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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 30.10.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. A. Zottarelli
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. M. Scozia Parte_2
-INPS rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni
Resistenti
Oggetto: merito a seguito di opposizione ex art. 615 co. 2 cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2023, introduceva Parte_1 il giudizio di merito a seguito di opposizione avverso l'atto pignoramento presso terzi, notificato in data 28.4.2022, su somme dovute da INPS.
In particolare, rappresentava che, a fondamento ricorso proposto innanzi al GE (iscritto al n. 1095/2019), teso ad ottenere, previa sospensione ex art. 624 c.p.c, la declaratoria di inefficacia/illegittimità del suddetto pignoramento, aveva eccepito: Parte_2
- la violazione dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 50 dpr 602/1973, in quanto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi si era perfezionata dopo quasi tre anni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e dunque allorquando tale ultimo atto aveva perso efficacia;
- l'illegittimità del pignoramento stante la mancata notifica dei titoli presupposti;
- la prescrizione del credito.
Soggiungeva di essersi ritualmente costituita nell'ambito del predetto giudizio, contestando gli avversi assunti ed eccependo il difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa di natura tributaria trasfusa nelle cartelle di pagamento n. 1 02420110014253001000 e, per quel concerne i titoli riconducibili ad INPS,
l'inammissibilità della doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti stante l'inutile spirare del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 e del termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; l'inammissibilità del motivo di opposizione concernente l'illegittima iscrizione a ruolo del pignoramento per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Deduceva che il GE, con ordinanza depositata in data 31.10.2023, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In ottemperanza a tale provvedimento, introduceva il presente giudizio chiedendo di accertare la legittimità dell'azione intrapresa con l'atto di pignoramento presso terzi in relazione al credito di natura contributiva di cui alle cartelle di pagamento n.
0242008000931051000, n. 02420080012785773000, 02420150002918043000 e agli avvisi di addebito n. 3242012000055437000, n. 32420120001896305000,
32420130000243009000, 32420130002063276000, 32420140000787341000,
32420140001768790000, 32420140003050776000, n. 32420150001099173000, n.
32420160000735446000, n. 32420160001949100000, n. 32420170001200934000 e
32420180001086582000.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'azione introdotta Parte_2 innanzi al Giudice del Lavoro, stante il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 1095/2019 emesso in data 19.4.2024. Nel merito richiamava le censure già poste a fondamento del ricorso in opposizione proposto innanzi al GE ed insisteva per la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato.
Si costituiva altresì INPS che rilevava come tutti i titoli fossero stati regolarmente notificati, con conseguente incontestabilità del credito. Concludeva per rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, deve essere preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito di cui ai seguenti titoli: cartelle di pagamento n. 0242008000931051000, n. 02420080012785773000,
02420150002918043000 e avvisi di addebito n. 3242012000055437000, n.
32420120001896305000, 32420130000243009000, 32420130002063276000,
32420140000787341000, 32420140001768790000, 32420140003050776000, n.
32420150001099173000.
2 Ed invero, come allegato dalla stessa già innanzi al GE (all. 29 Pt_1 Parte_1 fascicolo e come rilevato dal convenuto , il relativo credito è CP_1 Parte_2 stato annullato in forza di specifiche disposizioni di legge (art. 4 dl 41/21, legge di bilancio 2023).
Sul punto si osserva che, come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Applicando tali principi al caso che occupa, è evidente che – stante l'avvenuto sgravio dei predetti titoli in forza di disposizioni di legge (sopravvenute rispetto all'avvio della procedura esecutiva) – debba essere dichiarata cessata materia del contendere, con conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi in relazione al credito di cui alle richiamate cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Pertanto, il thema decidendum – come evidenziato a pag. 25 dell'atto introduttivo del presente giudizio - va circoscritto al credito contributivo di cui agli avvisi di addebito nn
32420160000735446000, n. 32420160001949100000, n. 32420170001200934000 e
32420180001086582000.
Tanto chiarito, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal convenuto sul presupposto che avrebbe dovuto introdurre il Parte_2 CP_1 giudizio di merito innanzi al G.E.
L'assunto è infondato in quanto correttamente sono state promosse le controversie di
“merito” innanzi al Giudice competente per materia e per valore, in relazione ai ruoli
3 esecutivi aventi ad oggetto crediti previdenziali, come peraltro statuito dal Tribunale collegiale all'esito del giudizio di reclamo proposto da avverso il provvedimento CP_1 di estinzione della procedura esecutiva n. 1095/2019.
Venendo al merito della controversia, deve ritenersi l'infondatezza del motivo di censura avente ad oggetto l'omessa notifica dei titoli in quanto la documentazione prodotta da n relazione alla quale parte convenuta non ha formulato alcun tipo di tempestiva CP_1
e specifica contestazione- comprova la regolarità della notifica degli avvisi di addebito nn. 32420160000735446000, n. 32420160001949100000, n. 32420170001200934000 e
32420180001086582000 (notifica avvenuta rispettivamente in data 10.5.2016,
16.11.2016, 13.10.2017 e 21.9.2018).
A quanto sinora esposto consegue che è ammissibile il motivo di censura attinente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo: tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Ebbene, in relazione all'avviso di addebito n. 32420160000735446000 (notificato in data
10.5.2016), ha prodotto intimazione di pagamento n. 02420179005061144000, CP_1 notificata in data 10.1.2018 (all.10), nonché intimazione di pagamento n.
02420229000909918, notificata in data 21.4.2022 (all. 12).
Trattasi di atti che hanno tempestivamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di notifica del titolo.
Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione al credito di cui all'avviso di addebito n. 32420160001949100000 (notificato in data 16.11.2016) e n.
32420170001200934000 (notificato in data 13.10.2017) in quanto, anche con riferimento a tali titoli, rileva l'intimazione di pagamento n. 02420229000909918, notificata in data
21.4.2022.
In particolare e per quel che concerne l'avviso di addebito notificato nel 2016, deve tenersi conto della speciale causa di sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
Ed infatti, assumono rilevanza ai fini che occupano i periodi di sospensione dell'attività di riscossione nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per 541 giorni) ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, per far fronte all'epidemia da Covid-
19.
4 L'art. 68 del d.lg. n. 18 del 2020 ha previsto che "
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1., comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".
In particolare, l'art. 12, comma 1., del D.Lgs. 159 del 2015 ha disposto che "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento…comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Dovendosi dunque tener conto del periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dalle suindicate disposizioni di legge, deve ritenersi che il credito di cui all'avviso di addebito n. 32420160001949100000 non fosse prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420229000909918.
Intimazione, quest'ultima, che ha utilmente interrotto il termine prescrizionale per il credito trasfuso nell'avviso di addebito n. 32420180001086582000 (notificato il
21.9.2018).
Deve infine ritenersi infondata l'eccezione relativa all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, in quanto ha fornito prova della regolare notifica dell'atto di CP_1 pignoramento, avvenuta per irreperibilità relativa. In atti invero consta copia della comunicazione di avvenuto deposito, datata 28.5.2019, che reca il numero di raccomandata n. 9000700650199, corrispondente all'avviso di ricevimento-NEXSIVE.
La documentazione prodotta dall'opposto in data 6.10.2025 non induce a differenti conclusioni, per l'assorbente rilievo che la notifica del suindicato atto di pignoramento è
5 stata effettuata presso il medesimo indirizzo (Carovigno-Contrada Palchi n. 3) in cui risultano ricevuti gli avvisi di addebito.
Ne deriva che, con riferimento al credito di cui agli avvisi di addebito nn.
32420160000735446000, n. 32420160001949100000, n. 32420170001200934000 e
32420180001086582000, va dichiarata la legittimità dell'atto di pignoramento impugnato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il differente esito delle fasi processuali e comunque il contenuto della documentazione prodotta dall'opposto con riferimento all'eccezione preliminare, ne giustificano la compensazione integrale.
Le spese di lite si compensano integralmente tra ed INPS, stante l'assenza di CP_1 domande nei confronti dell' , convenuto in qualità di terzo pignorato. Controparte_2
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di INPS e così provvede: Parte_2
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al credito di cui alle cartelle di pagamento n. 0242008000931051000, n. 02420080012785773000,
02420150002918043000 e agli avvisi di addebito n. 3242012000055437000, n.
32420120001896305000, 32420130000243009000, 32420130002063276000,
32420140000787341000, 32420140001768790000, 32420140003050776000, n.
32420150001099173000;
b) per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi limitatamente al credito di natura contributiva di cui ai titoli indicati al punto a);
c) dichiara l'efficacia e la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi in relazione al credito di cui agli avvisi di addebito nn. 32420160000735446000, n.
32420160001949100000, n. 32420170001200934000 e 32420180001086582000;
d) compensa le spese tra e;
CP_1 Parte_2
e) compensa le spese tra ed INPS. CP_1
Brindisi, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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