Art. 2.
Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.