare il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto, ma deve anche enunciare la specifica attribuzione di responsabilità per l'illecito amministrativo, nel caso di specie entrambi gli elementi risultano insussistenti nel verbale di contestazione. Rilevava pertanto che la motivazione risultava invece esplicitata (seppur sinteticamente) per il “vero” obbligato in solido (e cioè il proprietario del mezzo), il quale (correttamente) non subiva alcuna sanzione perché la circolazione era avvenuta senza la sua volontà (il mezzo gli era stato difatti sottratto dal minore). Ne consegue, quindi, la nullità tanto del verbale, quanto soprattutto della consequenziale ordinanza ingiunzione, che deve essere quindi annullata.
La nell'atto di costituzione in proposito riferisce solamente che la ricorrente è stata chiamata CP_1
quale obbligato in solido come previsto dal cds, nel quale si stabilisce che vi debba sempre essere un soggetto chiamato al pagamento delle sanzioni amministrative. In questo caso essendo il trasgressore minorenne, la madre adottiva, sig.ra , è stata indicata nel verbale di accertamento, inserita Parte_1 nell'apposito spazio, come obbligata in solido.
L'art. 2 della L. 689/1981 prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e che della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Alla luce di tale norma, quindi, qualora un soggetto minorenne sia colto nella violazione delle prescrizioni del codice della strada, il verbale con cui l'autorità irroga la sanzione deve essere elevato nei confronti dei genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale. Tanto chiarito, è necessario, come contestato dalla ricorrente valutare la natura della responsabilità in esame, ovvero se il genitore risponde a titolo di coobbligato in solido oppure a titolo personale e diretto in qualità di veri e propri trasgressori. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19619 del 17 giugno
2022, è tornata proprio su questo tema, optando – in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata sul punto – per la seconda ipotesi prospettata. Il Supremo Collegio, infatti, ha chiarito: che il sopra citato art. 2 si applica anche agli illeciti amministrativi del Codice della Strada;
che dunque in caso di "in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi pagina 4 di 6 previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, "fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo" (cfr. Cass. n. 17189 del 2009).
In altri termini, conclude la decisione, in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, "la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo"(cfr. Cass. n. 26171 del 2013).
Tanto premesso si ritiene, nel caso di specie, se è vero che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto, tuttavia, la contestazione avrebbe dovuto avvenire nei confronti delle madre, quale soggetto "tenuto alla sorveglianza" con la redazione di un apposito verbale nei suoi confronti, la quale non avrebbe dovuto rispondere a titolo di coobbligato in solido ma, ove non dimostrato di non aver potuto impedire il fatto,
a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressore e come tale doveva essere chiaramente indicata nel verbale. Ciò non è avvenuto. Come già detto, la , tanto nel verbale quanto nell'atto di CP_1
costituzione, individua la sig.ra solamente come obbligato in solido come previsto dal cds Parte_1
senza precisarne neanche il rapporto intercorrente tra i due soggetti.
Gli ulteriori motivi di impugnazione rimangono assorbiti dalla declaratoria di illegittimità e del conseguente annullamento del provvedimento emesso dalla . Controparte_1
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni pagina 5 di 6 contraria istanza ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prefettizia impugnata;
Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Controparte_1
in complessivi € 2.540,00, oltre ad € 273,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA
e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 169/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOTTINI RICCARDO oggi sostituito dall'avv. Federica Putignano Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sabrina Sipione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 169/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. LOTTINI RICCARDO e l'avv. CARLI Parte_1 C.F._1
LUISA ( ), che lo/a rappresenta giusta delega in atti C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 P.IVA_1
DI FIRENZE che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato la sig.ra , proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
emessa dalla Prefettura di (protocollata al n. M_IT 00043160, 16/12/2019 Area CP_1 C.F._3
III, protocollo procedimento M_IT PR_GRSPC 00037911 04/11/2019) in data 16/12/2019, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di € 10.226,62 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 116 del d.lgs. 285/1992, commessa dal figlio minorenne il giorno 20 Persona_1
agosto 2019.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) L'ordinanza impugnata è nulla per difetto di contestazione, in forma specifica, della responsabilità della ricorrente in qualità di esercente la potestà genitoriale;
b) L'ordinanza impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 18, comma 2, l. 689/1981, e 3, l. 241/1990; c) Infondatezza del provvedimento impugnato per l'inesigibilità in concreto, in relazione alle circostanze di fatto, dell'obbligo di impedimento su cui si fonda la responsabilità della ricorrente. pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la , la quale in via preliminare e di rito, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per materia del giudice adito, mentre nel merito chiedeva di confermare la responsabilità della ricorrente in quanto obbligata in solido.
All'udienza del 17/09/2020, il Giudice respingeva l'eccezione proposta da parte convenuta e ammetteva la prova per testi come richiesta dalla ricorrente, chiedeva altresì la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'udienza dell'8.05.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
Va detto preliminarmente che la questione pregiudiziale sollevata dalla nell'atto Controparte_1 di costituzione è stata decisa all'udienza del 17/09/2020 nella quale con ordinanza, il Giudice, Dott.ssa
Marina Massi, aveva confermato la competenza del Tribunale di Grosseto a decidere in merito all'ordinanza impugnata.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice
Il fatto
I Carabinieri del Comando Tenenza di Massa Marittima elevavano, nei confronti del minore Per_2
e della sig.ra come obbligata in solido, il verbale di contestazione n. 180268739
[...] Parte_1 del 31/08/2019 e applicavano la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 5.110,00. Nel predetto verbale gli Agenti Accertatori contestavano al minore la violazione dell'art. 116, commi 15 e
17 C.d.S, poiché in data 20.08.2019 circolava alla guida del motoveicolo Piaggio, Vespa, DV41064, senza aver mai conseguito la patente di guida;
inserivano, altresì, l'attuale ricorrente come obbligata in solido ma nulla indicavano in relazione alle norme violate e alla motivazione;
motivavano, invece, la decisione di non irrogare la sanzione nei confronti del terzo proprietario del motociclo poiché l'autore dell'illecito non era il proprietario e la circolazione era avvenuta contro la sua volontà. Per tali fatti, ancora oggetto di accertamento, era pendente un procedimento penale dinanzi al competente Tribunale per i minorenni.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso:
1) Nullità dell'ordinanza per difetto di contestazione, in forma specifica, della responsabilità della ricorrente in qualità di esercente la potestà genitoriale.
La ricorrente è stata individuata dall'ente accertatore quale “obbligata in solido” nel verbale di pagina 3 di 6 contestazione della violazione – e cioè, mediante inserimento del suo nominativo nella parte del modulo riservata agli obbligati in solido – in assenza di alcuna contestazione specifica delle norme di legge violate e soprattutto senza indicare alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di tale responsabilità solidale. Deduce ancora che il verbale di contestazione che debba essere elevato nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza sul minore, deve non solo esplicitare il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto, ma deve anche enunciare la specifica attribuzione di responsabilità per l'illecito amministrativo, nel caso di specie entrambi gli elementi risultano insussistenti nel verbale di contestazione. Rilevava pertanto che la motivazione risultava invece esplicitata (seppur sinteticamente) per il “vero” obbligato in solido (e cioè il proprietario del mezzo), il quale (correttamente) non subiva alcuna sanzione perché la circolazione era avvenuta senza la sua volontà (il mezzo gli era stato difatti sottratto dal minore). Ne consegue, quindi, la nullità tanto del verbale, quanto soprattutto della consequenziale ordinanza ingiunzione, che deve essere quindi annullata.
La nell'atto di costituzione in proposito riferisce solamente che la ricorrente è stata chiamata CP_1
quale obbligato in solido come previsto dal cds, nel quale si stabilisce che vi debba sempre essere un soggetto chiamato al pagamento delle sanzioni amministrative. In questo caso essendo il trasgressore minorenne, la madre adottiva, sig.ra , è stata indicata nel verbale di accertamento, inserita Parte_1 nell'apposito spazio, come obbligata in solido.
L'art. 2 della L. 689/1981 prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e che della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Alla luce di tale norma, quindi, qualora un soggetto minorenne sia colto nella violazione delle prescrizioni del codice della strada, il verbale con cui l'autorità irroga la sanzione deve essere elevato nei confronti dei genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale. Tanto chiarito, è necessario, come contestato dalla ricorrente valutare la natura della responsabilità in esame, ovvero se il genitore risponde a titolo di coobbligato in solido oppure a titolo personale e diretto in qualità di veri e propri trasgressori. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19619 del 17 giugno
2022, è tornata proprio su questo tema, optando – in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata sul punto – per la seconda ipotesi prospettata. Il Supremo Collegio, infatti, ha chiarito: che il sopra citato art. 2 si applica anche agli illeciti amministrativi del Codice della Strada;
che dunque in caso di "in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi pagina 4 di 6 previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, "fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo" (cfr. Cass. n. 17189 del 2009).
In altri termini, conclude la decisione, in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, "la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo"(cfr. Cass. n. 26171 del 2013).
Tanto premesso si ritiene, nel caso di specie, se è vero che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto, tuttavia, la contestazione avrebbe dovuto avvenire nei confronti delle madre, quale soggetto "tenuto alla sorveglianza" con la redazione di un apposito verbale nei suoi confronti, la quale non avrebbe dovuto rispondere a titolo di coobbligato in solido ma, ove non dimostrato di non aver potuto impedire il fatto,
a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressore e come tale doveva essere chiaramente indicata nel verbale. Ciò non è avvenuto. Come già detto, la , tanto nel verbale quanto nell'atto di CP_1
costituzione, individua la sig.ra solamente come obbligato in solido come previsto dal cds Parte_1
senza precisarne neanche il rapporto intercorrente tra i due soggetti.
Gli ulteriori motivi di impugnazione rimangono assorbiti dalla declaratoria di illegittimità e del conseguente annullamento del provvedimento emesso dalla . Controparte_1
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni pagina 5 di 6 contraria istanza ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prefettizia impugnata;
Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Controparte_1
in complessivi € 2.540,00, oltre ad € 273,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA
e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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