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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4244 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. BARRILE MASSIMO e l'avv. ROMEO LUCIANO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto della ricorrente, alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2018), all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente a tempo indeterminato con pari anzianità di servizio, tenuto conto dei servizi pre ruolo prestati, sia a fini giuridici che economici;
accerta il diritto della ricorrente alla conservazione del valore retributivo della fascia stipendiale 3/8; condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
1 somma lorda di euro 3.508,15, oltre interessi come per legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. BARRILE MASSIMO e dell'avv. ROMEO
LUCIANO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/04/2023 la ricorrente in epigrafe, educatrice di ruolo alle dipendenze del dal Controparte_1
1° settembre 2018 ed in servizio presso il Convitto Nazionale “G. Falcone” di
, deduceva di avere precedentemente prestato servizio, in favore CP_2
dell'amministrazione resistente, in forza di reiterati contratti a termine conferiti per l'intero anno scolastico o con scadenza al 30 giugno (e, comunque, per più di
180 giorni); di avere presentato domanda di riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera per complessivi 12 anni;
che con decreto prot. n. 6170 del 28.01.2022 il servizio pre ruolo era stato riconosciuto in misura erronea, avendo trovato applicazione il disposto dell'art. 485 del D.lgs. n.
297/1994.
Deduceva poi che in sede di ricostruzione le era stata illegittimamente applicata la tabella A di cui al CCNL 4.08.2011, con riconoscimento, ai fini della progressione, della fascia unica “0/8”, mentre avrebbe dovuto esserle applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 201.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “accertare ….il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre ruolo svolti in favore dell'Amministrazione scolastica statale, nonché alla conservazione del valore retributivo della fascia stipendiale 3/8, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 04.80.2011; condannare le Amministrazioni resistenti, in persona del rispettivi legali rappresentati pro tempore, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, tenuto conto dell'intero servizio pregresso svolto, nonché dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL del 04.08.2011, ed a versare gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente;
condannare, altresì, le
Amministrazioni resistenti, in persona del rispettivi legali rappresentati pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente anche in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 04.08.2011; in particolare, condannare al
2 pagamento in favore della ricorrente di almeno della somma lorda di euro 3.508,15, ovvero della maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre agli interessi al saggio legale dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso merita accoglimento, dovendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp att cpc le numerose pronunce rese dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, in analoga materia;
- rilevato, in particolare, che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato.” (così Cass. n. 31149/2019, confermata da Cass. n.
3474/2020);
- rilevato che nel caso di specie la concreta discriminazione emerge dalla tabella di comparazione indicata in ricorso, che risulta elaborata secondo i criteri indicati;
- rilevato dunque che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto, alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2018), all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente a tempo indeterminato con pari anzianità di servizio, tenuto conto dei servizi pre ruolo prestati, sia a fini giuridici che economici;
- rilevato che merita accoglimento anche la domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, atteso che
3 detta norma “nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo dal beneficio economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023.” (così Cass. 6132/2025);
- rilevato, infine, che la quantificazione delle differenze retributive effettuata in ricorso risulta essere conforme e rispettosa dei criteri indicati, così che l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento, per i titoli indicati, della complessiva somma lorda di euro 3.508,15, oltre interessi come per legge;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4244 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. BARRILE MASSIMO e l'avv. ROMEO LUCIANO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto della ricorrente, alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2018), all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente a tempo indeterminato con pari anzianità di servizio, tenuto conto dei servizi pre ruolo prestati, sia a fini giuridici che economici;
accerta il diritto della ricorrente alla conservazione del valore retributivo della fascia stipendiale 3/8; condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
1 somma lorda di euro 3.508,15, oltre interessi come per legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. BARRILE MASSIMO e dell'avv. ROMEO
LUCIANO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/04/2023 la ricorrente in epigrafe, educatrice di ruolo alle dipendenze del dal Controparte_1
1° settembre 2018 ed in servizio presso il Convitto Nazionale “G. Falcone” di
, deduceva di avere precedentemente prestato servizio, in favore CP_2
dell'amministrazione resistente, in forza di reiterati contratti a termine conferiti per l'intero anno scolastico o con scadenza al 30 giugno (e, comunque, per più di
180 giorni); di avere presentato domanda di riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera per complessivi 12 anni;
che con decreto prot. n. 6170 del 28.01.2022 il servizio pre ruolo era stato riconosciuto in misura erronea, avendo trovato applicazione il disposto dell'art. 485 del D.lgs. n.
297/1994.
Deduceva poi che in sede di ricostruzione le era stata illegittimamente applicata la tabella A di cui al CCNL 4.08.2011, con riconoscimento, ai fini della progressione, della fascia unica “0/8”, mentre avrebbe dovuto esserle applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 201.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “accertare ….il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre ruolo svolti in favore dell'Amministrazione scolastica statale, nonché alla conservazione del valore retributivo della fascia stipendiale 3/8, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 04.80.2011; condannare le Amministrazioni resistenti, in persona del rispettivi legali rappresentati pro tempore, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, tenuto conto dell'intero servizio pregresso svolto, nonché dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL del 04.08.2011, ed a versare gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente;
condannare, altresì, le
Amministrazioni resistenti, in persona del rispettivi legali rappresentati pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente anche in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 04.08.2011; in particolare, condannare al
2 pagamento in favore della ricorrente di almeno della somma lorda di euro 3.508,15, ovvero della maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre agli interessi al saggio legale dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso merita accoglimento, dovendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp att cpc le numerose pronunce rese dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, in analoga materia;
- rilevato, in particolare, che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato.” (così Cass. n. 31149/2019, confermata da Cass. n.
3474/2020);
- rilevato che nel caso di specie la concreta discriminazione emerge dalla tabella di comparazione indicata in ricorso, che risulta elaborata secondo i criteri indicati;
- rilevato dunque che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto, alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2018), all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente a tempo indeterminato con pari anzianità di servizio, tenuto conto dei servizi pre ruolo prestati, sia a fini giuridici che economici;
- rilevato che merita accoglimento anche la domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, atteso che
3 detta norma “nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo dal beneficio economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023.” (così Cass. 6132/2025);
- rilevato, infine, che la quantificazione delle differenze retributive effettuata in ricorso risulta essere conforme e rispettosa dei criteri indicati, così che l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento, per i titoli indicati, della complessiva somma lorda di euro 3.508,15, oltre interessi come per legge;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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