Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17525 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO1 7525 /02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2893/00 Dott. Salvatore SENESE - Consigliere Cron. 41161 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Dott. Corrado Dott. Filippo Consigliere Ud. 12/06/02 CURCURUTO Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente 265 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA 59 DIC 2002 Depositato il ..... sul ricorso proposto da: TA RA OL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato FILIPPO DI PASQUALE, giusta e difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 2780 -1- ROMA del 16/3/2000 rep. 53696; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 173/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 08/02/99 R.G.N. 1087/96; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/06/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le consguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello proposto dall'Inail avversO la sentenza pretorile che aveva condannato il suddetto istituto ad erogare in favore di SC PA AG una rendita per invalidità permanente da infortunio sul 15%, X riformavalavoro nella misura del 1'impugnata sentenza pretorile e rigettava la domanda avanzata in primo grado dallo AG. In particolare, il Tribunale rilevava che, come emergent dalla condivisa consulenza tecnica disposta in appello, lo AG godeva già di una rendita commisurata ad un'invalidità del 15% in relazione a due pregressi infortuni;
che attualmente lo AG presentava un'invalidità del 15%, onde l'infortunio per il quale aveva agito in giudizio non aveva determinato un aumento della percentuale di invalidità; che il ctu di primo grado si era limitato а riscontrare 10 stato di invalidità nella misura del 15%, senza tener conto della circostanza che, per due precedenti già infortuni, tale invalidità risultava riconosciuta in siffatta misura percentuale. Trail he propone ricorso per Avverso questa sentenza depositatocassazione SC PA AG;
l'. 3 procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe senza alcuna valida motivazione recepito integralmente le conclusioni dal consulente di secondo grado, errate, invece di confermare la sentenza pretorile, "corretta, lineare, esemplare", atteso che la consulenza effettuata in primo grado accertava l'invalidità nella misura del 15% in relazione all'ultimo infortunio, onde tale percentuale andava aggiunta a quella già riconosciuta per i precedenti infortuni. La censura si palesa in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata. In particolare, per quanto concerne la pretesa non meglio specificata "erroneità" della e consulenza tecnica di secondo grado, è da rilevare che le contestazioni alle conclusioni del ammissibili in sede di consulente tecnico sono tempestivamentegiudizio di legittimità solo se proposta dinanzi al giudice di merito e sempre che tale tempestiva proposizione risulti dalla sentenza impugnata 0 venga specificamente dedotta in 4 ricorso, circostanze, queste ultime, non riscontrabili nella specie (in ordine ai suddetti limiti di ammissibilità delle censure concretan in critiche alla consulenza tecnica, vedi, tra molteplici altre, Cass. n.4917 del 1998 RV519236; n. 2112 del 2000 RV534374 e n.2207 del 2002 RV552308). Per quanto concerne invece il preteso vizio di motivazione, è da rilevare che, nella specie, il Tribunale ha esaurientemente e logicamente motivato sia le ragioni della propria decisione, འ་ ུ le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di secondo grado e che, in ogni caso, in ipotesi di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti nominati nei due giudizi di merito, il giudice d'appello, se ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente da lui stesso nominato, non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione nella prima consulenza, dovendo contenuta quest'ultima ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi tra le altre, V. nella seconda (in tal senso, Cass. n.3093 del 2001 RV544365 e n.6792 del 1996 5 -- RV498814). Il ricorso deve essere pertanto rigettato in rmita confronto alle conclusioni scritte dal P.G.. Attesa la natura della controversia, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
ESENTE G OSTA DI FOLLO, DI Rigetta il ricorso. Nulla per le spese ISA, TASSA DELL'ART. 10 DLLA Geap 11:87 N. 550 il Presidente: Il Cons entensore: Hitori IL CANC ERE vla Cancelleria Depeatt 9 DIC. 2002 Ogal IL CANCELLIERE V