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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2596 / 2024
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to URSILLO CATERINA M.R.; Parte_1
ricorrente
E
con il DIRIGENTE dott. Controparte_1 Per_1
, ex art. 417 bis c.p.c.;
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con istanza cautelare contestuale al merito, lamenta l'illegittimità del D.M. n. 89/2024, di cui chiede la incidentale disapplicazione, nella parte in cui prevede la valutazione per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina, diversamente dalla valutazione del servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina, valutato con minore punteggio, chiedendo quindi che il servizio svolto non in costanza di nomina gli possa essere valutato interamente.
Censura quindi la disposizione regolamentare nella parte in cui differenzia la valutazione del servizio militare (ovvero servizio sostitutivo assimilato per legge), allorché sia reso non in costanza di rapporto, rispetto al medesimo servizio reso in costanza di rapporto con la pubblica amministrazione.
Il ricorrente ha citato a sostegno della propria tesi l'art. 569 comma 3 e art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 della Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. Queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il Decreto n. 9256 del 2021 che prevedono l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti per anno) per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Ha inoltre ritenuto che il D.M. n. 50/2021 sia lesivo dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Conclude pertanto chiedendo che, previa la richiesta incidentale disapplicazione, il Tribunale voglia “
A. in via cautelare
1. accertare e dichiarare il fumus buon iuris, ovvero il diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di 6 punti per il servizio di leva prestato;
2. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, ognuno per quanto di competenza di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali all'attuazione del diritto del ricorrente all'attribuzione del mentovato punteggio, anche con riserva, ai fini del suo collocamento in posizione migliore nella graduatoria suddetta, assumendo ogni ulteriore provvedimento interinale ritenuto utile all'uopo;
B. nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dei miglior punteggi richiesti;
2. e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di sua competenza di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali all'attuazione del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio preteso, disponendo la correzione della graduatoria e assumendo ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile all'uopo”. (così nelle conclusioni).
Il ritualmente citato, si è costituito per la sola fase di merito, chiedendo CP_2 il rigetto della domanda attorea, con articolate motivazioni in diritto.
La domanda di parte ricorrente non è fondata e come tale deve essere respinta, sulla base delle già espresse considerazioni in diritto svolte nell'ordinanza cautelare cui intende darsi seguito, in assenza di nuove questioni in fatto o in diritto sopravvenute.
Occorre preliminarmente rilevare che oggetto del presente giudizio non è
l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza con esito, ormai consolidato, favorevole ai ricorrenti (tra cui rientrano i precedenti di questo Ufficio citati), quanto, piuttosto,
l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale, come viene spesso riportato nei ricorsi) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto.
Occorre in primo luogo affermare la giurisdizione dell'adito giudice, richiamando, da ultimo quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Secondo il Supremo Consesso infatti “In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba - come non è nella fattispecie - costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto. Il Collegio ritiene di fare pertanto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ai quali si è adeguata l'Adunanza
Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 11 del 12 luglio 2011. Con tale sentenza, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che, quando si tratti di controversie proposte avverso le 'graduatorie d'istituto, "si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (d.lgs. n. 165 del
2001, art. 5, comma 2)". In considerazione dell'art. 99 del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità proposte avverso la normativa che ha devoluto la giurisdizione al giudice civile per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro c.d. privatizzati, l'appello va pertanto accolto, sicché - in riforma della sentenza appellata - va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa”. (Cons. St., sez.
VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024 contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.” stabilisce nella parte relativa alle Avvertenze che il “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”
L'Allegato A/1, con riferimento ai Titoli di servizio prevede che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05".
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D.M. n. 89/2024 (come già si è ritenuto per il precedente D.M. 50/2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost. L'art. 569 del d.lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994) il quale statuisce che:
“Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1)”; “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”
(comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA, immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato
(dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la
“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è di recente pronunciata la S.C. con la ordinanza n. 5679 del 2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del
2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021).
La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento.
Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le Supplenze
“G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio
e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n.
66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.
485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.). La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici, esattamente come disposto dal citato D.M.
89/2024.
La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
È poi intervenuta la pronuncia n. 41894 del 2021, nella quale il Supremo
Collegio ha riaffermato come “il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo
77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr.
237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)”, esattamente come operato dal con il citato D.M. CP_1
50/2021.
Nel precedente citato, la Corte di Cassazione ha ritenuto conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro, ipotesi questa sostanzialmente diversa dal caso in esame.
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 89/2024, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D.M. 89/2024 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Neppure si apprezza la ritenuta discriminatorietà di una tale scelta amministrativa sulla base della volontarietà o meno del servizio prestato, posto che tale elemento, del tutto accidentale, è estraneo al momento nel quale il servizio viene prestato, valendo semmai la conclusione opposta, vale a dire quella di privilegiare chi, per adempire ad un obbligo, è costretto a sospendere il rapporto di lavoro in essere con la P.A.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è infatti preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D.
Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Esattamente questa è la portata della sentenza n. 8526/2024 della Suprema
Corte, la quale ha sancito la valutabilità del servizio militare prestato NON in costanza di nomina, confermando la sentenza di secondo grado che – disapplicando il
D.M. 44/21 che NON prevedeva ALCUNA valutazione del servizio militare prestato
NON in costanza di nomina – non aveva potuto che riconoscere i 12 punti previsti per il medesimo servizio reso in costanza di nomina, non potendosi certo il G.O. sostituirsi alla P.A. nella determinazione di un diverso punteggio.
Ma tale non è la previsione del diverso D.M. 89/2024, qui censurato, che alla
Tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato A prevede poi che poi che per il
“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05".
Risulta ragionevole attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone in contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così Consiglio di
Stato n. 2743 del 2020 e n. 11602 del 2022 e, da ultimo Cassazione n. 22432/2024).
Tale recente pronunciamento della Corte di Cassazione merita di essere segnalato.
La Corte ha infatti condivisibilmente sostenuto che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento)
e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza
La Cassazione, nella richiamata sentenza n. 22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
La Corte ha infatti condivisibilmente sostenuto che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento)
e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla
Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti, il militare, pur non avendo effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. né l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo (mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico.
Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del
D.Lgs. 297/1994, art. 2050 del d.lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 89/2024, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di
Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
Tale ricostruzione è stata precedentemente raggiunta anche dal Consiglio di
Stato che con la recente sentenza n. 11602/2022 del 29.11.2022, resa dalla VII
Sezione, dando atto del contrasto giurisprudenziale formatosi (certamente anche frutto di confusione tra le diverse ipotesi via via sottoposte al vaglio dei Tribunali, confusione spesso ingenerata dal tenore delle stesse domande azionate) ha condivisibilmente ritenuto la piena legittimità dell'operato del anche sotto il CP_2 profilo della ragionevolezza, così argomentando:
“1.Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle procedure per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa. ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle circostanze di seguito indicate e ai principi di diritto contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato
VI n° 2743 del 29 aprile 2020.
L'art. 2050 del d. lgs. n° 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro. In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV,
"Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norna in commento non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.
Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel
2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione:
"Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina
"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che
"sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
La sentenza appellata ha pertanto ritenuto legittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie.
2. Gli appellanti lamentano error in iudicando - violazione dell'art. 20 legge
958/86 - violazione dell'art. 62 legge 312/1980 - violazione dell'art. 569 comma 3 in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94 - violazione e falsa applicazione dell'art.
2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3,52
e 97 Cost. - motivazione illogica e contraddittoria - nullità per violazione del giudicato su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo ed in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015 nonché nello specifico per il personale scolastico sentenze n. 1720, 3286 e 3423/2022.
Essi fanno riferimento alla riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.
Richiamano
- l'art. 62 della legge n° 312 del 1980, secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.":
- l'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che così recita: "[...] 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."
Secondo gli appellanti la loro tesi troverebbe supporto nell'art. 52 della Cost., secondo cui il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
3. L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
Con ordinanza cautelare n° 3682 del 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare, osservando quanto segue.
"Il collegio osserva che la motivazione della sentenza appellata fa riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile
2020.
Tuttavia, il Consiglio di Stato si è espresso recentemente con le sentenze n°
1720 del 10 marzo 2022 e 3423 del 2 maggio 2022 a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dagli appellanti.
Deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare nel senso che deve essere ordinato di valutare il servizio militare di leva come prestato in costanza di nomina.
Il collegio fa presente, tuttavia, che tale valutazione è provvisoria.
È fissata infatti l'udienza pubblica del 29 novembre 2022 per la trattazione dell'appello nel merito.
In tale sede il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione."
4. Il collegio condivide il contenuto della sentenza appellata, facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del
29 aprile 2020.
Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice
d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe
l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Spese compensate come in primo grado”.
Nulla aggiunge allo “stato dell'arte” la recente sentenza del Consiglio di Stato
n. 266/2023, intervenuta sulla medesima questione, poiché essa si limita a ribadire che “È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”: riafferma dunque il principio che entrambi i servizi di leva devono essere sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, “in misura non inferiore” “di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, esattamente ciò che ha disposto il D.M.
50/2021, il quale ha attribuito a coloro che hanno prestato il servizio di leva, ovvero il servizio civile assimilato, non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione (“i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” cui la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce) rispettando quindi il limite (questo sì di ragionevolezza) di non valutarli in misura inferiore a tali servizi, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato.
A ciò aggiungasi che la citata pronuncia ha riformato la sentenza Tar Lazio n.
1954/2022 laddove “Sin dal ricorso in primo grado gli appellanti chiedono che, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e
d'istituto di III fascia per il personale ATA, da valere per il triennio 2012-23, venga riconosciuto loro il periodo di servizio militare di leva e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio”, ipotesi questa inconferente rispetto al caso in esame, posto che l'odierno ricorrente lamenta l'erroneità del punteggio attribuitogli, non l'omessa valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto.
Neppure si registra un contrasto con i citati precedenti di questo Ufficio
(segnatamente: sentenze nn. 123/2016 e 37/2021): le ipotesi sottoposte al vaglio di questo Giudice nei citati precedenti, decisi in senso favorevole ai ricorrenti, riguardavano invero il diverso caso della omessa valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, concludendo, nelle citate ipotesi che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali (e concludendo quindi per disapplicazione della previsione di rango regolamentare contenuta nei d.m. 353/2014 e 374/2017 che consentivano la valutazione, nelle graduatorie di istituto, del solo servizio reso in costanza di rapporto Contr di lavoro), valutazione che il ha operato nel censurato D.M. 89/2024.
La domanda non può quindi trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate posto che il consolidamento dell'indirizzo di legittimità sfavorevole al ricorrente è avvento in epoca successiva al deposito del ricorso.
p.q.m.
- rigetta la domanda - compensa integralmente le spese di lite
. 2.11.2025 CP_3
Il Giudice
AL RI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2596 / 2024
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to URSILLO CATERINA M.R.; Parte_1
ricorrente
E
con il DIRIGENTE dott. Controparte_1 Per_1
, ex art. 417 bis c.p.c.;
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con istanza cautelare contestuale al merito, lamenta l'illegittimità del D.M. n. 89/2024, di cui chiede la incidentale disapplicazione, nella parte in cui prevede la valutazione per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina, diversamente dalla valutazione del servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina, valutato con minore punteggio, chiedendo quindi che il servizio svolto non in costanza di nomina gli possa essere valutato interamente.
Censura quindi la disposizione regolamentare nella parte in cui differenzia la valutazione del servizio militare (ovvero servizio sostitutivo assimilato per legge), allorché sia reso non in costanza di rapporto, rispetto al medesimo servizio reso in costanza di rapporto con la pubblica amministrazione.
Il ricorrente ha citato a sostegno della propria tesi l'art. 569 comma 3 e art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 della Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. Queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il Decreto n. 9256 del 2021 che prevedono l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti per anno) per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Ha inoltre ritenuto che il D.M. n. 50/2021 sia lesivo dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Conclude pertanto chiedendo che, previa la richiesta incidentale disapplicazione, il Tribunale voglia “
A. in via cautelare
1. accertare e dichiarare il fumus buon iuris, ovvero il diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di 6 punti per il servizio di leva prestato;
2. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, ognuno per quanto di competenza di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali all'attuazione del diritto del ricorrente all'attribuzione del mentovato punteggio, anche con riserva, ai fini del suo collocamento in posizione migliore nella graduatoria suddetta, assumendo ogni ulteriore provvedimento interinale ritenuto utile all'uopo;
B. nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dei miglior punteggi richiesti;
2. e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di sua competenza di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali all'attuazione del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio preteso, disponendo la correzione della graduatoria e assumendo ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile all'uopo”. (così nelle conclusioni).
Il ritualmente citato, si è costituito per la sola fase di merito, chiedendo CP_2 il rigetto della domanda attorea, con articolate motivazioni in diritto.
La domanda di parte ricorrente non è fondata e come tale deve essere respinta, sulla base delle già espresse considerazioni in diritto svolte nell'ordinanza cautelare cui intende darsi seguito, in assenza di nuove questioni in fatto o in diritto sopravvenute.
Occorre preliminarmente rilevare che oggetto del presente giudizio non è
l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza con esito, ormai consolidato, favorevole ai ricorrenti (tra cui rientrano i precedenti di questo Ufficio citati), quanto, piuttosto,
l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale, come viene spesso riportato nei ricorsi) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto.
Occorre in primo luogo affermare la giurisdizione dell'adito giudice, richiamando, da ultimo quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Secondo il Supremo Consesso infatti “In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba - come non è nella fattispecie - costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto. Il Collegio ritiene di fare pertanto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ai quali si è adeguata l'Adunanza
Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 11 del 12 luglio 2011. Con tale sentenza, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che, quando si tratti di controversie proposte avverso le 'graduatorie d'istituto, "si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (d.lgs. n. 165 del
2001, art. 5, comma 2)". In considerazione dell'art. 99 del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità proposte avverso la normativa che ha devoluto la giurisdizione al giudice civile per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro c.d. privatizzati, l'appello va pertanto accolto, sicché - in riforma della sentenza appellata - va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa”. (Cons. St., sez.
VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024 contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.” stabilisce nella parte relativa alle Avvertenze che il “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”
L'Allegato A/1, con riferimento ai Titoli di servizio prevede che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05".
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D.M. n. 89/2024 (come già si è ritenuto per il precedente D.M. 50/2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost. L'art. 569 del d.lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994) il quale statuisce che:
“Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1)”; “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”
(comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA, immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato
(dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la
“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è di recente pronunciata la S.C. con la ordinanza n. 5679 del 2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del
2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021).
La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento.
Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le Supplenze
“G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio
e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n.
66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.
485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.). La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici, esattamente come disposto dal citato D.M.
89/2024.
La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
È poi intervenuta la pronuncia n. 41894 del 2021, nella quale il Supremo
Collegio ha riaffermato come “il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo
77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr.
237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)”, esattamente come operato dal con il citato D.M. CP_1
50/2021.
Nel precedente citato, la Corte di Cassazione ha ritenuto conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro, ipotesi questa sostanzialmente diversa dal caso in esame.
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 89/2024, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D.M. 89/2024 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Neppure si apprezza la ritenuta discriminatorietà di una tale scelta amministrativa sulla base della volontarietà o meno del servizio prestato, posto che tale elemento, del tutto accidentale, è estraneo al momento nel quale il servizio viene prestato, valendo semmai la conclusione opposta, vale a dire quella di privilegiare chi, per adempire ad un obbligo, è costretto a sospendere il rapporto di lavoro in essere con la P.A.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è infatti preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D.
Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Esattamente questa è la portata della sentenza n. 8526/2024 della Suprema
Corte, la quale ha sancito la valutabilità del servizio militare prestato NON in costanza di nomina, confermando la sentenza di secondo grado che – disapplicando il
D.M. 44/21 che NON prevedeva ALCUNA valutazione del servizio militare prestato
NON in costanza di nomina – non aveva potuto che riconoscere i 12 punti previsti per il medesimo servizio reso in costanza di nomina, non potendosi certo il G.O. sostituirsi alla P.A. nella determinazione di un diverso punteggio.
Ma tale non è la previsione del diverso D.M. 89/2024, qui censurato, che alla
Tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato A prevede poi che poi che per il
“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05".
Risulta ragionevole attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone in contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così Consiglio di
Stato n. 2743 del 2020 e n. 11602 del 2022 e, da ultimo Cassazione n. 22432/2024).
Tale recente pronunciamento della Corte di Cassazione merita di essere segnalato.
La Corte ha infatti condivisibilmente sostenuto che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento)
e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza
La Cassazione, nella richiamata sentenza n. 22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
La Corte ha infatti condivisibilmente sostenuto che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento)
e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla
Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti, il militare, pur non avendo effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. né l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo (mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico.
Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del
D.Lgs. 297/1994, art. 2050 del d.lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 89/2024, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di
Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
Tale ricostruzione è stata precedentemente raggiunta anche dal Consiglio di
Stato che con la recente sentenza n. 11602/2022 del 29.11.2022, resa dalla VII
Sezione, dando atto del contrasto giurisprudenziale formatosi (certamente anche frutto di confusione tra le diverse ipotesi via via sottoposte al vaglio dei Tribunali, confusione spesso ingenerata dal tenore delle stesse domande azionate) ha condivisibilmente ritenuto la piena legittimità dell'operato del anche sotto il CP_2 profilo della ragionevolezza, così argomentando:
“1.Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle procedure per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa. ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle circostanze di seguito indicate e ai principi di diritto contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato
VI n° 2743 del 29 aprile 2020.
L'art. 2050 del d. lgs. n° 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro. In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV,
"Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norna in commento non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.
Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel
2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione:
"Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina
"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che
"sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
La sentenza appellata ha pertanto ritenuto legittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie.
2. Gli appellanti lamentano error in iudicando - violazione dell'art. 20 legge
958/86 - violazione dell'art. 62 legge 312/1980 - violazione dell'art. 569 comma 3 in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94 - violazione e falsa applicazione dell'art.
2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3,52
e 97 Cost. - motivazione illogica e contraddittoria - nullità per violazione del giudicato su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo ed in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015 nonché nello specifico per il personale scolastico sentenze n. 1720, 3286 e 3423/2022.
Essi fanno riferimento alla riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.
Richiamano
- l'art. 62 della legge n° 312 del 1980, secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.":
- l'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che così recita: "[...] 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."
Secondo gli appellanti la loro tesi troverebbe supporto nell'art. 52 della Cost., secondo cui il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
3. L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
Con ordinanza cautelare n° 3682 del 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare, osservando quanto segue.
"Il collegio osserva che la motivazione della sentenza appellata fa riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile
2020.
Tuttavia, il Consiglio di Stato si è espresso recentemente con le sentenze n°
1720 del 10 marzo 2022 e 3423 del 2 maggio 2022 a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dagli appellanti.
Deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare nel senso che deve essere ordinato di valutare il servizio militare di leva come prestato in costanza di nomina.
Il collegio fa presente, tuttavia, che tale valutazione è provvisoria.
È fissata infatti l'udienza pubblica del 29 novembre 2022 per la trattazione dell'appello nel merito.
In tale sede il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione."
4. Il collegio condivide il contenuto della sentenza appellata, facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del
29 aprile 2020.
Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice
d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente
l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe
l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Spese compensate come in primo grado”.
Nulla aggiunge allo “stato dell'arte” la recente sentenza del Consiglio di Stato
n. 266/2023, intervenuta sulla medesima questione, poiché essa si limita a ribadire che “È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”: riafferma dunque il principio che entrambi i servizi di leva devono essere sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, “in misura non inferiore” “di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, esattamente ciò che ha disposto il D.M.
50/2021, il quale ha attribuito a coloro che hanno prestato il servizio di leva, ovvero il servizio civile assimilato, non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione (“i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” cui la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce) rispettando quindi il limite (questo sì di ragionevolezza) di non valutarli in misura inferiore a tali servizi, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato.
A ciò aggiungasi che la citata pronuncia ha riformato la sentenza Tar Lazio n.
1954/2022 laddove “Sin dal ricorso in primo grado gli appellanti chiedono che, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e
d'istituto di III fascia per il personale ATA, da valere per il triennio 2012-23, venga riconosciuto loro il periodo di servizio militare di leva e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio”, ipotesi questa inconferente rispetto al caso in esame, posto che l'odierno ricorrente lamenta l'erroneità del punteggio attribuitogli, non l'omessa valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto.
Neppure si registra un contrasto con i citati precedenti di questo Ufficio
(segnatamente: sentenze nn. 123/2016 e 37/2021): le ipotesi sottoposte al vaglio di questo Giudice nei citati precedenti, decisi in senso favorevole ai ricorrenti, riguardavano invero il diverso caso della omessa valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, concludendo, nelle citate ipotesi che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali (e concludendo quindi per disapplicazione della previsione di rango regolamentare contenuta nei d.m. 353/2014 e 374/2017 che consentivano la valutazione, nelle graduatorie di istituto, del solo servizio reso in costanza di rapporto Contr di lavoro), valutazione che il ha operato nel censurato D.M. 89/2024.
La domanda non può quindi trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate posto che il consolidamento dell'indirizzo di legittimità sfavorevole al ricorrente è avvento in epoca successiva al deposito del ricorso.
p.q.m.
- rigetta la domanda - compensa integralmente le spese di lite
. 2.11.2025 CP_3
Il Giudice
AL RI