Articolo 1740 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1744Articolo 1742
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
Art. 1740. Partecipazione ai corsi di preparazione 1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:
a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti; b) hanno compiuto il ((18°)) anno di eta' e non hanno superato il 55°. 2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7. 3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno. 4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012