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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1.Dott.ssa Maria Mitola Presidente
2. Dott. Michele Prencipe Consigliere
3.Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al nr. Rg. 1324/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Longo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari;
- appellata - nonché di
Controparte_2
(già , in persona del pro
[...] Controparte_3 CP_4 tempore;
- appellato contumace –
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 4.11.2025
Fatto.
Con ricorso depositato in data 05.08.2025, interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 444/2025, pubblicata il 06.02.2025 e non notificata, tramite la quale il
Tribunale di Bari rigettava l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01420189007543270/000 che gli era stata notificata in data 08.06.2018, relativa alla pagina 1 di 7 cartella di pagamento n. 01420150016922886000, a sua volta fondata su un'ordinanza ingiunzione presuntivamente notificata nel 2011 ed inerente una violazione amministrativa ex art. 3, L. n. 898/1986, elevata dal
[...]
(già . Controparte_2 Controparte_3
All'uopo, premetteva:
- che, in data 09.07.2018, aveva promosso l'opposizione, convenendo, dinanzi al
Tribunale di Bari, il e l' per chiedere l'annullamento e la revoca CP_5 CP_6 dell'intimazione opposta, in quanto fondata su una cartella esattoriale già revocata, riferita oltretutto ad un'ordinanza ingiunzione mai notificata ed inerente un illecito amministrativo mai commesso da esso opponente;
- che, infatti, il processo penale per aver utilizzato indebitamente aiuti comunitari, riferiti agli anni 2000 - 2003, si era concluso con sentenza di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) n. 2114/2011, passata in giudicato e, pertanto, l'Agea aveva emesso (in data
23.09.2013) un provvedimento di archiviazione, con cui aveva ordinato al la CP_5 chiusura di tutte le posizioni debitorie pendenti aperte a suo nome da ogni registro debitorio;
- che anche la cartella di pagamento oggetto di opposizione era stata annullata dal
Tribunale di Bari, con sentenza n. 4759/2018;
- che, all'udienza di prima comparizione dinanzi al tribunale di Bari, il era stato CP_5 dichiarato contumace, mentre l' , costituendosi, aveva eccepito il difetto di CP_6 legittimazione passiva, nonché l'efficacia della cartella esattoriale richiamata nella intimazione opposta;
- che il Tribunale di Bari, in data 06.02.2025, con la sentenza n. 444/2025, aveva rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite con l' ; CP_6
- che detta sentenza era ingiusta ed illegittima, in quanto il Giudice di prime cure aveva invertito l'onere della prova, ritenendo che esso opponente avrebbe dovuto indicare gli estremi - ed allegare - l'ordinanza ingiuntiva, senza considerare che aveva eccepito la nullità e/o annullabilità dell'intimazione opposta proprio sul presupposto della mancata notifica dell'ordinanza in questione, quale titolo fondante la successiva azione di riscossione;
- che sussisteva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n.
150/2011 sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di opposizione a intimazioni di pagamento e/o cartelle esattoriali fondate su sanzioni amministrative ex L. 689/81 elevate dalla P.A., nonché l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 2 c.c., avendo pagina 2 di 7 il Giudice del primo grado omesso di considerare i fatti comprovanti l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria vantata, in uno alla documentazione depositata in giudizio, attestante l'inesistenza della violazione amministrativa, presupposto della cartella richiamata nell'intimazione opposta;
- che riproponeva le eccezioni sollevate e disattese dal Tribunale;
tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva di annullare e revocare l'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' la quale resisteva all'appello Controparte_1 evidenziando:
- che l'opposizione era stata proposta tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 6, d.lgs.
n. 150/2011, poiché l'intimazione di pagamento dell' Controparte_7 era stata notificata l'8.06.2018, ma l' aveva proposto opposizione
[...] Pt_1 con atto di citazione notificato il 9.7.2018 ed iscritto a ruolo il 12.07.2018;
- che, infatti, con ordinanza del 18.10.2019, «tenuto conto delle contestazioni sollevate»
(relative all'inesistenza ab origine del credito rinveniente da ordinanza ingiunzione per omessa o inesistente notifica) e dopo aver correttamente qualificato l'opposizione come
«opposizione a ordinanza ingiunzione, da proporsi nelle forme prescritte dall'art. 6 d. lgs.
150/11», il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito, rilevando che si sarebbe dovuto comunque verificare, anche d'ufficio, «la tempestività dell'opposizione con riferimento alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, equivalente al deposito dell'atto introduttivo in cancelleria;
a fronte della notifica dell'intimazione, avvenuta il giorno
8.6.2018, sussisterebbe quindi un profilo di tardività»;
- che, nel prosieguo di causa, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
21.04.2022, aveva ribadito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
- che anche la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 09.07.2018, era da ritenersi tardiva, perché notificata il trentunesimo giorno successivo alla notifica dell'intimazione di pagamento;
- che il Tribunale (in diversa composizione) non aveva poi, al momento della decisione, esaminato la questione sulla tardività dell'opposizione.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado.
Ritualmente notificato l'atto di appello al Controparte_3 questo rimaneva contumace. pagina 3 di 7 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.11.2025.
Diritto.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa dell' Controparte_7
è infondata.
[...]
Va premesso, quanto all'asserita qualificazione della domanda quale opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. n. 689/1981 (che, pertanto, avrebbe dovuto proporsi nelle forme del ricorso e nei termini di cui al richiamato art. 6 D.lgs. n.
150/2011, ovverosia nei 30 giorni successivi alla notifica dell'intimazione opposta), che - successivamente all'ordinanza del 17.10.2019, con cui l'istruttore dell'epoca, dopo aver qualificato la domanda come un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, aveva disposto il mutamento del rito - l'istruttore subentrato, all'udienza del 14.10.2021, ha revocato il precedente provvedimento, evidenziando che si trattava di un'opposizione ad intimazione di pagamento da ricondursi nell'alveo degli artt. 615 e 617 c.p.c., e precisamente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ne deriva l'inconsistenza dell'eccezione di tardività dell'opposizione, posto che la qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, regolata dall'art. 615, comma 1, c.p.c., è corretta, ad essa si è rifatto il giudice a quo e va qui ribadita.
Sul punto, sebbene sia impugnata non la cartella esattoriale, ma la successiva intimazione di pagamento, non va trascurato il dato fondamentale che, nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale.
Ne segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto pretese non aventi natura tributaria (come nella specie), la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi).
Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente, qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari).
pagina 4 di 7 Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ad esempio per violazione, del codice della strada) spettano alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n.
12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., allorquando si contesti – come nel concreto - il diritto di procedere ad esecuzione coattiva.
Ciò posto, avendo parte appellante notificato in primo grado l'atto di citazione in data
9.7.2018, ovverosia entro il 30° giorno (ricadendo la scadenza dell'8.7.2018 in giorno festivo), l'opposizione, correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, deve considerarsi del tutto tempestiva.
Sgombrato il campo da tale eccezione e venendo adesso al merito dell'opposizione, essa
è fondata.
Risulta invero dagli atti che, con ricorso del 02.3.2015, la cartella di pagamento n.
01420150016922886000, richiamata, tra le altre, nella intimazione di pagamento, era stata impugnata dall' assieme all'ordinanza ingiunzione n. 1303/2011, Parte_1 emessa sulla scorta delle infrazioni accertate e verbalizzate dalla Guardia di Finanza,
Tenenza di Altamura, in data 18.05.2007.
Con detta ordinanza-ingiunzione, era stata contestata all' la violazione dell'art. 3, L. Pt_1
n. 898/1986 “per avere, unitamente ai sigg.ri , , Parte_1 CP_8 [...]
indotto in errore l'AGEA procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno Pt_2 patrimoniale”.
Ora, sia l'ordinanza ingiunzione che la cartella di pagamento risultano essere state annullate con la sentenza n. 4759/2018, pubblicata il 19.11.2018, emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento avente nr. R.G. 15936/2015, ormai passata in giudicato, come documentato dall' senza contestazione sul punto di parte opposta. Pt_1
Tanto basta per ritenere fondata l'opposizione ed assorbiti gli altri motivi attinenti all'omessa notificazione della ordinanza ingiunzione ed alla carenza dei requisiti formali indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa, stante il definitivo annullamento della cartella di pagamento e dell'ordinanza ingiunzione quale atto prodromico all'intimazione di pagamento n. 01420189007543270/000 oggi opposta.
Né parte opposta ha contestato o fornito alcun elemento utile e decisivo in ordine alla fondatezza e/o attualità della pretesa creditoria.
pagina 5 di 7 Ne deriva che, sul punto, non occorre neppure esaminare nel merito l'insussistenza dell'illecito amministrativo posto alla base della successiva azione di accertamento e di riscossione.
Reputa pertanto la Corte che sia stata definitivamente acclarata l'insussistenza, per difetto di titolo esecutivo, della sanzione amministrativa posta alla base della cartella di pagamento (n. 01420150016922886000) prima e dell'intimazione di pagamento successiva, oggi opposta.
Ne deriva che va accolto integralmente l'appello relativo al mancato annullamento, da parte del Tribunale, dell'intimazione di pagamento relativa alla sola somma di €
61.004,33 portata dalla cartella n. 01420150016922886000, notificata il 15.10.2015
(non risulta che siano state contestate le residue somme relative alle altre cartelle di cui alla intimazione di pagamento in questione, attinenti altri tributi).
In ordine alle spese del doppio grado di lite, queste vanno poste a carico della parte appellata costituita, giusta soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (fase di studio, introduttiva e decisoria, valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate), mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese con il (già , contumace in primo CP_9 CP_5 grado, che non si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 444/2025, pubblicata il 06.02.2025, non notificata, emessa dal Tribunale di
Bari nel giudizio R.G. n. 10344/2018, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_2
;
[...]
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
01420189007543270/000 relativamente alla somma portata dalla cartella
01420150016922886000, notificata il 15.10.2015;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_7 entrambi i gradi di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 per il secondo grado e in € 7.052,00 per il giudizio di primo grado, oltre € 1.138,00 per esborsi, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese tra parte appellante e il
CP_5
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.11.2025. pagina 6 di 7 Il Consigliere rel./est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1.Dott.ssa Maria Mitola Presidente
2. Dott. Michele Prencipe Consigliere
3.Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al nr. Rg. 1324/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Longo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari;
- appellata - nonché di
Controparte_2
(già , in persona del pro
[...] Controparte_3 CP_4 tempore;
- appellato contumace –
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 4.11.2025
Fatto.
Con ricorso depositato in data 05.08.2025, interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 444/2025, pubblicata il 06.02.2025 e non notificata, tramite la quale il
Tribunale di Bari rigettava l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01420189007543270/000 che gli era stata notificata in data 08.06.2018, relativa alla pagina 1 di 7 cartella di pagamento n. 01420150016922886000, a sua volta fondata su un'ordinanza ingiunzione presuntivamente notificata nel 2011 ed inerente una violazione amministrativa ex art. 3, L. n. 898/1986, elevata dal
[...]
(già . Controparte_2 Controparte_3
All'uopo, premetteva:
- che, in data 09.07.2018, aveva promosso l'opposizione, convenendo, dinanzi al
Tribunale di Bari, il e l' per chiedere l'annullamento e la revoca CP_5 CP_6 dell'intimazione opposta, in quanto fondata su una cartella esattoriale già revocata, riferita oltretutto ad un'ordinanza ingiunzione mai notificata ed inerente un illecito amministrativo mai commesso da esso opponente;
- che, infatti, il processo penale per aver utilizzato indebitamente aiuti comunitari, riferiti agli anni 2000 - 2003, si era concluso con sentenza di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) n. 2114/2011, passata in giudicato e, pertanto, l'Agea aveva emesso (in data
23.09.2013) un provvedimento di archiviazione, con cui aveva ordinato al la CP_5 chiusura di tutte le posizioni debitorie pendenti aperte a suo nome da ogni registro debitorio;
- che anche la cartella di pagamento oggetto di opposizione era stata annullata dal
Tribunale di Bari, con sentenza n. 4759/2018;
- che, all'udienza di prima comparizione dinanzi al tribunale di Bari, il era stato CP_5 dichiarato contumace, mentre l' , costituendosi, aveva eccepito il difetto di CP_6 legittimazione passiva, nonché l'efficacia della cartella esattoriale richiamata nella intimazione opposta;
- che il Tribunale di Bari, in data 06.02.2025, con la sentenza n. 444/2025, aveva rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite con l' ; CP_6
- che detta sentenza era ingiusta ed illegittima, in quanto il Giudice di prime cure aveva invertito l'onere della prova, ritenendo che esso opponente avrebbe dovuto indicare gli estremi - ed allegare - l'ordinanza ingiuntiva, senza considerare che aveva eccepito la nullità e/o annullabilità dell'intimazione opposta proprio sul presupposto della mancata notifica dell'ordinanza in questione, quale titolo fondante la successiva azione di riscossione;
- che sussisteva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n.
150/2011 sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di opposizione a intimazioni di pagamento e/o cartelle esattoriali fondate su sanzioni amministrative ex L. 689/81 elevate dalla P.A., nonché l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 2 c.c., avendo pagina 2 di 7 il Giudice del primo grado omesso di considerare i fatti comprovanti l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria vantata, in uno alla documentazione depositata in giudizio, attestante l'inesistenza della violazione amministrativa, presupposto della cartella richiamata nell'intimazione opposta;
- che riproponeva le eccezioni sollevate e disattese dal Tribunale;
tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva di annullare e revocare l'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' la quale resisteva all'appello Controparte_1 evidenziando:
- che l'opposizione era stata proposta tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 6, d.lgs.
n. 150/2011, poiché l'intimazione di pagamento dell' Controparte_7 era stata notificata l'8.06.2018, ma l' aveva proposto opposizione
[...] Pt_1 con atto di citazione notificato il 9.7.2018 ed iscritto a ruolo il 12.07.2018;
- che, infatti, con ordinanza del 18.10.2019, «tenuto conto delle contestazioni sollevate»
(relative all'inesistenza ab origine del credito rinveniente da ordinanza ingiunzione per omessa o inesistente notifica) e dopo aver correttamente qualificato l'opposizione come
«opposizione a ordinanza ingiunzione, da proporsi nelle forme prescritte dall'art. 6 d. lgs.
150/11», il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito, rilevando che si sarebbe dovuto comunque verificare, anche d'ufficio, «la tempestività dell'opposizione con riferimento alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, equivalente al deposito dell'atto introduttivo in cancelleria;
a fronte della notifica dell'intimazione, avvenuta il giorno
8.6.2018, sussisterebbe quindi un profilo di tardività»;
- che, nel prosieguo di causa, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
21.04.2022, aveva ribadito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
- che anche la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 09.07.2018, era da ritenersi tardiva, perché notificata il trentunesimo giorno successivo alla notifica dell'intimazione di pagamento;
- che il Tribunale (in diversa composizione) non aveva poi, al momento della decisione, esaminato la questione sulla tardività dell'opposizione.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado.
Ritualmente notificato l'atto di appello al Controparte_3 questo rimaneva contumace. pagina 3 di 7 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.11.2025.
Diritto.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa dell' Controparte_7
è infondata.
[...]
Va premesso, quanto all'asserita qualificazione della domanda quale opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. n. 689/1981 (che, pertanto, avrebbe dovuto proporsi nelle forme del ricorso e nei termini di cui al richiamato art. 6 D.lgs. n.
150/2011, ovverosia nei 30 giorni successivi alla notifica dell'intimazione opposta), che - successivamente all'ordinanza del 17.10.2019, con cui l'istruttore dell'epoca, dopo aver qualificato la domanda come un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, aveva disposto il mutamento del rito - l'istruttore subentrato, all'udienza del 14.10.2021, ha revocato il precedente provvedimento, evidenziando che si trattava di un'opposizione ad intimazione di pagamento da ricondursi nell'alveo degli artt. 615 e 617 c.p.c., e precisamente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ne deriva l'inconsistenza dell'eccezione di tardività dell'opposizione, posto che la qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, regolata dall'art. 615, comma 1, c.p.c., è corretta, ad essa si è rifatto il giudice a quo e va qui ribadita.
Sul punto, sebbene sia impugnata non la cartella esattoriale, ma la successiva intimazione di pagamento, non va trascurato il dato fondamentale che, nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale.
Ne segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto pretese non aventi natura tributaria (come nella specie), la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi).
Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente, qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari).
pagina 4 di 7 Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ad esempio per violazione, del codice della strada) spettano alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n.
12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., allorquando si contesti – come nel concreto - il diritto di procedere ad esecuzione coattiva.
Ciò posto, avendo parte appellante notificato in primo grado l'atto di citazione in data
9.7.2018, ovverosia entro il 30° giorno (ricadendo la scadenza dell'8.7.2018 in giorno festivo), l'opposizione, correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, deve considerarsi del tutto tempestiva.
Sgombrato il campo da tale eccezione e venendo adesso al merito dell'opposizione, essa
è fondata.
Risulta invero dagli atti che, con ricorso del 02.3.2015, la cartella di pagamento n.
01420150016922886000, richiamata, tra le altre, nella intimazione di pagamento, era stata impugnata dall' assieme all'ordinanza ingiunzione n. 1303/2011, Parte_1 emessa sulla scorta delle infrazioni accertate e verbalizzate dalla Guardia di Finanza,
Tenenza di Altamura, in data 18.05.2007.
Con detta ordinanza-ingiunzione, era stata contestata all' la violazione dell'art. 3, L. Pt_1
n. 898/1986 “per avere, unitamente ai sigg.ri , , Parte_1 CP_8 [...]
indotto in errore l'AGEA procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno Pt_2 patrimoniale”.
Ora, sia l'ordinanza ingiunzione che la cartella di pagamento risultano essere state annullate con la sentenza n. 4759/2018, pubblicata il 19.11.2018, emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento avente nr. R.G. 15936/2015, ormai passata in giudicato, come documentato dall' senza contestazione sul punto di parte opposta. Pt_1
Tanto basta per ritenere fondata l'opposizione ed assorbiti gli altri motivi attinenti all'omessa notificazione della ordinanza ingiunzione ed alla carenza dei requisiti formali indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa, stante il definitivo annullamento della cartella di pagamento e dell'ordinanza ingiunzione quale atto prodromico all'intimazione di pagamento n. 01420189007543270/000 oggi opposta.
Né parte opposta ha contestato o fornito alcun elemento utile e decisivo in ordine alla fondatezza e/o attualità della pretesa creditoria.
pagina 5 di 7 Ne deriva che, sul punto, non occorre neppure esaminare nel merito l'insussistenza dell'illecito amministrativo posto alla base della successiva azione di accertamento e di riscossione.
Reputa pertanto la Corte che sia stata definitivamente acclarata l'insussistenza, per difetto di titolo esecutivo, della sanzione amministrativa posta alla base della cartella di pagamento (n. 01420150016922886000) prima e dell'intimazione di pagamento successiva, oggi opposta.
Ne deriva che va accolto integralmente l'appello relativo al mancato annullamento, da parte del Tribunale, dell'intimazione di pagamento relativa alla sola somma di €
61.004,33 portata dalla cartella n. 01420150016922886000, notificata il 15.10.2015
(non risulta che siano state contestate le residue somme relative alle altre cartelle di cui alla intimazione di pagamento in questione, attinenti altri tributi).
In ordine alle spese del doppio grado di lite, queste vanno poste a carico della parte appellata costituita, giusta soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (fase di studio, introduttiva e decisoria, valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate), mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese con il (già , contumace in primo CP_9 CP_5 grado, che non si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 444/2025, pubblicata il 06.02.2025, non notificata, emessa dal Tribunale di
Bari nel giudizio R.G. n. 10344/2018, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_2
;
[...]
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
01420189007543270/000 relativamente alla somma portata dalla cartella
01420150016922886000, notificata il 15.10.2015;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_7 entrambi i gradi di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 per il secondo grado e in € 7.052,00 per il giudizio di primo grado, oltre € 1.138,00 per esborsi, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese tra parte appellante e il
CP_5
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.11.2025. pagina 6 di 7 Il Consigliere rel./est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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