Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00802/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2025, proposto da
Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Sara Richetto, con domicilio eletto presso lo studio Sara Richetto in Torino, via Luigi Mercantini n. 6;
contro
Comune di Giaglione, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LT A.S.D., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Carena, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Rosta, 13;
Regione Piemonte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 112 del 17/06/2025 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaglione, nella parte in cui dispone: (i) di formalizzare l’aggiudicazione alla ditta LT A.S.D. per l’affidamento in concessione pluriennale, per le sole finalità faunistico venatorie, di fondi rustici comunali; (ii) di concedere la disponibilità dei terreni alla ditta aggiudicataria, nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e nelle more della formalizzazione del provvedimento di concessione dei terreni, al fine di poter formulare la richiesta di concessione di cui all’art. 6 del Testo Coordinato di cui ai “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turisticovenatorie (Art. 20 L.R. 70/1996 e s.m.i.)”; (iii) di trasmette il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria affinché possa provvedere nei premi previsti a formulare la richiesta della concessione di cui al succitato art. 6 del Testo coordinato al Settore Regionale competente;
nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso al procedimento e di ogni eventuale statuizione tra cui, in particolare:
a) Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 della seduta del 09/06/2025;
b) Allegata tabella di attribuzione dei punteggi attribuiti dalla medesima Commissione alle offerte presentate dai concorrenti;
c) Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 della seduta del 09/06/2025;
d) Risposta fornita a mezzo PEC in data 16/06/2025 dal Comune di Giaglione all’istanza di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto di non dover chiedere alcuna giustificazione all’aggiudicatario sull’offerta economica formulata, essendo la gara stata bandita con R.D. 827/1924 senza previsione di anomalia dell’offerta;
e contestuale imposizione
i) al Comune di Giaglione, di non procedere alla concessione ad uso venatorio dei terreni comunali all'associazione sportiva LT, né alla sua disciplina;
ii) alla Regione Piemonte a non rilasciare la concessione di cui all’art. 6, comma 4, del Testo Coordinato di cui sopra per la costituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria comprendente i terreni del Comune di Giaglione all’LT A.S.D.;
nonché per la conseguente
I) aggiudicazione della procedura in oggetto all’odierna ricorrente Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea;
II) declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della eventuale concessione e del relativo disciplinare eventualmente deliberati e stipulati dal Comune di Giaglione con la controinteressata LT a.s.d.;
e per la condanna
del Comune di Giaglione ad assegnare la concessione dei fondi rustici comunali, per le sole finalità faunistico venatorie, all’A.F.V. Val Clarea per tutto il periodo oggetto di gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giaglione e di LT A.S.D.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. RA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale e notificato il 3 luglio 2025 l’Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione n. 112 del 17 giugno 2025 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaglione, nella parte in cui questa disponeva l’aggiudicazione in concessione novennale alla ditta LT A.S.D. per le sole finalità faunistico venatorie, di fondi rustici comunali, concedendole la disponibilità dei terreni nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e nelle more della formalizzazione del provvedimento di concessione dei terreni oltre a tutti gli altri atti connessi e per la condanna del Comune ad assegnare la concessione degli stessi fondi alla ricorrente.
Esponeva in fatto la ricorrente che il Comune di Giaglione aveva proceduto ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 827 del 1924 mediante pubblico incanto con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui all’art. 3 R.D. 2440 del 1923 e l’offerta economica avrebbe dovuto essere in aumento rispetto al valore del canone annuo dovuto al Comune e posto a base di gara nella misura di € 20.000,00 per una concessione novennale eventualmente rinnovabile definitivamente rilasciabile dopo la concessione regionale necessaria alla gestione dei terreni secondo il regime privatistico dell’azienda faunistico-venatoria, ai sensi dell’art. 20 l.r. Piemonte 70 del 1996; venivano descritte le modalità di gara, articolata su tre buste, la busta A con la documentazione amministrativa, la busta B con l’offerta tecnica per l’attribuzione di 70 punti e la busta C con l’offerta economica per l’attribuzione di altri 30 punti, i titoli della ricorrente medesima, la destinazione dei terreni ed il ruolo dei Comuni e successivamente in diritto venivano sollevate le seguenti censure:
In via principale: Omessa esclusione della LT dalla procedura di gara. Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica; violazione di legge con particolare riferimento all’art. 73, lett. c) del R.D. 827 del 1924, della legge di gara con riferimento sia alla segretezza dell'offerta economica sia alla possibilità della sua conoscenza da parte dei Commissari solamente dopo la conclusione dell'offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi. In breve l’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva espressamente un accenno alla quantificazione dell’offerta economica e la possibilità di aumentarla, contravvenendo quindi al principio generale della precedenza dell’esame dell’offerta tecnica, oltre che in spregio al principio della segretezza.
B.2) In via subordinata: Illegittimità ed erroneità delle valutazioni rese dalla Commissione sull’offerta tecnica presentata dalla contro-interessata La censura che precede appare dirimente per la definizione del presente giudizio, dal momento che dall’esclusione della contro-interessata LT conseguirebbe automaticamente la concessione dei fondi comunali oggetto della procedura alla odierna ricorrente, piazzatasi al secondo posto nella graduatoria di gara. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse inammissibile l’offerta presentata da LT, si rilevano i seguenti ulteriori profili di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
B.2.1. Violazione della legge di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza nella valutazione dell’offerta tecnica, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione dell’art. 11 della L. 157 del 1992. Il disciplinare prevedeva 6 criteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, a loro volta suddivisi in sub criteri. In merito al criterio B1 sulle pregresse esperienze in materia di aziende faunistico venatorie il punteggio attribuito al responsabile dell’aggiudicataria è del tutto errato.
B.2.2 Violazione della legge di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza nella valutazione dell’offerta tecnica, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Il progetto di implementazione dell’azienda – criterio B3 - appare generico e ripetitivo dell’esistente.
B.2.3 Violazione della legge di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza nella valutazione dell’offerta tecnica. L’attribuzione del punteggio di cui criterio B4, ossia “proposte aggiuntive e complementari/integrative rispetto ai diritti acquisiti dai cacciatori locali” è del tutto inconferente e peggiorativo rispetto ai diritti attuali dei cacciatori nella Val Clarea. La dovuta rimodulazione del punteggio porterebbe a risultati del tutto diversi sulle offerte tecniche.
B.3) Illegittimità ed erroneità delle valutazioni rese dalla Commissione sull’offerta economica presentata dalla contro-interessata. Omessa verifica sulla sostenibilità dell’offerta economica. Eccesso di potere per manifesta illogicità della procedura. L’offerta economica dell’aggiudicataria è del tutto insostenibile considerando che i proventi derivano dai contributi dei cacciatori cui va aggiunto il costo necessario per ottemperare a tutte le promesse fatte in sede di offerta tecnica, pena l’applicazione di penali.
C) Illegittimità della determinazione n. 112 del 17 giugno 2025 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaglione, nella parte in cui dispone la concessione anticipata dei terreni alla aggiudicataria. Violazione del R.D. 827 del 1924. Eccesso di potere. La determinazione n. 112/2025 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaglione ha disposto, tra il resto, di concedere la disponibilità dei terreni all’aggiudicataria, nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e nelle more della formalizzazione del provvedimento di concessione dei terreni è illegittima perché dà in concessione terreni in uso alla ricorrente fino al 31 gennaio 2026, né il R.D. 827 del 1924 prevede il provvedimento di esecuzione anticipata, contenuto solo dal vigente codice dei contratti.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e chiedeva altresì la sospensione cautelare della determinazione principalmente impugnata, ma tale domanda veniva respinta da questo Tribunale con ordinanza 10 settembre 2025 n. 407, ordinanza che però veniva riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza 20 novembre 2025 n. 4194.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione dopo la presentazione di ulteriori memorie depositate dalle parti costituite.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, data l’assorbente fondatezza della censura sollevata in via principale e concernente la dovuta mancata esclusione dalla controinteressata LT A.S.D. della procedura concorsuale per l’affidamento dei fondi per finalità faunistico-venatorie all’interno della Val Clarea, dato che appare del tutto evidente che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenesse espressamente la quantificazione dell’offerta economica con la possibilità di aumentarla, all’interno dell’offerta tecnica, contravvenendo così al principio generale che richiede che tale offerta precedenza venga esaminata prima dell’offerta economica nella piena segretezza dei contenuti di questa ultima.
Il canone annuo posto a base di gara dal Comune di Giaglione era di €. 20.000,00 annui per una concessione novennale eventualmente rinnovabile e la busta B della LT – offerta tecnica - specifica in carattere grassetto “ Si desidera che la prima offerta economica venisse rivalutata in proporzione alla mia attuale proposta tecnica, nella quale l’importo di €. 50.000,00 potrà essere aumentato a €. 60.000,00, qualora venga convertito in interventi da realizzare sia nell’area dell’AFV, sia - pure specificamente - nel territorio del Comune di Giaglione. Tali interventi potranno riguardare attività in ambito fondiario, gestione PMO, manutenzione del verde pubblico, pulizia delle strade anche in caso di neve, sistemazione di canali e sentieristica (…)”.
Ora l’avviso d’asta per l’affidamento dei fondi rustici comunali stabiliva all’art. 3 che la procedura di gara sarebbe stata esperita mediante pubblico incanto, con il sistema delle offerte segrete a favore della migliore offerta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui all’art. 3 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed agli artt. 73, comma 1, lettera c) e 76 comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, quindi seguendo la regola delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
Il principio dell’offerta segreta richiede la separazione tra offerta tecnica ed offerta economica la quale segue una triplice regola: a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione; b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa); c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.
Anche se tale divieto non può essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto, la giurisprudenza afferma che “ possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara ” (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167), ammettendo quindi l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il “ prezzo ” dell’appalto (Cons. Stato, V, n. 8011 del 2022; Cons. Stato, V, n. 273 del 2020; Cons. Stato, V, n. 3609 del 2018).
Nel caso di specie invece non solo l’offerta economica è stata indicata nei suoi termini precisi, ma si è anche indicata una sua modulazione condizionata da una serie di elementi dell’offerta tecnica che l’avrebbero potuta portare ad una somma superiore, vale a dire al 200% della cifra a base d’asta, mentre il disciplinare di gara stabiliva che l’offerta tecnica avrebbe dovuto contenere la documentazione indicata al capitolo 10 del presente Disciplinare di gara al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi, ossia i dati utili per i criteri di valutazione fondati sugli anni di esperienza maturati in simili gestioni, sul progetto di gestione dell’intera area - la sua valorizzazione delle risorse naturali, delle iniziative didattiche e turistiche da svolgersi in loco, della manutenzione ordinaria e ripristinatoria - sui progetti di gestione implementatoria, sulle eventuali iniziative aggiuntive.
Come si legge, nessuna indicazione economica è prevista, ma questa sarà invece contenuta nella busta C in cifra ed in lettere.
A prescindere dalla già citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, lo stesso organo si è già precedentemente espresso in questo senso ed in termini ancor più perentori nei casi in cui la disciplina di una procedura concorsuale è governata dall’art. 73 co. 1 lett. c) R.D. 827 del 1924del 23/05/1924 n. 827 secondo cui la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica avviene mediante la presentazione di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta; tale regola è una manifestazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo, infatti, la segretezza preordinata a garantire il rispetto della par condicio tra concorrenti partecipanti a procedure di tipo competitivo-selettivo.
Ove la legge speciale prevede che la gara avrebbe seguito il metodo delle “offerte segrete in aumento, come previsto dall’art. 73 lettera C) del medesimo R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e ss. mm. e ii.” e ove il disciplinare di gara stabilisca in modo del tutto chiaro che una è l’offerta tecnica, l’altra l’offerta economica, non si può che rilevare l’assolutezza del modus procedendi della stazione appaltante non solo nella segretezza dell’offerta economica, ma ancor più che l’offerta tecnica nel suo esame non possa essere influenzata dal offerta economica e che quindi la sequenza dell’apertura delle buste sia un elemento necessario per preservare l’imparzialità della scelta del miglior affidatario. Ne discende che l’offerta tecnica non può contenere in toto quella che sarà l’offerta economica.
La giurisprudenza ha affermato che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone la segretezza delle offerte economiche per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale) trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’ iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335; Cons. St., V, 20 luglio 2016, n. 3287).
“Donde, la conclusione secondo cui il principio di separazione tra documentazione amministrativa e documentazione inerente l’offerta, con conseguente necessità di garantire la segretezza di quest’ultima a tutela dell’imparzialità dell’operato della Stazione appaltante, rinverrebbe il proprio ambito elettivo di applicazione soltanto allorché il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non anche quello automatico e privo di discrezionalità alcuna del prezzo più basso” (Cons. Stato, VII^, 7 agosto 2023, cit.).
Ma del tutto dirimente nella controversia in esame è la pronuncia cautelare n. 4194 del 2025 con cui il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale: detta ordinanza recita infatti senza la possibilità di spazi interpretativi che: “ le censure proposte dall’appellante evidenziano profili di fondatezza, con particolare riguardo alla violazione – commessa dall’aggiudicataria - delle regole concernenti la necessaria separazione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica, con la conseguente alterazione della parità fra i concorrenti, incidente sulla trasparenza e obiettività dell’assegnazione dei punteggi tecnici; è ragionevole prevedere che detta violazione, se definitivamente accertata in sede di merito, possa comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura selettiva, con il conseguente affidamento della concessione all’unico concorrente rimasto in gara ;”.
Ora, come si è potuto rilevare, il disciplinare di gara determina due spazi assolutamente diversi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, disegnando due ruoli del tutto separati, dal che non può che derivare quell’accertamento dell’illegittima confusione dei due aspetti all’interno della domanda di partecipazione.
Per le ragioni ora esposte il ricorso deve essere accolto ed accertata la mancata esclusione dalla gara dell’LT, va annullato l’affidamento dei fondi rustici comunali a questa ultima.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento principalmente impugnato.
Condanna la controinteressata ed il Comune di Giaglione alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in complessivi €. 2.000,00 oltre oneri accessori cadauno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RO |
IL SEGRETARIO