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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 4208/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MA PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Attilio Hortis 54, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lucantoni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2024/2025 per l'importo nominale di €
500,00; condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore della ricorrente, per il predetto anno scolastico, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 335,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
docente, presta attualmente servizio a tempo determinato Parte_1
(fino al 30.6.2025) quale supplente alle dipendenze del
[...]
. Controparte_1
Per il corrente anno scolastico la ha richiesto in via giudiziale di poter Pt_1
usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Il non si è costituito nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata, nei termini che seguono. Pt_1
La ricorrente è stata assunta con decorrenza 16.9.2024 e con termine, come detto, fino al 30.6.2025, per 24 ore settimanali.
Il decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023 (in attuazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia 18 maggio
2022, emessa nella causa C-450/21), all'art. 15 ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La successiva e recente legge n. 207 del 2024, all'art. 1, comma 572, ha poi definitivamente esteso la carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
E' pur vero che le due disposizioni in esame limitano il beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (e quindi fino al 31 agosto, mentre il contratto della ricorrente è stato stipulato fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche), ma è altrettanto vero che entrambe le disposizioni normative devono essere interpretata alla luce dell'orientamento della nostra Corte di legittimità, intervenuta in materia e chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
2 Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta CP_1
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Detti principi sono peraltro stati ribaditi dalla successiva Cass. 19.3.2024,
n. 7254, sempre a seguito di rinvio pregiudiziale.
3 Con la conseguenza che la limitazione temporale espressamente prevista dal citato decreto legge del 2023 (attribuzione della carta docenti per l'anno
2023, solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) ed espressamente prevista dalla legge di bilancio 2025 (definitiva attribuzione della carta docente solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) non è legittima, poiché a tali docenti devono equipararsi anche quelli, come la ricorrente, che hanno avuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00; parte ricorrente che risulta ancora interna al sistema scolastico, essendo come detto stata assunta a termine fino al giugno 2025.
Ma ciò che la parte ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, € 500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale,
a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta CP_1
docente per il predetto anno scolastico 2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del CP_1
convenuto.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da € 0,01 a €
1.100,00), si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale); si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, considerata la serialità e semplicità della questione trattata;
e si è infine disposto
4 l'aumento del 30% stabilito dall'art. 4, comma 1-bis del DM n. 55/2014 per i collegamenti iper-testuali nel corpo del ricorso.
Roma, 5.6.2025.
Il giudice
MA AG
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