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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 8654/2025 , introdotto da
(ROMA (RM), 07/08/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BIANCO GIULIA;
e da (COSENZA (CS), Parte_2
27/05/1983), con il patrocinio dell'avv. TOMMASETTI FEDERICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato alla madre la quale potrà compiere tutti gli Persona_1
atti previsti nell'interesse del minore secondo le disposizioni sull'affidamento super esclusivo;
2
2) Il minore continuerà ad abitare con la madre la sorellina ed il marito della madre, presso la casa familiare sita in Roma Via Casale Saraceno, 33, di proprietà esclusiva della Sig.ra
Pt_2
3) il Sig. non avrà obblighi economici nei confronti del minore 4) Per quanto Pt_1
concerne l'assegno unico spettante al minore, le parti concordano che lo stesso venga richiesto per l'intero dalla madre
5) Qualunque spesa straordinaria riguardante le esigenze del figlio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle attinenti gite scolastiche, trasferte sportive, nonché
quelle medico-sanitarie, verrà decisa e sostenuta interamente dalla madre. In particolare, i
Ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese tutte, mediche, ludiche ricreative e di Studio
riguardanti il minore A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, logopedia. In ogni caso sono compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore, e rispondenti ad una situazione di fatto già da tempo stabilizzata, come ben chiarito dalle parti in udienza. 3
Le spese di lite sono compensate come da domanda.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in Per_1
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 09/10/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 8654/2025 , introdotto da
(ROMA (RM), 07/08/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BIANCO GIULIA;
e da (COSENZA (CS), Parte_2
27/05/1983), con il patrocinio dell'avv. TOMMASETTI FEDERICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato alla madre la quale potrà compiere tutti gli Persona_1
atti previsti nell'interesse del minore secondo le disposizioni sull'affidamento super esclusivo;
2
2) Il minore continuerà ad abitare con la madre la sorellina ed il marito della madre, presso la casa familiare sita in Roma Via Casale Saraceno, 33, di proprietà esclusiva della Sig.ra
Pt_2
3) il Sig. non avrà obblighi economici nei confronti del minore 4) Per quanto Pt_1
concerne l'assegno unico spettante al minore, le parti concordano che lo stesso venga richiesto per l'intero dalla madre
5) Qualunque spesa straordinaria riguardante le esigenze del figlio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle attinenti gite scolastiche, trasferte sportive, nonché
quelle medico-sanitarie, verrà decisa e sostenuta interamente dalla madre. In particolare, i
Ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese tutte, mediche, ludiche ricreative e di Studio
riguardanti il minore A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, logopedia. In ogni caso sono compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore, e rispondenti ad una situazione di fatto già da tempo stabilizzata, come ben chiarito dalle parti in udienza. 3
Le spese di lite sono compensate come da domanda.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in Per_1
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 09/10/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi