Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, in data 12 marzo 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 27-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-2-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11364/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 16972/2023), avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nabucco n. 8, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Del C.F._1
Rione Sirignano n. 10, presso lo studio degli avvocati Paolo de Silva (Cod. Fisc.:
) e (Cod. Fisc.: , che la C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità e all'accertamento della connotazione di gravità dell'handicap; esponeva che, a seguito di domanda del 13-12-2022, non veniva convocata a visita per cui richiedeva l'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento dei detti benefici.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 14-5-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei relativi requisiti sanitari e quindi la condanna dell' al riconoscimento delle provvidenze CP_1 dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e concesso termine per la comparizione delle parti in udienza mediante deposito di note scritte, la causa è stata decisa, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria
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*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG
16972/2023. Nel merito, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.
Giova premettere che, in questa sede, ad avviso del giudicante, la decisione non riguarda soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ma investe il diritto alla prestazione con conseguente ammissibilità della domanda di condanna e valutazione eventuale anche degli aggravamenti, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Non si ignora, certo, il diverso orientamento è stato espresso da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn. 6084 e 6085/2014.
Tuttavia non può non sottolinearsi che, come sostiene diverso orientamento giurisprudenziale di merito che si intende alimentare, la condizione di procedibilità ATPO è concepita dalla legge per promuovere il giudizio di cui all'art. 442 c.p.c e non vi è dubbio che tale giudizio è quello relativo alla prestazione assistenziale o previdenziale, così si desume dalla prima parte dell'art. 445 bis c.p.c., in base al quale va interpretato anche il comma sesto, riguardante i motivi di opposizione. La norma citata, al comma primo, invero, prevede: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. Il comma sesto, a sua volta, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Alla stregua della surrichiamata normativa, risulta evidente, invero, che, per introdurre validamente il giudizio di opposizione, occorre specificare, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione: non avrebbe senso, altrimenti, la fase sommaria obbligatoria di accertamento del requisito sanitario.
Ma è, del pari, evidente che il giudizio, cui fa riferimento la norma, non è solo quello limitato all'accertamento sanitario, ma è quello di cui al primo comma, vale a dire quello con il quale la parte intende ottenere la prestazione che gli è stata negata in sede amministrativa. Tale interpretazione consente di ritenere applicabile anche l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali. L'interpretazione contraria che limita il giudizio di opposizione al solo requisito sanitario comporta inevitabilmente la necessità di ripresentare un nuovo giudizio per ottenere la
2 2 CP_ condanna alla prestazione in caso di eventuale inadempimento dell' con conseguente vanificazione della finalità deflattiva perseguita dal legislatore. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha riconosciuto che l'interessata, in considerazione del complesso patologico accertato presenta una percentuale d'invalidità e i requisiti sanitari sufficienti, secondo previsione normativa, al riconoscimento del beneficio in oggetto, segnatamente al riconoscimento della sola pensione di inabilità. Il CTU, precisamente, si è espresso nei seguenti termini: “dall'esame clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che è affetta da Parte_1 severa obesità patologica con complicanze artrosiche, cardiopatia sclero ipertensiva indicabile in classe NYHA II, diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Tali affezioni hanno carattere permanente. La Ricorrente da più di 10 anni lamenta diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
in conseguenza della micro-macroangiopatia del micro circolo si sono nel tempo realizzati delle complicanze a distanza caratterizzate da ulcere post diabetiche agli arti inferiori associata a neuropatia cronica agli arti inferiori(codice 9309);
Già sopposta a safenectomia arti inferiore bilaterale. Da alcuni anni lamenta cardiopatia ipertensiva in trattamento con mono-farmaci indicabile in classe NYHA I-II, laddove la cardiopatia censente una attività fisica di media entità (codice 6442). Tuttavia la patologia che maggiormente caratterizza il complesso invalidante è rappresentata dalla Obesità patologica severa associata a severe complicanze artrosiche pesa infatti 120 kg con h 170 cm che realizzano un indice di massa corporea di 41.50 che identifica una obesità severa (codice 7105). In merito alle complicanze artrosiche coesiste artrosi agli arti inferiori in particolare una severa gonartrosi Bilaterale, che rallenta notevolmente la deambulazione e rallenta e rende difficoltosa (per l'eccessivo peso) i passaggi posturali. Da alcuni anni lamenta depressione reattiva di grado lieve moderato in trattamento Presso ASL na1 centro Loreto
Crispi(codice 2205). Coesiste incontinenza urinaria stabilizzata e un gozzo multinodulare in attesa di tiroidectomia totale. Alla visita peritale quello che emerge è soprattutto la severa condizione di obesità che da un lato impaccia notevolmente la deambulazione ed i passaggi posturali, ma dall'altro lato determinando una severa sindrome metabolica con coinvolgimento di vari organi ed apparati quali cardiaco, vascolare e renale determina una condizione clinica e strumentale che necessita l'assunzione di numerosi farmaci, quali anti diabetici in primis, antipertensivi (Giant 20/5 cp die) sin a decorrere dal 2016 come si ricava dalla documentazione allegata (relazione di dimissione dopo ricovero presso il reparto di medicina dell'Osp San Paolo ASL Na1centro), ed vasculo protettori. Pertanto alla luce di tali considerazione il giudizio espresso in CTU durante l'ATP non può essere condiviso, alla luce del fatto che in tale sede la cardiopatia ipertensiva (già presente sin dal 2016) non è stata presa in considerazione ed a cui è possibile concedere in base al codice 6442 un'invalidità al 41%. Pertanto è possibile concedere un'invalidità nella misura del 100% a decorrere dal dicembre 2023, epoca della CTU in fase di ATP. Tuttavia alla luce dell'età e dei trattamenti in atto (anche un eventuale trattamento chirurgico della grande obesità) è necessaria revisione a tre anni al fine di intercettare l'evoluzione delle affezioni obiettivate. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere una condizione di handicap (art 3 comma
1). per tutte le considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di concedere a
[...]
un'invalidità nella misura del 100% a decorrere dal dicembre 2023, epoca Parte_1 della CTU in fase di ATP. Tuttavia alla luce dell'età e dei trattamenti in atto (anche un possibile ed eventuale trattamento chirurgico della grande obesità) è necessaria revisione a tre anni al fine di intercettare l'evoluzione delle affezioni obiettivate. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere una condizione di handicap (art 3 comma 1)”. Le conclusioni dell'esperto, pur se in contrasto con quelle del primo consulente, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure.
3 3 Risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti socio-economici, sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente su invito del giudicante. CP_ L' va, in conclusione, condannato all'erogazione delle prestazioni di assistenza suddette ed al pagamento dei ratei di pensione di inabilità maturati e non corrisposti a partire dal dicembre
2023.
Sui ratei spettanti, riconosciuti a partire da una data successiva all'1.1.92, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto, dalle singole scadenze al soddisfo.
Spese compensate, sia per la fase di ATP che per la presente, in considerazione dello spostamento della decorrenza. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
• in accoglimento della domanda, condanna l' alla corresponsione, in favore di CP_1
dei ratei di pensione di inabilità a partire dall'1-12-2023, oltre Parte_1 agli interessi legali dalla data della maturazione dei ratei al saldo;
• compensa le spese;
• pone a carico dell' le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto. CP_1
Napoli, 12 marzo 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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