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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. LI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1043/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
26/6/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in Parte_1 P.IVA_1 veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata a Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva dell'impugnazione
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata a Caserta, in Via Delle Betulle n. 11, presso lo studio degli avv.ti Fernando Foschini e
RI CC, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 28/6/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/3/2021 la ha appellato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Cassino n. 774/2020, pubblicata il 23/12/2020. Per effetto del provvedimento l'appellante è stata condannata, in veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla signora in un incidente verificatosi CP_1 il 28/5/2017 a Gaeta (LT), lungo Via Del Colle. A sostegno dell'impugnazione la ha Parte_1 dato conto della contrarietà ai principi regolatori della materia e ai precetti costituzionali dei capi della pronuncia di primo grado nei quali non è stata accolta l'eccezione di parcellizzazione del credito risarcitorio eccepita nei confronti della parte attrice. Per la in particolare, la scelta Parte_1 della signora di agire per ottenere il ristoro dei soli pregiudizi materiali derivanti dal sinistro CP_1
(poi riconosciuti in misura di € 400,00 più spese legali, rispetto ai € 1.000,00 richiesti, in virtù del concorso colposo della vittima), e non anche di quelli di natura non patrimoniale, integrerebbe un abuso dello strumento processuale così grave ed evidente da comportare il rigetto integrale della domanda. Nella stessa prospettiva la società ha aggiunto che il Giudice di Pace in ogni caso sarebbe incorso nella violazione delle regole del procedimento, stante l'erroneità e la carenza di motivazione sulle contestazioni inerenti all'ammissibilità dell'azione e al difetto di legittimazione passiva del
Fondo di Garanzia, nell'erronea applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2054, c. 2, c.c. e nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse durante le fasi istruttorie del contenzioso. In forza di tali argomentazioni ha chiesto, di conseguenza, la revoca delle statuizioni di condanna emesse nei suoi confronti, la restituzione delle somme versate in attuazione della sentenza appellata e l'attribuzione delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.
***
Costituita con comparsa del 28/6/2021, la signora ha contestato le censure della CP_1 Pt_1 riguardanti la presunta parcellizzazione del credito assumendo di non aver agito per il
[...] riconoscimento del danno non patrimoniale dipeso dall'incidente stradale, non ancora delineato in 1 relazione all'entità e alla tipologia. Ha ribadito, nello stesso tempo, l'ammissibilità e la fondatezza sotto ogni profilo dell'azione proposta dinanzi al Giudice di Pace. A detta dell'appellata per i motivi anzidetti sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della domanda senza decurtazioni legate alla compartecipazione colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro;
l'impugnazione della inoltre, andrebbe considerata del tutto temeraria. Alla luce di quanto precede la Parte_1 signora in via incidentale ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al versamento CP_1 dell'intera cifra invocato in primo grado e al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che l'appello principale vada respinto.
Tale esito dipende, in primo luogo, dall'infondatezza dell'eccezione di frazionamento del credito.
Occorre considerare, sul punto, che la signora , lungi dal parcellizzare le proprie pretese in CP_1 più contesti giudiziari, si è limitata ad agire dinanzi al Giudice di Pace per ottenere la riparazione dei soli pregiudizi connessi al danneggiamento, in occasione del sinistro, di un motociclo di sua proprietà.
Nessuna norma, anche di carattere generale, vieta a chi assuma di aver subito un fatto illecito di chiedere il risarcimento di una parte più limitata dei molteplici danni che ne possano essere derivati.
La questione del “frazionamento del credito”, semmai, si sarebbe dovuta (o potuta) porre nell'ambito di un ulteriore procedimento che in ipotesi la signora avesse avuto intenzione di avviare. CP_1
Sarebbe stata quello, in effetti, il contesto nel quale fa valere la moltiplicazione maliziosa delle cause.
Senza contare che il frazionamento del credito non è di per sé ingiusto, richiedendo la sanzione dell'inammissibilità o dell'improponibilità del giudizio a volte affermata dalla giurisprudenza il riscontro dell'insussistenza, nel caso concreto, di un interesse a non concentrare le differenti iniziative processuali (in primis Cass. S.U. 19/3/2025, n. 7299; ante Cass. 16/2/2017, n. 4090).
Da questo punto di vista non possono dirsi integrate violazioni dei precetti costituzionali o dei principi regolatori della materia a fronte delle quali il combinato disposto degli artt. 113 e 339, c. 3, c.p.c. consente la proposizione dell'appello indipendentemente dal valore dei diritti azionati in giudizio.
***
Rientrano nell'area applicativa del divieto, per contro, le ulteriori doglianze sollevate dalle parti.
Dalla documentazione presente in atti si evince che nella citazione introduttiva del primo grado la signora aveva chiesto, a titolo di ristoro del danno scaturente dagli eventi del 28/5/2017 un CP_1 risarcimento stimato in € 1.000 (pari a costi di riparazione del motociclo incidentato) o “quella somma maggiore o minore” che sarebbe risultata “dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali da dì del sinistro al soddisfo”. La formula è riproposta negli scritti conclusionali del 24/11/2020.
Per la Corte di Cassazione una domanda formulata in questa maniera implica che la causa debba essere ritenuta di valore indeterminato e che la sentenza che la conclude, per tale ragione, possa essere appellata senza i limiti posti dall'art. 339 c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. 11738/2021, Cass.
3290/2018, Cass. 11739/2015; e Cass. 9432/2012). Negli arresti in questione viene segnalata, nondimeno, la necessità di appurare di volta in volta se con una simile aggiunta, in base anche alle istanze istruttorie o agli atti difensivi, l'attore abbia voluto rendere effettivamente indeterminata la richiesta, o se, al contrario, la precisazione vada interpretata come una semplice clausola di stile.
Nelle difese dalla signora nulla si osserva sulla questione. La documentazione depositata CP_1 nel fascicolo di primo grado induce, in ogni caso, a propendere per la soluzione da ultimo prospettata. La signora non ha indicato criteri di commisurazione del risarcimento in grado CP_1 di condurre a una stima dei pregiudizi destinati al ristoro diversa da quella presente in citazione.
In questo senso l'istanza diretta a ottenere la condanna della controparte al versamento, in alternativa all'importo preteso, “la somma maggiore o minore” ritenuta di giustizia o, comunque, dovuta sulla scorta delle emergenze istruttorie va interpretata, agli effetti dell'art. 339, c. 3, c.p.c.,
2 come l'apposizione di una semplice clausola di stile, in quanto tale ininfluente ai fini del decidere.
Non è possibile sostenere, quindi, che in primo grado il valore della causa fosse indeterminato
***
E' indubbio che le istanze avanzate dalla signora siano estranee alla materia consumeristica. CP_1
Nessuna delle altre ipotesi contemplate dalla previsione codicistica ricorre nella fattispecie in esame.
Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda sull'assunto dell'omessa dimostrazione, ad opera della signora , di fatti in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.. CP_1
Negli atti di costituzione le parti si sono soffermate sulle circostanze di prova che dal loro punto di vista avrebbero dovuto indurre il magistrato a una soluzione conforme alle proprie aspettative.
Rispetto a tali profili della vertenza sono stati denunciati dagli interessati, pertanto, errori commessi dal giudice nella valutazione del materiale istruttorio disponibile o nell'individuazione, più in generale, dei presupposti di fatto del diritto al risarcimento del danno rivendicato in primo grado.
Entrambe le doglianze esulano dalle tipologie di vizi che ai sensi dell'art. 339 c.p.c. consentono di superare i più volte menzionati limiti di appellabilità delle sentenze emessa dal Giudice di Pace (v. in argomento Cass. 3/4/2012, n. 5287, ad avviso della quale va esclusa “la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. contro la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando”).
***
Altrettanto vale per i motivi di appello della incentrati sul difetto di motivazione. Parte_1
E' escluso, infatti, che si sia al cospetto di una violazione del principio generale che impone al giudice di omettere del tutto il percorso logico utilizzato per giungere alla decisione finale o di ricorrere, nell'assunzione delle statuizioni finali, ad argomentazioni vuote, tautologiche o solo apparenti.
Non sembra, in questo senso, che il mancato riferimento all'onere del provato di denunciare il fatto all'autorità per poter accedere al Fondo di Garanzia renda inesistente o fittizia la motivazione.
Contrariamente a quanto opinato dalla l'insussistenza dell'incombente, d'altra parte, Parte_1 non rappresenta una carenza della pretesa risarcitoria così rilevante da porre la pronuncia che non ne abbia tenuto conto in contrasto con i principi regolatori della materia (l'interpretazione opposta a quella sostenuta dalla società di assicurazione si rinviene, ad es. in Cass. 12/7/2022, n. 21983).
Ne deriva che anche con riferimento a tali aspetti della lite l'appello non può dichiararsi ammissibile.
***
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese relative all'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara in parte infondato e in parte inammissibile l'appello proposto in via principale da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 774/20, pubblicata il 23/12/2020; Parte_1
➢ dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Cassino n. 774/20, pubblicata il 23/12/2020;
➢ compensa le spese di lite;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado
3 ➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado
Cassino, 30/6/2025
il giudice
LI AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. LI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1043/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
26/6/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in Parte_1 P.IVA_1 veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata a Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva dell'impugnazione
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata a Caserta, in Via Delle Betulle n. 11, presso lo studio degli avv.ti Fernando Foschini e
RI CC, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 28/6/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/3/2021 la ha appellato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Cassino n. 774/2020, pubblicata il 23/12/2020. Per effetto del provvedimento l'appellante è stata condannata, in veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla signora in un incidente verificatosi CP_1 il 28/5/2017 a Gaeta (LT), lungo Via Del Colle. A sostegno dell'impugnazione la ha Parte_1 dato conto della contrarietà ai principi regolatori della materia e ai precetti costituzionali dei capi della pronuncia di primo grado nei quali non è stata accolta l'eccezione di parcellizzazione del credito risarcitorio eccepita nei confronti della parte attrice. Per la in particolare, la scelta Parte_1 della signora di agire per ottenere il ristoro dei soli pregiudizi materiali derivanti dal sinistro CP_1
(poi riconosciuti in misura di € 400,00 più spese legali, rispetto ai € 1.000,00 richiesti, in virtù del concorso colposo della vittima), e non anche di quelli di natura non patrimoniale, integrerebbe un abuso dello strumento processuale così grave ed evidente da comportare il rigetto integrale della domanda. Nella stessa prospettiva la società ha aggiunto che il Giudice di Pace in ogni caso sarebbe incorso nella violazione delle regole del procedimento, stante l'erroneità e la carenza di motivazione sulle contestazioni inerenti all'ammissibilità dell'azione e al difetto di legittimazione passiva del
Fondo di Garanzia, nell'erronea applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2054, c. 2, c.c. e nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse durante le fasi istruttorie del contenzioso. In forza di tali argomentazioni ha chiesto, di conseguenza, la revoca delle statuizioni di condanna emesse nei suoi confronti, la restituzione delle somme versate in attuazione della sentenza appellata e l'attribuzione delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.
***
Costituita con comparsa del 28/6/2021, la signora ha contestato le censure della CP_1 Pt_1 riguardanti la presunta parcellizzazione del credito assumendo di non aver agito per il
[...] riconoscimento del danno non patrimoniale dipeso dall'incidente stradale, non ancora delineato in 1 relazione all'entità e alla tipologia. Ha ribadito, nello stesso tempo, l'ammissibilità e la fondatezza sotto ogni profilo dell'azione proposta dinanzi al Giudice di Pace. A detta dell'appellata per i motivi anzidetti sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della domanda senza decurtazioni legate alla compartecipazione colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro;
l'impugnazione della inoltre, andrebbe considerata del tutto temeraria. Alla luce di quanto precede la Parte_1 signora in via incidentale ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al versamento CP_1 dell'intera cifra invocato in primo grado e al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che l'appello principale vada respinto.
Tale esito dipende, in primo luogo, dall'infondatezza dell'eccezione di frazionamento del credito.
Occorre considerare, sul punto, che la signora , lungi dal parcellizzare le proprie pretese in CP_1 più contesti giudiziari, si è limitata ad agire dinanzi al Giudice di Pace per ottenere la riparazione dei soli pregiudizi connessi al danneggiamento, in occasione del sinistro, di un motociclo di sua proprietà.
Nessuna norma, anche di carattere generale, vieta a chi assuma di aver subito un fatto illecito di chiedere il risarcimento di una parte più limitata dei molteplici danni che ne possano essere derivati.
La questione del “frazionamento del credito”, semmai, si sarebbe dovuta (o potuta) porre nell'ambito di un ulteriore procedimento che in ipotesi la signora avesse avuto intenzione di avviare. CP_1
Sarebbe stata quello, in effetti, il contesto nel quale fa valere la moltiplicazione maliziosa delle cause.
Senza contare che il frazionamento del credito non è di per sé ingiusto, richiedendo la sanzione dell'inammissibilità o dell'improponibilità del giudizio a volte affermata dalla giurisprudenza il riscontro dell'insussistenza, nel caso concreto, di un interesse a non concentrare le differenti iniziative processuali (in primis Cass. S.U. 19/3/2025, n. 7299; ante Cass. 16/2/2017, n. 4090).
Da questo punto di vista non possono dirsi integrate violazioni dei precetti costituzionali o dei principi regolatori della materia a fronte delle quali il combinato disposto degli artt. 113 e 339, c. 3, c.p.c. consente la proposizione dell'appello indipendentemente dal valore dei diritti azionati in giudizio.
***
Rientrano nell'area applicativa del divieto, per contro, le ulteriori doglianze sollevate dalle parti.
Dalla documentazione presente in atti si evince che nella citazione introduttiva del primo grado la signora aveva chiesto, a titolo di ristoro del danno scaturente dagli eventi del 28/5/2017 un CP_1 risarcimento stimato in € 1.000 (pari a costi di riparazione del motociclo incidentato) o “quella somma maggiore o minore” che sarebbe risultata “dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali da dì del sinistro al soddisfo”. La formula è riproposta negli scritti conclusionali del 24/11/2020.
Per la Corte di Cassazione una domanda formulata in questa maniera implica che la causa debba essere ritenuta di valore indeterminato e che la sentenza che la conclude, per tale ragione, possa essere appellata senza i limiti posti dall'art. 339 c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. 11738/2021, Cass.
3290/2018, Cass. 11739/2015; e Cass. 9432/2012). Negli arresti in questione viene segnalata, nondimeno, la necessità di appurare di volta in volta se con una simile aggiunta, in base anche alle istanze istruttorie o agli atti difensivi, l'attore abbia voluto rendere effettivamente indeterminata la richiesta, o se, al contrario, la precisazione vada interpretata come una semplice clausola di stile.
Nelle difese dalla signora nulla si osserva sulla questione. La documentazione depositata CP_1 nel fascicolo di primo grado induce, in ogni caso, a propendere per la soluzione da ultimo prospettata. La signora non ha indicato criteri di commisurazione del risarcimento in grado CP_1 di condurre a una stima dei pregiudizi destinati al ristoro diversa da quella presente in citazione.
In questo senso l'istanza diretta a ottenere la condanna della controparte al versamento, in alternativa all'importo preteso, “la somma maggiore o minore” ritenuta di giustizia o, comunque, dovuta sulla scorta delle emergenze istruttorie va interpretata, agli effetti dell'art. 339, c. 3, c.p.c.,
2 come l'apposizione di una semplice clausola di stile, in quanto tale ininfluente ai fini del decidere.
Non è possibile sostenere, quindi, che in primo grado il valore della causa fosse indeterminato
***
E' indubbio che le istanze avanzate dalla signora siano estranee alla materia consumeristica. CP_1
Nessuna delle altre ipotesi contemplate dalla previsione codicistica ricorre nella fattispecie in esame.
Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda sull'assunto dell'omessa dimostrazione, ad opera della signora , di fatti in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.. CP_1
Negli atti di costituzione le parti si sono soffermate sulle circostanze di prova che dal loro punto di vista avrebbero dovuto indurre il magistrato a una soluzione conforme alle proprie aspettative.
Rispetto a tali profili della vertenza sono stati denunciati dagli interessati, pertanto, errori commessi dal giudice nella valutazione del materiale istruttorio disponibile o nell'individuazione, più in generale, dei presupposti di fatto del diritto al risarcimento del danno rivendicato in primo grado.
Entrambe le doglianze esulano dalle tipologie di vizi che ai sensi dell'art. 339 c.p.c. consentono di superare i più volte menzionati limiti di appellabilità delle sentenze emessa dal Giudice di Pace (v. in argomento Cass. 3/4/2012, n. 5287, ad avviso della quale va esclusa “la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. contro la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando”).
***
Altrettanto vale per i motivi di appello della incentrati sul difetto di motivazione. Parte_1
E' escluso, infatti, che si sia al cospetto di una violazione del principio generale che impone al giudice di omettere del tutto il percorso logico utilizzato per giungere alla decisione finale o di ricorrere, nell'assunzione delle statuizioni finali, ad argomentazioni vuote, tautologiche o solo apparenti.
Non sembra, in questo senso, che il mancato riferimento all'onere del provato di denunciare il fatto all'autorità per poter accedere al Fondo di Garanzia renda inesistente o fittizia la motivazione.
Contrariamente a quanto opinato dalla l'insussistenza dell'incombente, d'altra parte, Parte_1 non rappresenta una carenza della pretesa risarcitoria così rilevante da porre la pronuncia che non ne abbia tenuto conto in contrasto con i principi regolatori della materia (l'interpretazione opposta a quella sostenuta dalla società di assicurazione si rinviene, ad es. in Cass. 12/7/2022, n. 21983).
Ne deriva che anche con riferimento a tali aspetti della lite l'appello non può dichiararsi ammissibile.
***
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese relative all'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara in parte infondato e in parte inammissibile l'appello proposto in via principale da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 774/20, pubblicata il 23/12/2020; Parte_1
➢ dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Cassino n. 774/20, pubblicata il 23/12/2020;
➢ compensa le spese di lite;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado
3 ➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado
Cassino, 30/6/2025
il giudice
LI AR
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