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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6498/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 15 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6498/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] - cod. fisc. Parte_1
- nella qualità di genitore e legale rappresentante del minore C.F._1
nata a [...] il 13. 2.2017 – C.F. - Persona_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 1500/2024
pagina 1 di 3 ed ha chiesto “… - Ritenere e dichiarare, previo accertamento sanitario che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui alle leggi 18/80 e 508/88 sin dall'epoca della domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' benché ritualmente citato, non si è costituito ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 24 giugno 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la minore in data 29 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che la minore “… presenta lieve immaturità neuropsicologica per lieve disturbo del linguaggio, ma non raggiuge la condizione per il riconoscimento di stato di minore invalido che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età scolastica”.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 7 novembre 2024, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che la minore, di anni 6, sia affetta da “Immaturità neuropsicologica con marcato disturbo apprendimenti e comportamento (F789-F91.9)”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso in esame, come risulta dalle note anamnestiche, dal colloquio con la minore e con la madre e dalla disamina della documentazione acquisita, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione delle relazioni familiari e sociali
– limitatamente all'età – della piccola e, di conseguenza, non è Persona_1
possibile individuare la sussistenza di reali e concrete difficoltà, da parte della minore, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Si concorda, in definitiva, con il giudizio
pagina 2 di 3 espresso dalla commissione di prima istanza e nella precedente fase di accertamento medico- legale”.
Si tratta di conclusioni coerenti con l'esame obiettivo e non risulta che le parti abbiano formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettata.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
Nulla va disposto con riguardo alle spese della presente fase del giudizio tenuto conto della contumacia dell'istituto convenuto.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
nella qualità di genitore e legale rappresentante del minore
[...] [...]
con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 nei confronti dell' in Persona_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' , CP_1
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo;
- nulla sulle spese di lite della presente fase del giudizio,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 15 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6498/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] - cod. fisc. Parte_1
- nella qualità di genitore e legale rappresentante del minore C.F._1
nata a [...] il 13. 2.2017 – C.F. - Persona_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 1500/2024
pagina 1 di 3 ed ha chiesto “… - Ritenere e dichiarare, previo accertamento sanitario che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui alle leggi 18/80 e 508/88 sin dall'epoca della domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' benché ritualmente citato, non si è costituito ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 24 giugno 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la minore in data 29 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che la minore “… presenta lieve immaturità neuropsicologica per lieve disturbo del linguaggio, ma non raggiuge la condizione per il riconoscimento di stato di minore invalido che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età scolastica”.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 7 novembre 2024, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che la minore, di anni 6, sia affetta da “Immaturità neuropsicologica con marcato disturbo apprendimenti e comportamento (F789-F91.9)”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso in esame, come risulta dalle note anamnestiche, dal colloquio con la minore e con la madre e dalla disamina della documentazione acquisita, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione delle relazioni familiari e sociali
– limitatamente all'età – della piccola e, di conseguenza, non è Persona_1
possibile individuare la sussistenza di reali e concrete difficoltà, da parte della minore, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Si concorda, in definitiva, con il giudizio
pagina 2 di 3 espresso dalla commissione di prima istanza e nella precedente fase di accertamento medico- legale”.
Si tratta di conclusioni coerenti con l'esame obiettivo e non risulta che le parti abbiano formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettata.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
Nulla va disposto con riguardo alle spese della presente fase del giudizio tenuto conto della contumacia dell'istituto convenuto.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
nella qualità di genitore e legale rappresentante del minore
[...] [...]
con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 nei confronti dell' in Persona_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' , CP_1
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo;
- nulla sulle spese di lite della presente fase del giudizio,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 3 di 3