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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2024, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3263/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
ATTORE
e
e CP_1 CP_2
CONVENUTI
Oggi 13 novembre 2024 ad ore 13.34 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per 'avv. FRACCASTORO GIORGIO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Maria Costa che si riporta al contenuto dell'atto di citazione insistendo per l'accoglimento delle domande ivi rassegnate.
Per e nessuno CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fraccastoro Parte_1 P.IVA_1
Giorgio, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione confessoria servitutis
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande di accertamento del diritto di servitù e di condanna al ripristino azionate ai sensi dell'art. 1079 c.c. da avverso e è Parte_1 CP_1 CP_2
fondata avendo la provato per mezzo dei documenti versati in atti Parte_1
ed allegato:
1) di essere titolare del fondo su cui insiste il metanodotto denominato “Ragusa-Avola tratto Rosolini-Avola DN 300”, fondo dominante in favore del quale sussiste la servitù gravante sul fondo di proprietà di e contraddistinto al Catasto CP_1 CP_2
Terreni del Comune di Avola al foglio 38, particella 42 ed al Catasto Fabbricati del
Comune di Avola al foglio 38, particella 402, avente ad oggetto “l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore a metri
20.00 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa”;
2) che e in violazione del diritto di servitù, hanno realizzato CP_1 CP_2
sul proprio immobile le seguenti opere, come si desume dalla relazione di parte versata in atti al doc. n. 1 fascicolo attore a firma ing. Persona_1
• Piazzale in cls. il cui spigolo più vicino dista metri 18.70 dall'asse metanodotto;
• Ricovero attrezzi il cui spigolo più vicino dista metri 17.12 dall'asse metanodotto;
• Tettoia in lamiera il cui spigolo più vicino dista metri 14.83 dall'asse metanodotto;
• Recinto per cavalli il cui spigolo più vicino dista metri 1.46 dall'asse metanodotto;
• Recinzione metallica interamente ricadente all'interno della fascia di asservimento e che interseca l'asse del metanodotto;
3) che tali manufatti sono stati realizzati in violazione dell'art.
1.4 del contratto costitutivo di servitù autenticato dal notaio dott. rep. 31555 del Persona_2
12.04.1995 e rep. 31841 del 07.06.1995, che prevede il divieto di costruire opere di qualunque genere a distanza inferiore a 20 metri dall'asse della tubazione nonché pagina 3 di 5 l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario (si veda il doc. n. 2 fascicolo parte attrice): tale contratto era stato in origine stipulato dal dante causa delle odierne convenute il quale ha ceduto il proprio diritto dominicale a Controparte_3
e con contratto di compravendita rep. n. 49511 del CP_1 CP_2
29.08.2005;
4) che, con il passaggio della proprietà del fondo servente, il diritto di servitù regolarmente trascritto gravava anche sulle aventi causa e CP_1 CP_2
odierna convenute;
5) che il contratto costitutivo di servitù aveva inoltre previsto all'art.
2.6 l'obbligo del proprietario del fondo servente “ad astenersi dal compimento di qualunque atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù” (si veda il doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
6) che, avendo e realizzato in spregio alle disposizioni CP_1 CP_2
contenute nel contratto costitutivo di servitù, all'interno della fascia asservita dal metanodotto, un piazzale in cls., un ricovero attrezzi, una tettoia in lamiera, una stalla, un recinto per cavalli, una recinzione metallica, si imponeva a loro carico il conseguente ordine di demolizione e ripristino della stato dei luoghi.
Consegue pertanto l'accoglimento delle domande della società attrice: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a e nella CP_1 CP_2
misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta in favore di il diritto di servitù gravante sul fondo di Parte_1
proprietà di e contraddistinto al Catasto Terreni del CP_1 CP_2
Comune di Avola al foglio 38, particella 42, su cui insiste il metanodotto pagina 4 di 5 denominato “Ragusa-Avola tratto Rosolini-Avola DN 300”, servitù avente ad oggetto l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa;
2. Condanna e alla demolizione delle opere realizzate sul CP_1 CP_2
fondo servente a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione ed alla rimessione in pristino stato dei luoghi;
3. Autorizza in caso di mancata spontanea esecuzione Parte_1
all'ordine di cui al precedente punto ad opera di e a CP_1 CP_2
provvedere alla demolizione delle opere realizzate sul fondo servente a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione ed alla rimessione in pristino stato dei luoghi a proprie spese e salva rivalsa;
4. Condanna e a rimborsare alla le CP_1 CP_2 Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 550,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali 15 %.
Siracusa, 13 novembre 2024 Il Giudice dott. Giacomo Rota
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
ATTORE
e
e CP_1 CP_2
CONVENUTI
Oggi 13 novembre 2024 ad ore 13.34 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per 'avv. FRACCASTORO GIORGIO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Maria Costa che si riporta al contenuto dell'atto di citazione insistendo per l'accoglimento delle domande ivi rassegnate.
Per e nessuno CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fraccastoro Parte_1 P.IVA_1
Giorgio, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione confessoria servitutis
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande di accertamento del diritto di servitù e di condanna al ripristino azionate ai sensi dell'art. 1079 c.c. da avverso e è Parte_1 CP_1 CP_2
fondata avendo la provato per mezzo dei documenti versati in atti Parte_1
ed allegato:
1) di essere titolare del fondo su cui insiste il metanodotto denominato “Ragusa-Avola tratto Rosolini-Avola DN 300”, fondo dominante in favore del quale sussiste la servitù gravante sul fondo di proprietà di e contraddistinto al Catasto CP_1 CP_2
Terreni del Comune di Avola al foglio 38, particella 42 ed al Catasto Fabbricati del
Comune di Avola al foglio 38, particella 402, avente ad oggetto “l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di loro proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore a metri
20.00 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa”;
2) che e in violazione del diritto di servitù, hanno realizzato CP_1 CP_2
sul proprio immobile le seguenti opere, come si desume dalla relazione di parte versata in atti al doc. n. 1 fascicolo attore a firma ing. Persona_1
• Piazzale in cls. il cui spigolo più vicino dista metri 18.70 dall'asse metanodotto;
• Ricovero attrezzi il cui spigolo più vicino dista metri 17.12 dall'asse metanodotto;
• Tettoia in lamiera il cui spigolo più vicino dista metri 14.83 dall'asse metanodotto;
• Recinto per cavalli il cui spigolo più vicino dista metri 1.46 dall'asse metanodotto;
• Recinzione metallica interamente ricadente all'interno della fascia di asservimento e che interseca l'asse del metanodotto;
3) che tali manufatti sono stati realizzati in violazione dell'art.
1.4 del contratto costitutivo di servitù autenticato dal notaio dott. rep. 31555 del Persona_2
12.04.1995 e rep. 31841 del 07.06.1995, che prevede il divieto di costruire opere di qualunque genere a distanza inferiore a 20 metri dall'asse della tubazione nonché pagina 3 di 5 l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario (si veda il doc. n. 2 fascicolo parte attrice): tale contratto era stato in origine stipulato dal dante causa delle odierne convenute il quale ha ceduto il proprio diritto dominicale a Controparte_3
e con contratto di compravendita rep. n. 49511 del CP_1 CP_2
29.08.2005;
4) che, con il passaggio della proprietà del fondo servente, il diritto di servitù regolarmente trascritto gravava anche sulle aventi causa e CP_1 CP_2
odierna convenute;
5) che il contratto costitutivo di servitù aveva inoltre previsto all'art.
2.6 l'obbligo del proprietario del fondo servente “ad astenersi dal compimento di qualunque atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù” (si veda il doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
6) che, avendo e realizzato in spregio alle disposizioni CP_1 CP_2
contenute nel contratto costitutivo di servitù, all'interno della fascia asservita dal metanodotto, un piazzale in cls., un ricovero attrezzi, una tettoia in lamiera, una stalla, un recinto per cavalli, una recinzione metallica, si imponeva a loro carico il conseguente ordine di demolizione e ripristino della stato dei luoghi.
Consegue pertanto l'accoglimento delle domande della società attrice: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a e nella CP_1 CP_2
misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta in favore di il diritto di servitù gravante sul fondo di Parte_1
proprietà di e contraddistinto al Catasto Terreni del CP_1 CP_2
Comune di Avola al foglio 38, particella 42, su cui insiste il metanodotto pagina 4 di 5 denominato “Ragusa-Avola tratto Rosolini-Avola DN 300”, servitù avente ad oggetto l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa;
2. Condanna e alla demolizione delle opere realizzate sul CP_1 CP_2
fondo servente a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione ed alla rimessione in pristino stato dei luoghi;
3. Autorizza in caso di mancata spontanea esecuzione Parte_1
all'ordine di cui al precedente punto ad opera di e a CP_1 CP_2
provvedere alla demolizione delle opere realizzate sul fondo servente a distanza inferiore a metri 20.00 dall'asse della tubazione ed alla rimessione in pristino stato dei luoghi a proprie spese e salva rivalsa;
4. Condanna e a rimborsare alla le CP_1 CP_2 Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 550,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali 15 %.
Siracusa, 13 novembre 2024 Il Giudice dott. Giacomo Rota
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