Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00290/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1414 del 2019, proposto da:
- RI DR OR, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Renna, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Cellino San Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Lolli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento tacito di diniego opposto dal Comune di Cellino San Marco alla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 del 12 giugno 2019, prot. n. 6134;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, dell’ordinanza n. 8 del 22 gennaio 2019 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cellino San Marco.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San Marco.
Visti gli atti della causa.
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra OR è comproprietaria, unitamente ai due fratelli OR ON e OR SE, di un terreno ricadente in agro di Cellino San Marco, alla via Vicinale Maruetti della Contrada Chiuruzzi.
- all’interno del lotto insiste un fabbricato abusivo - consistente in un piano terra di 94 mq e un piano primo di 36 mq - oggetto dapprima dell’istanza di sanatoria in data 10 giugno 2010, prat. n. 44/10, respinta con d.d. prot. n. 13625 del 2 novembre 2010, e, poi, dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 12 giugno 2013.
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2018, inoltre, l’A.c. verificava non soltanto la mancata esecuzione della citata ordinanza sanzionatoria ma, anche, la realizzazione abusiva di un nuovo corpo di fabbrica, insistente sul confine ovest della proprietà e avente dimensione in pianta pari a m 3,73 x 2,15, con un’altezza media di m 2,40.
- veniva dunque emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica una nuova ordinanza di demolizione, la n. 8 del 22 gennaio 2019.
- con istanza prot. n. 1123 del 29 gennaio 2019 la sig.ra OR RI DR presentava un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, relativa tanto al fabbricato di circa 8 mq oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 8/2019 quanto, pure, a quello principale già oggetto del diniego di sanatoria prot. n. 13625 del 2 novembre 2010 e, poi, dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 12 giugno 2013.
- detta istanza veniva quindi integrata da un’istanza successiva, del 5 marzo 2019, cui erano allegati elaborati progettuali e Relazione tecnica, nella quale si faceva riferimento ad un frazionamento e alla conseguente acquisizione di altro terreno per ingrandire la particella ai fini del rispetto delle distanze dal confine - evenienza che l’A.c., peraltro, deduce non essere poi avvenuta .
- con nota acquisita al protocollo comunale in data 12 giugno 2019, n. 6134, infine, la sig.ra OR ulteriormente corroborava la propria domanda di sanatoria con una serie di argomentazioni di carattere tecnico-giuridico rivolte a ribadire la doppia conformità delle opere de quibus .
- nel silenzio dell’A.c., dovendo intendersi l’istanza di sanatoria “ respinta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 3, d.P.R. nr. 380/2001 ” (v. pag. 3 del ricorso), veniva proposta la presente impugnazione, così articolata: a) eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta dell’azione amministrativa; carenza istruttoria ed erroneità dei presupposti; contraddittorietà; violazione del principio del giusto procedimento; b) eccesso di potere per irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa sotto altro profilo; violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo; violazione art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
2.- Ritenuto che:
- « L’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 … configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’Amministrazione. Pertanto, una volta decorsi inutilmente i richiamati sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito » (tra le ultime, T.A.R. Campania Napoli, III, 29 luglio 2021, n. 5337).
- nel caso in esame, dunque, decorrente dal 5 marzo 2019 il termine di sessanta giorni di cui all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il provvedimento tacito di silenzio rifiuto si formava il 4 maggio 2019 e lo stesso andava quindi impugnato entro il 3 luglio 2019, laddove il presente ricorso veniva notificato in data 11 ottobre 2019.
- l’odierna ricorrente non dimostra in alcun modo la fondatezza della propria prospettazione, secondo cui quella presentata il 12 giugno 2019, e dunque successivamente al provvedimento tacito di diniego, sarebbe un’autonoma domanda di sanatoria, idonea a giustificare l’avvio di un ulteriore, nuovo procedimento: dagli atti del giudizio, difatti, emerge soltanto l’allegazione al Comune di una sorta di nota difensiva rivolta a ribadire la fondatezza dell’istanza già avanzata - e ormai respinta -, senza alcun elemento di concreta novità.
- il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile, perché relativo a un provvedimento di diniego tacito in ipotesi riferito a un’istanza del 12 giugno 2019, laddove invece lo stesso si era formato in precedenza, e in specie, per quanto esposto, il 4 maggio 2019.
- pur astrattamente prescindendo dalle ragioni d’inammissibilità del ricorso fin qui descritte, peraltro, va ribadito come il fabbricato abusivo composto dal piano terra di 94 mq e dal piano primo di 36 mq, e dunque quello di maggior consistenza, avesse già formato oggetto dell’istanza di sanatoria in data 10 giugno 2010, prat. n. 44/10, respinta con d.d. prot. n. 13625 del 2 novembre 2010, e, poi, dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 12 giugno 2013, provvedimenti mai gravati e dunque inoppugnabili.
- la particolarità della vicenda giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1414 del 2019 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022’ con l’intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | ON Pasca |
IL SEGRETARIO