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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 12442/2021 R.G. promossa da
, Codice Fiscale residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PA), via Montecarlo, 7, e , residente a [...]
Generale Streva, 62, Codice Fiscale , entrambe rappresentate e C.F._2 difese dall'avv. Fortunata Balsano Lanza di Scalea del Foro di Palermo, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Teresa Musso sito a Torino (TO), Corso Re
Umberto, 42, e telematicamente agli indirizzi di pec e Email_1 giusta procura allegata al fascicolo telematico Email_2 dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato in data 14.06.2021
- PARTI ATTRICI – contro
, Codice Fiscale in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, con sede a Torino (TO), via Corte
d'Appello, 11, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mortarotti del foro di Torino e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a Torino (TO), via Montecuccoli, 9,
e telematicamente all'indirizzo di pec - Email_3 giusta procura generale alle liti conferita in data 27.4.2017 per atto del Notaio dott.
pagina 1 di 19 , Rep. 81955, Racc. 38076, allegata alla comparsa di costituzione Persona_1 depositata in data 26.07.2021
- PARTE CONVENUTA –
e contro
, residente a [...] – CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni derivanti da sinistro stradale patite da terzi trasportati.
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiarare che
a) le istanti al momento del sinistro avvenuto tra il taxi guidato dal sig. e CP_2 il tram della città di Torino erano a bordo come passeggere del taxi incidentato e indossavano le cinture di sicurezza;
RICONOSCERE che
b) Le istanti hanno riportato danni permanenti
c) Le istanti hanno diritto ad avere riconosciuti i danni morali
e, di conseguenza
d) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni riportati dalla signora e quindi condannare i convenuti a pagare la somma di € Parte_1
12.500,00 (ovvero gli importi minori o maggiori che il Giudice decidente vorrà ritenere), comprensiva del danno biologico, danno morale e danno permanente e spese mediche documentate:
e) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni riportati dalla signora e quindi condannare i convenuti a pagare la somma di € Parte_2
12.500,00 (ovvero gli importi minori o maggiori che il Giudice decidente vorrà ritenere), comprensiva del danno biologico, danno morale e danno permanente, spese mediche documentate:
pagina 2 di 19 f) oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, nella misura di legge, sulle somme rivalutate
g) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
-Dato atto della somma corrisposta ante causam dalla società conchiudente, pari ad
Euro 1.017,00 (di cui Euro 917,00 per capitale risarcitorio ed Euro 100,00 per spese legali) in favore della signora , respingere ogni maggior pretesa dalla Parte_2 medesima azionata in quanto infondata, con vittoria delle spese del giudizio e di CTU;
-Limitare la condanna della società conchiudente in favore della signora Parte_1
nei limiti dei danni accertati e provati in corso di causa, detratta, in ogni caso, la
[...] somma di Euro 925,00 (di cui Euro 825,00 per capitale risarcitorio ed Euro 100,00 per spese legali) alla medesima corrisposta ante causam, con compensazione integrale delle spese di lite e di CTU;
b)-dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove delle parti attrici”.
*****
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. del 19.05.2021, regolarmente notificato in data
04.06.2021, e hanno riassunto dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino il giudizio dapprima avviato dinanzi al Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente in ragione del valore della controversia, e hanno convenuto in giudizio e , la prima quale Controparte_3 CP_2 assicuratrice per la RC auto e il secondo quale proprietario e conducente del veicolo adibito a taxi Modello Ford Focus targato EA552TN, al fine di vederli condannati in solido, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Cod. Ass., a risarcire i danni da loro patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 19.03.2018 alle ore 7:00 circa, allorché la predetta autovettura, sulla quale le medesime erano trasportate,
pagina 3 di 19 mentre si trovava su Corso Giulio Cesare diretta all'aeroporto di Torino, giunta all'angolo con Corso Novara e ferma in attesa del semaforo verde, era stata tamponata dal tram n. 6024 del Gruppo Torinese Trasporti condotto dal sig. . Parte_3
Le attrici hanno dedotto che a seguito dell'urto, malgrado indossassero le cinture di sicurezza, avevano riportato lesioni compatibili con il cd. colpo di frusta a livello cervicale. Poiché erano in partenza per Palermo e non volevano perdere l'aereo, sebbene sofferenti, si erano fatte comunque accompagnare all'aeroporto e, una volta arrivate a destinazione, la sera stessa del giorno 19.3.2018, si erano recate al Pronto
Soccorso dell'Ospedale civico di Palermo, ove ad entrambe veniva diagnosticata una
“Distorsione e distrazione cervicale con prognosi iniziale di 10 giorni”, come da documentazione prodotta in atti.
Le attrici hanno convenuto in giudizio anche , proprietario del taxi sul CP_2 quale viaggiavano, con atto notificato in data 4.6.2021, il quale non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
In seguito all'incidente le attrici hanno dedotto di essersi sottoposte per alcuni mesi a cure e trattamenti, oltre che a visite specialistiche e hanno documentato le risultanze di tali accertamenti e le spese sostenute.
In particolare ha allegato documentazione medica relativa a visite Parte_1 ortopediche effettuate dal dott. specialista in Ortopedia e Traumatologia e a Per_2 sedute di terapia e rieducazione funzionale del rachide cervicale presso lo studio di fisiochinesiterapia del dott. , oltre a sedute di agopuntura effettuate Persona_3 sino a novembre 2018. Ha allegato, inoltre, consulenza specialistica del dott. Per_2 datata 04.12.2018 nella quale veniva valutata una inabilità temporanea assoluta per giorni 30 e parziale per giorni 45 (senza indicazione della percentuale di riferimento) e una “invalidità permanente residuata, intesa quale danno biologico omnicomprensivo, da valutare intorno al 7% (sette per cento)”.
ha allegato documentazione medica relativa a visite ortopediche Parte_2 effettuate dal dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, e a Persona_4 sedute di terapia e rieducazione funzionale del rachide cervicale presso lo studio di fisiochinesiterapia diretto dal dott. effettuate sino a novembre Persona_3
2018. Ha allegato, inoltre, consulenza specialistica del dott. datata Per_4
pagina 4 di 19 16.10.2018 nella quale veniva valutata una inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale al 50% per giorni 60, mentre quanto ai postumi invalidanti permanenti la valutazione era rimessa ad apposita relazione medico-legale.
Le attrici hanno dedotto di aver formulato alla compagnia assicuratrice richiesta di liquidazione dei danni patiti, di aver inviato la documentazione medica e di essere state sottoposte entrambe in data 21.01.2019 a visita medico-legale dal perito della compagnia assicurativa dott. . Persona_5
Il successivo 04.02.2019 entrambe, come documentato, hanno ricevuto atti di liquidazione e transazione da parte della compagnia, e in particolare, Parte_1
un assegno dell'importo di € 925,00 e altro assegno
[...] Parte_2 dell'importo di € 1.017,00, somme che, secondo quanto precisato dalla compagnia, erano da intendersi ridotte al 50% in ragione del fatto che, al momento del sinistro, risultava che le danneggiate non indossassero le cinture di sicurezza.
Con raccomandate di legale entrambe le attrici hanno contestato il quantum ricevuto e la riduzione operata e hanno comunicato a di trattenere i suddetti importi CP_1
a titolo di acconto, preannunciando la volontà di agire giudizialmente al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti.
Rimaste senza esito le successive richieste di indennizzo e l'invito alla negoziazione assistita inviate alla compagnia in data 27.02.2019, con l'atto di citazione Parte_1
e hanno chiesto, quindi, accertarsi e dichiararsi che le
[...] Parte_2 medesime attrici, al momento del sinistro avvenuto in data 19.3.2018, erano a bordo, quali trasportate, della vettura taxi targata EA552TN condotta da CP_2 munite di cinture di sicurezza allorché l'autovettura, mentre si trovava ferma al semaforo, era stata tamponata da un tram della città di Torino e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido a risarcire i danni da loro patiti per le lesioni subite nell'ammontare di € 12.500,00 quanto a e per un importo di pari Parte_1 misura di € 12.500,00 quanto a , somme comprensive del danno Parte_2 biologico, del danno morale e degli esborsi per spese mediche come documentati, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
Su detti importi hanno chiesto, inoltre, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria nella misura di legge.
pagina 5 di 19 In via istruttoria hanno chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. e per testi con il sig. su tre capitoli di cui alla narrativa in CP_2 CP_4 fatto dell'atto di citazione, oltre all'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla loro persona diretta ad accertare misura ed entità delle lesioni subite.
Infine, hanno chiesto la rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa depositata in data 26.07.2021 si è costituita nel giudizio così riassunto deducendo, con riguardo all'an debeatur, il concorso Controparte_3 colposo delle attrici nella causazione delle conseguenze dannose derivate dal sinistro, atteso che al momento della visita presso il medico fiduciario della compagnia le medesime non erano state in grado di confermare se al momento dell'incidente indossassero o meno la cintura di sicurezza.
La compagnia si è altresì opposta all'ammissione delle prove orali richieste dalle attrici non risultando che l'assicurato conducente del taxi, avrebbe potuto CP_2 fornire dettagli in merito alla suddetta circostanza e atteso che il sig. , citato CP_4 quale testimone nulla avrebbe potuto dire, non essendo il medesimo a bordo del taxi al momento dell'incidente.
Con riguardo al quantum del risarcimento richiesto, la convenuta ha contestato le voci e le quantificazioni esposte dalle attrici, eccependo il mancato assolvimento degli oneri probatori di legge ricadenti sulle medesime ex art. 2697 c.c., in particolare osservando che le relazioni mediche specialistiche prodotte in atti non erano state redatte da professionista specialista in medicina legale e delle assicurazioni, sicché le stesse avrebbero valenza limitata.
Richiamando, quindi, le risultanze delle perizie eseguite sulle attrici per conto della compagnia dal dott. parte convenuta ha chiesto che le somme già Persona_5 liquidate in favore delle danneggiate (e trattenute a titolo di acconto dalle medesime) fossero ritenute satisfattive dei danni patiti, in quanto già ridotte del 50% in considerazione del concorso colposo delle medesime. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ha chiesto, comunque, che l'eventuale risarcimento fosse ridotto proporzionalmente nella misura che il Giudice riterrà di indicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1, c.c.
pagina 6 di 19 In via istruttoria, poi, la compagnia non si è opposta all'espletamento di ctu medico- legale, chiedendo l'estensione del quesito anche alla valutazione dell'incidenza e compatibilità sugli esiti lesivi del mancato uso delle cinture di sicurezza.
Infine, ha contestato la sussistenza di un danno a carattere morale patito dalle attrici in mancanza di allegazione e di prova, rimettendosi, quanto alle spese mediche e di cura alle valutazioni del medico legale da nominare, anche con riferimento alla loro congruità e necessità.
Da ultimo ha chiesto la rifusione delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI c., c.p.c., con ordinanza del 31.03.2022 il Giudice ha respinto le istanze di prova orale delle attrici e ha ammesso l'espletamento di CTU medico-legale conferendo, a tal fine, incarico alla dott.ssa Per_6
[...]
L'elaborato peritale è stato depositato in data 23.09.2022.
Con successiva ordinanza in data 13.10.2022 il Giudice, al fine di formulare alle parti una proposta conciliativa, ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della c.t.u. al fine di chiarire quali tra le spese di cura e mediche documentate fossero rimborsabili indicandone le ragioni. Il supplemento peritale è stato depositato in data 09.01.2023.
Nelle more con decreto del Presidente di Sezione in data 12.12.2022 la causa è stata assegnata a questo Giudice, il quale, con ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 24.03.2023 ha formulato alle parti una proposta conciliativa alla quale solo le attrici hanno dichiarato di aderire, mentre la convenuta ha contestato i parametri utilizzati e posti a base della proposta, deducendo che trattandosi di lesioni micro-permanenti avrebbero dovuto essere applicati i criteri attinenti alla liquidazione del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del D.Lgs. 209/2005.
Con ordinanza del 13.07.2023 questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino all'11.07.2024.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata quindi trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 19 Alla luce della espressa qualificazione dell'azione promossa in via principale dalle attrici ex art. 141 Cod Ass., occorre brevemente soffermarsi sull'analisi dei presupposti applicativi previsti dalla citata disposizione, onde correttamente inquadrare la fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da circolazione di veicoli su strada, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) la tutela risarcitoria del terzo trasportato è stata rafforzata grazie all'attribuzione in favore del danneggiato di diverse azioni dirette nei confronti dell'assicuratore le quali traggono origine dalla legge e, dunque, prescindono dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra la compagnia assicurativa e il danneggiato. L'art. 141 Cod. Ass., in particolare, prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità del soggetto assicurato, fermo restando il limite del caso fortuito.
In deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in materia di responsabilità extracontrattuale e in linea con il favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale azione diretta consente, dunque, al danneggiato di essere risarcito dalla compagnia assicurativa del vettore in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, in particolare, del proprio assicurato.
La ratio dell'istituto è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, la quale ha osservato la piena cumulabilità delle azioni di cui all'art. 141 e 144 del Cod.
Ass. affermando che la norma di cui all'art. 141 C.d.A. “va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (Corte Cost. 205/2008).
Lo scopo della disposizione è, dunque, quello di offrire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, alleggerendo gli oneri di allegazione e prova, in modo pagina 8 di 19 da consentire una più pronta liquidazione del risarcimento del danno da parte dell'impresa assicuratrice.
Ora, nel caso di specie, il problema della qualificazione dell'azione proposta non si pone per le ragioni che seguono.
Le attrici hanno promosso espressamente l'azione, come si legge nelle prime pagine dell'atto introduttivo, ex art. 141 Cod Ass. nei confronti di quale CP_1 compagnia assicuratrice del mezzo taxi Modello Ford Focus targato EA552TN sul quale le medesime si trovavano quali trasportate al momento del sinistro avvenuto il
19.03.2018 e condotto da . CP_2
Il fatto costitutivo della richiesta risarcitoria azionata dalle attrici, ovvero il sinistro occorso in data 19.03.2018, deve ritenersi pacifico in causa, posto che lo stesso non è contestato da , neppure con riferimento alla relativa dinamica. CP_1
Le attrici hanno, peraltro, convenuto in giudizio anche , conducente CP_2 del taxi sul quale erano trasportate, e hanno chiesto la condanna di entrambi i convenuti “in solido” al risarcimento dei danni patiti, laddove, in virtù dei principi sopra enunciati, non ve ne era la necessità.
Invero, fermi i presupposti applicativi dell'art. 141 Cod. Ass., deve ritenersi che le attrici abbiano inteso agire quale soggetti trasportati proprio al fine di più celermente ricevere il risarcimento dovuto per i danni patiti a seguito del sinistro occorso, dunque in via diretta ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti della compagnia assicurativa del vettore.
Di talché, la domanda di condanna di entrambi i convenuti “in solido” in alcun caso potrebbe trovare accoglimento, essendo del tutto ininfluente rispetto all'accoglimento della domanda risarcitoria il ruolo del conducente e proprietario del veicolo assicurato sul quale le attrici erano trasportate e ciò tanto più non essendo la dinamica del sinistro contestata.
Tale impostazione trova conforto nella sentenza della Cass. a SS.UU. n. 35318/2022 che ha chiarito, ponendo fine al contrasto interpretativo insorto all'interno della stessa
Suprema Corte e di cui alle note sentenze n. 4147/2019, da un lato, e n. 17963/2021 dall'altro, che “L'incipit del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a
pagina 9 di 19 prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(rimessi all'eventuale fase successiva)” (cfr. Cass. a SS.UU. n. 35318/2022).
Ove, quindi, venga accertata la fondatezza della domanda risarcitoria formulata, la domanda delle attrici di condanna dei convenuti “in solido” al risarcimento dei danni patiti non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che le medesime abbiano inteso agire in via diretta ex art. 141 Cod Ass. nei confronti di Controparte_3 quale compagnia assicurativa del vettore, salvo il diritto di rivalsa di
[...] quest'ultima nei confronti dell'eventuale effettivo responsabile del sinistro.
Così chiarito l'ambito del contraddittorio instaurato e quanto agli oneri probatori relativi all'azione di cui all'art. 141 C.d.A., la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass. per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass. 20654/2016), precisando che “il terzo trasportato, per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti” (Cass. 16181/2015).
Nel caso in esame, come si è già detto, non è in contestazione l'accadimento del sinistro.
Sotto il profilo, invece, del nesso di causalità tra l'evento come occorso e i danni patiti e lamentati, eccepisce il concorso colposo delle attrici ex art. 1227, c. 1, CP_1
c.p.c., limitandosi a sostenere che le medesime non avevano indosso le cinture di pagina 10 di 19 sicurezza al momento dell'incidente. Chiede, quindi, che nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree il quantum risarcitorio venga proporzionalmente ridotto in considerazione dell'incidenza di detta risultanza sulla produzione dei danni in concreto patiti.
Ha, inoltre, contestato il risarcimento richiesto dalle attrici, ritenendo esorbitante il quantum esposto, trattandosi di semplice colpo di frusta per prassi giurisprudenziale rientrante nelle lesioni cd. di lieve entità.
Si osserva, quanto al nesso di causalità, come già peraltro evidenziato da questo
Giudice nell'ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 24.03.2023, che la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto elementi certi o idonei a dimostrare che le attrici, quali trasportate, non indossassero le cinture di sicurezza al momento del sinistro.
A tale riguardo meritano di essere condivise le conclusioni della c.t.u., dott.ssa di Per_6 cui al primo elaborato depositato in data 23.09.2022, che risultano coerenti ed esaustive, anche con riferimento alla compatibilità tra quanto riferito dalle danneggiate, ovvero che entrambe avessero indosso le cinture di sicurezza, e le lesioni documentate.
La c.t.u., accertate pur a distanza di tempo dall'occorso incidente le lesioni patite dalle danneggiate, ha diagnosticato “(…) un modesto trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale” in capo ad entrambe le danneggiate, dovuto al tamponamento da parte di un tram della parte posteriore dell'autovettura adibita a taxi sulla quale le medesime erano trasportate, evidenziando che “La collisione tra due veicoli è genericamente compatibile con la diagnosi di un trauma distrattivo del rachide cervicale a carico degli occupanti dei veicoli coinvolti.
Tale diagnosi emerge nel caso in questione dalla documentazione sanitaria agli atti e fu posta il giorno stesso dell'evento denunciato presso un P.S. ospedaliero.
Il trauma a colpo di frusta del rachide cervicale, che subisce il passeggero anche nel caso in cui indossi la cintura di sicurezza, determina un improvviso stretching muscolare causa di un risentimento algico su base miocontratturale” (cfr. pagg. 7 dell'elaborato).
E ancora: “Nel caso in questione la dinamica lesiva, così come riferita, è compatibile con le lesioni riportate dalle periziate, sussistendo una congruenza topografica tra evento
pagina 11 di 19 traumatico e lesioni. Anche il criterio cronologico è rispettato. Il criterio di efficacia lesiva risulta compatibile con lesioni di modesta entità: in effetti la lesione diagnosticata in sede di P.S. (Trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale) si basa unicamente su una riferita sintomatologia dolorosa a livello del rachide cervicale.
Tale quadro di sofferenza, in assenza di altri più gravi danni a livello dell'apparato muscolo-legamentoso del collo, di fatto non riscontrati strumentalmente (assenza di riduzione della fisiologica lordosi del rachide cervicale nei radiogrammi eseguiti) è destinato a guarire in poche settimane senza lasciare postumi invalidanti.
Nel caso della sig.ra la preesistenza di un quadro di cervicoartrosi con Parte_2 discopatie e protrusioni erniarie determina la sintomatologia allegata e la lieve limitazione funzionale emersa alla valutazione attuale, effettuata a distanza di 4 anni da quella dello specialista curante”.
Infine, e con riguardo all'uso delle cinture di sicurezza, il c.t.u. ha accertato che tale circostanza, riferita in senso affermativo dalle danneggiate “(…) è compatibile con le lesioni documentate” (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato).
Gli accertamenti compiuti dal c.t.u. e le valutazioni operate risultano coerenti e logiche e consentono, dunque, di escludere l'asserito concorso colposo delle attrici nella causazione e nella consistenza delle lesioni patite atteso che, verosimilmente, in mancanza d'uso delle cinture di sicurezza i danni avrebbero potuto essere più gravi.
Venendo al quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, anche sotto tale profilo vanno condivise le conclusioni della c.t.u. dott.ssa Persona_6
La c.t.u., per entrambe le danneggiate, non ha rilevato un danno biologico permanente, mentre ha accertato e valorizzato il danno patito dalle medesime in termini di inabilità temporanea, e precisamente quanto a per “una durata complessiva Parte_1 di 40 giorni di cui 15 giorni di incapacità biologica parziale al 50% e i restanti 25 giorni di parziale al 25%” e quanto a per “una durata complessiva di 40 Parte_2 giorni di cui 15 giorni di incapacità biologica parziale al 50% e i restanti 25 giorni di parziale al 25%” (cfr. pag. 8 dell'elaborato).
Nell'elaborato integrativo depositato in data 09.01.2023 ha, inoltre, chiarito quali tra le spese mediche sostenute e documentate dalle attrici potessero ritenersi in nesso causale con le lesioni riportate a seguito del sinistro. Ha, dunque, precisato pagina 12 di 19 (confermando i precedenti accertamenti eseguiti) che, quanto a , Parte_1 gli esborsi riconoscibili per spese mediche si attestano nella misura di € 670,00 e quanto a nell'importo di € 300,00. Parte_2
Con riguardo all'eventuale aumento del quantum liquidabile a titolo di danno morale, nel rispondere alle osservazioni provenienti dal difensore delle attrici, il c.t.u. precisa:
“Per quanto riguarda il danno psichico (…) pur ammettendo che il sinistro abbia causato in entrambe un temporaneo perturbamento psichico non esiste alcuna documentazione specialistica che attesti la sussistenza e la persistenza ad oggi di un quadro patologico causalmente collegato al tamponamento occorso in data 19/03/2018. (…)” (cfr. pagg. 9-
10 dell'elaborato).
Le argomentazioni fornite dal CTU appaiono del tutto convincenti, anche avuto riguardo alla definizione che del “danno biologico” fornisce l'art. 139 del D.Lgs. n.
209/05, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (…)”.
Del resto, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “In tema di risarcimento del danno da cosiddetto micropermanente, l'articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del
2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è
l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge” (cfr.
Cass. n. 12961/21).
Le attrici non hanno offerto elementi di prova o allegato circostanze o fatti specifici, dai quali inferire anche in via presuntiva il cd. danno da sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, suscettibile di incidere sulla valutazione del danno di natura psicologica di lieve entità eventualmente sofferto, o idonee a comprovare una alterazione dell'equilibrio emotivo-psichico o un significativo stress emotivo patito in conseguenza dell'incidente loro occorso in data 19.03.2018.
pagina 13 di 19 In definitiva la richiesta risarcitoria va accolta e i danni liquidati sulla scorta dei parametri valutativi tabellari di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nei limiti di quanto riconosciuto dal c.t.u. medico-legale, senza alcun intervento in aumento come dalla stessa norma previsto per particolari sofferenze soggettive patite, nel caso in esame non dimostrate.
Va ricordato che “Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n.
11081/20, Cass. n. 1815/15 e Cass.n.282/09).
Nel caso in esame i consulenti di parte non hanno sollevato critiche in merito all'elaborato peritale e a quello integrativo depositato ed hanno condiviso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. (cfr. pag. 9 della relazione peritale del
21.09.2022).
Il danno da inabilità temporanea patito va, dunque, riconosciuto come segue:
-quanto a nell'importo di € 759,55, dato dall'importo giornaliero Parte_1 riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del
16.07.2024, per 15 giorni al 50% e dunque € 414,30 e per 25 giorni al 25% e, quindi, €
345,25; a detto importo deve aggiungersi la somma di € 670,00 per spese mediche pagina 14 di 19 documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.; e così per un totale di € 1.429,55;
-quanto a nell'importo di € 759,55, dato dall'importo giornaliero Parte_2 riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del
16.07.2024, per 15 giorni al 50% e, quindi, € 414,30 e per 25 giorni al 25%, ossia €
345,25; a detto importo deve aggiungersi la somma di € 300,00 per spese mediche documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.; e così per un totale di € 1.059,55.
Sull'importo complessivo dei danni liquidati, trattandosi di debito di valore, le attrici hanno diritto altresì di veder riconosciuti e applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, tenendo conto dei parziali importi versati in acconto dalla compagnia in data 04.02.2019, ovvero € 925,00 a CP_1 [...]
ed € 1.017,00 a . Parte_1 Parte_2
Applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui “(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa” (ex multis Cass. Civ. n. 6537/2011, Cass. Civ. Sez. III, n. 15883/2014,
Cass. Civ. n. 13268/2016), e ancora secondo cui “In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi – valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -) (…)” (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n. 6537/2011; Cass. Civ.
n. 8104/2013; Cass. Civ. n. 15883/2014, Cass. Civ. n. 13268/2016), gli importi liquidati vanno devalutati alla data del sinistro (19.03.2018) e si perviene:
-quanto a all'importo di € 1.210,46 Parte_1
-quanto a all'importo di € 897,16. Parte_2
Indi si procede a rivalutare gli importi così ottenuti e a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dovuti dalla data del sinistro sino alla data del pagamento degli acconti (04.02.2019), quindi a imputare gli stessi acconti, in parte agli interessi maturati a detta data e per la parte restante al risarcimento dovuto, e pagina 15 di 19 successivamente a calcolare, sul residuo importo, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dal 04.02.2019 alla data di deposito della presente pronuncia.
Si perviene, pertanto, a quantificare il risarcimento residuo ancora dovuto in favore di nell'importo di € 377,93. Parte_1
Quanto invece a si perviene ad un importo di segno negativo, per la Parte_2 precisione € -111,64 teoricamente di spettanza della compagnia assicurativa, la quale tuttavia non ha chiesto il rimborso delle somme eventualmente liquidate in eccesso rispetto a quanto già versato in favore della danneggiata ante causam. Va, dunque, accolta la domanda di tesa a far dichiarare satisfattivo l'importo già CP_1 liquidato in favore di di € 1.017,00. Parte_2
è, quindi, tenuta a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 377,93 a titolo di risarcimento per l'inabilità temporanea patita dalla danneggiata già attualizzato alla data della presente pronuncia. Sul predetto importo sono dovuti altresì gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Nulla è più dovuto, invece, in favore di . Parte_2
*****
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere presente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr.
Cass. n. 32061/22).
Ora, le domande svolte dalle attrici, pur difese dal medesimo legale, devono intendersi quali domande del tutto autonome ed indipendenti che, peraltro, hanno avuto esiti diversi.
pagina 16 di 19 Ne consegue che, nei rapporti tra e la convenuta Parte_1 [...]
, la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio deve Controparte_1 seguire il principio della soccombenza;
pertanto, le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati dal D.M.
n. 147/2022, per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, secondo i valori medi, tenuto conto delle caratteristiche, della natura e dell'attività prestata.
Invece, nei rapporti tra e la convenuta sussistono i Parte_2 CP_1 presupposti per la integrale compensazione delle stesse, dovendo richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, II c., c.p.c. “(…) nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle codificate nella norma, le quali “hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Nel caso di specie, le gravi ragioni che impongono la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le predette parti conseguono alla considerazione che - pacifica risultando la responsabilità della compagnia assicurativa del vettore del veicolo a bordo del quale era Controparte_5 terza trasportata - solo all'esito della disposta CTU si è potuti giungere a ritenere satisfattiva la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale patito da offerta dalla compagnia assicurativa. Parte_2
Quanto alle spese di CTU, sulla base delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto del fatto che la CTU espletata ha confutato le valutazioni specialistiche dei consulenti delle attrici, in particolare in punto di sussistenza di postumi permanenti, confermando invece nella sostanza quelle del fiduciario della compagnia, le stesse sono da porsi definitivamente per metà a carico delle attrici e per metà a carico della convenuta nella misura già liquidata in corso di causa (vedi provvedimento in data 8.11.2022).
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art.
pagina 17 di 19 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (Cass. n. 11068/20).
Quanto alle spese e compensi dei consulenti di parte, dott. per le attrici e Persona_7 dott. per la convenuta, alcuna delle parti ha prodotto alcunché a Persona_8 dimostrazione degli esborsi eventualmente sostenuti, sicché nulla può essere disposto a tale riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 12442/2021, promossa da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e di , ogni Controparte_6 CP_2 contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- determina il residuo credito risarcitorio per l'inabilità temporanea e conseguente danno non patrimoniale patito da in seguito all'incidente occorso Parte_1 in data 19.03.2018 a Torino in Corso Giulio Cesare, in qualità di trasportata sul veicolo taxi Ford Focus tg. EA552TN condotto da , nell'importo di € 377,93 già CP_2 attualizzato alla data della presente pronuncia e al netto dell'acconto versato dalla convenuta;
- per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a Controparte_1 corrispondere la predetta somma di euro 377,93 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali dalla data di deposito di questa pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale svolta da Pt_2
;
[...]
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 264,00 per esposti e della somma di euro 2.552,00 per
[...] compenso, oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e la Parte_2 convenuta;
Controparte_1
pagina 18 di 19 - pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, per la metà
a carico delle parti attrici e per la restante metà a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'inserimento nel fascicolo telematico delle annotazioni di competenza.
Torino, 09.01.2025
Minuta redatta con la collaborazione del GOP avv. Erminia Gazzillo
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 12442/2021 R.G. promossa da
, Codice Fiscale residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PA), via Montecarlo, 7, e , residente a [...]
Generale Streva, 62, Codice Fiscale , entrambe rappresentate e C.F._2 difese dall'avv. Fortunata Balsano Lanza di Scalea del Foro di Palermo, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Teresa Musso sito a Torino (TO), Corso Re
Umberto, 42, e telematicamente agli indirizzi di pec e Email_1 giusta procura allegata al fascicolo telematico Email_2 dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato in data 14.06.2021
- PARTI ATTRICI – contro
, Codice Fiscale in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, con sede a Torino (TO), via Corte
d'Appello, 11, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mortarotti del foro di Torino e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a Torino (TO), via Montecuccoli, 9,
e telematicamente all'indirizzo di pec - Email_3 giusta procura generale alle liti conferita in data 27.4.2017 per atto del Notaio dott.
pagina 1 di 19 , Rep. 81955, Racc. 38076, allegata alla comparsa di costituzione Persona_1 depositata in data 26.07.2021
- PARTE CONVENUTA –
e contro
, residente a [...] – CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni derivanti da sinistro stradale patite da terzi trasportati.
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiarare che
a) le istanti al momento del sinistro avvenuto tra il taxi guidato dal sig. e CP_2 il tram della città di Torino erano a bordo come passeggere del taxi incidentato e indossavano le cinture di sicurezza;
RICONOSCERE che
b) Le istanti hanno riportato danni permanenti
c) Le istanti hanno diritto ad avere riconosciuti i danni morali
e, di conseguenza
d) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni riportati dalla signora e quindi condannare i convenuti a pagare la somma di € Parte_1
12.500,00 (ovvero gli importi minori o maggiori che il Giudice decidente vorrà ritenere), comprensiva del danno biologico, danno morale e danno permanente e spese mediche documentate:
e) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni riportati dalla signora e quindi condannare i convenuti a pagare la somma di € Parte_2
12.500,00 (ovvero gli importi minori o maggiori che il Giudice decidente vorrà ritenere), comprensiva del danno biologico, danno morale e danno permanente, spese mediche documentate:
pagina 2 di 19 f) oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, nella misura di legge, sulle somme rivalutate
g) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
-Dato atto della somma corrisposta ante causam dalla società conchiudente, pari ad
Euro 1.017,00 (di cui Euro 917,00 per capitale risarcitorio ed Euro 100,00 per spese legali) in favore della signora , respingere ogni maggior pretesa dalla Parte_2 medesima azionata in quanto infondata, con vittoria delle spese del giudizio e di CTU;
-Limitare la condanna della società conchiudente in favore della signora Parte_1
nei limiti dei danni accertati e provati in corso di causa, detratta, in ogni caso, la
[...] somma di Euro 925,00 (di cui Euro 825,00 per capitale risarcitorio ed Euro 100,00 per spese legali) alla medesima corrisposta ante causam, con compensazione integrale delle spese di lite e di CTU;
b)-dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove delle parti attrici”.
*****
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. del 19.05.2021, regolarmente notificato in data
04.06.2021, e hanno riassunto dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino il giudizio dapprima avviato dinanzi al Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente in ragione del valore della controversia, e hanno convenuto in giudizio e , la prima quale Controparte_3 CP_2 assicuratrice per la RC auto e il secondo quale proprietario e conducente del veicolo adibito a taxi Modello Ford Focus targato EA552TN, al fine di vederli condannati in solido, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Cod. Ass., a risarcire i danni da loro patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 19.03.2018 alle ore 7:00 circa, allorché la predetta autovettura, sulla quale le medesime erano trasportate,
pagina 3 di 19 mentre si trovava su Corso Giulio Cesare diretta all'aeroporto di Torino, giunta all'angolo con Corso Novara e ferma in attesa del semaforo verde, era stata tamponata dal tram n. 6024 del Gruppo Torinese Trasporti condotto dal sig. . Parte_3
Le attrici hanno dedotto che a seguito dell'urto, malgrado indossassero le cinture di sicurezza, avevano riportato lesioni compatibili con il cd. colpo di frusta a livello cervicale. Poiché erano in partenza per Palermo e non volevano perdere l'aereo, sebbene sofferenti, si erano fatte comunque accompagnare all'aeroporto e, una volta arrivate a destinazione, la sera stessa del giorno 19.3.2018, si erano recate al Pronto
Soccorso dell'Ospedale civico di Palermo, ove ad entrambe veniva diagnosticata una
“Distorsione e distrazione cervicale con prognosi iniziale di 10 giorni”, come da documentazione prodotta in atti.
Le attrici hanno convenuto in giudizio anche , proprietario del taxi sul CP_2 quale viaggiavano, con atto notificato in data 4.6.2021, il quale non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
In seguito all'incidente le attrici hanno dedotto di essersi sottoposte per alcuni mesi a cure e trattamenti, oltre che a visite specialistiche e hanno documentato le risultanze di tali accertamenti e le spese sostenute.
In particolare ha allegato documentazione medica relativa a visite Parte_1 ortopediche effettuate dal dott. specialista in Ortopedia e Traumatologia e a Per_2 sedute di terapia e rieducazione funzionale del rachide cervicale presso lo studio di fisiochinesiterapia del dott. , oltre a sedute di agopuntura effettuate Persona_3 sino a novembre 2018. Ha allegato, inoltre, consulenza specialistica del dott. Per_2 datata 04.12.2018 nella quale veniva valutata una inabilità temporanea assoluta per giorni 30 e parziale per giorni 45 (senza indicazione della percentuale di riferimento) e una “invalidità permanente residuata, intesa quale danno biologico omnicomprensivo, da valutare intorno al 7% (sette per cento)”.
ha allegato documentazione medica relativa a visite ortopediche Parte_2 effettuate dal dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, e a Persona_4 sedute di terapia e rieducazione funzionale del rachide cervicale presso lo studio di fisiochinesiterapia diretto dal dott. effettuate sino a novembre Persona_3
2018. Ha allegato, inoltre, consulenza specialistica del dott. datata Per_4
pagina 4 di 19 16.10.2018 nella quale veniva valutata una inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale al 50% per giorni 60, mentre quanto ai postumi invalidanti permanenti la valutazione era rimessa ad apposita relazione medico-legale.
Le attrici hanno dedotto di aver formulato alla compagnia assicuratrice richiesta di liquidazione dei danni patiti, di aver inviato la documentazione medica e di essere state sottoposte entrambe in data 21.01.2019 a visita medico-legale dal perito della compagnia assicurativa dott. . Persona_5
Il successivo 04.02.2019 entrambe, come documentato, hanno ricevuto atti di liquidazione e transazione da parte della compagnia, e in particolare, Parte_1
un assegno dell'importo di € 925,00 e altro assegno
[...] Parte_2 dell'importo di € 1.017,00, somme che, secondo quanto precisato dalla compagnia, erano da intendersi ridotte al 50% in ragione del fatto che, al momento del sinistro, risultava che le danneggiate non indossassero le cinture di sicurezza.
Con raccomandate di legale entrambe le attrici hanno contestato il quantum ricevuto e la riduzione operata e hanno comunicato a di trattenere i suddetti importi CP_1
a titolo di acconto, preannunciando la volontà di agire giudizialmente al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti.
Rimaste senza esito le successive richieste di indennizzo e l'invito alla negoziazione assistita inviate alla compagnia in data 27.02.2019, con l'atto di citazione Parte_1
e hanno chiesto, quindi, accertarsi e dichiararsi che le
[...] Parte_2 medesime attrici, al momento del sinistro avvenuto in data 19.3.2018, erano a bordo, quali trasportate, della vettura taxi targata EA552TN condotta da CP_2 munite di cinture di sicurezza allorché l'autovettura, mentre si trovava ferma al semaforo, era stata tamponata da un tram della città di Torino e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido a risarcire i danni da loro patiti per le lesioni subite nell'ammontare di € 12.500,00 quanto a e per un importo di pari Parte_1 misura di € 12.500,00 quanto a , somme comprensive del danno Parte_2 biologico, del danno morale e degli esborsi per spese mediche come documentati, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
Su detti importi hanno chiesto, inoltre, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria nella misura di legge.
pagina 5 di 19 In via istruttoria hanno chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. e per testi con il sig. su tre capitoli di cui alla narrativa in CP_2 CP_4 fatto dell'atto di citazione, oltre all'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla loro persona diretta ad accertare misura ed entità delle lesioni subite.
Infine, hanno chiesto la rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa depositata in data 26.07.2021 si è costituita nel giudizio così riassunto deducendo, con riguardo all'an debeatur, il concorso Controparte_3 colposo delle attrici nella causazione delle conseguenze dannose derivate dal sinistro, atteso che al momento della visita presso il medico fiduciario della compagnia le medesime non erano state in grado di confermare se al momento dell'incidente indossassero o meno la cintura di sicurezza.
La compagnia si è altresì opposta all'ammissione delle prove orali richieste dalle attrici non risultando che l'assicurato conducente del taxi, avrebbe potuto CP_2 fornire dettagli in merito alla suddetta circostanza e atteso che il sig. , citato CP_4 quale testimone nulla avrebbe potuto dire, non essendo il medesimo a bordo del taxi al momento dell'incidente.
Con riguardo al quantum del risarcimento richiesto, la convenuta ha contestato le voci e le quantificazioni esposte dalle attrici, eccependo il mancato assolvimento degli oneri probatori di legge ricadenti sulle medesime ex art. 2697 c.c., in particolare osservando che le relazioni mediche specialistiche prodotte in atti non erano state redatte da professionista specialista in medicina legale e delle assicurazioni, sicché le stesse avrebbero valenza limitata.
Richiamando, quindi, le risultanze delle perizie eseguite sulle attrici per conto della compagnia dal dott. parte convenuta ha chiesto che le somme già Persona_5 liquidate in favore delle danneggiate (e trattenute a titolo di acconto dalle medesime) fossero ritenute satisfattive dei danni patiti, in quanto già ridotte del 50% in considerazione del concorso colposo delle medesime. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ha chiesto, comunque, che l'eventuale risarcimento fosse ridotto proporzionalmente nella misura che il Giudice riterrà di indicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1, c.c.
pagina 6 di 19 In via istruttoria, poi, la compagnia non si è opposta all'espletamento di ctu medico- legale, chiedendo l'estensione del quesito anche alla valutazione dell'incidenza e compatibilità sugli esiti lesivi del mancato uso delle cinture di sicurezza.
Infine, ha contestato la sussistenza di un danno a carattere morale patito dalle attrici in mancanza di allegazione e di prova, rimettendosi, quanto alle spese mediche e di cura alle valutazioni del medico legale da nominare, anche con riferimento alla loro congruità e necessità.
Da ultimo ha chiesto la rifusione delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI c., c.p.c., con ordinanza del 31.03.2022 il Giudice ha respinto le istanze di prova orale delle attrici e ha ammesso l'espletamento di CTU medico-legale conferendo, a tal fine, incarico alla dott.ssa Per_6
[...]
L'elaborato peritale è stato depositato in data 23.09.2022.
Con successiva ordinanza in data 13.10.2022 il Giudice, al fine di formulare alle parti una proposta conciliativa, ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della c.t.u. al fine di chiarire quali tra le spese di cura e mediche documentate fossero rimborsabili indicandone le ragioni. Il supplemento peritale è stato depositato in data 09.01.2023.
Nelle more con decreto del Presidente di Sezione in data 12.12.2022 la causa è stata assegnata a questo Giudice, il quale, con ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 24.03.2023 ha formulato alle parti una proposta conciliativa alla quale solo le attrici hanno dichiarato di aderire, mentre la convenuta ha contestato i parametri utilizzati e posti a base della proposta, deducendo che trattandosi di lesioni micro-permanenti avrebbero dovuto essere applicati i criteri attinenti alla liquidazione del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del D.Lgs. 209/2005.
Con ordinanza del 13.07.2023 questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino all'11.07.2024.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata quindi trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 19 Alla luce della espressa qualificazione dell'azione promossa in via principale dalle attrici ex art. 141 Cod Ass., occorre brevemente soffermarsi sull'analisi dei presupposti applicativi previsti dalla citata disposizione, onde correttamente inquadrare la fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da circolazione di veicoli su strada, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) la tutela risarcitoria del terzo trasportato è stata rafforzata grazie all'attribuzione in favore del danneggiato di diverse azioni dirette nei confronti dell'assicuratore le quali traggono origine dalla legge e, dunque, prescindono dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra la compagnia assicurativa e il danneggiato. L'art. 141 Cod. Ass., in particolare, prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità del soggetto assicurato, fermo restando il limite del caso fortuito.
In deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in materia di responsabilità extracontrattuale e in linea con il favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale azione diretta consente, dunque, al danneggiato di essere risarcito dalla compagnia assicurativa del vettore in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, in particolare, del proprio assicurato.
La ratio dell'istituto è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, la quale ha osservato la piena cumulabilità delle azioni di cui all'art. 141 e 144 del Cod.
Ass. affermando che la norma di cui all'art. 141 C.d.A. “va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (Corte Cost. 205/2008).
Lo scopo della disposizione è, dunque, quello di offrire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, alleggerendo gli oneri di allegazione e prova, in modo pagina 8 di 19 da consentire una più pronta liquidazione del risarcimento del danno da parte dell'impresa assicuratrice.
Ora, nel caso di specie, il problema della qualificazione dell'azione proposta non si pone per le ragioni che seguono.
Le attrici hanno promosso espressamente l'azione, come si legge nelle prime pagine dell'atto introduttivo, ex art. 141 Cod Ass. nei confronti di quale CP_1 compagnia assicuratrice del mezzo taxi Modello Ford Focus targato EA552TN sul quale le medesime si trovavano quali trasportate al momento del sinistro avvenuto il
19.03.2018 e condotto da . CP_2
Il fatto costitutivo della richiesta risarcitoria azionata dalle attrici, ovvero il sinistro occorso in data 19.03.2018, deve ritenersi pacifico in causa, posto che lo stesso non è contestato da , neppure con riferimento alla relativa dinamica. CP_1
Le attrici hanno, peraltro, convenuto in giudizio anche , conducente CP_2 del taxi sul quale erano trasportate, e hanno chiesto la condanna di entrambi i convenuti “in solido” al risarcimento dei danni patiti, laddove, in virtù dei principi sopra enunciati, non ve ne era la necessità.
Invero, fermi i presupposti applicativi dell'art. 141 Cod. Ass., deve ritenersi che le attrici abbiano inteso agire quale soggetti trasportati proprio al fine di più celermente ricevere il risarcimento dovuto per i danni patiti a seguito del sinistro occorso, dunque in via diretta ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti della compagnia assicurativa del vettore.
Di talché, la domanda di condanna di entrambi i convenuti “in solido” in alcun caso potrebbe trovare accoglimento, essendo del tutto ininfluente rispetto all'accoglimento della domanda risarcitoria il ruolo del conducente e proprietario del veicolo assicurato sul quale le attrici erano trasportate e ciò tanto più non essendo la dinamica del sinistro contestata.
Tale impostazione trova conforto nella sentenza della Cass. a SS.UU. n. 35318/2022 che ha chiarito, ponendo fine al contrasto interpretativo insorto all'interno della stessa
Suprema Corte e di cui alle note sentenze n. 4147/2019, da un lato, e n. 17963/2021 dall'altro, che “L'incipit del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a
pagina 9 di 19 prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(rimessi all'eventuale fase successiva)” (cfr. Cass. a SS.UU. n. 35318/2022).
Ove, quindi, venga accertata la fondatezza della domanda risarcitoria formulata, la domanda delle attrici di condanna dei convenuti “in solido” al risarcimento dei danni patiti non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che le medesime abbiano inteso agire in via diretta ex art. 141 Cod Ass. nei confronti di Controparte_3 quale compagnia assicurativa del vettore, salvo il diritto di rivalsa di
[...] quest'ultima nei confronti dell'eventuale effettivo responsabile del sinistro.
Così chiarito l'ambito del contraddittorio instaurato e quanto agli oneri probatori relativi all'azione di cui all'art. 141 C.d.A., la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass. per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass. 20654/2016), precisando che “il terzo trasportato, per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti” (Cass. 16181/2015).
Nel caso in esame, come si è già detto, non è in contestazione l'accadimento del sinistro.
Sotto il profilo, invece, del nesso di causalità tra l'evento come occorso e i danni patiti e lamentati, eccepisce il concorso colposo delle attrici ex art. 1227, c. 1, CP_1
c.p.c., limitandosi a sostenere che le medesime non avevano indosso le cinture di pagina 10 di 19 sicurezza al momento dell'incidente. Chiede, quindi, che nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree il quantum risarcitorio venga proporzionalmente ridotto in considerazione dell'incidenza di detta risultanza sulla produzione dei danni in concreto patiti.
Ha, inoltre, contestato il risarcimento richiesto dalle attrici, ritenendo esorbitante il quantum esposto, trattandosi di semplice colpo di frusta per prassi giurisprudenziale rientrante nelle lesioni cd. di lieve entità.
Si osserva, quanto al nesso di causalità, come già peraltro evidenziato da questo
Giudice nell'ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 24.03.2023, che la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto elementi certi o idonei a dimostrare che le attrici, quali trasportate, non indossassero le cinture di sicurezza al momento del sinistro.
A tale riguardo meritano di essere condivise le conclusioni della c.t.u., dott.ssa di Per_6 cui al primo elaborato depositato in data 23.09.2022, che risultano coerenti ed esaustive, anche con riferimento alla compatibilità tra quanto riferito dalle danneggiate, ovvero che entrambe avessero indosso le cinture di sicurezza, e le lesioni documentate.
La c.t.u., accertate pur a distanza di tempo dall'occorso incidente le lesioni patite dalle danneggiate, ha diagnosticato “(…) un modesto trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale” in capo ad entrambe le danneggiate, dovuto al tamponamento da parte di un tram della parte posteriore dell'autovettura adibita a taxi sulla quale le medesime erano trasportate, evidenziando che “La collisione tra due veicoli è genericamente compatibile con la diagnosi di un trauma distrattivo del rachide cervicale a carico degli occupanti dei veicoli coinvolti.
Tale diagnosi emerge nel caso in questione dalla documentazione sanitaria agli atti e fu posta il giorno stesso dell'evento denunciato presso un P.S. ospedaliero.
Il trauma a colpo di frusta del rachide cervicale, che subisce il passeggero anche nel caso in cui indossi la cintura di sicurezza, determina un improvviso stretching muscolare causa di un risentimento algico su base miocontratturale” (cfr. pagg. 7 dell'elaborato).
E ancora: “Nel caso in questione la dinamica lesiva, così come riferita, è compatibile con le lesioni riportate dalle periziate, sussistendo una congruenza topografica tra evento
pagina 11 di 19 traumatico e lesioni. Anche il criterio cronologico è rispettato. Il criterio di efficacia lesiva risulta compatibile con lesioni di modesta entità: in effetti la lesione diagnosticata in sede di P.S. (Trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale) si basa unicamente su una riferita sintomatologia dolorosa a livello del rachide cervicale.
Tale quadro di sofferenza, in assenza di altri più gravi danni a livello dell'apparato muscolo-legamentoso del collo, di fatto non riscontrati strumentalmente (assenza di riduzione della fisiologica lordosi del rachide cervicale nei radiogrammi eseguiti) è destinato a guarire in poche settimane senza lasciare postumi invalidanti.
Nel caso della sig.ra la preesistenza di un quadro di cervicoartrosi con Parte_2 discopatie e protrusioni erniarie determina la sintomatologia allegata e la lieve limitazione funzionale emersa alla valutazione attuale, effettuata a distanza di 4 anni da quella dello specialista curante”.
Infine, e con riguardo all'uso delle cinture di sicurezza, il c.t.u. ha accertato che tale circostanza, riferita in senso affermativo dalle danneggiate “(…) è compatibile con le lesioni documentate” (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato).
Gli accertamenti compiuti dal c.t.u. e le valutazioni operate risultano coerenti e logiche e consentono, dunque, di escludere l'asserito concorso colposo delle attrici nella causazione e nella consistenza delle lesioni patite atteso che, verosimilmente, in mancanza d'uso delle cinture di sicurezza i danni avrebbero potuto essere più gravi.
Venendo al quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, anche sotto tale profilo vanno condivise le conclusioni della c.t.u. dott.ssa Persona_6
La c.t.u., per entrambe le danneggiate, non ha rilevato un danno biologico permanente, mentre ha accertato e valorizzato il danno patito dalle medesime in termini di inabilità temporanea, e precisamente quanto a per “una durata complessiva Parte_1 di 40 giorni di cui 15 giorni di incapacità biologica parziale al 50% e i restanti 25 giorni di parziale al 25%” e quanto a per “una durata complessiva di 40 Parte_2 giorni di cui 15 giorni di incapacità biologica parziale al 50% e i restanti 25 giorni di parziale al 25%” (cfr. pag. 8 dell'elaborato).
Nell'elaborato integrativo depositato in data 09.01.2023 ha, inoltre, chiarito quali tra le spese mediche sostenute e documentate dalle attrici potessero ritenersi in nesso causale con le lesioni riportate a seguito del sinistro. Ha, dunque, precisato pagina 12 di 19 (confermando i precedenti accertamenti eseguiti) che, quanto a , Parte_1 gli esborsi riconoscibili per spese mediche si attestano nella misura di € 670,00 e quanto a nell'importo di € 300,00. Parte_2
Con riguardo all'eventuale aumento del quantum liquidabile a titolo di danno morale, nel rispondere alle osservazioni provenienti dal difensore delle attrici, il c.t.u. precisa:
“Per quanto riguarda il danno psichico (…) pur ammettendo che il sinistro abbia causato in entrambe un temporaneo perturbamento psichico non esiste alcuna documentazione specialistica che attesti la sussistenza e la persistenza ad oggi di un quadro patologico causalmente collegato al tamponamento occorso in data 19/03/2018. (…)” (cfr. pagg. 9-
10 dell'elaborato).
Le argomentazioni fornite dal CTU appaiono del tutto convincenti, anche avuto riguardo alla definizione che del “danno biologico” fornisce l'art. 139 del D.Lgs. n.
209/05, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (…)”.
Del resto, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “In tema di risarcimento del danno da cosiddetto micropermanente, l'articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del
2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è
l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge” (cfr.
Cass. n. 12961/21).
Le attrici non hanno offerto elementi di prova o allegato circostanze o fatti specifici, dai quali inferire anche in via presuntiva il cd. danno da sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, suscettibile di incidere sulla valutazione del danno di natura psicologica di lieve entità eventualmente sofferto, o idonee a comprovare una alterazione dell'equilibrio emotivo-psichico o un significativo stress emotivo patito in conseguenza dell'incidente loro occorso in data 19.03.2018.
pagina 13 di 19 In definitiva la richiesta risarcitoria va accolta e i danni liquidati sulla scorta dei parametri valutativi tabellari di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nei limiti di quanto riconosciuto dal c.t.u. medico-legale, senza alcun intervento in aumento come dalla stessa norma previsto per particolari sofferenze soggettive patite, nel caso in esame non dimostrate.
Va ricordato che “Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n.
11081/20, Cass. n. 1815/15 e Cass.n.282/09).
Nel caso in esame i consulenti di parte non hanno sollevato critiche in merito all'elaborato peritale e a quello integrativo depositato ed hanno condiviso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. (cfr. pag. 9 della relazione peritale del
21.09.2022).
Il danno da inabilità temporanea patito va, dunque, riconosciuto come segue:
-quanto a nell'importo di € 759,55, dato dall'importo giornaliero Parte_1 riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del
16.07.2024, per 15 giorni al 50% e dunque € 414,30 e per 25 giorni al 25% e, quindi, €
345,25; a detto importo deve aggiungersi la somma di € 670,00 per spese mediche pagina 14 di 19 documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.; e così per un totale di € 1.429,55;
-quanto a nell'importo di € 759,55, dato dall'importo giornaliero Parte_2 riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del
16.07.2024, per 15 giorni al 50% e, quindi, € 414,30 e per 25 giorni al 25%, ossia €
345,25; a detto importo deve aggiungersi la somma di € 300,00 per spese mediche documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.; e così per un totale di € 1.059,55.
Sull'importo complessivo dei danni liquidati, trattandosi di debito di valore, le attrici hanno diritto altresì di veder riconosciuti e applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, tenendo conto dei parziali importi versati in acconto dalla compagnia in data 04.02.2019, ovvero € 925,00 a CP_1 [...]
ed € 1.017,00 a . Parte_1 Parte_2
Applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui “(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa” (ex multis Cass. Civ. n. 6537/2011, Cass. Civ. Sez. III, n. 15883/2014,
Cass. Civ. n. 13268/2016), e ancora secondo cui “In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi – valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -) (…)” (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n. 6537/2011; Cass. Civ.
n. 8104/2013; Cass. Civ. n. 15883/2014, Cass. Civ. n. 13268/2016), gli importi liquidati vanno devalutati alla data del sinistro (19.03.2018) e si perviene:
-quanto a all'importo di € 1.210,46 Parte_1
-quanto a all'importo di € 897,16. Parte_2
Indi si procede a rivalutare gli importi così ottenuti e a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dovuti dalla data del sinistro sino alla data del pagamento degli acconti (04.02.2019), quindi a imputare gli stessi acconti, in parte agli interessi maturati a detta data e per la parte restante al risarcimento dovuto, e pagina 15 di 19 successivamente a calcolare, sul residuo importo, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dal 04.02.2019 alla data di deposito della presente pronuncia.
Si perviene, pertanto, a quantificare il risarcimento residuo ancora dovuto in favore di nell'importo di € 377,93. Parte_1
Quanto invece a si perviene ad un importo di segno negativo, per la Parte_2 precisione € -111,64 teoricamente di spettanza della compagnia assicurativa, la quale tuttavia non ha chiesto il rimborso delle somme eventualmente liquidate in eccesso rispetto a quanto già versato in favore della danneggiata ante causam. Va, dunque, accolta la domanda di tesa a far dichiarare satisfattivo l'importo già CP_1 liquidato in favore di di € 1.017,00. Parte_2
è, quindi, tenuta a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 377,93 a titolo di risarcimento per l'inabilità temporanea patita dalla danneggiata già attualizzato alla data della presente pronuncia. Sul predetto importo sono dovuti altresì gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Nulla è più dovuto, invece, in favore di . Parte_2
*****
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere presente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr.
Cass. n. 32061/22).
Ora, le domande svolte dalle attrici, pur difese dal medesimo legale, devono intendersi quali domande del tutto autonome ed indipendenti che, peraltro, hanno avuto esiti diversi.
pagina 16 di 19 Ne consegue che, nei rapporti tra e la convenuta Parte_1 [...]
, la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio deve Controparte_1 seguire il principio della soccombenza;
pertanto, le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati dal D.M.
n. 147/2022, per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, secondo i valori medi, tenuto conto delle caratteristiche, della natura e dell'attività prestata.
Invece, nei rapporti tra e la convenuta sussistono i Parte_2 CP_1 presupposti per la integrale compensazione delle stesse, dovendo richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, II c., c.p.c. “(…) nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle codificate nella norma, le quali “hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Nel caso di specie, le gravi ragioni che impongono la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le predette parti conseguono alla considerazione che - pacifica risultando la responsabilità della compagnia assicurativa del vettore del veicolo a bordo del quale era Controparte_5 terza trasportata - solo all'esito della disposta CTU si è potuti giungere a ritenere satisfattiva la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale patito da offerta dalla compagnia assicurativa. Parte_2
Quanto alle spese di CTU, sulla base delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto del fatto che la CTU espletata ha confutato le valutazioni specialistiche dei consulenti delle attrici, in particolare in punto di sussistenza di postumi permanenti, confermando invece nella sostanza quelle del fiduciario della compagnia, le stesse sono da porsi definitivamente per metà a carico delle attrici e per metà a carico della convenuta nella misura già liquidata in corso di causa (vedi provvedimento in data 8.11.2022).
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art.
pagina 17 di 19 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (Cass. n. 11068/20).
Quanto alle spese e compensi dei consulenti di parte, dott. per le attrici e Persona_7 dott. per la convenuta, alcuna delle parti ha prodotto alcunché a Persona_8 dimostrazione degli esborsi eventualmente sostenuti, sicché nulla può essere disposto a tale riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 12442/2021, promossa da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e di , ogni Controparte_6 CP_2 contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- determina il residuo credito risarcitorio per l'inabilità temporanea e conseguente danno non patrimoniale patito da in seguito all'incidente occorso Parte_1 in data 19.03.2018 a Torino in Corso Giulio Cesare, in qualità di trasportata sul veicolo taxi Ford Focus tg. EA552TN condotto da , nell'importo di € 377,93 già CP_2 attualizzato alla data della presente pronuncia e al netto dell'acconto versato dalla convenuta;
- per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a Controparte_1 corrispondere la predetta somma di euro 377,93 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali dalla data di deposito di questa pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale svolta da Pt_2
;
[...]
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 264,00 per esposti e della somma di euro 2.552,00 per
[...] compenso, oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e la Parte_2 convenuta;
Controparte_1
pagina 18 di 19 - pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, per la metà
a carico delle parti attrici e per la restante metà a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'inserimento nel fascicolo telematico delle annotazioni di competenza.
Torino, 09.01.2025
Minuta redatta con la collaborazione del GOP avv. Erminia Gazzillo
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
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