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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 29 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 2875 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Carcere Nuovo n. 11, presso lo studio dell'avv. Roberto Germoleo, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTRICE -
CONTRO
P.IVA: in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento alla
- CONVENUTA –
avente per OGGETTO: contratto di nolo.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. Roberto Germoleo, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Gerlando Alonge, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
inoltre, l'avv. Alonge insiste nella richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Reggio Calabria, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendone la condanna alla restituzione del ponteggio, oggetto del contratto di nolo intercorso tra le parti e giunto a scadenza nonché al pagamento di tutti i canoni scaduti a decorrere da quest'ultima.
La società convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alle domande avversarie.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 17.03.2023, con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta. Al riguardo, va rilevato che la società Controparte_1
ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria adito dalla controparte, in favore del Tribunale di Agrigento, con eccezione formulata solo in sede di conclusioni, articolate nella memoria di costituzione, quale domanda di declaratoria di difetto di competenza.
L'eccezione, solo abbozzata nei superiori termini, appare generica, in difetto di qualsivoglia circostanza dedotta a fondamento della stessa.
La presente vertenza è relativa a controversia in materia di diritti di obbligazione e, sul punto, come espresso da orientamento consolidato della
Suprema Corte: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e
20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire prova delle circostanze di fatto poste a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass. 17311/2018; Cass. 15996/2011; Cass. 16096/2006).
Orbene, la convenuta ha omesso qualsiasi riferimento e contestazione specifica sui fori alternativi previsti per le cause in materia di obbligazione, idonei a radicare la competenza presso l'adito Tribunale (quali, prima facie, il foro di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., della sede del creditore ricorrente).
L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta, va, dunque rigettata, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di
Reggio Calabria adito.
2. Ciò posto, le domande di parte attrice sono, in parte, fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “colui che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, in base ai principi desumibili dall'art. 2697 c.c. unico onere dell'attrice è quello di provare il titolo sul quale fonda la propria pretesa, costituito nella fattispecie dal contratto di nolo (cfr. “Accordo per la prestazione ponteggio della ditta New Rating S.r.l. Amministratore unico Controparte_2
datato 12.02.2020), versato in atti.
Incontestata è rimasta, inoltre, la circostanza della cessazione del rapporto negoziale alla scadenza prevista nello stipulato contratto (inizio prestazione: settembre 2019; fine prestazione: febbraio 2020).
La scadenza della pattuita durata contrattuale, per lo spirare del termine convenuto tra le parti, ha determinato la caducazione del titolo di detenzione del ponteggio de quo, in capo alla società con Controparte_1
diritto della controparte alla restituzione del ponteggio medesimo.
Sfornito di prova è rimasto l'assunto di parte convenuta circa la riconsegna del menzionato ponteggio.
La società non ha depositato, nei Controparte_1
termini di legge, alcun documento attestante l'intervenuta restituzione del bene ed inammissibile per la sua genericità deve ritenersi l'unico capitolo di prova testimoniale articolato in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con conseguente conferma della declaratoria di inammissibilità della detta prova orale, resa con ordinanza del 26.01.2024.
Infine, l'asserita restituzione del ponteggio non risulta neanche aver costituito argomento di risposta alla diffida ad adempiere del 18.01.2021, inviata dall'attrice, proprio invocando detta restituzione.
Essendosi la società resa Controparte_1
inadempiente all'obbligo di riconsegna del ponteggio, oggetto dello stipulato contratto di nolo, alla scadenza del medesimo, la domanda di restituzione del detto ponteggio appare fondata e va ordinata alla società convenuta l'immediata restituzione del ponteggio, oggetto del contratto di nolo, sottoscritto tra le parti in data 12.02.2020.
3. La società ha chiesto, inoltre, la condanna della Parte_1
controparte al pagamento dei canoni di locazione scaduti da marzo 2020 fino alla riconsegna del ponteggio.
La domanda non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
Va evidenziato che i canoni di locazione, richiesti da parte attrice, si riferiscono al periodo successivo alla scadenza contrattuale, pacificamente intervenuta a febbraio 2020.
Il pagamento del canone mensile costituiva la principale obbligazione contrattuale della società tenuta a dare il Controparte_1
corrispettivo mensile pattuito, per la durata del rapporto contrattuale;
nessuna doglianza ha avanzato, al riguardo, parte attrice, la cui domanda di pagamento dei canoni risulta, per come già rilevato, riferita al periodo successivo alla scadenza contrattuale. Orbene, in ragione della cessazione del rapporto contrattuale, la domanda di pagamento dei canoni scaduti (tipica obbligazione contrattuale) non può trovare accoglimento, configurandosi, piuttosto, in capo alla parte attrice, un eventuale danno per ritardata restituzione del ponteggio;
tuttavia, tale domanda, avente titolo risarcitorio, non risulta avanzata nel presente giudizio.
La domanda va, pertanto, rigettata.
4. Inammissibili, poiché tardive, devono dirsi, inoltre, le ulteriori domande
(risoluzione contrattuale e danno corrispondente al valore del bene) avanzate da parte attrice con la memoria conclusiva.
5. Infine, va esaminata la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Al riguardo va innanzitutto precisato che la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per malafede nel comportamento processuale ex art. 96 c.p.c. attiene unicamente al profilo del regolamento delle spese processuali: essa, pertanto, non può essere qualificata come domanda nuova ovvero riconvenzionale in senso stretto e può essere proposta in qualsiasi fase del processo (Cass. Civ., Sez. Un., n. 2376/07).
Nel merito, la stessa è infondata.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, presupposto primario, per l'accoglibilità della domanda è il carattere totale e non -come nel caso di specie- parziale della soccombenza avversaria (Cass. Civ. 6637/92, 4651/90, 12422/95).
La domanda va, dunque, rigettata.
6. Le spese del giudizio, stante l'esito complessivo del medesimo e l'accoglimento solo parziale delle domande avanzate da parte attrice, vanno compensate tra le parti in ragione della metà e vanno poste a carico della convenuta ed in favore di parte attrice in ragione dell'altra metà. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata come da dispositivo, secondo la natura e il valore della controversia, nonché tenuto conto delle attività difensive che risultano effettivamente espletate. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147 e va distratta in favore dell'avv.
Roberto Germoleo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2875/2021 R.G., promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1) dichiara l'inadempimento di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di riconsegna del ponteggio, oggetto del contratto di nolo sottoscritto tra le parti in data 12.02.2020;
2) ordina alla società convenuta l'immediata restituzione del ponteggio, oggetto del suddetto contratto di nolo;
3) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
4) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condanna la convenuta in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà che liquida come segue: €. 460,00 per la fase di studio, €. 400,00 per la fase introduttiva, €. 850,00 per la fase istruttoria ed €. 900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.610,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 72,75 pari alla metà delle spese documentate.
Distrazione in favore dell'avv. Roberto Germoleo. Così deciso in Reggio Calabria, lì 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Maria Crucitti
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