Art. 5. La Giunta provinciale nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali terra' conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti Regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.
La Giunta dovra' eziandio procurare, in quanto e' possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, num. 1858.
La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a piu' provincie non dara' luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.
La Giunta dovra' eziandio procurare, in quanto e' possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, num. 1858.
La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a piu' provincie non dara' luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.