CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.665 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso appello la sentenza n.201/2019 emessa il 21.5.2019 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Santopietro presso il cui studio in Battipaglia, alla Via Domodossola n. 78, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Giovanni Corleto presso il cui studio in Polla, alla Via Loreto n.1, elettivamente domicilia;
APPELLATA
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.201/2019 pronunciata il giorno 21.5.2019 il Tribunale di Lagonegro rigettava integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti della Parte_1
e condannava la stessa al pagamento Parte_2 Parte_1 delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2019 la società proponeva appello avverso Parte_1 la suindicata sentenza, contestando l'erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti e l'errata interpretazione del materiale probatorio, e chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse accertata l'errata esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla Parte_2 su un carrello elevatore di proprietà della e fosse pronunciata la condanna
[...] Parte_1 dell'appellata al pagamento della somma di € 17.465,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con ordinanza emessa il 22.4.2020 e depositata l'8.5.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata. Con comparsa depositata il 5.12.2023 si costituiva in giudizio la (già Controparte_1
, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 genericità delle questioni censurate e dei motivi di impugnazione e, nel merito, contestava la fondatezza delle ragioni articolate a sostegno del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. Per effetto di decreto presidenziale reso il 4.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 25.6.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 24.6.2024, con provvedimento emesso il 25.6.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 22.4.2025 la Corte di Appello, rilevato che con memoria scritta depositata telematicamente il 17.2.2025 il procuratore della parte appellante, aveva Parte_1 comunicato che il Tribunale di Lagonegro con sentenza n.17/2024, depositata in cancelleria il
18.12.2024, aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della stessa e che con la stessa Parte_1 memoria il procuratore della parte appellante aveva espressamente chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del processo, dichiarava l'interruzione del giudizio di appello. Successivamente il processo non veniva proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art.305 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo stato il giudizio promosso in primo grado con atto di citazione notificato il 7.2.2014) e decorrente dalla comunicazione alle parti del provvedimento dichiarativo della interruzione.
Essendo ormai decorso il suindicato termine perentorio di tre mesi e non potendo più le parti utilmente proseguire o riassumere il processo, la Corte è chiamata a pronunciare la estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt.305-307 c.p.c. Invero, l'art.305 c.p.c. espressamente prevede che la mancata prosecuzione o riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione dello stesso comporta l'estinzione del giudizio.
A norma dell'art.307 co.3 c.p.c., l'estinzione del processo consegue anche quando le parti, alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge. Peraltro, l'art.307 ult.co. c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – prevede che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Per effetto dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti, come detto, è stato instaurato con atto di citazione notificato il 7.2.2014, sicché l'art. 307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Si impone in questa sede, dunque, la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio. A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.201/2019 emessa il 21.5.2019 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica e pubblicata in pari data, appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.12.2019 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Parte_2
- Dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.307 co.3 e 4 c.p.c.;
- Dispone che le spese processuali relative al presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, il giorno 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 2