TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3196/2023 promossa da
- (C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
in Roma, P.zza Apollodoro n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE MARTINIS
MASSIMO e dall'avv. PETILLO FRANCESCO, presso il cui studio in Roma, Via Panama
n. 86, è elettivamente domiciliata;
parte attrice - opponente
contro
- (C.F. ), con sede in Bolzano, Via Maso della Pieve Controparte_1 P.IVA_2
n. 2/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MARCELLO PAOLO e dall'avv.
MASTROIANNI GIUSEPPE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Lamezia Terme (CZ), Via Savutano n. 92;
parte convenuta - opposta
1 con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/2023 d.d. 28.08.2023.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 05.02.2025
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, revocare e/o
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo Nr. 1011/23 /RG 2338/23) reso dal Tribunale
Civile di Bolzano in data 28.8.23 in quanto emesso per importi non dovuti dalla società
a socio unico e, comunque, non esigibili. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori
che si dichiarano antistatari in conformità alla nota spese che verrà depositata unitamente
alla memoria conclusionale.”
dei procuratori di parte opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
- accertare e dichiarare interamente dovuta la somma prevista nel decreto ingiuntivo
opposto e per l'effetto;
- confermare in toto il decreto giuntivo opposto;
- rigettare tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi su esplicitati;
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori e rimborso forfettario
15% da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di non
averli percepiti e anticipati direttamente dall'assistito.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 10.10.2023 Parte_2
2
[...] Cont (breviter ha evocato in giudizio (breviter ), chiedendo la Pt_1 Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1011/2023 d.d. 28.08.2023, emesso dal Tribunale di
Bolzano per l'importo di € 19.735,39, oltre interessi e spese di procedura, in relazione a crediti derivanti dalla prestazione di servizi di consulenza.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: Pt_1
Cont
- con i contratti di consulenza d.d. 02.12.2019 avrebbe affidato a un incarico Pt_1
finalizzato ad ottenere la rideterminazione delle rendite catastali e delle relative imposte per gli immobili di sua proprietà ubicati in Roma alla Via Luciani n. 41, alla Via Siponto, alla
Via Beccaria n. 94/96 ed alla Via Viganò, come identificati nell'allegato A ai contratti;
- all'art. 5, punto 1, i contratti avrebbero previsto i seguenti corrispettivi da erogarsi in
Cont favore della : i) un compenso retainer, a titolo di rimborso spese forfettario di €
6.356,00 oltre IVA, corrisposto a fronte delle fatture nn. 138/19 e 156/19 per complessivi €
7.532,00, relative all'immobile di Via Beccaria e Via Viganò, ed un compenso retainer di €
6.434,00, IVA compresa, corrisposto a fronte delle fatture nn. 3/20 e 132/23, relative all'immobile di Via Luciani e di Via Siponto;
ii) un compenso variabile quale corrispettivo determinato in misura percentuale sul risparmio delle imposte IMU e Tasi ottenuto a seguito della determinazione della nuova rendita catastale, così come rettificata e/o accertata dagli Uffici competenti;
iii) un compenso variabile pari al 40% dell'ammontare di eventuali rimborsi o crediti per maggiori somme versate negli anni precedenti;
Cont
- in esecuzione dell'incarico la società avrebbe provveduto ad inoltrare istanza per la rideterminazione della rendita catastale per i cennati cespiti, dalla quale sarebbe risultata una nuova rendita di € 44.253,60 per l'immobile Via Luciani e di € 65.827,12 per l'immobile di Via Beccaria;
- il risparmio IMU afferente alla rendita rideterminata di Via Luciani sarebbe risultato pari ad € 6.635,05 e per quello di Via Beccaria di € 9.541,50;
- le istanze di rideterminazione non sarebbero state accolte dall'Agenzia delle Entrate di
3 Roma, che in data 27.01.2022 avrebbe notificato a avvisi di accertamento relativi Pt_1
ai suindicati immobili;
- la società avrebbe proposto distinti ricorsi avverso gli indicati avvisi di Pt_1
accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
- l'art.
6.4 dei contratti di consulenza prevederebbe l'obbligo della committente al pagamento del compenso variabile, come definito all'art. 5.1, da calcolarsi sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte IMU/TASI ottenuto dalla nuova rendita catastale come proposta da CFC, nell'ipotesi in cui la medesima ritenesse di non avviare l'attività di contenzioso tributario per il mancato riconoscimento della nuova rendita catastale proposta,
ovvero ove “il committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui all'allegato A per cui l'advisor abbia concluso le attività di ridetermina e l'acquirente non intendesse proseguire nel presente contratto”;
- al punto 5.3 dei menzionati contratti si prevederebbe che “nel caso in cui non si ottenesse
alcuna revisione della rendita catastale a seguito delle attività oggetto di questo incarico,
nessun importo sarà dovuto all'advisor, fatto salvo per quanto ricevuto come compenso retainer e quanto espressamente previsto all'art. 6.4”;
-nelle more dei contenziosi tributari pendenti avrebbe alienato sia il cespite di Via Pt_1
Beccaria che quello di Via Luciani;
- con lettera mail del 13.06.2023 il dott. patrocinante di nei Persona_1 Pt_1
Cont contenziosi e legale rappresentante della , avrebbe comunicato che in relazione al ricorso proposto per gli immobili di Via Cesare Beccaria-Via Vigo Viganò, stante l'intervenuta alienazione del cespite di Via Beccaria, avrebbe depositato rinuncia agli atti del procedimento ed avrebbe continuato a coltivare il giudizio solo per l'immobile di Via
Viganò;
- per quanto a conoscenza di quest'ultimo procedimento non risulterebbe definito Pt_1
e comunque il professionista non avrebbe potuto depositare un atto di rinuncia;
4 - non avrebbe invece alcuna notizia in ordine all'esito del procedimento relativo Pt_1
all'immobile di Via Luciani;
- conseguentemente le somme pretese da controparte non risulterebbero dovute e comunque non sarebbero esigibili, in quanto soltanto nel caso di accoglimento integrale di entrambi i
Cont ricorsi, con conseguente rideterminazione definitiva delle rendite catastali, la società
avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo richiesto.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
02.02.2024, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la Controparte_1
reiezione per i seguenti motivi:
- il credito di cui alla fattura n. 97/2023 del 13.06.2023 sarebbe relativo al compenso variabile a titolo di maggior corrispettivo sul risparmio IMU revisionale e risulterebbe dovuto a seguito della cessione della proprietà degli immobili in Roma, Via Luciani n. 41 e
Via Beccaria n. 9496;
Cont
- NA avrebbe invero omesso di comunicare a le intenzioni degli acquirenti in relazione all'eventuale subentro contrattuale;
- troverebbe pertanto applicazione l'art. 6.4, lett. c), del contratto di consulenza, a mente del quale “laddove il committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui
all'allegato A per cui l'advisor abbia concluso l'attività di ridetermina e l'acquirente non
intendesse proseguire nel presente contratto il committente sarà tenuto a titolo di maggior
corrispettivo a saldo al pagamento del compenso variabile percentualmente definito
dall'art.
5.1 punto 2 da calcolare sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte IMU/TASI
ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall'advisor per immobile anche se
non ancora rettificata o accertata dagli uffici competenti”;
- nel procedimento avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'immobile di Via
Beccaria sarebbe stata depositata rinuncia agli atti in considerazione del venir meno della legittimazione ad agire per l'intervenuta vendita ed alla luce della natura giuridica
5 dell'acquirente, non tenuto al pagamento dell'IMU;
- nel procedimento relativo all'avviso di accertamento per l'immobile di Via Luciani
sarebbe stata rigettata la domanda di annullamento dell'atto impugnato;
il termine per l'impugnazione della sentenza scadrebbe il 21.05.2024.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione,
ritenuta la stessa matura per la decisione, il G.I ha fissato ai sensi dell'art. 281-quinquies,
comma 1, c.p.c. l'udienza del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ed ha assegnato i termini ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza d.d. 09.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il credito fatto valere da parte opposta attiene al “Compenso Variabile” che sarebbe dovuto dall'opponente, ai sensi dell'art. 6.4, lett c), degli incarichi di consulenza d.d. 02.12.2019, a seguito dell'alienazione degli immobili di Via Luciani e Via Beccaria, oggetto delle prestazioni contrattuali.
Parte opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, non essendo intervenuta la rideterminazione definitiva delle rendite catastali degli immobili indicati negli incarichi,
oggetto dell'obbligazione assunta dall'opposta.
La controversia verte pertanto innanzitutto intorno all'interpretazione del menzionato art. 6.4, lett. c), degli incarichi di consulenza. Si tratta in particolare di stabilire se, a seguito dell'alienazione degli immobili contemplati dai contratti, ai fini della debenza del compenso variabile sia sufficiente l'espletamento dell'attività consulenziale di rideterminazione della rendita catastale da parte del c.d. advisor ovvero se sia altresì
necessario il raggiungimento di un risultato favorevole, mediante accettazione da parte delle Autorità competenti ovvero esito vittorioso degli eventuali ricorsi.
L'art.
6.4 degli incarichi di consulenza d.d. 02.12.2019 prevede testualmente quanto segue:
“Laddove il Committente, contrariamente al parere dell'Advisor, ritenesse, per qualsiasi
6 motivo, di non avviare l'attività di contenzioso tributario per mancato riconoscimento della
nuova rendita catastale proposta per uno o più immobili, lo stesso sarà tenuto, a titolo di
maggior corrispettivo a saldo, al pagamento del Compenso variabile percentualmente
definito al precedente art.
5.1 punto 2), da calcolare sull'ipotetico risparmio annuo delle
imposte (IMU/TASI) ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall' CP_2
per immobile/i, anche se non ancora “rettificata o accertata” dagli uffici competenti.
Analogo importo, a titolo di maggior corrispettivo a saldo, sarà corrisposto dal
Committente nei seguenti casi:
a) laddove il Committente, per qualsiasi motivo imputabile a comportamenti negligenti o
colposi propri nonché di propri collaboratori e/o dipendenti (quale a titolo di esempio non
esaustivo: mancata o tardiva consegna e/o comunicazione all' dell'avviso di CP_2
accertamento, anche a causa di perdita incolpevole), che precluda all'Advisor di intraprendere l'attività di contenzioso tributario per mancato riconoscimento della nuova
rendita catastale proposta per uno o più immobili;
b) laddove il Committente dovesse affidare ad altri professionisti l'attività di Contenzioso
Tributario per mancato riconoscimento della nuova rendita catastale proposta per uno o
più immobili;
c) laddove il Committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui
all'allegato A) per cui l' abbia concluso l'attività di ridetermina e l'acquirente non CP_2
intendesse proseguire nel presente contratto;
d) laddove il Committente recedesse anticipatamente dal presente Incarico come da art.3.2
e l' abbia concluso le attività di ridetermina per l'immobile o gli immobili oggetto CP_2
del presente incarico;
e) in caso di violazione da parte del Committente degli obblighi di cui al successivo art. 8
lettera D).” (cfr. doc. 1 fasc. di parte opposta).
Dall'esame della riportata clausola emerge chiaramente come la stessa sia volta a
7 disciplinare la debenza del compenso variabile in un insieme di fattispecie accomunate dallo scioglimento anticipato dal rapporto contrattuale. Si tratta, nello specifico, di ipotesi in cui il contratto cessa prima del completamento delle attività nello stesso previste,
elencate nell'art. 2 come segue:
“1) acquisizione della documentazione necessaria, anche presso gli Uffici Competenti, e
conseguente verifica e analisi della stessa;
2) sopralluogo da parte di tecnici incaricati dall' presso gli Immobili, di cui CP_2
all'Allegato A), per la verifica in loco della corrispondenza fra la documentazione ricevuta
e lo stato di fatto di ciascun immobile;
3) analisi di fattibilità tecnico-economica di procedere con le attività di ridetermina;
4) rideterminazione della corretta rendita catastale;
5) presentazione della documentazione necessaria presso gli Uffici competenti;
6) redazione, ove consentito, dell'istruttoria completa per la richiesta di rimborso delle
somme IMU e TASI;
7) consulenza, assistenza tecnica e giuridica in sede di contenzioso tributario, per ogni
grado di giudizio.”
Posto che il citato art.
6.4. regolamenta la debenza del compenso variabile nei casi di scioglimento anticipato del contratto, non può condividersi la tesi attorea secondo cui detto compenso sarebbe dovuto unicamente a seguito della rideterminazione definitiva della rendita catastale ovvero del buon esito del contenzioso tributario. Tanto la rideterminazione definitiva quanto la definizione del contenzioso tributario implicano invero il completamento dell'incarico. La previsione de qua mira invece a stabilire un obbligo di pagamento indipendentemente dall'esaurimento dell'incarico, nei casi in cui lo stesso non può proseguire per le ragioni elencate.
Tali considerazioni trovano conferma nelle modalità di computo del compenso variabile,
che ai sensi dell'art. 6.4 è da calcolare “sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte
8 (IMU/TASI) ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall per CP_2
immobile/i, anche se non ancora “rettificata o accertata” dagli uffici competenti”. Il
riferimento ad un risparmio annuo ipotetico, anziché effettivo, è giustificato proprio dall'insorgere dell'obbligo di pagamento in un momento anteriore rispetto alla rideterminazione definitiva della rendita.
In tal senso depone altresì la lettera dell'art. 6.4, lett. c), ove si ricollega l'obbligo di pagamento a seguito di alienazione degli immobili alla conclusione, da parte dell'advisor, dell'”attività di ridetermina”. Il richiamo alla conclusione dell'”attività di ridetermina”
rimessa all'advisor rende evidente come le parti abbiano inteso riferirsi all'adempimento delle attività di ricalcolo ed alla presentazione della documentazione necessaria presso gli uffici competenti, non già all'accettazione ovvero all'accoglimento della rideterminazione da parte dell'Amministrazione ovvero al buon esito del contenzioso tributario.
Non consente poi di pervenire a diverse conclusioni l'art.
5.3 dei contratti d.d. 02.12.2019, secondo cui “Resta inteso che, nel caso in cui non si ottenesse alcuna revisione della
rendita catastale, a seguito delle attività oggetto di questo incarico, nessun importo a titolo
di corrispettivo sarà dovuto all'Advisor, fatto salvo per quanto ricevuto come Compenso
Retainer e quanto espressamente previsto all'art. 6.4.” Tale articolo, pur escludendo la debenza del compenso variabile in caso di mancato ottenimento di una revisione della rendita catastale, fa espressamente salve le ipotesi di cui al successivo art. 6.4.
Posto quanto precede, risulta pacifico che l'opponente abbia alienato a terzi gli immobili in
Roma, Via Luciani e Via Beccaria, per i quali aveva affidato all'opposta l'incarico di rideterminare la rendita catastale. Non è inoltre contestato, ed è provato documentalmente dai ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in atti (cfr. doc. 5 e 6 fasc. di parte opponente), che l'opposta abbia provveduto a rideterminare la rendita catastale dei citati immobili, presentando la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate. Infine
non è contestato il mancato subentro degli acquirenti degli immobili di Via Luciani e Via
9 Beccaria nei contratti per cui è causa. A tale ultimo riguardo si osserva come la previsione contrattuale non ponga in capo all'opposta alcun obbligo di attivarsi ai fini del subentro.
Sarebbe stato invece onere dell'opponente, al fine di non dover pagare il compenso variabile ai sensi dell'art. 6.4, lett. c), attivarsi ai fini della cessione del contratto.
Ne discende che parte opponente è tenuta nei confronti di parte opposta al pagamento del compenso variabile di cui all'art.
6.4 in relazione agli immobili in Roma, Via Luciani e Via
Beccaria, pari all'ipotetico risparmio di imposta conseguibile a seguito della rideterminazione della rendita catastale proposta da parte opposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto,
che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria, con riduzione del 50%, in considerazione della ridotta complessità
delle questioni di fatto e di diritto trattate e della limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 2.538,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
Le spese così determinate devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'opposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
10 3) condanna l'opponente a Parte_1
rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.538,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'opposta avv. MARCELLO PAOLO e avv. MASTROIANNI GIUSEPPE, dichiaratisi antistatari.
Bolzano, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3196/2023 promossa da
- (C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
in Roma, P.zza Apollodoro n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE MARTINIS
MASSIMO e dall'avv. PETILLO FRANCESCO, presso il cui studio in Roma, Via Panama
n. 86, è elettivamente domiciliata;
parte attrice - opponente
contro
- (C.F. ), con sede in Bolzano, Via Maso della Pieve Controparte_1 P.IVA_2
n. 2/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MARCELLO PAOLO e dall'avv.
MASTROIANNI GIUSEPPE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Lamezia Terme (CZ), Via Savutano n. 92;
parte convenuta - opposta
1 con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/2023 d.d. 28.08.2023.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 05.02.2025
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, revocare e/o
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo Nr. 1011/23 /RG 2338/23) reso dal Tribunale
Civile di Bolzano in data 28.8.23 in quanto emesso per importi non dovuti dalla società
a socio unico e, comunque, non esigibili. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori
che si dichiarano antistatari in conformità alla nota spese che verrà depositata unitamente
alla memoria conclusionale.”
dei procuratori di parte opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
- accertare e dichiarare interamente dovuta la somma prevista nel decreto ingiuntivo
opposto e per l'effetto;
- confermare in toto il decreto giuntivo opposto;
- rigettare tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi su esplicitati;
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori e rimborso forfettario
15% da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di non
averli percepiti e anticipati direttamente dall'assistito.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 10.10.2023 Parte_2
2
[...] Cont (breviter ha evocato in giudizio (breviter ), chiedendo la Pt_1 Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1011/2023 d.d. 28.08.2023, emesso dal Tribunale di
Bolzano per l'importo di € 19.735,39, oltre interessi e spese di procedura, in relazione a crediti derivanti dalla prestazione di servizi di consulenza.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: Pt_1
Cont
- con i contratti di consulenza d.d. 02.12.2019 avrebbe affidato a un incarico Pt_1
finalizzato ad ottenere la rideterminazione delle rendite catastali e delle relative imposte per gli immobili di sua proprietà ubicati in Roma alla Via Luciani n. 41, alla Via Siponto, alla
Via Beccaria n. 94/96 ed alla Via Viganò, come identificati nell'allegato A ai contratti;
- all'art. 5, punto 1, i contratti avrebbero previsto i seguenti corrispettivi da erogarsi in
Cont favore della : i) un compenso retainer, a titolo di rimborso spese forfettario di €
6.356,00 oltre IVA, corrisposto a fronte delle fatture nn. 138/19 e 156/19 per complessivi €
7.532,00, relative all'immobile di Via Beccaria e Via Viganò, ed un compenso retainer di €
6.434,00, IVA compresa, corrisposto a fronte delle fatture nn. 3/20 e 132/23, relative all'immobile di Via Luciani e di Via Siponto;
ii) un compenso variabile quale corrispettivo determinato in misura percentuale sul risparmio delle imposte IMU e Tasi ottenuto a seguito della determinazione della nuova rendita catastale, così come rettificata e/o accertata dagli Uffici competenti;
iii) un compenso variabile pari al 40% dell'ammontare di eventuali rimborsi o crediti per maggiori somme versate negli anni precedenti;
Cont
- in esecuzione dell'incarico la società avrebbe provveduto ad inoltrare istanza per la rideterminazione della rendita catastale per i cennati cespiti, dalla quale sarebbe risultata una nuova rendita di € 44.253,60 per l'immobile Via Luciani e di € 65.827,12 per l'immobile di Via Beccaria;
- il risparmio IMU afferente alla rendita rideterminata di Via Luciani sarebbe risultato pari ad € 6.635,05 e per quello di Via Beccaria di € 9.541,50;
- le istanze di rideterminazione non sarebbero state accolte dall'Agenzia delle Entrate di
3 Roma, che in data 27.01.2022 avrebbe notificato a avvisi di accertamento relativi Pt_1
ai suindicati immobili;
- la società avrebbe proposto distinti ricorsi avverso gli indicati avvisi di Pt_1
accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
- l'art.
6.4 dei contratti di consulenza prevederebbe l'obbligo della committente al pagamento del compenso variabile, come definito all'art. 5.1, da calcolarsi sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte IMU/TASI ottenuto dalla nuova rendita catastale come proposta da CFC, nell'ipotesi in cui la medesima ritenesse di non avviare l'attività di contenzioso tributario per il mancato riconoscimento della nuova rendita catastale proposta,
ovvero ove “il committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui all'allegato A per cui l'advisor abbia concluso le attività di ridetermina e l'acquirente non intendesse proseguire nel presente contratto”;
- al punto 5.3 dei menzionati contratti si prevederebbe che “nel caso in cui non si ottenesse
alcuna revisione della rendita catastale a seguito delle attività oggetto di questo incarico,
nessun importo sarà dovuto all'advisor, fatto salvo per quanto ricevuto come compenso retainer e quanto espressamente previsto all'art. 6.4”;
-nelle more dei contenziosi tributari pendenti avrebbe alienato sia il cespite di Via Pt_1
Beccaria che quello di Via Luciani;
- con lettera mail del 13.06.2023 il dott. patrocinante di nei Persona_1 Pt_1
Cont contenziosi e legale rappresentante della , avrebbe comunicato che in relazione al ricorso proposto per gli immobili di Via Cesare Beccaria-Via Vigo Viganò, stante l'intervenuta alienazione del cespite di Via Beccaria, avrebbe depositato rinuncia agli atti del procedimento ed avrebbe continuato a coltivare il giudizio solo per l'immobile di Via
Viganò;
- per quanto a conoscenza di quest'ultimo procedimento non risulterebbe definito Pt_1
e comunque il professionista non avrebbe potuto depositare un atto di rinuncia;
4 - non avrebbe invece alcuna notizia in ordine all'esito del procedimento relativo Pt_1
all'immobile di Via Luciani;
- conseguentemente le somme pretese da controparte non risulterebbero dovute e comunque non sarebbero esigibili, in quanto soltanto nel caso di accoglimento integrale di entrambi i
Cont ricorsi, con conseguente rideterminazione definitiva delle rendite catastali, la società
avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo richiesto.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
02.02.2024, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la Controparte_1
reiezione per i seguenti motivi:
- il credito di cui alla fattura n. 97/2023 del 13.06.2023 sarebbe relativo al compenso variabile a titolo di maggior corrispettivo sul risparmio IMU revisionale e risulterebbe dovuto a seguito della cessione della proprietà degli immobili in Roma, Via Luciani n. 41 e
Via Beccaria n. 9496;
Cont
- NA avrebbe invero omesso di comunicare a le intenzioni degli acquirenti in relazione all'eventuale subentro contrattuale;
- troverebbe pertanto applicazione l'art. 6.4, lett. c), del contratto di consulenza, a mente del quale “laddove il committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui
all'allegato A per cui l'advisor abbia concluso l'attività di ridetermina e l'acquirente non
intendesse proseguire nel presente contratto il committente sarà tenuto a titolo di maggior
corrispettivo a saldo al pagamento del compenso variabile percentualmente definito
dall'art.
5.1 punto 2 da calcolare sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte IMU/TASI
ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall'advisor per immobile anche se
non ancora rettificata o accertata dagli uffici competenti”;
- nel procedimento avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'immobile di Via
Beccaria sarebbe stata depositata rinuncia agli atti in considerazione del venir meno della legittimazione ad agire per l'intervenuta vendita ed alla luce della natura giuridica
5 dell'acquirente, non tenuto al pagamento dell'IMU;
- nel procedimento relativo all'avviso di accertamento per l'immobile di Via Luciani
sarebbe stata rigettata la domanda di annullamento dell'atto impugnato;
il termine per l'impugnazione della sentenza scadrebbe il 21.05.2024.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione,
ritenuta la stessa matura per la decisione, il G.I ha fissato ai sensi dell'art. 281-quinquies,
comma 1, c.p.c. l'udienza del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ed ha assegnato i termini ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza d.d. 09.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il credito fatto valere da parte opposta attiene al “Compenso Variabile” che sarebbe dovuto dall'opponente, ai sensi dell'art. 6.4, lett c), degli incarichi di consulenza d.d. 02.12.2019, a seguito dell'alienazione degli immobili di Via Luciani e Via Beccaria, oggetto delle prestazioni contrattuali.
Parte opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, non essendo intervenuta la rideterminazione definitiva delle rendite catastali degli immobili indicati negli incarichi,
oggetto dell'obbligazione assunta dall'opposta.
La controversia verte pertanto innanzitutto intorno all'interpretazione del menzionato art. 6.4, lett. c), degli incarichi di consulenza. Si tratta in particolare di stabilire se, a seguito dell'alienazione degli immobili contemplati dai contratti, ai fini della debenza del compenso variabile sia sufficiente l'espletamento dell'attività consulenziale di rideterminazione della rendita catastale da parte del c.d. advisor ovvero se sia altresì
necessario il raggiungimento di un risultato favorevole, mediante accettazione da parte delle Autorità competenti ovvero esito vittorioso degli eventuali ricorsi.
L'art.
6.4 degli incarichi di consulenza d.d. 02.12.2019 prevede testualmente quanto segue:
“Laddove il Committente, contrariamente al parere dell'Advisor, ritenesse, per qualsiasi
6 motivo, di non avviare l'attività di contenzioso tributario per mancato riconoscimento della
nuova rendita catastale proposta per uno o più immobili, lo stesso sarà tenuto, a titolo di
maggior corrispettivo a saldo, al pagamento del Compenso variabile percentualmente
definito al precedente art.
5.1 punto 2), da calcolare sull'ipotetico risparmio annuo delle
imposte (IMU/TASI) ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall' CP_2
per immobile/i, anche se non ancora “rettificata o accertata” dagli uffici competenti.
Analogo importo, a titolo di maggior corrispettivo a saldo, sarà corrisposto dal
Committente nei seguenti casi:
a) laddove il Committente, per qualsiasi motivo imputabile a comportamenti negligenti o
colposi propri nonché di propri collaboratori e/o dipendenti (quale a titolo di esempio non
esaustivo: mancata o tardiva consegna e/o comunicazione all' dell'avviso di CP_2
accertamento, anche a causa di perdita incolpevole), che precluda all'Advisor di intraprendere l'attività di contenzioso tributario per mancato riconoscimento della nuova
rendita catastale proposta per uno o più immobili;
b) laddove il Committente dovesse affidare ad altri professionisti l'attività di Contenzioso
Tributario per mancato riconoscimento della nuova rendita catastale proposta per uno o
più immobili;
c) laddove il Committente dovesse trasferire la proprietà di uno o più immobili di cui
all'allegato A) per cui l' abbia concluso l'attività di ridetermina e l'acquirente non CP_2
intendesse proseguire nel presente contratto;
d) laddove il Committente recedesse anticipatamente dal presente Incarico come da art.3.2
e l' abbia concluso le attività di ridetermina per l'immobile o gli immobili oggetto CP_2
del presente incarico;
e) in caso di violazione da parte del Committente degli obblighi di cui al successivo art. 8
lettera D).” (cfr. doc. 1 fasc. di parte opposta).
Dall'esame della riportata clausola emerge chiaramente come la stessa sia volta a
7 disciplinare la debenza del compenso variabile in un insieme di fattispecie accomunate dallo scioglimento anticipato dal rapporto contrattuale. Si tratta, nello specifico, di ipotesi in cui il contratto cessa prima del completamento delle attività nello stesso previste,
elencate nell'art. 2 come segue:
“1) acquisizione della documentazione necessaria, anche presso gli Uffici Competenti, e
conseguente verifica e analisi della stessa;
2) sopralluogo da parte di tecnici incaricati dall' presso gli Immobili, di cui CP_2
all'Allegato A), per la verifica in loco della corrispondenza fra la documentazione ricevuta
e lo stato di fatto di ciascun immobile;
3) analisi di fattibilità tecnico-economica di procedere con le attività di ridetermina;
4) rideterminazione della corretta rendita catastale;
5) presentazione della documentazione necessaria presso gli Uffici competenti;
6) redazione, ove consentito, dell'istruttoria completa per la richiesta di rimborso delle
somme IMU e TASI;
7) consulenza, assistenza tecnica e giuridica in sede di contenzioso tributario, per ogni
grado di giudizio.”
Posto che il citato art.
6.4. regolamenta la debenza del compenso variabile nei casi di scioglimento anticipato del contratto, non può condividersi la tesi attorea secondo cui detto compenso sarebbe dovuto unicamente a seguito della rideterminazione definitiva della rendita catastale ovvero del buon esito del contenzioso tributario. Tanto la rideterminazione definitiva quanto la definizione del contenzioso tributario implicano invero il completamento dell'incarico. La previsione de qua mira invece a stabilire un obbligo di pagamento indipendentemente dall'esaurimento dell'incarico, nei casi in cui lo stesso non può proseguire per le ragioni elencate.
Tali considerazioni trovano conferma nelle modalità di computo del compenso variabile,
che ai sensi dell'art. 6.4 è da calcolare “sull'ipotetico risparmio annuo delle imposte
8 (IMU/TASI) ottenuto dalla nuova rendita catastale proposta in atti dall per CP_2
immobile/i, anche se non ancora “rettificata o accertata” dagli uffici competenti”. Il
riferimento ad un risparmio annuo ipotetico, anziché effettivo, è giustificato proprio dall'insorgere dell'obbligo di pagamento in un momento anteriore rispetto alla rideterminazione definitiva della rendita.
In tal senso depone altresì la lettera dell'art. 6.4, lett. c), ove si ricollega l'obbligo di pagamento a seguito di alienazione degli immobili alla conclusione, da parte dell'advisor, dell'”attività di ridetermina”. Il richiamo alla conclusione dell'”attività di ridetermina”
rimessa all'advisor rende evidente come le parti abbiano inteso riferirsi all'adempimento delle attività di ricalcolo ed alla presentazione della documentazione necessaria presso gli uffici competenti, non già all'accettazione ovvero all'accoglimento della rideterminazione da parte dell'Amministrazione ovvero al buon esito del contenzioso tributario.
Non consente poi di pervenire a diverse conclusioni l'art.
5.3 dei contratti d.d. 02.12.2019, secondo cui “Resta inteso che, nel caso in cui non si ottenesse alcuna revisione della
rendita catastale, a seguito delle attività oggetto di questo incarico, nessun importo a titolo
di corrispettivo sarà dovuto all'Advisor, fatto salvo per quanto ricevuto come Compenso
Retainer e quanto espressamente previsto all'art. 6.4.” Tale articolo, pur escludendo la debenza del compenso variabile in caso di mancato ottenimento di una revisione della rendita catastale, fa espressamente salve le ipotesi di cui al successivo art. 6.4.
Posto quanto precede, risulta pacifico che l'opponente abbia alienato a terzi gli immobili in
Roma, Via Luciani e Via Beccaria, per i quali aveva affidato all'opposta l'incarico di rideterminare la rendita catastale. Non è inoltre contestato, ed è provato documentalmente dai ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in atti (cfr. doc. 5 e 6 fasc. di parte opponente), che l'opposta abbia provveduto a rideterminare la rendita catastale dei citati immobili, presentando la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate. Infine
non è contestato il mancato subentro degli acquirenti degli immobili di Via Luciani e Via
9 Beccaria nei contratti per cui è causa. A tale ultimo riguardo si osserva come la previsione contrattuale non ponga in capo all'opposta alcun obbligo di attivarsi ai fini del subentro.
Sarebbe stato invece onere dell'opponente, al fine di non dover pagare il compenso variabile ai sensi dell'art. 6.4, lett. c), attivarsi ai fini della cessione del contratto.
Ne discende che parte opponente è tenuta nei confronti di parte opposta al pagamento del compenso variabile di cui all'art.
6.4 in relazione agli immobili in Roma, Via Luciani e Via
Beccaria, pari all'ipotetico risparmio di imposta conseguibile a seguito della rideterminazione della rendita catastale proposta da parte opposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto,
che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria, con riduzione del 50%, in considerazione della ridotta complessità
delle questioni di fatto e di diritto trattate e della limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 2.538,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
Le spese così determinate devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'opposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
10 3) condanna l'opponente a Parte_1
rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.538,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'opposta avv. MARCELLO PAOLO e avv. MASTROIANNI GIUSEPPE, dichiaratisi antistatari.
Bolzano, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
11