Ordinanza collegiale 14 settembre 2023
Sentenza 15 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Il consumatore “tradito” dal mutuo indicizzato al franco svizzero: un discutibile dietrofront delle Corti di merito.https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 15 luglio 2025
La vicenda trattata nella sentenza in commento prende le mosse da una controversia relativa alla richiesta di restituzione di somme pagate a titolo di interessi in virtù di clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero e, si segnala, perché offre l'occasione di fare il punto sulla dibattuta questione della validità (o meno) di dette previsioni contrattuali, che tanto ha animato la dottrina e creato contrasti giurisprudenziali. ***** Il caso dedotto in lite. I mutuatari hanno lamentato innanzi al Tribunale di Como, ex aliis, l'invalidità di quattro clausole contrattuali (relative al calcolo degli interessi, all'estinzione anticipata e alle modalità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/02/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01669/2025REG.PROV.COLL.
N. 07987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7987 del 2024, proposto da
Sa.Pro. Edil Restauri 85 S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i., Costruzioni Angelico Edili Stradali S.r.l. in proprio e nella qualità di mandante del costituendo r.t.i., Nuova CCS S.r.l. in proprio e nella qualità di mandante del costituendo r.t.i., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 981427431D, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Pantaloni, Marco Petrone, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Pantaloni in Roma, largo di Torre Argentina n. 11;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Polverari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Omnia Servitia S.r.l. in proprio e nella qualità di mandante del r.t.i., 3 Emmegi S.p.A. in proprio e nella qualità di mandante del r.t.i., non costituiti in giudizio;
I.F.M. – Italiana Facility Management S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 14398/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia e di I.F.M. – Italiana Facility Management S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Marco Petrone, Tiziana Polverari e Santi Dario Tomaselli su delega dell'avv. Massimiliano Brugnoletti. Si dà atto che l'avvocato dello Stato Fabio Tortora ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato irricevibili, perché tardivamente proposti, il ricorso e i motivi aggiunti avanzati dalle società SA.PRO. Edil Restauri 85 s.r.l., Costruzioni Angelico Edili Stradali s.r.l. e Nuova CCS s.r.l. contro l’ATER – Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia e nei confronti di I.F.M. – Italiana Facility Management S.p.A. per l’aggiudicazione al r.t.i. costituito da quest’ultima (mandataria) con Omnia Servitia s.r.l. e 3 Emmegi S.p.a. (mandanti) dell’appalto di “ demolizione e ricostruzione, in ristrutturazione edilizia degli immobili correnti in Civitavecchia alla Via XVI Settembre nn. 19 e 23 […] ”; le spese processuali sono state compensate;
rilevato che le società già ricorrenti in primo grado hanno proposto appello e che l’Ater di Civitavecchia ed I.F.M.- Italiana Facility Management s.p.a. si sono costituite per resistere all’appello;
rilevato che le amministrazioni statali indicate in epigrafe hanno depositato memorie di mera forma;
rilevato che, in data 7 febbraio 2025, l’ATER ha depositato “ contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione, in ristrutturazione edilizia, degli immobili siti in Civitavecchia (Roma), via XVI Settembre nn. 19 e 23 in lotto unico, tra l’Ater – Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia e la capogruppo e mandataria speciale con rappresentanza dell’associazione temporanea fra le imprese:
- Costruzioni Angelico edili stradali società a responsabilità limitata;
- SA.PRO. - Edil Restauri 85 società a responsabilità limitata;
- Nuova C.C.S. società a responsabilità limitata ”;
rilevato che, all’udienza del 13 febbraio 2025, il difensore degli appellanti ha dichiarato di non avere più interesse all’appello e la causa è stata riservata per la decisione, su concorde richiesta delle parti;
ritenuto che - malgrado il contratto di cui sopra risulti depositato in versione non sottoscritta - la menzione contenuta in premessa dell’avvenuta risoluzione del contratto stipulato col r.t.i. appellato e la stipulazione in itinere col r.t.i. appellante, a seguito di interpello per scorrimento della graduatoria, unitamente alla dichiarazione di carenza di interesse resa dal difensore di quest’ultimo r.t.i., comportino che l’appello vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto di compensare le spese processuali tra tutte le parti, atteso l’esito stragiudiziale del contenzioso;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO