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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9255 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2017 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA IN ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Nicola Nicolini n. C.F._1
68, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio SC ( ) ed Alessandro
[...] C.F._2
SC ( ), presso lo studio dei quali, in Napoli, via Depretis n. 102, è C.F._3 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio per sentirla condannare, Parte_1 Controparte_1 previa dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali di seguito indicate, alla restituzione della somma di euro 105.000,00 (ovvero di quella -maggiore o minore- risultante all'esito del giudizio) indebitamente trattenuta dalla banca. Premesso di avere impiantato, presso CP_1 Controparte_1
– Agenzia di Napoli 9220, i seguenti rapporti: i) il 27.6.2006, il conto corrente di
[...]
pagina 1 di 11 corrispondenza n. 67609.82 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata un'apertura di credito di classe superiore ad euro 5.000,00; ii) il 27.6.2006, il conto n. 67613,54 (estinto nel primo trimestre 2011) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture e precisato che le competenze maturate su tale conto anticipi sono state costantemente addebitate, mediante giroconto, sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; iii) nel quarto trimestre 2012, il conto n. 70408,83 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto forma di anticipo su fatture e precisato che le competenze relative a tale conto sono state costantemente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; iv) nel terzo trimestre
2013, il conto 70948,86 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto la forma di anticipo su fatture e precisato che le competenze relative a tale conto sono state costantemente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; v) il 26.9.2010, un mutuo chirografario per l'importo di euro 99.550,00 regolato, quanto al pagamento delle rate mensili, sul conto corrente n. 67609.82, l'attrice ha dedotto che, per l'intera durata di tali rapporti, la banca ha:
1) addebitato un tasso di interesse ultralegale mai convenuto e sempre superiore a quello previsto dall'art. 117 t.u.b.;
2) accreditato gli interessi dovuti alla correntista ad un tasso mai convenuto e sempre inferiore a quello previsto per le operazioni di raccolta del capitale dall'art. 117 t.u.b., nonché dal codice civile;
3) addebitato importi per commissioni mai pattuite;
4) addebitato somme per spese mai pattuite;
5) antergato i giorni valuta favorevoli alla banca e postergato i giorni valuta favorevoli alla correntista;
6) sottoposto ad illegittima capitalizzazione trimestrale le competenze a debito della correntista in violazione degli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 cui rinvia l'art. 120, co. 2, t.u.b. dovendo peraltro essere sanzionata ai sensi dell'art. 1344 c.c. “l'eventuale patto concluso in frode alla legge, che falsamente rappresenta l'applicazione reciproca della capitalizzazione trimestrale degli interessi fondandola sul riconoscimento di un tasso d'interesse creditorio meramente simbolico, talmente irrisorio da potersi considerare del tutto inesistente” (p. 20 dell'atto di citazione);
7) in assenza di pattuizione, variato in peius per la correntista le condizioni economiche con violazione dell'art. 118 t.u.b. non risultando tra l'altro indicato il giustificato motivo sotteso alla modifica delle condizioni economiche;
pagina 2 di 11 8) fatto applicazione di pattuizioni usurarie, dovendo, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, valutarsi pure la commissione di massimo scoperto (la quale, a prescindere dall'accertamento dell'usura, deve comunque ritenersi priva di giustificazione causale);
9) trattenuto somme per interessi, commissioni e spese in realtà non dovute stante la mancata conclusione per iscritto dei contratti relativi ai sopra indicati rapporti ovvero, al più, stante la mancata indicazione nei contratti dell'i.s.c., dei tassi di interesse e degli altri prezzi e condizioni praticati.
Ancora, stante la nullità del mutuo chirografario concesso il 26.9.2010 (avuto riguardo al mancato rispetto della forma scritta o, in subordine, alla omessa indicazione o falsa rappresentazione dell'i.s.c.),
l'attrice ha chiesto di rideterminare il saldo del conto n. 67609,82 previa espunzione degli addebiti effettuati in relazione al mutuo. ha chiesto di rigettare le domande formulate dalla controparte Controparte_1 osservando: a) che l'attrice non ha depositato gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura dei rapporti pur essendo tale documentazione necessaria;
b) che la domanda è inammissibile stante la genericità delle contestazioni effettuate e l'omessa indicazione della causa petendi; c) che i contratti oggetto di causa sono stati conclusi per iscritto (secondo quanto risulta dai documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); d) che le modifiche delle condizioni contrattuali (quasi sempre favorevoli all'odierna attrice) sono state sempre, previamente comunicate alla correntista e che, in ogni caso, nel corso del rapporto non v'è mai stata contestazione degli estratti conto;
e) che, considerata pure la recente giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere in concreto superata la soglia in materia di usura tanto nel momento genetico dei rapporti, quanto nel successivo svolgimento degli stessi;
f) che il contratto di conto corrente prevede una medesima capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, sì che la relativa pattuizione non può considerarsi invalida;
g) che la commissione di massimo scoperto (non computabile al fine della verifica del superamento del tasso soglia) deve ritenersi lecita a maggior ragione considerato che la stessa risulta “ben individuata nel suo ammontare e calcolata come di norma sull'esposizione massima raggiunta all'interno di ogni singolo trimestre: tale circostanza è riscontrabile negli stessi estratti prodotti da controparte” (p. 16 della comparsa di costituzione e risposta); h) che la pattuizione di interessi attivi preclude l'applicabilità (richiesta invece dalla controparte) dell'art. 1284, co. 4, c.c.; i) che in relazione ai conti anticipi l'attrice si è limitata (in modo puntuale) a lamentare la sola assenza (in realtà sconfessata dalla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta) dei contratti scritti, sì che, provati tali contratti, alcuna ulteriore doglianza può essere esaminata;
l) che estremamente generiche sono pure le doglianze relative al mutuo chirografario risultando peraltro l'erogazione del finanziamento dagli estratti conto.
pagina 3 di 11 Alla prima udienza (tenutasi il 28.4.2017) l'attrice ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. “la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti da controparte e indicati in foliario da sub 3 a sub
10; la individua la ragione di difformità agli originali nella mancanza delle eventuali Parte_1 sottoscrizioni di essa società sugli originali dei predetti documenti. La si riserva di Parte_1 disconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le eventuali sottoscrizioni al momento del deposito degli originali dei predetti documenti” ed il Giudice istruttore ha assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione rinviando all'udienza del 14.11.2017 in occasione della quale sono stati concessi, con decorrenza dal 20.02.2018, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Nella prima memoria depositata ai sensi della norma da ultimo richiamata l'attrice ha ribadito il “disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla banca da sub 3 a sub 10 con la comparsa di costituzione e risposta;
individua la ragione di difformità nella mancanza di eventuali sottoscrizioni di essa correntista sugli originali dei predetti documenti;
si riserva di disconoscere ex art. 214 cod. proc. civ. le sottoscrizioni per assurdo in essi presenti allorché le tavole negoziali saranno prodotte in giudizio in originale oppure in copia certificata conforme da pubblico ufficiale”). A tale memoria ha fatto seguito quella (depositata il 23.4.2018 ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) mediante la quale la convenuta, reiterata l'eccezione relativa alla irritualità del disconoscimento, ha chiesto di essere autorizzata al deposito degli originali dei documenti disconosciuti dalla controparte. In assenza di statuizione giudiziale in ordine alla richiesta di autorizzazione al deposito degli originali dei documenti (richiesta ritenuta dall'attrice in realtà irricevibile per le ragioni riportate già nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.), con provvedimento del 29.1.2019 è stato nominato un primo c.t.U. il quale ha depositato un primo elaborato in data 28.12.2019 e successive integrazioni il 29.2.2020 ed il 26.4.2022. Non accettata dalla banca la proposta di definizione stragiudiziale formulata con provvedimento del 25.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 23.5.2023 e successivamente rimessa sul ruolo al fine di procedere alla nomina di nuovo c.t.U. II consulente così nominato ha depositato un primo elaborato il
25.3.2024. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2024 e successivamente rimessa sul ruolo al fine del conseguimento di elaborato integrativo (dal c.t.U. depositato il 20.2.2025). Depositate ulteriori integrazioni alla consulenza il 18.3.2025 ed il 3.6.2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione (con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali) all'udienza del 15.7.2025.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta avendo in realtà sin dall'atto introduttivo, svolto contestazioni sufficientemente Parte_1
pagina 4 di 11 puntuali fondate su plurime, prospettate violazioni della disciplina applicabile ai distinti rapporti intercorsi tra le parti (circostanza confermata, oltre che dalla lettura dell'atto di citazione, dall'ampiezza delle difese svolte dalla banca).
2.2. Sempre in via preliminare, precisato che risultano depositati tutti gli estratti conto rilevanti ai fini della presente decisione (p. 10 della relazione dal c.t.U. depositata il 25.3.2024) con conseguente mancata necessità di effettuare operazioni di raccordo e, soprattutto, con conseguente mancata possibilità di aderire alla difesa della banca sopra riportata sub a), occorre dare atto della utilizzabilità di tutti i documenti depositati (in copia) dalla convenuta sin dalla propria costituzione. Tanto per ciascuna delle ragioni di seguito indicate.
2.2.1. Come noto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento (ai sensi dell'art. 2719 c.c.) delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, pur non richiedendo l'impiego di specifiche forme, deve (a pena di inefficacia) essere svolto mediante una dichiarazione che, in modo chiaro ed univoco, consenta di apprezzare sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto in copia rispetto all'originale (tra le tantissime, Cass., sez. 5, sent. 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., sez. 6-5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., sez. 2, sent. 30 ottobre
2018, n. 27633 la quale -al pari del precedente da ultimo richiamato- precisa pure che il disconoscimento deve avvenire “attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”). Ebbene, ritiene questo Giudice che la ragione della difformità tra le copie prodotte e gli originali (in particolare -secondo quanto risulta tanto dal verbale della prima udienza, quanto dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.- il riferimento alla mancanza di “eventuali” sottoscrizioni della correntista sugli originali) sia indice di una equivocità (e, pertanto, irritualità) del disconoscimento che risulta formulato in modo meramente ipotetico (non potendo che intendersi in questo senso, appunto, il riferimento alla “eventuale” mancanza delle sottoscrizioni).
2.2.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può non rilevarsi che il deposito in originale della documentazione già prodotta in copia non equivale a deposito di nuovo documento (cfr., quanto alla verificazione, Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167, nonché, quanto al giudizio di appello, Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2016, n. 1366), sì che la richiesta formulata dalla convenuta nella memoria (tempestivamente depositata avuto riguardo all'art. 155, coo. 1, 4 e 5,
c.p.c.) ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. consente di ritenere ritualmente depositati gli originali (a fronte dei quali non v'è stato disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c.).
2.2.3. Con riferimento alle doglianze relative ai rapporti di conto corrente occorre osservare quanto segue. pagina 5 di 11 2.2.3.1. In generale deve escludersi che la nullità ex artt. 117, co. 1 e 127, co. 2, t.u.b. evocata dall'attrice possa esser dichiarata a fronte della mera, mancata consegna al cliente di copia del contratto essendo in proposito sufficiente richiamare la condivisa ordinanza dalla prima sezione della Suprema Corte pronunziata il 19 marzo 2025 ed avente n. 7390 ove così si legge: “Questa Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU., ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, a definitiva tacitazione di ogni fuorviante difforme conclusione – e quindi anche dell'assunto qui in disamina – che «in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale» (Cass., Sez. I,
3/07/2024, n. 18230)”).
Ancora, sempre in via generale, questo Giudice ritiene che l'obbligo di forma scritta sussistente (anche per l'apertura di credito) ai sensi dell'art. 117, co. 1, t.u.b. debba essere valutato tenendo conto pure del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il C.i.c.r. “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera
C.i.c.r. del 4 marzo 2003 (“La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione III, paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”). Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio
2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201).
2.2.3.2. Tanto detto in generale, avuto riguardo ai rapporti oggetto del presente giudizio occorre allora osservare quanto segue.
2.2.3.2.1. È stata documentata la conclusione per iscritto -in data 27.6.2006- del contratto di conto corrente n. 67609.82 sul quale è stata regolata apertura di credito sino ad euro 20.000,00 secondo quanto pagina 6 di 11 risulta dalla “lettera – contratto di credito” del 10.7.2006. Tale ultimo documento (sottoscritto da reca indicazione dell'importo del finanziamento concesso (“euro 20.000,00”) e della durata Parte_1 dello stesso (“con validità sino a Revoca”) con indicazione del t.a.n. e delle commissioni di massimo scoperto ed esplicito rinvio, per il caso (in concreto ricorrente) di apertura di credito regolata in conto corrente, alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, norme che devono qui intendersi integralmente richiamate ed approvate, nonché dalle “Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero” (così l'art. 1 delle “condizioni generali”). Con riferimento al caso concreto non si pone, quindi, un problema di sufficiente determinazione, nel contratto “madre”, delle condizioni contrattuali del rapporto “figlio” poiché, il contratto di apertura di credito (sia pur mediante un rinvio per relationem al contratto “madre”
-rinvio che non risulta tuttavia in contrasto con l'art. 117, co. 1, t.u.b. e con la finalità di tutela cui tale ultima disposizione è ispirata) contiene una compiuta regolamentazione dell'apertura di credito (ed altrettanto è a dirsi con riferimento all'elevazione della linea di credito risultante dalla “lettera – contratto di credito” in data 13.10.2008). La considerazione da ultimo svolta consente di ritenere (sin dal
10.7.2006) compiutamente delineata la regolamentazione pattizia dell'apertura di credito, sì che non è possibile aderire alla prospettazione attorea secondo la quale dovrebbero ritenersi non dovute le commissioni e gli addebiti praticati sul conto 67609.82 sino al 22.9.2014 (data alla quale risale un documento contrattuale relativo all'apertura di credito regolata sul richiamato conto corrente conforme - nella stessa prospettazione attorea- alla previsione dell'art. 117 t.u.b.).
2.2.3.2.2. Ancora, risulta ritualmente formato anche il contratto relativo al conto n. 67613.54 in relazione al quale, pure, sono state validamente regolamentate (si vedano le lettere contratto in data 10.7.2006 e
13.10.2008 caratterizzate da un rinvio per relationem al contratto di conto corrente analogo a quello già richiamato per le aperture di credito regolate sul conto n. 67609.82), anche le aperture di credito concesse
“sino a ” dapprima per euro 30.000,00 e, successivamente, sino ad euro 60.000,00. Pt_2
Occorre invece escludere che il contratto relativo al conto n. 67613.54 sia stato caratterizzato anche dalla concessione di un finanziamento autoliquidante. Premesso che (a dispetto di quanto dall'attrice sostenuto nella comparsa conclusionale da ultimo depositata) non è possibile trarre argomenti in proposito dalla asserita, mancata contestazione da parte della convenuta delle deduzioni attoree (la non contestazione può, infatti, operare solo in relazione a fatti e non, anche, alla qualificazione giuridica del contratto), non può non rilevarsi come non sia stata documentata la conclusione di alcun conto anticipi (a differenza, come osservato, di quanto accaduto per l'apertura di credito) e come contrastanti siano (secondo quanto risulta dagli scritti conclusionali da ultimo depositati da entrambe le parti) le risultanze della documentazione contabile relativa al conto n. 67613.54 (sì che, univoche risultando le sole pattuizioni pagina 7 di 11 contrattuali contenute nelle richiamate lettere-contratto, è possibile ritenere regolata sul conto n.
67613.54 solamente un'apertura di credito).
Da quanto appena osservato discende pure l'adesione alla valutazione del c.t.U., dott. Persona_1
(espressa sin dalla prima relazione depositata il 25.3.2024 -se ne veda, in particolare, la pagina 19), in ordine alla soglia usura in concreto applicabile (relativa alle operazioni di apertura di credito e non, come preteso dal consulente di parte attrice, alla classe relativa agli anticipi e sconti) e, per l'effetto,
l'esclusione della violazione della disciplina recata dalla l. n. 108/96.
2.2.3.2.3. Ancora, non documentata la conclusione per iscritto del contratto relativo al rapporto n.
70408,83, di tale contratto deve essere dichiarata la nullità (art. 117 t.u.b.) con conseguente applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 1, c.c.
2.2.3.2.4. Tanto detto, questo Giudice condivide la metodologia adottata dal (secondo) c.t.U. sin dalla relazione depositata il 25.3.2024 (se ne veda, in particolare, la pagina 11 dalla quale risulta l'applicazione della data valuta, il riconoscimento delle sole spese e commissioni effettivamente convenute, il mancato riconoscimento di addebiti per commissione di massimo scoperto, l'applicazione delle sole condizioni modificative migliorative per il correntista e non -anche- di quelle peggiorative non previamente comunicate ai sensi dell'art. 118 t.u.b. ed il riconoscimento della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi -a tale ultimo riguardo dovendo richiamarsi Corte di appello di Roma, sent. 16 marzo
2023, n. 1916 secondo la quale l'invalidità della pattuizione deve essere rapportata alla violazione del solo art. 2 della delibera C.i.c.r. del 9.2.2000 -in concreto rispettata stante l'espressa previsione per gli interessi creditori e debitori della capitalizzazione trimestrale- e non anche dell'art. 6 della medesima delibera il quale pone obblighi di natura informativa, in quanto tali non idonei -ove violati- a produrre effetti caducatori). Ne discende che, esclusa pure la prospettata nullità per mancata indicazione dell'i.s.c.
(in termini, Cass., sez. 1, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., sez. 1, sent. 9 dicembre 2021, n. 39169), deve trovare accoglimento (anche alla luce di quanto si dirà con riferimento al finanziamento chirografario) l'ipotesi dal c.t.U. formulata sub 1), lett. b) nella relazione depositata il 20.2.2025.
2.3. Con riferimento al finanziamento chirografario del 16.10.2010, in particolare, occorre premettere che, secondo quanto è pacifico tra le parti, lo stesso non risulta in alcun modo documentato. Nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla convenuta si legge (p. 9) che, in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale e contabile relativa a tale finanziamento, “qualsiasi accertamento e/o ricalcolo da parte del CTU risulta essere del tutto opinabile così come è da considerare in ogni caso inammissibile qualsivoglia accertamento/ricalcolo da parte del CTU avente ad oggetto presunti addebiti e/o accrediti riferibili in astratto a tale rapporto”. Una simile conclusione non
è tuttavia condivisibile a maggior ragione considerato che, nel prendere posizione sulle deduzioni pagina 8 di 11 dall'attrice svolte in citazione (ove, alle pagine 25 e 26 sono, in apposita tabella, riportati i pagamenti addebitati in relazione a tale finanziamento quali rilevati dagli estratti del conto corrente n. 67609.82), la convenuta non ha contestato l'effettiva conclusione del contratto, ma ha eccepito la genericità della domanda (eccezione non condivisibile alla luce di quanto sopra osservato, nonché del fatto che, come detto, ha analiticamente riportato i pagamenti eseguiti -nella prospettazione di parte, Parte_1 indebitamente con riferimento al finanziamento qui in esame) pure osservando che “in ogni caso negli stessi estratti conto depositati dalla banca si può evincere la prova dell'erogazione del suddetto finanziamento” (p. 18 comparsa di costituzione).
Non provatane la conclusione per iscritto, il contratto di finanziamento chirografario deve quindi essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 117, co. 1, t.u.b. dovendo quindi valutarsi (e questo è l'effettivo oggetto del contendere tra le parti in relazione a tale finanziamento) quali siano le conseguenze di tale nullità.
Secondo l'attrice la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti deve essere effettuata escludendo quanto addebitato per rimborso del capitale mutuato (tale essendo la diretta conseguenza della nullità del contratto) e, tuttavia, mantenendo integralmente fermo l'accredito della somma mutuata avuto riguardo, in astratto, alla distinzione (accolta dal nostro ordinamento) tra mezzi di impugnazione del contratto e rimedi restitutori e, in concreto, alla mancata formulazione, da parte della convenuta, di domanda ripetizione dell'indebito (da ritenersi -peraltro- prescritta).
Secondo la convenuta, invece, l'eliminazione dell'accredito del capitale mutuato dal rapporto di conto corrente è conseguenza (diretta ed inevitabile) della natura dichiarativa della pronunzia di nullità (per effetto della quale il contratto deve essere considerato tamquam non esset).
Pur dovendo condividersi la natura di protezione della nullità derivante dalla violazione dell'art. 117, co.
1, t.u.b. (art. 127, co. 2, t.u.b.) e l'esistenza di una distinzione tra mezzi di impugnazione del contratto e rimedi esperibili a fronte della dichiarazione di invalidità del contratto, questo Giudice ritiene che la tesi
(pur suggestiva) sostenuta dall'attrice non tenga in adeguata considerazione il fatto che la domanda di ripetizione proposta da ha, quale (necessario) presupposto, l'accertamento dell'esatta Parte_1 consistenza dei reciproci rapporti dare/avere intercorrenti tra le parti. Un simile accertamento (a prescindere dalla -pacifica- mancata proposizione di un'azione di ripetizione da parte della banca) non può tuttavia che operare eliminando del tutto l'accredito sul c.c. n. 67609.82 delle somme mutuate alla correntista atteso che, come osservato dalla banca, il contratto nullo è un contratto tamquam non esset e che non è possibile, in relazione al medesimo rapporto, pervenire ad accertamenti di segno contrario.
Una simile conclusione (fondata, si ribadisce, sulla necessità di procedere preliminarmente all'accertamento dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti) non preclude poi alla correntista di poter pagina 9 di 11 esercitare azione di ripetizione (e, pertanto, di conseguire -nella misura di seguito indicata- la restituzione delle somme indebitamente addebitatele da parte della banca) e di ravvisare invece una preclusione alla ripetizione da parte della banca già solo in conseguenza della mancata proposizione di una tale domanda.
Le conclusioni qui accolte trovano del resto conferma nel fatto che ha argomentato la Parte_1 propria tesi sul principio della c.d. “unidirezionalità degli obblighi restitutori conseguenti alla nullità di protezione” e cioè su un principio che (come del resto si desume dal richiamato precedente di legittimità
-Cass. 13259/2021, se ne veda, in particolare, la pagina 10- in materia di nullità c.d. “selettive”, nonché dalla nota contenuta alla pagina 34 della comparsa conclusionale da ultimo depositata dall'attrice -ove così si legge: “con la conseguenza che il contraente non protetto giammai può agire in via di ripetizione
d'indebito oggettivo per ottenere le restituzioni connesse all'avvenuto accertamento della nullità del contratto”) opera con riferimento a (contrapposte) domande di ripetizione, ma non, anche, con riferimento a quell'accertamento del rapporto dare/avere che risulta presupposto della domanda ex art. 2033 c.c. (in concreto formulata dalla sola attrice).
Esclusa (in conseguenza della nullità per violazione dell'art. 117, co. 1, t.u.b.) la possibilità di ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti tenendo fermo l'accredito del finanziamento chirografario (nullo), il saldo del conto n. 67609.82 deve quindi essere rideterminato eliminando le annotazioni relative agli addebiti per la restituzione del medesimo finanziamento.
2.4. In definitiva, in adesione all'ipotesi 1) lett. b) elaborata dal c.t.U. nella relazione depositata il
20.2.2025 (si veda, in particolare, la fine della pagina 5 di tale relazione), la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 111.794,36, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (nel senso della applicabilità di tale norma in relazione alle condanne alla restituzione di somme indebitamente trattenute si veda, anche per ulteriori precedenti di legittimità, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 luglio 2025, n. 21806) dalla domanda (16.1.2017) al saldo.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U. (liquidate con decreti depositati il 15.4.2020 ed il 23.6.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del procuratore , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di euro 111.794,36, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal
16.01.2017 al saldo;
pagina 10 di 11 2) pone le spese di c.t.U., liquidate come da decreti depositati il 15.4.2020 ed il 23.6.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
[...]
3) condanna in persona del procuratore , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'avv. SA IN, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro 14.193,00, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2017 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA IN ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Nicola Nicolini n. C.F._1
68, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio SC ( ) ed Alessandro
[...] C.F._2
SC ( ), presso lo studio dei quali, in Napoli, via Depretis n. 102, è C.F._3 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio per sentirla condannare, Parte_1 Controparte_1 previa dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali di seguito indicate, alla restituzione della somma di euro 105.000,00 (ovvero di quella -maggiore o minore- risultante all'esito del giudizio) indebitamente trattenuta dalla banca. Premesso di avere impiantato, presso CP_1 Controparte_1
– Agenzia di Napoli 9220, i seguenti rapporti: i) il 27.6.2006, il conto corrente di
[...]
pagina 1 di 11 corrispondenza n. 67609.82 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata un'apertura di credito di classe superiore ad euro 5.000,00; ii) il 27.6.2006, il conto n. 67613,54 (estinto nel primo trimestre 2011) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture e precisato che le competenze maturate su tale conto anticipi sono state costantemente addebitate, mediante giroconto, sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; iii) nel quarto trimestre 2012, il conto n. 70408,83 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto forma di anticipo su fatture e precisato che le competenze relative a tale conto sono state costantemente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; iv) nel terzo trimestre
2013, il conto 70948,86 (estinto il 19.10.2015) sul quale è stata regolata una linea di finanziamento autoliquidante di classe superiore ad euro 5.000,00 organizzata sotto la forma di anticipo su fatture e precisato che le competenze relative a tale conto sono state costantemente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 67609.82; v) il 26.9.2010, un mutuo chirografario per l'importo di euro 99.550,00 regolato, quanto al pagamento delle rate mensili, sul conto corrente n. 67609.82, l'attrice ha dedotto che, per l'intera durata di tali rapporti, la banca ha:
1) addebitato un tasso di interesse ultralegale mai convenuto e sempre superiore a quello previsto dall'art. 117 t.u.b.;
2) accreditato gli interessi dovuti alla correntista ad un tasso mai convenuto e sempre inferiore a quello previsto per le operazioni di raccolta del capitale dall'art. 117 t.u.b., nonché dal codice civile;
3) addebitato importi per commissioni mai pattuite;
4) addebitato somme per spese mai pattuite;
5) antergato i giorni valuta favorevoli alla banca e postergato i giorni valuta favorevoli alla correntista;
6) sottoposto ad illegittima capitalizzazione trimestrale le competenze a debito della correntista in violazione degli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 cui rinvia l'art. 120, co. 2, t.u.b. dovendo peraltro essere sanzionata ai sensi dell'art. 1344 c.c. “l'eventuale patto concluso in frode alla legge, che falsamente rappresenta l'applicazione reciproca della capitalizzazione trimestrale degli interessi fondandola sul riconoscimento di un tasso d'interesse creditorio meramente simbolico, talmente irrisorio da potersi considerare del tutto inesistente” (p. 20 dell'atto di citazione);
7) in assenza di pattuizione, variato in peius per la correntista le condizioni economiche con violazione dell'art. 118 t.u.b. non risultando tra l'altro indicato il giustificato motivo sotteso alla modifica delle condizioni economiche;
pagina 2 di 11 8) fatto applicazione di pattuizioni usurarie, dovendo, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, valutarsi pure la commissione di massimo scoperto (la quale, a prescindere dall'accertamento dell'usura, deve comunque ritenersi priva di giustificazione causale);
9) trattenuto somme per interessi, commissioni e spese in realtà non dovute stante la mancata conclusione per iscritto dei contratti relativi ai sopra indicati rapporti ovvero, al più, stante la mancata indicazione nei contratti dell'i.s.c., dei tassi di interesse e degli altri prezzi e condizioni praticati.
Ancora, stante la nullità del mutuo chirografario concesso il 26.9.2010 (avuto riguardo al mancato rispetto della forma scritta o, in subordine, alla omessa indicazione o falsa rappresentazione dell'i.s.c.),
l'attrice ha chiesto di rideterminare il saldo del conto n. 67609,82 previa espunzione degli addebiti effettuati in relazione al mutuo. ha chiesto di rigettare le domande formulate dalla controparte Controparte_1 osservando: a) che l'attrice non ha depositato gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura dei rapporti pur essendo tale documentazione necessaria;
b) che la domanda è inammissibile stante la genericità delle contestazioni effettuate e l'omessa indicazione della causa petendi; c) che i contratti oggetto di causa sono stati conclusi per iscritto (secondo quanto risulta dai documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); d) che le modifiche delle condizioni contrattuali (quasi sempre favorevoli all'odierna attrice) sono state sempre, previamente comunicate alla correntista e che, in ogni caso, nel corso del rapporto non v'è mai stata contestazione degli estratti conto;
e) che, considerata pure la recente giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere in concreto superata la soglia in materia di usura tanto nel momento genetico dei rapporti, quanto nel successivo svolgimento degli stessi;
f) che il contratto di conto corrente prevede una medesima capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, sì che la relativa pattuizione non può considerarsi invalida;
g) che la commissione di massimo scoperto (non computabile al fine della verifica del superamento del tasso soglia) deve ritenersi lecita a maggior ragione considerato che la stessa risulta “ben individuata nel suo ammontare e calcolata come di norma sull'esposizione massima raggiunta all'interno di ogni singolo trimestre: tale circostanza è riscontrabile negli stessi estratti prodotti da controparte” (p. 16 della comparsa di costituzione e risposta); h) che la pattuizione di interessi attivi preclude l'applicabilità (richiesta invece dalla controparte) dell'art. 1284, co. 4, c.c.; i) che in relazione ai conti anticipi l'attrice si è limitata (in modo puntuale) a lamentare la sola assenza (in realtà sconfessata dalla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta) dei contratti scritti, sì che, provati tali contratti, alcuna ulteriore doglianza può essere esaminata;
l) che estremamente generiche sono pure le doglianze relative al mutuo chirografario risultando peraltro l'erogazione del finanziamento dagli estratti conto.
pagina 3 di 11 Alla prima udienza (tenutasi il 28.4.2017) l'attrice ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. “la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti da controparte e indicati in foliario da sub 3 a sub
10; la individua la ragione di difformità agli originali nella mancanza delle eventuali Parte_1 sottoscrizioni di essa società sugli originali dei predetti documenti. La si riserva di Parte_1 disconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le eventuali sottoscrizioni al momento del deposito degli originali dei predetti documenti” ed il Giudice istruttore ha assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione rinviando all'udienza del 14.11.2017 in occasione della quale sono stati concessi, con decorrenza dal 20.02.2018, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Nella prima memoria depositata ai sensi della norma da ultimo richiamata l'attrice ha ribadito il “disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla banca da sub 3 a sub 10 con la comparsa di costituzione e risposta;
individua la ragione di difformità nella mancanza di eventuali sottoscrizioni di essa correntista sugli originali dei predetti documenti;
si riserva di disconoscere ex art. 214 cod. proc. civ. le sottoscrizioni per assurdo in essi presenti allorché le tavole negoziali saranno prodotte in giudizio in originale oppure in copia certificata conforme da pubblico ufficiale”). A tale memoria ha fatto seguito quella (depositata il 23.4.2018 ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) mediante la quale la convenuta, reiterata l'eccezione relativa alla irritualità del disconoscimento, ha chiesto di essere autorizzata al deposito degli originali dei documenti disconosciuti dalla controparte. In assenza di statuizione giudiziale in ordine alla richiesta di autorizzazione al deposito degli originali dei documenti (richiesta ritenuta dall'attrice in realtà irricevibile per le ragioni riportate già nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.), con provvedimento del 29.1.2019 è stato nominato un primo c.t.U. il quale ha depositato un primo elaborato in data 28.12.2019 e successive integrazioni il 29.2.2020 ed il 26.4.2022. Non accettata dalla banca la proposta di definizione stragiudiziale formulata con provvedimento del 25.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 23.5.2023 e successivamente rimessa sul ruolo al fine di procedere alla nomina di nuovo c.t.U. II consulente così nominato ha depositato un primo elaborato il
25.3.2024. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2024 e successivamente rimessa sul ruolo al fine del conseguimento di elaborato integrativo (dal c.t.U. depositato il 20.2.2025). Depositate ulteriori integrazioni alla consulenza il 18.3.2025 ed il 3.6.2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione (con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali) all'udienza del 15.7.2025.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta avendo in realtà sin dall'atto introduttivo, svolto contestazioni sufficientemente Parte_1
pagina 4 di 11 puntuali fondate su plurime, prospettate violazioni della disciplina applicabile ai distinti rapporti intercorsi tra le parti (circostanza confermata, oltre che dalla lettura dell'atto di citazione, dall'ampiezza delle difese svolte dalla banca).
2.2. Sempre in via preliminare, precisato che risultano depositati tutti gli estratti conto rilevanti ai fini della presente decisione (p. 10 della relazione dal c.t.U. depositata il 25.3.2024) con conseguente mancata necessità di effettuare operazioni di raccordo e, soprattutto, con conseguente mancata possibilità di aderire alla difesa della banca sopra riportata sub a), occorre dare atto della utilizzabilità di tutti i documenti depositati (in copia) dalla convenuta sin dalla propria costituzione. Tanto per ciascuna delle ragioni di seguito indicate.
2.2.1. Come noto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento (ai sensi dell'art. 2719 c.c.) delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, pur non richiedendo l'impiego di specifiche forme, deve (a pena di inefficacia) essere svolto mediante una dichiarazione che, in modo chiaro ed univoco, consenta di apprezzare sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto in copia rispetto all'originale (tra le tantissime, Cass., sez. 5, sent. 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., sez. 6-5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., sez. 2, sent. 30 ottobre
2018, n. 27633 la quale -al pari del precedente da ultimo richiamato- precisa pure che il disconoscimento deve avvenire “attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”). Ebbene, ritiene questo Giudice che la ragione della difformità tra le copie prodotte e gli originali (in particolare -secondo quanto risulta tanto dal verbale della prima udienza, quanto dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.- il riferimento alla mancanza di “eventuali” sottoscrizioni della correntista sugli originali) sia indice di una equivocità (e, pertanto, irritualità) del disconoscimento che risulta formulato in modo meramente ipotetico (non potendo che intendersi in questo senso, appunto, il riferimento alla “eventuale” mancanza delle sottoscrizioni).
2.2.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può non rilevarsi che il deposito in originale della documentazione già prodotta in copia non equivale a deposito di nuovo documento (cfr., quanto alla verificazione, Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167, nonché, quanto al giudizio di appello, Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2016, n. 1366), sì che la richiesta formulata dalla convenuta nella memoria (tempestivamente depositata avuto riguardo all'art. 155, coo. 1, 4 e 5,
c.p.c.) ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. consente di ritenere ritualmente depositati gli originali (a fronte dei quali non v'è stato disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c.).
2.2.3. Con riferimento alle doglianze relative ai rapporti di conto corrente occorre osservare quanto segue. pagina 5 di 11 2.2.3.1. In generale deve escludersi che la nullità ex artt. 117, co. 1 e 127, co. 2, t.u.b. evocata dall'attrice possa esser dichiarata a fronte della mera, mancata consegna al cliente di copia del contratto essendo in proposito sufficiente richiamare la condivisa ordinanza dalla prima sezione della Suprema Corte pronunziata il 19 marzo 2025 ed avente n. 7390 ove così si legge: “Questa Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU., ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, a definitiva tacitazione di ogni fuorviante difforme conclusione – e quindi anche dell'assunto qui in disamina – che «in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale» (Cass., Sez. I,
3/07/2024, n. 18230)”).
Ancora, sempre in via generale, questo Giudice ritiene che l'obbligo di forma scritta sussistente (anche per l'apertura di credito) ai sensi dell'art. 117, co. 1, t.u.b. debba essere valutato tenendo conto pure del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il C.i.c.r. “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera
C.i.c.r. del 4 marzo 2003 (“La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione III, paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”). Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio
2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201).
2.2.3.2. Tanto detto in generale, avuto riguardo ai rapporti oggetto del presente giudizio occorre allora osservare quanto segue.
2.2.3.2.1. È stata documentata la conclusione per iscritto -in data 27.6.2006- del contratto di conto corrente n. 67609.82 sul quale è stata regolata apertura di credito sino ad euro 20.000,00 secondo quanto pagina 6 di 11 risulta dalla “lettera – contratto di credito” del 10.7.2006. Tale ultimo documento (sottoscritto da reca indicazione dell'importo del finanziamento concesso (“euro 20.000,00”) e della durata Parte_1 dello stesso (“con validità sino a Revoca”) con indicazione del t.a.n. e delle commissioni di massimo scoperto ed esplicito rinvio, per il caso (in concreto ricorrente) di apertura di credito regolata in conto corrente, alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, norme che devono qui intendersi integralmente richiamate ed approvate, nonché dalle “Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero” (così l'art. 1 delle “condizioni generali”). Con riferimento al caso concreto non si pone, quindi, un problema di sufficiente determinazione, nel contratto “madre”, delle condizioni contrattuali del rapporto “figlio” poiché, il contratto di apertura di credito (sia pur mediante un rinvio per relationem al contratto “madre”
-rinvio che non risulta tuttavia in contrasto con l'art. 117, co. 1, t.u.b. e con la finalità di tutela cui tale ultima disposizione è ispirata) contiene una compiuta regolamentazione dell'apertura di credito (ed altrettanto è a dirsi con riferimento all'elevazione della linea di credito risultante dalla “lettera – contratto di credito” in data 13.10.2008). La considerazione da ultimo svolta consente di ritenere (sin dal
10.7.2006) compiutamente delineata la regolamentazione pattizia dell'apertura di credito, sì che non è possibile aderire alla prospettazione attorea secondo la quale dovrebbero ritenersi non dovute le commissioni e gli addebiti praticati sul conto 67609.82 sino al 22.9.2014 (data alla quale risale un documento contrattuale relativo all'apertura di credito regolata sul richiamato conto corrente conforme - nella stessa prospettazione attorea- alla previsione dell'art. 117 t.u.b.).
2.2.3.2.2. Ancora, risulta ritualmente formato anche il contratto relativo al conto n. 67613.54 in relazione al quale, pure, sono state validamente regolamentate (si vedano le lettere contratto in data 10.7.2006 e
13.10.2008 caratterizzate da un rinvio per relationem al contratto di conto corrente analogo a quello già richiamato per le aperture di credito regolate sul conto n. 67609.82), anche le aperture di credito concesse
“sino a ” dapprima per euro 30.000,00 e, successivamente, sino ad euro 60.000,00. Pt_2
Occorre invece escludere che il contratto relativo al conto n. 67613.54 sia stato caratterizzato anche dalla concessione di un finanziamento autoliquidante. Premesso che (a dispetto di quanto dall'attrice sostenuto nella comparsa conclusionale da ultimo depositata) non è possibile trarre argomenti in proposito dalla asserita, mancata contestazione da parte della convenuta delle deduzioni attoree (la non contestazione può, infatti, operare solo in relazione a fatti e non, anche, alla qualificazione giuridica del contratto), non può non rilevarsi come non sia stata documentata la conclusione di alcun conto anticipi (a differenza, come osservato, di quanto accaduto per l'apertura di credito) e come contrastanti siano (secondo quanto risulta dagli scritti conclusionali da ultimo depositati da entrambe le parti) le risultanze della documentazione contabile relativa al conto n. 67613.54 (sì che, univoche risultando le sole pattuizioni pagina 7 di 11 contrattuali contenute nelle richiamate lettere-contratto, è possibile ritenere regolata sul conto n.
67613.54 solamente un'apertura di credito).
Da quanto appena osservato discende pure l'adesione alla valutazione del c.t.U., dott. Persona_1
(espressa sin dalla prima relazione depositata il 25.3.2024 -se ne veda, in particolare, la pagina 19), in ordine alla soglia usura in concreto applicabile (relativa alle operazioni di apertura di credito e non, come preteso dal consulente di parte attrice, alla classe relativa agli anticipi e sconti) e, per l'effetto,
l'esclusione della violazione della disciplina recata dalla l. n. 108/96.
2.2.3.2.3. Ancora, non documentata la conclusione per iscritto del contratto relativo al rapporto n.
70408,83, di tale contratto deve essere dichiarata la nullità (art. 117 t.u.b.) con conseguente applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 1, c.c.
2.2.3.2.4. Tanto detto, questo Giudice condivide la metodologia adottata dal (secondo) c.t.U. sin dalla relazione depositata il 25.3.2024 (se ne veda, in particolare, la pagina 11 dalla quale risulta l'applicazione della data valuta, il riconoscimento delle sole spese e commissioni effettivamente convenute, il mancato riconoscimento di addebiti per commissione di massimo scoperto, l'applicazione delle sole condizioni modificative migliorative per il correntista e non -anche- di quelle peggiorative non previamente comunicate ai sensi dell'art. 118 t.u.b. ed il riconoscimento della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi -a tale ultimo riguardo dovendo richiamarsi Corte di appello di Roma, sent. 16 marzo
2023, n. 1916 secondo la quale l'invalidità della pattuizione deve essere rapportata alla violazione del solo art. 2 della delibera C.i.c.r. del 9.2.2000 -in concreto rispettata stante l'espressa previsione per gli interessi creditori e debitori della capitalizzazione trimestrale- e non anche dell'art. 6 della medesima delibera il quale pone obblighi di natura informativa, in quanto tali non idonei -ove violati- a produrre effetti caducatori). Ne discende che, esclusa pure la prospettata nullità per mancata indicazione dell'i.s.c.
(in termini, Cass., sez. 1, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., sez. 1, sent. 9 dicembre 2021, n. 39169), deve trovare accoglimento (anche alla luce di quanto si dirà con riferimento al finanziamento chirografario) l'ipotesi dal c.t.U. formulata sub 1), lett. b) nella relazione depositata il 20.2.2025.
2.3. Con riferimento al finanziamento chirografario del 16.10.2010, in particolare, occorre premettere che, secondo quanto è pacifico tra le parti, lo stesso non risulta in alcun modo documentato. Nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla convenuta si legge (p. 9) che, in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale e contabile relativa a tale finanziamento, “qualsiasi accertamento e/o ricalcolo da parte del CTU risulta essere del tutto opinabile così come è da considerare in ogni caso inammissibile qualsivoglia accertamento/ricalcolo da parte del CTU avente ad oggetto presunti addebiti e/o accrediti riferibili in astratto a tale rapporto”. Una simile conclusione non
è tuttavia condivisibile a maggior ragione considerato che, nel prendere posizione sulle deduzioni pagina 8 di 11 dall'attrice svolte in citazione (ove, alle pagine 25 e 26 sono, in apposita tabella, riportati i pagamenti addebitati in relazione a tale finanziamento quali rilevati dagli estratti del conto corrente n. 67609.82), la convenuta non ha contestato l'effettiva conclusione del contratto, ma ha eccepito la genericità della domanda (eccezione non condivisibile alla luce di quanto sopra osservato, nonché del fatto che, come detto, ha analiticamente riportato i pagamenti eseguiti -nella prospettazione di parte, Parte_1 indebitamente con riferimento al finanziamento qui in esame) pure osservando che “in ogni caso negli stessi estratti conto depositati dalla banca si può evincere la prova dell'erogazione del suddetto finanziamento” (p. 18 comparsa di costituzione).
Non provatane la conclusione per iscritto, il contratto di finanziamento chirografario deve quindi essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 117, co. 1, t.u.b. dovendo quindi valutarsi (e questo è l'effettivo oggetto del contendere tra le parti in relazione a tale finanziamento) quali siano le conseguenze di tale nullità.
Secondo l'attrice la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti deve essere effettuata escludendo quanto addebitato per rimborso del capitale mutuato (tale essendo la diretta conseguenza della nullità del contratto) e, tuttavia, mantenendo integralmente fermo l'accredito della somma mutuata avuto riguardo, in astratto, alla distinzione (accolta dal nostro ordinamento) tra mezzi di impugnazione del contratto e rimedi restitutori e, in concreto, alla mancata formulazione, da parte della convenuta, di domanda ripetizione dell'indebito (da ritenersi -peraltro- prescritta).
Secondo la convenuta, invece, l'eliminazione dell'accredito del capitale mutuato dal rapporto di conto corrente è conseguenza (diretta ed inevitabile) della natura dichiarativa della pronunzia di nullità (per effetto della quale il contratto deve essere considerato tamquam non esset).
Pur dovendo condividersi la natura di protezione della nullità derivante dalla violazione dell'art. 117, co.
1, t.u.b. (art. 127, co. 2, t.u.b.) e l'esistenza di una distinzione tra mezzi di impugnazione del contratto e rimedi esperibili a fronte della dichiarazione di invalidità del contratto, questo Giudice ritiene che la tesi
(pur suggestiva) sostenuta dall'attrice non tenga in adeguata considerazione il fatto che la domanda di ripetizione proposta da ha, quale (necessario) presupposto, l'accertamento dell'esatta Parte_1 consistenza dei reciproci rapporti dare/avere intercorrenti tra le parti. Un simile accertamento (a prescindere dalla -pacifica- mancata proposizione di un'azione di ripetizione da parte della banca) non può tuttavia che operare eliminando del tutto l'accredito sul c.c. n. 67609.82 delle somme mutuate alla correntista atteso che, come osservato dalla banca, il contratto nullo è un contratto tamquam non esset e che non è possibile, in relazione al medesimo rapporto, pervenire ad accertamenti di segno contrario.
Una simile conclusione (fondata, si ribadisce, sulla necessità di procedere preliminarmente all'accertamento dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti) non preclude poi alla correntista di poter pagina 9 di 11 esercitare azione di ripetizione (e, pertanto, di conseguire -nella misura di seguito indicata- la restituzione delle somme indebitamente addebitatele da parte della banca) e di ravvisare invece una preclusione alla ripetizione da parte della banca già solo in conseguenza della mancata proposizione di una tale domanda.
Le conclusioni qui accolte trovano del resto conferma nel fatto che ha argomentato la Parte_1 propria tesi sul principio della c.d. “unidirezionalità degli obblighi restitutori conseguenti alla nullità di protezione” e cioè su un principio che (come del resto si desume dal richiamato precedente di legittimità
-Cass. 13259/2021, se ne veda, in particolare, la pagina 10- in materia di nullità c.d. “selettive”, nonché dalla nota contenuta alla pagina 34 della comparsa conclusionale da ultimo depositata dall'attrice -ove così si legge: “con la conseguenza che il contraente non protetto giammai può agire in via di ripetizione
d'indebito oggettivo per ottenere le restituzioni connesse all'avvenuto accertamento della nullità del contratto”) opera con riferimento a (contrapposte) domande di ripetizione, ma non, anche, con riferimento a quell'accertamento del rapporto dare/avere che risulta presupposto della domanda ex art. 2033 c.c. (in concreto formulata dalla sola attrice).
Esclusa (in conseguenza della nullità per violazione dell'art. 117, co. 1, t.u.b.) la possibilità di ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti tenendo fermo l'accredito del finanziamento chirografario (nullo), il saldo del conto n. 67609.82 deve quindi essere rideterminato eliminando le annotazioni relative agli addebiti per la restituzione del medesimo finanziamento.
2.4. In definitiva, in adesione all'ipotesi 1) lett. b) elaborata dal c.t.U. nella relazione depositata il
20.2.2025 (si veda, in particolare, la fine della pagina 5 di tale relazione), la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 111.794,36, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (nel senso della applicabilità di tale norma in relazione alle condanne alla restituzione di somme indebitamente trattenute si veda, anche per ulteriori precedenti di legittimità, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 luglio 2025, n. 21806) dalla domanda (16.1.2017) al saldo.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U. (liquidate con decreti depositati il 15.4.2020 ed il 23.6.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del procuratore , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di euro 111.794,36, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal
16.01.2017 al saldo;
pagina 10 di 11 2) pone le spese di c.t.U., liquidate come da decreti depositati il 15.4.2020 ed il 23.6.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
[...]
3) condanna in persona del procuratore , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'avv. SA IN, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro 14.193,00, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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