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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 7492/2018 R.G., avente ad oggetto: contratto di appalto TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione dagli avvocati Francesco Iezza, Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 127 OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Enrico Mariconda giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Santa Maria la Carità, alla via Scafati n. 11 OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1592/2018 con il
[...] quale le è stato ingiunto di pagare alla l'importo di euro Controparte_1
108.485,12 oltre interessi moratori, spese e competenze di procedura, quale residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di completamento edili e di impiantistica eseguiti nell'immobile adibito a “centro di depurazione molluschi” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87 di cui alla fattura n. 21/2016. L'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria della fattura, la ritardata consegna delle opere, la mancata esecuzione ad opera d'arte delle opere concordate presentandosi le stesse viziate. Chiedeva, in forza di ciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il pagamento dell'importo di euro 61.300,00 a titolo di penale per la ritardata consegna dell'opera, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati, sulla scorta della perizia di parte prodotta, nell'importo di euro 40.000,00 oltre al danno per la sospensione dell'attività e perdita della clientela. In subordine, chiedeva che, previo accertamento dei vizi dell'opera e dei danni patiti, il credito dell'opposta fosse compensato con quello dell'opponente. Si costituiva in giudizio tempestivamente eccependo la decadenza Controparte_1 dalla garanzia per vizi e l'infondatezza dell'opposizione.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Al riguardo deve osservarsi che ha agito in via monitoria, Controparte_1 allegando di essere creditrice della della Parte_2 somma di euro 108.485,12 a titolo di residuo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di completamento edili e di impiantistica eseguiti nell'immobile adibito a “centro di depurazione molluschi” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87. Ha allegato che nonostante la presa in consegna dei lavori ed il collaudo degli stessi, il Direttore dei Lavori della committenza non provvedeva alla redazione della contabilità finale che, pertanto, veniva redatta dal tecnico dell'appaltatrice ed inviata, unitamente alla summenzionata fattura n. 21/2016, alla committente ed al D.L. a mezzo pec in data 26.2.2016 e che la committente, pur non contestando alcunché, non provvedeva ad effettuare il pagamento del dovuto. Che solo a seguito della costituzione in mora la debitrice eseguiva due pagamenti di euro 7.500,00 ciascuno ed uno di euro 5.000,00 per complessivi euro 20.000,00, lasciando insoluto il restante importo.
2.1 Ciò posto, per quel che concerne il riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza l'orientamento per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 13685/2019; 826/2016). Nella specie l'opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, ma ha anzi confermato che in data 18.12.2013 le parti avevano stipulato il contratto d'appalto versato in atti, relativo ai lavori di completamento di opere edili ed impiantistica elettrica ed idrica presso il costruendo centro di depurazione molluschi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87, ed ha precisato che i lavori dovevano terminare in data 15.2.2014 (art. 5 contratto di appalto) ma terminarono il 19.10.2015, che in data 26.10.2015 il direttore dei lavori emise il certificato di “Collaudo Finale” e che l'impianto fu inaugurato ed entrò in funzione nel dicembre 2015. In un quadro di tal fatta risulta inconferente l'eccezione dell'opponente in merito alla rilevanza probatoria della fattura posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, dal momento che le contestazioni dell'opponente non concernono né l'esistenza del rapporto contrattuale, né la determinazione del saldo che si assume dovuto. La si è piuttosto doluta della non corretta Parte_2 esecuzione delle opere commissionate, allegando che dopo circa un mese dalla inaugurazione del centro e della messa in funzione dei suoi impianti e attrezzature necessarie all'attività iniziarono a manifestarsi vizi e difetti non evidenti al momento della consegna e del collaudo. In particolare, ha allegato la sconnessione e l'avvallamento della pavimentazione, che determinava un non corretto deflusso delle acque, il distacco della pavimentazione dal suolo, la deformazione chiusini posti a copertura dei pozzetti di ispezione e l'arrugginirsi degli stessi, il distacco della pittura dalle pareti, e l'ossidazione e l'arrugginirsi del quadro elettrico.
2.2. Al riguardo va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. 19146/2013; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023: In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto). Nella specie, pacifico è tra le parti, per averlo ammesso la stessa opponente, che le opere commissionate sono stata ultimate, consegnate e collaudate, di guisa che, in applicazione dei principi richiamati, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., che presuppone il completamento dell'opera. Tanto posto in luce, in via preliminare va osservato che quanto sostenuto dall'opponente circa la tempestiva denunzia dei vizi alla ditta appaltatrice non appare provato. Invero, se per un verso manca qualsivoglia riscontro documentale di tale affermazione, per altro verso il solo ad avere confermato la circostanza è il teste che, tuttavia, ha riportato fatti appresi solo de relato actoris in Testimone_1 quanto a lui riferiti dal padre e legale rappresentante della società opponente e non direttamente (“Ricordo che circa un paio di mesi dopo l'apertura del centro, forse tre non ricordo bene, mio padre tornò a casa e mi riferì che aveva Pt_3 parlato con tale per segnalargli la presenza dei vizi di cui ho Persona_1 Pt_4 parlato. Mio padre mi disse che il si era detto disponibile a ripristinare Parte_5 lo stato dei luoghi. Tale conversazione per quanto riferitomi da mio padre avvenne all'interno del negozio”). In contrario, i testi di parte opposta hanno dichiarato di nulla sapere in ordine alla sussistenza di contestazioni successive alla consegna delle opere: contestazioni negate anche dal legale rappresentante della ditta appaltatrice. Ciò chiarito, tuttavia, la circostanza che la committenza non abbia tempestivamente denunciato i vizi all'appaltatore - cosa che avrebbe paralizzato, per intervenuta decadenza, l'azione di garanzia per vizi - non preclude all'opponente, nei cui confronti si è agito per il pagamento della prestazione di pagamento del prezzo, di eccepire ed opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum: invero, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98). Infatti, come ripetutamente affermato dalla suprema Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in contrario, laddove, come nella specie, l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta e, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023). Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo stata ultimata l'opera, nonostante l'omessa denunzia dei vizi, l'eccezione sollevata in tal senso dall'opponente impone al giudicante di verificarne la fondatezza.
2.3. Inquadrata, quindi, la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 1667 c.c., deve osservarsi che le contestazioni della Parte_2
circa la sussistenza dei dedotti vizi dell'opera non si valutano dimostrate.
[...]
Quanto alla sconnessione, avvallamento e al distacco della pavimentazione dal suolo e al distacco della pittura dalle pareti, sebbene i due testimoni di parte opponente, - figlio del legale rappresentante della società Testimone_2 opponente - e - amico del che ha dichiarato di aver Testimone_3 Tes_1 lavorato per la ditta per circa un anno, a partire dalla sua inaugurazione, lavorando in parte al negozio ed in parte svolgendo attività di pesca di molluschi - abbiano raccontato di avere riscontrato i vizi delle opere allegati dall'opponente (nella specie dichiarando, il primo, “Posso riferire che una volta aperto il centro già a gennaio ho riscontrato degli avvallamenti in cui si accumulava dell'acqua. Preciso che questi avvallamenti si presentarono in entrambi i vani che componevano il centro. Si trattava in entrambi i vani di un pavimento industriale rivestito di resina. Dopo del tempo notai che la resina iniziava a distaccarsi dal suolo in entrambi i vani”; e affermando il secondo “Stando in negozio, riscontrai che a partire dalla metà di gennaio 2016 iniziarono a formarsi degli avvallamenti nella pavimentazione in cui si incanalava l'acqua. Pian piano, anche la resina del pavimento iniziò a staccarsi. Successivamente notai che le mattonelle apposte sulla parete del locale ufficio iniziarono a distaccarsi. Notai altresì che nel locale spogliatoio iniziò a risalire l'umidità da terra”), tuttavia, a fronte dell'accettazione senza riserve delle opere da parte della committenza (confermata dal suo direttore tecnico, architetto , ascoltato anch'egli in qualità di testimone) e Testimone_4
l'allegato e non contestato collaudo delle stesse, tali affermazioni, per la loro genericità, non si ritiene siano idonee a dimostrare che le problematiche riscontrate siano in nesso di causalità rispetto all'opera eseguita dall'appaltatore. In primo luogo, nessuno dei due testimoni ha riferito con esattezza i punti del locale nel quali l'avvallamento, il distacco della pavimentazione e delle piastrelle dalle pareti si sarebbe verificato, né hanno chiarito l'estensione di detti difetti, essendo stati entrambi estremamente generici e non puntuali. Né le loro affermazioni possono trovare un qualche supporto tecnico in quanto, pur avendo la difesa dell'opponente elencato nell'indice dei documenti allegati (sia all'atto di citazione che nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) una relazione tecnica che sarebbe stata redatta dal ME , della stessa non vi è traccia né nella Per_2 documentazione in formato analogico allegata alla citazione, né nei documenti allegati telematicamente alle memorie, con la conseguenza che nessuna prova chiara, specifica e tecnica sul punto risulta aver fornito l'attrice sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, a nulla rilevando la allegazione della predetta relazione solo alla comparsa conclusionale, stante la tardività di tale produzione oltre i termini previsti per le preclusioni istruttorie e la conseguente inutilizzabilità della stessa. E nemmeno sul punto avrebbe potuto ammettersi una c.t.u., richiesta dall'opponente, la quale, nella assenza delle indicate prove avrebbe natura esplorativa e, come tale, inammissibile. Inoltre, proprio la generica allegazione di tali vizi non consente di valutare dimostrato neanche il nesso causale tra gli stessi e l'attività dell'appaltatrice, non valutandosi provato che l'opera sia stata male eseguita ed abbia, quindi, determinato l'avvallamento e il distacco della pavimentazione e delle pareti lamentati che, invece, ben potrebbero essere stati prodotti da usura o da altre cause che non necessariamente riguardano la corretta o non corretta esecuzione dell'opera. Quanto, invece, al dedotto vizio relativo alla deformazione dei chiusini posti a copertura dei pozzetti di ispezione e l'arrugginirsi degli stessi, rispetto al quale il teste ha affermato di aver notato che, nei mesi di giugno e luglio, Testimone_2 una volta iniziata la produzione delle cozze, i pozzetti cominciarono a deformarsi ed ad arrugginirsi, il teste di parte opposta, ME e Testimone_5 direttore del cantiere, ha chiarito che “il optò per dei chiusini e delle Tes_1 griglie in acciaio, di cui scelse tutte le caratteristiche e ci chiese di rivolgersi, per la fornitura, ad altra ditta, la La realizzazione dei chiusini e delle griglie CP_2 in acciaio comportò uno slittamento dei tempi di esecuzione dei lavori di circa un mese/un mese e mezzo. La posa di tali chiusini era a cura della con la CP_1 supervisione della . CP_2
Ebbene, proprio la circostanza che la tipologia e la marca dei chiusini fosse stata scelta dal committente esclude la riconducibilità all'appaltatrice di eventuali vizi (nella specie deformazione e ruggine), ben potendo tali inconvenienti, peraltro manifestatisi svariati mesi dopo l'avvio della particolare attività (depurazione dei molluschi con utilizzo di gradi quantità di acqua), essersi verificati per la non corretta pulizia e manutenzione degli stessi. Per ciò che concerne, il quadro elettrico, rispetto al quale i testi e Tes_1
hanno affermato che dopo circa un anno dall'apertura del locale si Tes_3 presentava arrugginito, il teste di parte opposta, , che ha svolto Testimone_6 lavori in subappalto per conto della presso il cantiere ha dichiarato che CP_1
“Al momento dell'installazione il quadro elettrico non presentava ossidazione e ruggine, era un quadro omologato della . Non ho curato io la manutenzione Pt_6 del quadro elettrico, ma posso riferire che normalmente tali fenomeni di ossidazione si presentano in caso di mancata manutenzione, tenuto conto dell'umidità di quegli ambienti”; il teste perito industriale che ha collaborato come Testimone_7 libero professionista con la società opponente, in qualità di progettista di impianti elettrici nel centro di depurazione molluschi per cui è causa, ha affermato “Il committente non mi ha mai riferito della presenza di punti di ossidazione e di ruggine al quadro elettrico e non mi risulta che abbia affidato la manutenzione a qualche ditta, in particolare non l'ha affidata per quanto mi consta alla ditta che ha effettuato i lavori, ma non so se la abbia affidata a ditte terze. Preciso che il quadro elettrico per la sua collocazione in un immobile adibito a pescheria avrebbe necessitato di una manutenzione che non so se sia stata fatta, nonché di una protezione aggiuntiva con alluminio o altri tipi di strutture”. Ebbene, anche in tal caso, in ragione del quadro istruttorio descritto, ritiene il tribunale che il manifestarsi dell'inconveniente a distanza di svariati mesi dall'apertura del locale, ma soprattutto la tipologia di attività ivi esercitata, se priva dei necessari correttivi idonei a limitare l'umidità (che parte opponente non ha allegato di avere adottato), abbia determinato l'insorgere del problema riscontrato, senza che lo stesso possa tuttavia ricondursi alla messa in opera da parte dell'impresa odierna opposta la quale, anche sotto tale profilo si valuta scevra da vizi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, provata la fonte contrattuale del rapporto, l'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatrice e l'assenza dei vizi, nella mancanza di prova di pagamento integrale del prezzo da parte della committente, l'opposizione va rigettata.
3. L'opponente, deducendo il ritardo nella consegna dell'opera, ha avanzato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 61.300,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in euro 40.000,00 oltre al danno per la sospensione dell'attività e perdita della clientela. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Sebbene non sia contestata la consegna dell'opera in epoca successiva rispetto a quanto sancito nel contratto di appalto, che prevendeva al suo art. 5 la data del 15.2.2014 - pur non essendovi concordanza tra le parti rispetto all'epoca di effettiva consegna, che la parte opponente assume essere avvenuta nell'ottobre 2015 mentre la parte opposta nell'agosto 2015 - tuttavia, dalla espletata istruttoria è emerso che il ritardo non fu imputabile esclusivamente alla ditta appaltatrice, ma anche alla committenza e, in particolare, al suo direttore dei lavori che, consegnando di volta in volta e con giorni di ritardo i grafici esecutivi, ha rallentato l'andamento delle lavorazioni. In primo luogo, in ragione della discordanza tra le parti, occorre fare chiarezza circa l'epoca di consegna delle opere. Il quadro istruttorio (documentale e testimoniale) delineatosi nel corso del giudizio induce chi scrive a ritenere maggiormente credibile la versione fornita dalla difesa di parte opposta secondo la quale la consegna delle opere sarebbe avvenuta nell'agosto 2015. Invero, sebbene la difesa di parte opponente abbia sostenuto che la consegna delle opere sia avvenuta nell'ottobre 2015, i soli testimoni ad aver confermato la circostanza sono stati il che, tuttavia, a differenza dei testimoni Tes_1 addotti da parte opposta, non era presente costantemente in cantiere come da lui stesso dichiarato (“Preciso che mi recavo di tanto in tanto, circa una volta al mese in media presso il cantiere per andare a trovare mio padre”), e il (“I lavori TE sono stati completato nell'ottobre 2016, come da comunicazione di fine lavori, ed accettati senza riserve”) il quale, tuttavia, ha fatto riferimento ad una comunicazione di fine lavori mai depositata dall'opponente in atti, così come mai risulta essere stato depositato il collaudo che si assume datato 26.10.2015. In contrario, i testimoni della convenuta, costantemente presenti sui luoghi di causa in quanto esecutori materiali delle opere, hanno confermato che il cantiere fu chiuso nell'agosto 2015 alla loro presenza (teste “All'incirca Testimone_5 nel mese di luglio, i lavori originariamente commissionati erano quasi completati, quando fu presentata una variante. I lavori di cui alla variante furono completati entro il mese di agosto. La consegna delle opere alla committente è avvenuta nella prima metà di agosto 2015 ed io ero presente. Al momento della consegna delle opere non fu redatto un verbale, anche perché il direttore dei lavori che avrebbe dovuto redigerlo non era presente”; teste “Ho svolto lavori in Testimone_6 subappalto per conto della presso un cantiere sito in Castellammare di CP_1
Stabia, alla via Rispoli 87 dall'inizio del 2014 fino all'estate 2015. Posso riferire che il cantiere fu chiuso nell'agosto 2015; io ero presente al momento della chiusura e anche all'inaugurazione del centro e nessuno della committenza formulò contestazioni o riserve”). A ciò aggiungasi che la difesa dell'opponente ha depositato in atti la relazione asseverativa delle opere in variante a firma del direttore dei lavori arch. depositata presso l'ufficio tecnico del Comune in TE data 25.7.2015, della quale ha parlato il teste così avallando anche Tes_5 documentalmente la propria versione dei fatti, vale a dire la conclusione dell'appalto nell'agosto 2015. Chiarito che, dunque, la consegna delle opere avvenne nell'agosto 2015, vanno verificati i tempi di esecuzione del contratto. Nella specie il contratto di appalto, stipulato in data 18.12.2013 per il completamento di opere edili ed impiantistica elettrica ed idrica presso il costruendo centro di depurazione molluschi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87, già iniziate da altra ditta (la , prevedeva al suo art. 5 Org_1 che gli stessi dovessero terminare entro la data del 15.2.2014 e dovessero, dunque, avere una durata di mesi due. Tuttavia, partendo dal presupposto, documentalmente dimostrato dalla difesa dell'opposta, che la consegna del cantiere alla avvenne solo in data CP_1
30.1.2014 (cfr. verbale di riapertura dei lavori prot. n. 14/14 del 30.1.2014), i due mesi vanno calcolati da tale data, sicché il termine andava considerato slittato alla data del 15.4.2014. Tanto posto in luce, tuttavia, l'omesso rispetto dell'indicato termine si ritiene non possa essere imputato integralmente alla ditta appaltatrice atteso che le lavorazioni ad opera della stessa furono rallentate sia dalle varianti eseguite in corso d'opera (relative alle griglie di raccolta delle acque ed i chiusini in acciaio, alla realizzazione di una vasca al piano interrato per il trattamento delle acque di depurazione, all'ubicazione dei locali ufficio, studio e spogliatoio) confermate sia dai testimoni di parte opposta che dai testi di parte opponente (nella specie teste
“Nel corso delle opere vi sono state variazioni al progetto originario che TE hanno riguardato principalmente le griglie, che io avevo previsto in fibra di vetro e che invece per motivi di tempo furono realizzate in acciaio. Preciso che la parte in calcestruzzo è stata eseguita dalla e che è stata la a curare la Org_1 Org_1 diversa conformazione della vasca e anche la parte esterna degli uffici, avendo realizzato il solaio. Non ricordo se e tramezzature degli uffici siano state realizzate da o da ma posso dire che sono state oggetto di variante, così come Org_1 CP_1 la vasca”), sia dalle lungaggini dovute ai tempi di consegna dei grafici esecutivi da parte del D.L. In relazione a tale secondo profilo, quantunque il direttore dei lavori TE
, ascoltato sul punto, abbia negato che vi siano stati dei ritardi da lui
[...] causati, allegando che i grafici relativi agli impianti idrici erano stati da lui realizzati nel 2011 e quelli relativi agli impianti elettrici da un perito nell'agosto 2013, in quanto funzionali all'ottenimento del titolo - essendo stati i lavori eseguiti in forza di un Provvedimento Unico autorizzativo del 2010 inerente sia la parte commerciale che quella urbanistica (l. 466/2010) - e dei finanziamenti erogati dalla provincia (che pure presupponeva il deposito dei progetti esecutivi), oltre a non avere l'opponente allegato la documentazione inerente il predetto finanziamento e i grafici ad essa allegati, la tempestività dell'operato del direttore dei lavori risulta smentito da tutti i testimoni di parte opposta escussi i quali, a vario titolo, hanno avuto percezione diretta delle lavorazioni di cui si discorre. In particolare, il teste direttore di cantiere, ha precisato che Testimone_5
“al momento della stipula del contratto era stato presentato un progetto depositato presso gli Enti e, nel corso dei lavori, ci venivano consegnati “a singhiozzo” dei grafici esecutivi non timbrati né firmati. Quando dico a singhiozzo, intendo dire che i singoli grafici venivano consegnati all'occorrenza per le singole lavorazioni. Secondo quanto pattuito in contratto i lavori dovevano iniziare nel gennaio 2014, mentre iniziarono più tardi, credo nel febbraio 2014, per vicende che non ricordo precisamente. Preciso che, mano a mano che i lavori progredivano, eravamo noi a contattare l'architetto per chiedere i grafici esecutivi necessari per il TE prosieguo dei lavori. L'architetto ci forniva tali grafici in tempi non celeri, TE nel senso che ad esempio per la realizzazione del grafico relativo ai rivestimenti di piastrelle impiegò circa 7/10 giorni. Più o meno i tempi per ottenere i grafici erano sempre gli stessi, salvo alcuni casi in cui ci pervenivano immediatamente. Talvolta sul cantiere per conto dell'architetto era presente la ME , TE Parte_7 per verificare la regolare esecuzione dei lavori. All'incirca nel mese di luglio, i lavori originariamente commissionati erano quasi completati, quando fu presentata una variante. I lavori di cui alla variante furono completati entro il mese di agosto”. Il teste , subappaltatore per l'impianto elettrico, ha dichiarato che Testimone_6
“Nel corso dei lavori vi sono stati numerosi ritardi cagionati dalla mancata consegna dei grafici esecutivi;
mancava la possibilità di programmazione dei lavori e ciò rallentava notevolmente l'esecuzione e il completamento delle opere. Io ho più volte rappresentato la circostanza sia a , che era il tecnico della Testimone_5
sia a e , presenti tutti i giorni sul cantiere. CP_1 Tes_8 Testimone_9
Preciso che noi avevamo un contratto a corpo ed era nostro interesse chiudere il prima possibile il cantiere. veniva sul cantiere ogni 7/10 giorni Testimone_10
e se non portava con sé i grafici vi era da attendere la sua prossima visita, quindi i grafici venivano discussi e solo all'esito si continuava a lavorare. Ciò anche in considerazione del fatto che la progettazione è stata più volte modificata in corso d'opera”. Ebbene, sulla scorta di tali chiare, precise e concordanti dichiarazioni, ritiene il giudicante che effettivamente il rallentamento nel completamento delle opere fu determinato, in parte dalle varianti e, in parte, dalla lentezza con la quale i grafici esecutivi venivano forniti agli operai del cantiere. Del resto, appare logico come, al di là del progetto esecutivo, probabilmente depositato nelle opportune sedi prima dell'inizio dei lavori, in concreto le lavorazioni tecniche in loco necessitassero di precise direttive da parte del direttore dei lavori e di grafici esecutivi i quali, in base alle deposizioni testimoniali assunte, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (a differenza della deposizione del teste , soggetto cui proprio TE detto ritardo è stato attribuito) si valutano non consegnate sempre tempestivamente. Del resto, lo stesso direttore dei lavori ha aggiunto che “Quel cantiere fu seguito quasi quotidianamente dalla mia collaboratrice, geom. e io mi ci recavo Parte_7 quando era necessario prendere decisioni. Ho avuto modo di interfacciarmi sia con il ME di cantiere , sia con chi realizzava gli impianti Testimone_5 elettrici, idrici ecc. A loro, su richiesta, ho fornito quando necessario i grafici di dettaglio, che concernevano solo difficoltà legate a particolari che si presentavano nella contingenza dei lavori”: così confermando la necessità delle sue specifiche direttive per la corretta esecuzione delle lavorazioni. A ciò aggiungasi, a supporto della condotta “ritardataria” e imprecisa del Direttore dei Lavori della committenza, la circostanza, non contestata, che l'architetto
, oltre a non redigere un verbale di consegna delle opere, non provvedeva TE neanche alla redazione della contabilità finale la quale, pertanto, veniva redatta dal tecnico dell'appaltatrice. Tanto chiarito, tuttavia, i descritti ritardi non imputabili all'appaltatrice non si ritiene possano giustificare i 15 mesi impiegati dalla per la consegna CP_1 dell'opera. Invero, partendo dal presupposto che la consegna è avvenuta nell'agosto 2015, e non potendosi computare nel ritardo tale ultimo mese in ragione della documentata presentazione della variante per la realizzazione della vasca al piano interrato per il trattamento delle acque di depurazione solo nel mese di luglio 2015, non avendo l'appaltatrice - sulla quale incombeva il relativo onere di provare la non imputabilità del ritardo - neanche allegato, prima ancora che dimostrato, quali siano stati i tempi necessari per eseguire le lavorazioni in variante rispetto al progetto iniziale (afferenti, come detto, alle griglie di raccolta delle acque, ai chiusini in acciaio, alla realizzazione della vasca in diversa conformazione, alle variazioni concernenti l'ubicazione dei locali ufficio, studio e spogliatoio), tenuto conto della tipologia di interventi descritti (e della complessità degli stessi soprattutto in relazione alla diversa conformazione della vasca delle acque), può valutarsi adeguato riconoscere all'appaltatrice un ulteriore lasso di tempo di due mesi, cui vanno aggiunti altri due mesi per il ritardo imputabile alla direzione dei lavori nella gestione dell'avanzamento delle lavorazioni e, in particolare, nel ritardata messa a disposizione dei grafici esecutivi. In definitiva, alla luce di quanto evidenziato, ritiene il tribunale che il termine per la consegna delle opere dovesse essere individuato nel mese di agosto 2014. Considerando i soli giorni lavorativi dal 1° settembre 2014 (essendo il 30 agosto una domenica) al 14 agosto 2015, i giorni di ritardo sono stati in totale 240. L'art. 13 del contratto di appalto prevedeva una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ne consegue che la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente va accolta nei limiti chiariti e la società opposta condannata al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 24.000,00 (euro 100,00 x 240 giorni) a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
4. Vanno, invece, respinte le ulteriori domande di risarcimento danni avanzate dall'opponente per dedotta sospensione dell'attività e perdita della clientela, in quanto, oltre a non provare il danno in concreto patito, l'espletata istruttoria ha dimostrato che presso il locale in questione vi era il contatore preesistente monofase di potenza pari a 3 KW, con potenza insufficiente anche solo a provare i macchinari e che solo nel giugno 2015 fu attivato il contratto di fornitura con contatore trifase e potenza di 60 kw: circostanza, questa, che le avrebbe comunque impedito di svolgere la propria attività. Pertanto, tale domanda va respinta.
5. Le spese di lite, devono essere compensate per un quarto in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, seguendo per il resto regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00. Il tutto ridotto di un quarto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1592/2018; B. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell'opponente e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 24.000,00 a titolo di penale di cui all'art. 13 del contratto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
C. rigetta per il resto le domande proposte dalla parte opponente;
D. compensa le spese processuali per un quarto e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento della restante parte in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida nella misura già decurtata in euro 10.577,25, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 4 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione dagli avvocati Francesco Iezza, Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 127 OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Enrico Mariconda giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Santa Maria la Carità, alla via Scafati n. 11 OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1592/2018 con il
[...] quale le è stato ingiunto di pagare alla l'importo di euro Controparte_1
108.485,12 oltre interessi moratori, spese e competenze di procedura, quale residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di completamento edili e di impiantistica eseguiti nell'immobile adibito a “centro di depurazione molluschi” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87 di cui alla fattura n. 21/2016. L'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria della fattura, la ritardata consegna delle opere, la mancata esecuzione ad opera d'arte delle opere concordate presentandosi le stesse viziate. Chiedeva, in forza di ciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il pagamento dell'importo di euro 61.300,00 a titolo di penale per la ritardata consegna dell'opera, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati, sulla scorta della perizia di parte prodotta, nell'importo di euro 40.000,00 oltre al danno per la sospensione dell'attività e perdita della clientela. In subordine, chiedeva che, previo accertamento dei vizi dell'opera e dei danni patiti, il credito dell'opposta fosse compensato con quello dell'opponente. Si costituiva in giudizio tempestivamente eccependo la decadenza Controparte_1 dalla garanzia per vizi e l'infondatezza dell'opposizione.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Al riguardo deve osservarsi che ha agito in via monitoria, Controparte_1 allegando di essere creditrice della della Parte_2 somma di euro 108.485,12 a titolo di residuo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di completamento edili e di impiantistica eseguiti nell'immobile adibito a “centro di depurazione molluschi” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87. Ha allegato che nonostante la presa in consegna dei lavori ed il collaudo degli stessi, il Direttore dei Lavori della committenza non provvedeva alla redazione della contabilità finale che, pertanto, veniva redatta dal tecnico dell'appaltatrice ed inviata, unitamente alla summenzionata fattura n. 21/2016, alla committente ed al D.L. a mezzo pec in data 26.2.2016 e che la committente, pur non contestando alcunché, non provvedeva ad effettuare il pagamento del dovuto. Che solo a seguito della costituzione in mora la debitrice eseguiva due pagamenti di euro 7.500,00 ciascuno ed uno di euro 5.000,00 per complessivi euro 20.000,00, lasciando insoluto il restante importo.
2.1 Ciò posto, per quel che concerne il riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza l'orientamento per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 13685/2019; 826/2016). Nella specie l'opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, ma ha anzi confermato che in data 18.12.2013 le parti avevano stipulato il contratto d'appalto versato in atti, relativo ai lavori di completamento di opere edili ed impiantistica elettrica ed idrica presso il costruendo centro di depurazione molluschi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87, ed ha precisato che i lavori dovevano terminare in data 15.2.2014 (art. 5 contratto di appalto) ma terminarono il 19.10.2015, che in data 26.10.2015 il direttore dei lavori emise il certificato di “Collaudo Finale” e che l'impianto fu inaugurato ed entrò in funzione nel dicembre 2015. In un quadro di tal fatta risulta inconferente l'eccezione dell'opponente in merito alla rilevanza probatoria della fattura posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, dal momento che le contestazioni dell'opponente non concernono né l'esistenza del rapporto contrattuale, né la determinazione del saldo che si assume dovuto. La si è piuttosto doluta della non corretta Parte_2 esecuzione delle opere commissionate, allegando che dopo circa un mese dalla inaugurazione del centro e della messa in funzione dei suoi impianti e attrezzature necessarie all'attività iniziarono a manifestarsi vizi e difetti non evidenti al momento della consegna e del collaudo. In particolare, ha allegato la sconnessione e l'avvallamento della pavimentazione, che determinava un non corretto deflusso delle acque, il distacco della pavimentazione dal suolo, la deformazione chiusini posti a copertura dei pozzetti di ispezione e l'arrugginirsi degli stessi, il distacco della pittura dalle pareti, e l'ossidazione e l'arrugginirsi del quadro elettrico.
2.2. Al riguardo va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. 19146/2013; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023: In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto). Nella specie, pacifico è tra le parti, per averlo ammesso la stessa opponente, che le opere commissionate sono stata ultimate, consegnate e collaudate, di guisa che, in applicazione dei principi richiamati, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., che presuppone il completamento dell'opera. Tanto posto in luce, in via preliminare va osservato che quanto sostenuto dall'opponente circa la tempestiva denunzia dei vizi alla ditta appaltatrice non appare provato. Invero, se per un verso manca qualsivoglia riscontro documentale di tale affermazione, per altro verso il solo ad avere confermato la circostanza è il teste che, tuttavia, ha riportato fatti appresi solo de relato actoris in Testimone_1 quanto a lui riferiti dal padre e legale rappresentante della società opponente e non direttamente (“Ricordo che circa un paio di mesi dopo l'apertura del centro, forse tre non ricordo bene, mio padre tornò a casa e mi riferì che aveva Pt_3 parlato con tale per segnalargli la presenza dei vizi di cui ho Persona_1 Pt_4 parlato. Mio padre mi disse che il si era detto disponibile a ripristinare Parte_5 lo stato dei luoghi. Tale conversazione per quanto riferitomi da mio padre avvenne all'interno del negozio”). In contrario, i testi di parte opposta hanno dichiarato di nulla sapere in ordine alla sussistenza di contestazioni successive alla consegna delle opere: contestazioni negate anche dal legale rappresentante della ditta appaltatrice. Ciò chiarito, tuttavia, la circostanza che la committenza non abbia tempestivamente denunciato i vizi all'appaltatore - cosa che avrebbe paralizzato, per intervenuta decadenza, l'azione di garanzia per vizi - non preclude all'opponente, nei cui confronti si è agito per il pagamento della prestazione di pagamento del prezzo, di eccepire ed opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum: invero, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98). Infatti, come ripetutamente affermato dalla suprema Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in contrario, laddove, come nella specie, l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta e, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023). Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo stata ultimata l'opera, nonostante l'omessa denunzia dei vizi, l'eccezione sollevata in tal senso dall'opponente impone al giudicante di verificarne la fondatezza.
2.3. Inquadrata, quindi, la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 1667 c.c., deve osservarsi che le contestazioni della Parte_2
circa la sussistenza dei dedotti vizi dell'opera non si valutano dimostrate.
[...]
Quanto alla sconnessione, avvallamento e al distacco della pavimentazione dal suolo e al distacco della pittura dalle pareti, sebbene i due testimoni di parte opponente, - figlio del legale rappresentante della società Testimone_2 opponente - e - amico del che ha dichiarato di aver Testimone_3 Tes_1 lavorato per la ditta per circa un anno, a partire dalla sua inaugurazione, lavorando in parte al negozio ed in parte svolgendo attività di pesca di molluschi - abbiano raccontato di avere riscontrato i vizi delle opere allegati dall'opponente (nella specie dichiarando, il primo, “Posso riferire che una volta aperto il centro già a gennaio ho riscontrato degli avvallamenti in cui si accumulava dell'acqua. Preciso che questi avvallamenti si presentarono in entrambi i vani che componevano il centro. Si trattava in entrambi i vani di un pavimento industriale rivestito di resina. Dopo del tempo notai che la resina iniziava a distaccarsi dal suolo in entrambi i vani”; e affermando il secondo “Stando in negozio, riscontrai che a partire dalla metà di gennaio 2016 iniziarono a formarsi degli avvallamenti nella pavimentazione in cui si incanalava l'acqua. Pian piano, anche la resina del pavimento iniziò a staccarsi. Successivamente notai che le mattonelle apposte sulla parete del locale ufficio iniziarono a distaccarsi. Notai altresì che nel locale spogliatoio iniziò a risalire l'umidità da terra”), tuttavia, a fronte dell'accettazione senza riserve delle opere da parte della committenza (confermata dal suo direttore tecnico, architetto , ascoltato anch'egli in qualità di testimone) e Testimone_4
l'allegato e non contestato collaudo delle stesse, tali affermazioni, per la loro genericità, non si ritiene siano idonee a dimostrare che le problematiche riscontrate siano in nesso di causalità rispetto all'opera eseguita dall'appaltatore. In primo luogo, nessuno dei due testimoni ha riferito con esattezza i punti del locale nel quali l'avvallamento, il distacco della pavimentazione e delle piastrelle dalle pareti si sarebbe verificato, né hanno chiarito l'estensione di detti difetti, essendo stati entrambi estremamente generici e non puntuali. Né le loro affermazioni possono trovare un qualche supporto tecnico in quanto, pur avendo la difesa dell'opponente elencato nell'indice dei documenti allegati (sia all'atto di citazione che nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) una relazione tecnica che sarebbe stata redatta dal ME , della stessa non vi è traccia né nella Per_2 documentazione in formato analogico allegata alla citazione, né nei documenti allegati telematicamente alle memorie, con la conseguenza che nessuna prova chiara, specifica e tecnica sul punto risulta aver fornito l'attrice sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, a nulla rilevando la allegazione della predetta relazione solo alla comparsa conclusionale, stante la tardività di tale produzione oltre i termini previsti per le preclusioni istruttorie e la conseguente inutilizzabilità della stessa. E nemmeno sul punto avrebbe potuto ammettersi una c.t.u., richiesta dall'opponente, la quale, nella assenza delle indicate prove avrebbe natura esplorativa e, come tale, inammissibile. Inoltre, proprio la generica allegazione di tali vizi non consente di valutare dimostrato neanche il nesso causale tra gli stessi e l'attività dell'appaltatrice, non valutandosi provato che l'opera sia stata male eseguita ed abbia, quindi, determinato l'avvallamento e il distacco della pavimentazione e delle pareti lamentati che, invece, ben potrebbero essere stati prodotti da usura o da altre cause che non necessariamente riguardano la corretta o non corretta esecuzione dell'opera. Quanto, invece, al dedotto vizio relativo alla deformazione dei chiusini posti a copertura dei pozzetti di ispezione e l'arrugginirsi degli stessi, rispetto al quale il teste ha affermato di aver notato che, nei mesi di giugno e luglio, Testimone_2 una volta iniziata la produzione delle cozze, i pozzetti cominciarono a deformarsi ed ad arrugginirsi, il teste di parte opposta, ME e Testimone_5 direttore del cantiere, ha chiarito che “il optò per dei chiusini e delle Tes_1 griglie in acciaio, di cui scelse tutte le caratteristiche e ci chiese di rivolgersi, per la fornitura, ad altra ditta, la La realizzazione dei chiusini e delle griglie CP_2 in acciaio comportò uno slittamento dei tempi di esecuzione dei lavori di circa un mese/un mese e mezzo. La posa di tali chiusini era a cura della con la CP_1 supervisione della . CP_2
Ebbene, proprio la circostanza che la tipologia e la marca dei chiusini fosse stata scelta dal committente esclude la riconducibilità all'appaltatrice di eventuali vizi (nella specie deformazione e ruggine), ben potendo tali inconvenienti, peraltro manifestatisi svariati mesi dopo l'avvio della particolare attività (depurazione dei molluschi con utilizzo di gradi quantità di acqua), essersi verificati per la non corretta pulizia e manutenzione degli stessi. Per ciò che concerne, il quadro elettrico, rispetto al quale i testi e Tes_1
hanno affermato che dopo circa un anno dall'apertura del locale si Tes_3 presentava arrugginito, il teste di parte opposta, , che ha svolto Testimone_6 lavori in subappalto per conto della presso il cantiere ha dichiarato che CP_1
“Al momento dell'installazione il quadro elettrico non presentava ossidazione e ruggine, era un quadro omologato della . Non ho curato io la manutenzione Pt_6 del quadro elettrico, ma posso riferire che normalmente tali fenomeni di ossidazione si presentano in caso di mancata manutenzione, tenuto conto dell'umidità di quegli ambienti”; il teste perito industriale che ha collaborato come Testimone_7 libero professionista con la società opponente, in qualità di progettista di impianti elettrici nel centro di depurazione molluschi per cui è causa, ha affermato “Il committente non mi ha mai riferito della presenza di punti di ossidazione e di ruggine al quadro elettrico e non mi risulta che abbia affidato la manutenzione a qualche ditta, in particolare non l'ha affidata per quanto mi consta alla ditta che ha effettuato i lavori, ma non so se la abbia affidata a ditte terze. Preciso che il quadro elettrico per la sua collocazione in un immobile adibito a pescheria avrebbe necessitato di una manutenzione che non so se sia stata fatta, nonché di una protezione aggiuntiva con alluminio o altri tipi di strutture”. Ebbene, anche in tal caso, in ragione del quadro istruttorio descritto, ritiene il tribunale che il manifestarsi dell'inconveniente a distanza di svariati mesi dall'apertura del locale, ma soprattutto la tipologia di attività ivi esercitata, se priva dei necessari correttivi idonei a limitare l'umidità (che parte opponente non ha allegato di avere adottato), abbia determinato l'insorgere del problema riscontrato, senza che lo stesso possa tuttavia ricondursi alla messa in opera da parte dell'impresa odierna opposta la quale, anche sotto tale profilo si valuta scevra da vizi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, provata la fonte contrattuale del rapporto, l'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatrice e l'assenza dei vizi, nella mancanza di prova di pagamento integrale del prezzo da parte della committente, l'opposizione va rigettata.
3. L'opponente, deducendo il ritardo nella consegna dell'opera, ha avanzato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 61.300,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in euro 40.000,00 oltre al danno per la sospensione dell'attività e perdita della clientela. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Sebbene non sia contestata la consegna dell'opera in epoca successiva rispetto a quanto sancito nel contratto di appalto, che prevendeva al suo art. 5 la data del 15.2.2014 - pur non essendovi concordanza tra le parti rispetto all'epoca di effettiva consegna, che la parte opponente assume essere avvenuta nell'ottobre 2015 mentre la parte opposta nell'agosto 2015 - tuttavia, dalla espletata istruttoria è emerso che il ritardo non fu imputabile esclusivamente alla ditta appaltatrice, ma anche alla committenza e, in particolare, al suo direttore dei lavori che, consegnando di volta in volta e con giorni di ritardo i grafici esecutivi, ha rallentato l'andamento delle lavorazioni. In primo luogo, in ragione della discordanza tra le parti, occorre fare chiarezza circa l'epoca di consegna delle opere. Il quadro istruttorio (documentale e testimoniale) delineatosi nel corso del giudizio induce chi scrive a ritenere maggiormente credibile la versione fornita dalla difesa di parte opposta secondo la quale la consegna delle opere sarebbe avvenuta nell'agosto 2015. Invero, sebbene la difesa di parte opponente abbia sostenuto che la consegna delle opere sia avvenuta nell'ottobre 2015, i soli testimoni ad aver confermato la circostanza sono stati il che, tuttavia, a differenza dei testimoni Tes_1 addotti da parte opposta, non era presente costantemente in cantiere come da lui stesso dichiarato (“Preciso che mi recavo di tanto in tanto, circa una volta al mese in media presso il cantiere per andare a trovare mio padre”), e il (“I lavori TE sono stati completato nell'ottobre 2016, come da comunicazione di fine lavori, ed accettati senza riserve”) il quale, tuttavia, ha fatto riferimento ad una comunicazione di fine lavori mai depositata dall'opponente in atti, così come mai risulta essere stato depositato il collaudo che si assume datato 26.10.2015. In contrario, i testimoni della convenuta, costantemente presenti sui luoghi di causa in quanto esecutori materiali delle opere, hanno confermato che il cantiere fu chiuso nell'agosto 2015 alla loro presenza (teste “All'incirca Testimone_5 nel mese di luglio, i lavori originariamente commissionati erano quasi completati, quando fu presentata una variante. I lavori di cui alla variante furono completati entro il mese di agosto. La consegna delle opere alla committente è avvenuta nella prima metà di agosto 2015 ed io ero presente. Al momento della consegna delle opere non fu redatto un verbale, anche perché il direttore dei lavori che avrebbe dovuto redigerlo non era presente”; teste “Ho svolto lavori in Testimone_6 subappalto per conto della presso un cantiere sito in Castellammare di CP_1
Stabia, alla via Rispoli 87 dall'inizio del 2014 fino all'estate 2015. Posso riferire che il cantiere fu chiuso nell'agosto 2015; io ero presente al momento della chiusura e anche all'inaugurazione del centro e nessuno della committenza formulò contestazioni o riserve”). A ciò aggiungasi che la difesa dell'opponente ha depositato in atti la relazione asseverativa delle opere in variante a firma del direttore dei lavori arch. depositata presso l'ufficio tecnico del Comune in TE data 25.7.2015, della quale ha parlato il teste così avallando anche Tes_5 documentalmente la propria versione dei fatti, vale a dire la conclusione dell'appalto nell'agosto 2015. Chiarito che, dunque, la consegna delle opere avvenne nell'agosto 2015, vanno verificati i tempi di esecuzione del contratto. Nella specie il contratto di appalto, stipulato in data 18.12.2013 per il completamento di opere edili ed impiantistica elettrica ed idrica presso il costruendo centro di depurazione molluschi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 87, già iniziate da altra ditta (la , prevedeva al suo art. 5 Org_1 che gli stessi dovessero terminare entro la data del 15.2.2014 e dovessero, dunque, avere una durata di mesi due. Tuttavia, partendo dal presupposto, documentalmente dimostrato dalla difesa dell'opposta, che la consegna del cantiere alla avvenne solo in data CP_1
30.1.2014 (cfr. verbale di riapertura dei lavori prot. n. 14/14 del 30.1.2014), i due mesi vanno calcolati da tale data, sicché il termine andava considerato slittato alla data del 15.4.2014. Tanto posto in luce, tuttavia, l'omesso rispetto dell'indicato termine si ritiene non possa essere imputato integralmente alla ditta appaltatrice atteso che le lavorazioni ad opera della stessa furono rallentate sia dalle varianti eseguite in corso d'opera (relative alle griglie di raccolta delle acque ed i chiusini in acciaio, alla realizzazione di una vasca al piano interrato per il trattamento delle acque di depurazione, all'ubicazione dei locali ufficio, studio e spogliatoio) confermate sia dai testimoni di parte opposta che dai testi di parte opponente (nella specie teste
“Nel corso delle opere vi sono state variazioni al progetto originario che TE hanno riguardato principalmente le griglie, che io avevo previsto in fibra di vetro e che invece per motivi di tempo furono realizzate in acciaio. Preciso che la parte in calcestruzzo è stata eseguita dalla e che è stata la a curare la Org_1 Org_1 diversa conformazione della vasca e anche la parte esterna degli uffici, avendo realizzato il solaio. Non ricordo se e tramezzature degli uffici siano state realizzate da o da ma posso dire che sono state oggetto di variante, così come Org_1 CP_1 la vasca”), sia dalle lungaggini dovute ai tempi di consegna dei grafici esecutivi da parte del D.L. In relazione a tale secondo profilo, quantunque il direttore dei lavori TE
, ascoltato sul punto, abbia negato che vi siano stati dei ritardi da lui
[...] causati, allegando che i grafici relativi agli impianti idrici erano stati da lui realizzati nel 2011 e quelli relativi agli impianti elettrici da un perito nell'agosto 2013, in quanto funzionali all'ottenimento del titolo - essendo stati i lavori eseguiti in forza di un Provvedimento Unico autorizzativo del 2010 inerente sia la parte commerciale che quella urbanistica (l. 466/2010) - e dei finanziamenti erogati dalla provincia (che pure presupponeva il deposito dei progetti esecutivi), oltre a non avere l'opponente allegato la documentazione inerente il predetto finanziamento e i grafici ad essa allegati, la tempestività dell'operato del direttore dei lavori risulta smentito da tutti i testimoni di parte opposta escussi i quali, a vario titolo, hanno avuto percezione diretta delle lavorazioni di cui si discorre. In particolare, il teste direttore di cantiere, ha precisato che Testimone_5
“al momento della stipula del contratto era stato presentato un progetto depositato presso gli Enti e, nel corso dei lavori, ci venivano consegnati “a singhiozzo” dei grafici esecutivi non timbrati né firmati. Quando dico a singhiozzo, intendo dire che i singoli grafici venivano consegnati all'occorrenza per le singole lavorazioni. Secondo quanto pattuito in contratto i lavori dovevano iniziare nel gennaio 2014, mentre iniziarono più tardi, credo nel febbraio 2014, per vicende che non ricordo precisamente. Preciso che, mano a mano che i lavori progredivano, eravamo noi a contattare l'architetto per chiedere i grafici esecutivi necessari per il TE prosieguo dei lavori. L'architetto ci forniva tali grafici in tempi non celeri, TE nel senso che ad esempio per la realizzazione del grafico relativo ai rivestimenti di piastrelle impiegò circa 7/10 giorni. Più o meno i tempi per ottenere i grafici erano sempre gli stessi, salvo alcuni casi in cui ci pervenivano immediatamente. Talvolta sul cantiere per conto dell'architetto era presente la ME , TE Parte_7 per verificare la regolare esecuzione dei lavori. All'incirca nel mese di luglio, i lavori originariamente commissionati erano quasi completati, quando fu presentata una variante. I lavori di cui alla variante furono completati entro il mese di agosto”. Il teste , subappaltatore per l'impianto elettrico, ha dichiarato che Testimone_6
“Nel corso dei lavori vi sono stati numerosi ritardi cagionati dalla mancata consegna dei grafici esecutivi;
mancava la possibilità di programmazione dei lavori e ciò rallentava notevolmente l'esecuzione e il completamento delle opere. Io ho più volte rappresentato la circostanza sia a , che era il tecnico della Testimone_5
sia a e , presenti tutti i giorni sul cantiere. CP_1 Tes_8 Testimone_9
Preciso che noi avevamo un contratto a corpo ed era nostro interesse chiudere il prima possibile il cantiere. veniva sul cantiere ogni 7/10 giorni Testimone_10
e se non portava con sé i grafici vi era da attendere la sua prossima visita, quindi i grafici venivano discussi e solo all'esito si continuava a lavorare. Ciò anche in considerazione del fatto che la progettazione è stata più volte modificata in corso d'opera”. Ebbene, sulla scorta di tali chiare, precise e concordanti dichiarazioni, ritiene il giudicante che effettivamente il rallentamento nel completamento delle opere fu determinato, in parte dalle varianti e, in parte, dalla lentezza con la quale i grafici esecutivi venivano forniti agli operai del cantiere. Del resto, appare logico come, al di là del progetto esecutivo, probabilmente depositato nelle opportune sedi prima dell'inizio dei lavori, in concreto le lavorazioni tecniche in loco necessitassero di precise direttive da parte del direttore dei lavori e di grafici esecutivi i quali, in base alle deposizioni testimoniali assunte, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (a differenza della deposizione del teste , soggetto cui proprio TE detto ritardo è stato attribuito) si valutano non consegnate sempre tempestivamente. Del resto, lo stesso direttore dei lavori ha aggiunto che “Quel cantiere fu seguito quasi quotidianamente dalla mia collaboratrice, geom. e io mi ci recavo Parte_7 quando era necessario prendere decisioni. Ho avuto modo di interfacciarmi sia con il ME di cantiere , sia con chi realizzava gli impianti Testimone_5 elettrici, idrici ecc. A loro, su richiesta, ho fornito quando necessario i grafici di dettaglio, che concernevano solo difficoltà legate a particolari che si presentavano nella contingenza dei lavori”: così confermando la necessità delle sue specifiche direttive per la corretta esecuzione delle lavorazioni. A ciò aggiungasi, a supporto della condotta “ritardataria” e imprecisa del Direttore dei Lavori della committenza, la circostanza, non contestata, che l'architetto
, oltre a non redigere un verbale di consegna delle opere, non provvedeva TE neanche alla redazione della contabilità finale la quale, pertanto, veniva redatta dal tecnico dell'appaltatrice. Tanto chiarito, tuttavia, i descritti ritardi non imputabili all'appaltatrice non si ritiene possano giustificare i 15 mesi impiegati dalla per la consegna CP_1 dell'opera. Invero, partendo dal presupposto che la consegna è avvenuta nell'agosto 2015, e non potendosi computare nel ritardo tale ultimo mese in ragione della documentata presentazione della variante per la realizzazione della vasca al piano interrato per il trattamento delle acque di depurazione solo nel mese di luglio 2015, non avendo l'appaltatrice - sulla quale incombeva il relativo onere di provare la non imputabilità del ritardo - neanche allegato, prima ancora che dimostrato, quali siano stati i tempi necessari per eseguire le lavorazioni in variante rispetto al progetto iniziale (afferenti, come detto, alle griglie di raccolta delle acque, ai chiusini in acciaio, alla realizzazione della vasca in diversa conformazione, alle variazioni concernenti l'ubicazione dei locali ufficio, studio e spogliatoio), tenuto conto della tipologia di interventi descritti (e della complessità degli stessi soprattutto in relazione alla diversa conformazione della vasca delle acque), può valutarsi adeguato riconoscere all'appaltatrice un ulteriore lasso di tempo di due mesi, cui vanno aggiunti altri due mesi per il ritardo imputabile alla direzione dei lavori nella gestione dell'avanzamento delle lavorazioni e, in particolare, nel ritardata messa a disposizione dei grafici esecutivi. In definitiva, alla luce di quanto evidenziato, ritiene il tribunale che il termine per la consegna delle opere dovesse essere individuato nel mese di agosto 2014. Considerando i soli giorni lavorativi dal 1° settembre 2014 (essendo il 30 agosto una domenica) al 14 agosto 2015, i giorni di ritardo sono stati in totale 240. L'art. 13 del contratto di appalto prevedeva una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ne consegue che la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente va accolta nei limiti chiariti e la società opposta condannata al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 24.000,00 (euro 100,00 x 240 giorni) a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
4. Vanno, invece, respinte le ulteriori domande di risarcimento danni avanzate dall'opponente per dedotta sospensione dell'attività e perdita della clientela, in quanto, oltre a non provare il danno in concreto patito, l'espletata istruttoria ha dimostrato che presso il locale in questione vi era il contatore preesistente monofase di potenza pari a 3 KW, con potenza insufficiente anche solo a provare i macchinari e che solo nel giugno 2015 fu attivato il contratto di fornitura con contatore trifase e potenza di 60 kw: circostanza, questa, che le avrebbe comunque impedito di svolgere la propria attività. Pertanto, tale domanda va respinta.
5. Le spese di lite, devono essere compensate per un quarto in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, seguendo per il resto regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00. Il tutto ridotto di un quarto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1592/2018; B. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell'opponente e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 24.000,00 a titolo di penale di cui all'art. 13 del contratto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
C. rigetta per il resto le domande proposte dalla parte opponente;
D. compensa le spese processuali per un quarto e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento della restante parte in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida nella misura già decurtata in euro 10.577,25, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 4 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo