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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro e previdenza di I Grado riunite alla n. 5250/2025 (le nn. 5563/2025, 5938/2025
e 5574/2025), promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, AVV. FRANCESCO CIRILLO, AVV. LUCA SILVESTRI ricorrenti contro
CP_1
Avv. SAMPAOLESI ALESSANDRO, AVV. ANDREA DE PAOLIS resistente
OGGETTO: quantificazione danno da demansionamento.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso depositato in data 13.2.2025, deduce: Parte_1 di essere stato dipendente della poi divenuta e che Controparte_2 Controparte_3
a decorrere dal 1.7.2011 il proprio rapporto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla
[...]
che a sua volta con decorrenza 1.1.2018, lo cedeva, sempre ex art. 2112 cc, Controparte_4 all'allora sua controllata poi divenuta dal 1.4.2021, a seguito Controparte_5 CP_6 di vendita dell'intero pacchetto azionaria alla ed attualmente a Controparte_7 CP_1 decorrere dal 1.12.2023, a seguito di fusione per incorporazione;
che, unitamente ad altri colleghi, adiva il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con ricorso recante r.g.n.
12014/2021, iscritto a ruolo il 4.5.2021, convenendo in giudizio Controparte_4
pagina 1 di 5 ed chiedendo il risarcimento del danno Controparte_3 Controparte_5 professionale da demansionamento patito dal giugno 2010, fino al deposito del ricorso. che la domanda di risarcimento del danno professionale veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7493/2023 pubbl. il 22/07/2023, il quale così statuiva:
“
P.Q.M.
ogni diversa istanza e domanda disattese:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai ricorrenti , Parte_5
e nei rapporti con ed Parte_6 Parte_7 Controparte_4 CP_6
b) dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dai ricorrenti da giugno 2010 alla data del deposito del ricorso, ad eccezione di , e , per Parte_5 Parte_6 Parte_7
i quali dichiara l'illegittimità del demansionamento sino a giugno 2011, e ad eccezione di Parte_8
, e , per i quali dichiara l'illegittimità del demansionamento,
[...] Parte_9 Parte_10 rispettivamente, fino al 21.7.17, al 7.7.19 ed al 17.3.19, e condanna , per il periodo Controparte_3 da giugno 2010 a giugno 2011, per il periodo da luglio 2011 al 31.12.17, Controparte_4
EXI dall'1.1.18 alla data del deposito dell'odierno ricorso, queste ultime due con eccezione dei Cont ricorrenti , e , ed anche ad eccezione di Parte_5 Parte_6 Parte_7
, al pagamento della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, Parte_8 per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo;
c) pone a carico delle convenute, in solido, i compensi di lite, che si liquidano in complessivi euro
14.500,00, da distrarsi in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari”; di avere diritto al pagamento, sulla base di quanto statuito nella indicata sentenza, e tenuto conto della retribuzione come portata anche dalle allegate buste paga, rilasciate dalla stessa Controparte_8
e poi da mese per mese nel periodo da gennaio 2018 al 4 maggio 2021, dai
[...] CP_6 cud, dagli estratti Inps, nonché dalle previsioni del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni applicato al ricorrente, avuto riguardo anche ai cedolini in precedenza emessi dalla cedente a titolo di risarcimento del danno da Controparte_4 demansionamento, della somma di € 36.944,35, oltre accessori, di cui chiede il pagamento.
2.- costituitasi in giudizio, chiede l'applicazione della sospensione facoltativa del CP_1 giudizio ex art. 337 comma 2 cpc, evidenziando al riguardo: che la sentenza n. 7493/2023, la cui autorità è invocata nel presente giudizio, è stata appellata;
che non vi sono ragioni di speditezza ostative alla sospensione, posto che il credito invocato è di natura risarcitoria e non retributiva e tenuto conto del contegno processuale assunto dal ricorrente, il quale ha prima chiesto una condanna generica, pagina 2 di 5 poi ha atteso un anno e mezzo prima di chiedere la condanna specifica, scegliendo il rito a cognizione piena piuttosto che il procedimento monitorio, più rapido e spedito.
Contesta nel merito la quantificazione del credito risarcitorio, osservando che la sentenza invocata, per la quantificazione del risarcimento, fa riferimento alla retribuzione mensile e non a quella globale di fatto, pertanto, dal calcolo del dovuto va esclusa l'indennità di reperibilità di natura risarcitoria.
Invoca, infine, l'applicazione dell'art. 92 comma 1 cpc, secondo cui le spese sostenute dalla parte vincitrice possono essere escluse se ritenute eccessive e superflue, affermando che tali sono quella della parte ricorrente, in quanto ha prima instaurato un giudizio sull'an, pur avendo a disposizione gli elementi per chiedere anche la condanna nel quantum, e, ottenuto il ristoro delle spese legali relative al primo giudizio proposto insieme agli atri colleghi, ha proposto quello sul quantum individualmente, duplicando le spese di lite.
3.- Al presente giudizio, iscritto al RG n. 5938/2025, sono stati riuniti quelli iscritti rispettivamente al n 5563/2025 (ricorrente per la somma di € 41.527,24), al n. 5938/2025 (ricorrente Parte_2 per la somma di € 34.412,75) e al n. 5574/2025 (ricorrente per la somma Parte_3 Parte_4 di € 47.818,28), in cui si è costituita (tranne che per il giudizio introdotto da CP_1 Pt_4
in cui non risulta costituita), spiegando identiche difese.
[...]
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Come noto, “Tra il giudizio sull'”an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi, sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum”” (Cass. n.
4442/2017).
È stato inoltre precisato che una volta che la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, “il giudice della causa dipendente può, alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso, però, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata o cassata. Ne consegue che, mentre la sospensione del processo adottata ai sensi dell'art. pagina 3 di 5 337, cpv. c.p.c. è suscettibile d'impugnazione mediante il regolamento di competenza, nei limiti specificati dai precedenti di questa Corte (Cass. N. 14146/2020; Cass. Civ. N. 16142/2015 e Cass. N.
23977/2010), non è altrettanto possibile impugnare - né col regolamento ex art. 42 c.p.c. né col ricorso ordinario per cassazione - il diniego di tale sospensione, dato il suo carattere latamente facoltativo e
l'applicabilità, in caso di contraddittorietà di giudicati, dell'art. 336, cpv. c.p.c.” (in motivazione, Cass.
12258/2025).
4.1- Nel caso di specie, posto che tra il giudizio pendente in appello avverso la sentenza di primo grado n. 7493/2023, che ha accertato il demansionamento e ha condannato, tra le altre, l'odierna società convenuta al risarcimento del danno con pronuncia generica, e l'odierno giudizio, avente ad oggetto la quantificazione del danno in questione, vi è una mera pregiudizialità logica e non giuridica, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, e che l'eventuale conflitto fra giudicati sarebbe evitato dall'art. 336, secondo comma, c.p.c., a mente del quale la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, il Tribunale ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione facoltativa del presente giudizio, in attesa della definizione di quello sull'an.
5.- Nel merito, l'unica contestazione, in ordine alla quantificazione dei crediti risarcitori azionati nel presente giudizio, riguarda l'indennità di reperibilità che, secondo la società, non andrebbe inserita nel conteggio stante la sua natura risarcitoria e non retributiva, avendo il Tribunale, nella sentenza n.
7493/2023, quantificato il risarcimento del danno alla professionalità nella misura di “un terzo della retribuzione spettante ad ogni ricorrente, per ogni mese di dequalificazione (la differenza, in proporzione alla retribuzione percepita, si giustifica in relazione all'impoverimento in via proporzionale, rispetto al livello di inquadramento)”.
Tale deduzione difensiva, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile, in quanto l'indennità di reperibilità, così come le altre voci che compongono la retribuzione mensile, è il parametro sul quale calcolare il danno da perdita della professionalità nella misura di un terzo, non essendo il senso della frase sopra riportata quello di utilizzare le sole voci strettamente retributive, quanto piuttosto di avere come riferimento tutte quelle che compongono la retribuzione mensile.
6.- Quanto alla pretesa applicazione dell'art. 92 comma 1 c.p.c., il Tribunale ritiene che la scelta di far accertare in un primo giudizio cumulativo l'an del danno alla professionalità e in una seconda fase, con giudizi individuali, il quantum sia di per sé legittima e nel caso di specie trovi giustificazione nel fatto che i lavoratori in questione avevano retribuzioni differenti per livello retributivo e per anzianità di servizio, di qui il diverso importo da ciascuno rivendicato. Il tenore delle difese spiegate dalla società, che non ha contestato nello specifico il singolo conteggio, ma la riferibilità in astratto pagina 4 di 5 dell'indennità di reperibilità al concetto di retribuzione percepita, ha indotto l'intestato Tribunale a riunire le cause fissate alla stessa udienza, così consentendo un risparmio per le spese legali per la parte soccombente.
7.- I ricorsi vanno pertanto accolti e la società convenuta va condannata al pagamento dei seguenti importi:
per € 36.944,35, Parte_1
per € 41.527,24, Parte_2
per € 34.412,75, Parte_3
per € 47.818,28, Parte_4 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo di danno fino all'effettivo soddisfo, ma con esclusione degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c., applicandosi ai crediti di lavoro l'art 429 comma 3 cpc.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi:
- per € 36.944,35, Parte_1
- per € 41.527,24, Parte_2
- per € 34.412,75, Parte_3
- per € 47.818,28, Parte_4
- oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo di danno fino all'effettivo soddisfo;
- condannala società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 4630,00, oltre accessori come per legge e spese del contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro e previdenza di I Grado riunite alla n. 5250/2025 (le nn. 5563/2025, 5938/2025
e 5574/2025), promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, AVV. FRANCESCO CIRILLO, AVV. LUCA SILVESTRI ricorrenti contro
CP_1
Avv. SAMPAOLESI ALESSANDRO, AVV. ANDREA DE PAOLIS resistente
OGGETTO: quantificazione danno da demansionamento.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso depositato in data 13.2.2025, deduce: Parte_1 di essere stato dipendente della poi divenuta e che Controparte_2 Controparte_3
a decorrere dal 1.7.2011 il proprio rapporto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla
[...]
che a sua volta con decorrenza 1.1.2018, lo cedeva, sempre ex art. 2112 cc, Controparte_4 all'allora sua controllata poi divenuta dal 1.4.2021, a seguito Controparte_5 CP_6 di vendita dell'intero pacchetto azionaria alla ed attualmente a Controparte_7 CP_1 decorrere dal 1.12.2023, a seguito di fusione per incorporazione;
che, unitamente ad altri colleghi, adiva il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con ricorso recante r.g.n.
12014/2021, iscritto a ruolo il 4.5.2021, convenendo in giudizio Controparte_4
pagina 1 di 5 ed chiedendo il risarcimento del danno Controparte_3 Controparte_5 professionale da demansionamento patito dal giugno 2010, fino al deposito del ricorso. che la domanda di risarcimento del danno professionale veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7493/2023 pubbl. il 22/07/2023, il quale così statuiva:
“
P.Q.M.
ogni diversa istanza e domanda disattese:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai ricorrenti , Parte_5
e nei rapporti con ed Parte_6 Parte_7 Controparte_4 CP_6
b) dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dai ricorrenti da giugno 2010 alla data del deposito del ricorso, ad eccezione di , e , per Parte_5 Parte_6 Parte_7
i quali dichiara l'illegittimità del demansionamento sino a giugno 2011, e ad eccezione di Parte_8
, e , per i quali dichiara l'illegittimità del demansionamento,
[...] Parte_9 Parte_10 rispettivamente, fino al 21.7.17, al 7.7.19 ed al 17.3.19, e condanna , per il periodo Controparte_3 da giugno 2010 a giugno 2011, per il periodo da luglio 2011 al 31.12.17, Controparte_4
EXI dall'1.1.18 alla data del deposito dell'odierno ricorso, queste ultime due con eccezione dei Cont ricorrenti , e , ed anche ad eccezione di Parte_5 Parte_6 Parte_7
, al pagamento della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, Parte_8 per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo;
c) pone a carico delle convenute, in solido, i compensi di lite, che si liquidano in complessivi euro
14.500,00, da distrarsi in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari”; di avere diritto al pagamento, sulla base di quanto statuito nella indicata sentenza, e tenuto conto della retribuzione come portata anche dalle allegate buste paga, rilasciate dalla stessa Controparte_8
e poi da mese per mese nel periodo da gennaio 2018 al 4 maggio 2021, dai
[...] CP_6 cud, dagli estratti Inps, nonché dalle previsioni del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni applicato al ricorrente, avuto riguardo anche ai cedolini in precedenza emessi dalla cedente a titolo di risarcimento del danno da Controparte_4 demansionamento, della somma di € 36.944,35, oltre accessori, di cui chiede il pagamento.
2.- costituitasi in giudizio, chiede l'applicazione della sospensione facoltativa del CP_1 giudizio ex art. 337 comma 2 cpc, evidenziando al riguardo: che la sentenza n. 7493/2023, la cui autorità è invocata nel presente giudizio, è stata appellata;
che non vi sono ragioni di speditezza ostative alla sospensione, posto che il credito invocato è di natura risarcitoria e non retributiva e tenuto conto del contegno processuale assunto dal ricorrente, il quale ha prima chiesto una condanna generica, pagina 2 di 5 poi ha atteso un anno e mezzo prima di chiedere la condanna specifica, scegliendo il rito a cognizione piena piuttosto che il procedimento monitorio, più rapido e spedito.
Contesta nel merito la quantificazione del credito risarcitorio, osservando che la sentenza invocata, per la quantificazione del risarcimento, fa riferimento alla retribuzione mensile e non a quella globale di fatto, pertanto, dal calcolo del dovuto va esclusa l'indennità di reperibilità di natura risarcitoria.
Invoca, infine, l'applicazione dell'art. 92 comma 1 cpc, secondo cui le spese sostenute dalla parte vincitrice possono essere escluse se ritenute eccessive e superflue, affermando che tali sono quella della parte ricorrente, in quanto ha prima instaurato un giudizio sull'an, pur avendo a disposizione gli elementi per chiedere anche la condanna nel quantum, e, ottenuto il ristoro delle spese legali relative al primo giudizio proposto insieme agli atri colleghi, ha proposto quello sul quantum individualmente, duplicando le spese di lite.
3.- Al presente giudizio, iscritto al RG n. 5938/2025, sono stati riuniti quelli iscritti rispettivamente al n 5563/2025 (ricorrente per la somma di € 41.527,24), al n. 5938/2025 (ricorrente Parte_2 per la somma di € 34.412,75) e al n. 5574/2025 (ricorrente per la somma Parte_3 Parte_4 di € 47.818,28), in cui si è costituita (tranne che per il giudizio introdotto da CP_1 Pt_4
in cui non risulta costituita), spiegando identiche difese.
[...]
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Come noto, “Tra il giudizio sull'”an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi, sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum”” (Cass. n.
4442/2017).
È stato inoltre precisato che una volta che la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, “il giudice della causa dipendente può, alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso, però, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata o cassata. Ne consegue che, mentre la sospensione del processo adottata ai sensi dell'art. pagina 3 di 5 337, cpv. c.p.c. è suscettibile d'impugnazione mediante il regolamento di competenza, nei limiti specificati dai precedenti di questa Corte (Cass. N. 14146/2020; Cass. Civ. N. 16142/2015 e Cass. N.
23977/2010), non è altrettanto possibile impugnare - né col regolamento ex art. 42 c.p.c. né col ricorso ordinario per cassazione - il diniego di tale sospensione, dato il suo carattere latamente facoltativo e
l'applicabilità, in caso di contraddittorietà di giudicati, dell'art. 336, cpv. c.p.c.” (in motivazione, Cass.
12258/2025).
4.1- Nel caso di specie, posto che tra il giudizio pendente in appello avverso la sentenza di primo grado n. 7493/2023, che ha accertato il demansionamento e ha condannato, tra le altre, l'odierna società convenuta al risarcimento del danno con pronuncia generica, e l'odierno giudizio, avente ad oggetto la quantificazione del danno in questione, vi è una mera pregiudizialità logica e non giuridica, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, e che l'eventuale conflitto fra giudicati sarebbe evitato dall'art. 336, secondo comma, c.p.c., a mente del quale la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, il Tribunale ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione facoltativa del presente giudizio, in attesa della definizione di quello sull'an.
5.- Nel merito, l'unica contestazione, in ordine alla quantificazione dei crediti risarcitori azionati nel presente giudizio, riguarda l'indennità di reperibilità che, secondo la società, non andrebbe inserita nel conteggio stante la sua natura risarcitoria e non retributiva, avendo il Tribunale, nella sentenza n.
7493/2023, quantificato il risarcimento del danno alla professionalità nella misura di “un terzo della retribuzione spettante ad ogni ricorrente, per ogni mese di dequalificazione (la differenza, in proporzione alla retribuzione percepita, si giustifica in relazione all'impoverimento in via proporzionale, rispetto al livello di inquadramento)”.
Tale deduzione difensiva, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile, in quanto l'indennità di reperibilità, così come le altre voci che compongono la retribuzione mensile, è il parametro sul quale calcolare il danno da perdita della professionalità nella misura di un terzo, non essendo il senso della frase sopra riportata quello di utilizzare le sole voci strettamente retributive, quanto piuttosto di avere come riferimento tutte quelle che compongono la retribuzione mensile.
6.- Quanto alla pretesa applicazione dell'art. 92 comma 1 c.p.c., il Tribunale ritiene che la scelta di far accertare in un primo giudizio cumulativo l'an del danno alla professionalità e in una seconda fase, con giudizi individuali, il quantum sia di per sé legittima e nel caso di specie trovi giustificazione nel fatto che i lavoratori in questione avevano retribuzioni differenti per livello retributivo e per anzianità di servizio, di qui il diverso importo da ciascuno rivendicato. Il tenore delle difese spiegate dalla società, che non ha contestato nello specifico il singolo conteggio, ma la riferibilità in astratto pagina 4 di 5 dell'indennità di reperibilità al concetto di retribuzione percepita, ha indotto l'intestato Tribunale a riunire le cause fissate alla stessa udienza, così consentendo un risparmio per le spese legali per la parte soccombente.
7.- I ricorsi vanno pertanto accolti e la società convenuta va condannata al pagamento dei seguenti importi:
per € 36.944,35, Parte_1
per € 41.527,24, Parte_2
per € 34.412,75, Parte_3
per € 47.818,28, Parte_4 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo di danno fino all'effettivo soddisfo, ma con esclusione degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c., applicandosi ai crediti di lavoro l'art 429 comma 3 cpc.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi:
- per € 36.944,35, Parte_1
- per € 41.527,24, Parte_2
- per € 34.412,75, Parte_3
- per € 47.818,28, Parte_4
- oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo di danno fino all'effettivo soddisfo;
- condannala società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 4630,00, oltre accessori come per legge e spese del contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5