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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1045/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1045/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
STEFANINA)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. SIMONA ARIASSI) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e sposati in data 12.04.2007, in Nova Parte_1 Controparte_1
Kakhovka regione di Kherson (UKR), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia, parte II – Serie C/1 n. 638 alle seguenti condizioni: 1 In via principale e nel merito:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_
2) i figli minori , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei medesimi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità separatamente per questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana), tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dai figli minori.
3) la casa familiare sita in Brescia, Via Ponte n. 34/C viene assegnata alla signora che vi abiterà con i figli. Parte_1
4) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli anche fuori dai giorni stabiliti, previo accordo con la madre, con le modalità che i genitori dovranno concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori nonché degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
• Il padre terrà con sè i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00, cena compresa e per due fine settimana al mese dal sabato alle ore 11.30 alla domenica sera alle ore 20.00, cena compresa, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, accollandosi ogni spesa per il relativo trasporto. Nelle due settimane al mese in cui il padre terrà i figli nel weekend, non li preleverà nelle giornate di martedì e giovedì. Durante i giorni di permanenza con il padre i figli dovranno svolgere tutti i compiti scolastici assegnati.
• Durante il periodo estivo di sospensione della scuola entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori comunicheranno entro la partenza il periodo di permanenza, l'indirizzo di destinazione e i recapiti telefonici dell'alloggio scelto, garantendo all'altro genitore contatti telefonici quotidiani con i minori;
i genitori concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari.
2 • In ordine a tutti i ponti scolastici ed ai compleanni dei figli e dei genitori, i coniugi rispetteranno per la frequentazione dei figli l'alternanza annuale.
• Le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno alternate di anno in anno.
• La permanenza dei figli con il padre durante la notte, sia nei fine settimana, sia durante le vacanze estive e le festività verrà attuata solo da quando il signor avrà reperito una stabile dimora dove poter accogliere i minori. CP_1
5) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il sig. verserà la CP_1 somma di euro 625,00= entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN intestato a già noto, e tale somma sarà soggetta ad adeguamento annuale in Parte_1 base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT.
6) Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'Inps, al momento determinato in € 705,00 (verificare), sia interamente percepito dalla madre, come già concordato e in corso attualmente.
7) La signora a fronte dell'impegno assunto dal signor di Parte_1 CP_1 pagamento del finanziamento dell'auto Dacia Duster tg FP376TV, provvederà al pagamento integrale delle spese di iscrizione scolastica, retta, mensa e libri per i minori, sino alla data del 30.04.2028, coincidente con l'estinzione del finanziamento.
Le spese invece per gite, grest, corredo scolastico (per quest'anno scolastico gli zaini non verranno sostituiti) continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Così pure tutte le ulteriori spese straordinarie nell'interesse dei tre figli, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Il rimborso alla signora delle predette spese straordinarie dovrà essere Parte_1 effettuato dal signor in favore della signora entro la fine del CP_1 Parte_1 mese, previa esibizione dei relativi scontrini fiscali.
8) Il signor si farà carico del pagamento integrale del finanziamento CP_1 relativo all'acquisto della vettura Dacia Duster tg FP376TV in uso e di proprietà della moglie, immatricolata in data 25.06.2018 con scadenza 30.04.2028, sino alla sua totale estinzione.
9) Dal 01.05.2028, tutte le spese di cui al punto 7) torneranno ad essere suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
3 10) Nel caso in cui l'assegno unico, riconosciuto interamente alla signora Parte_1 dovesse essere per qualsiasi ragione determinato in misura minore oppure revocato, dal momento dell'avvenuta diminuzione e/o revoca tutte le spese di cui al punto 7) torneranno ad essere suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, permanendo invece l'impegno del signor al pagamento integrale del CP_1 finanziamento per l'acquisto della vettura di proprietà della moglie.
11) Il sig. provvederà a spostare la residenza e i suoi effetti personali entro CP_1
15 giorni dalla pronuncia della sentenza per la separazione dei coniugi.
12) All'atto della sottoscrizione delle presenti condizioni, il sig. provvederà CP_1
a spostare i propri finanziamenti e l'addebito del contratto Telepass dal c.c. cointestato con la moglie.
13) Entro il 28 settembre di ogni anno il sig. verserà sul conto corrente CP_1 cointestato con la moglie la somma di € 200,00, pari al 50% del premio per l'assicurazione della casa di proprietà dei coniugi, che verrà ricalcolata ogni anno sulla base della variazione del premio stesso.
14) I coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo cointestato della casa famigliare nella misura del 50% ciascuno.
15) Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio, opportunità e sicurezza per i minori, di comunicazione anticipata del periodo di permanenza e dell'indirizzo di destinazione e recapiti telefonici, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che i figli minori faranno con l'altro genitore.
Spese di lite interamente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 12 aprile 2007, in Nova
Kakhovka regione di Kherson (UKR), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Brescia, parte II – Serie C/1 n. 638.
Dall'unione coniugale sono nati i tre figli in data 15 giugno 2016, Per_1 Per_2 in data 17 dicembre 2017 e in data 1° ottobre 2020. Per_3
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
4 § 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
ND TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1045/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
STEFANINA)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. SIMONA ARIASSI) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e sposati in data 12.04.2007, in Nova Parte_1 Controparte_1
Kakhovka regione di Kherson (UKR), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia, parte II – Serie C/1 n. 638 alle seguenti condizioni: 1 In via principale e nel merito:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_
2) i figli minori , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei medesimi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità separatamente per questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana), tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dai figli minori.
3) la casa familiare sita in Brescia, Via Ponte n. 34/C viene assegnata alla signora che vi abiterà con i figli. Parte_1
4) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli anche fuori dai giorni stabiliti, previo accordo con la madre, con le modalità che i genitori dovranno concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori nonché degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
• Il padre terrà con sè i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00, cena compresa e per due fine settimana al mese dal sabato alle ore 11.30 alla domenica sera alle ore 20.00, cena compresa, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, accollandosi ogni spesa per il relativo trasporto. Nelle due settimane al mese in cui il padre terrà i figli nel weekend, non li preleverà nelle giornate di martedì e giovedì. Durante i giorni di permanenza con il padre i figli dovranno svolgere tutti i compiti scolastici assegnati.
• Durante il periodo estivo di sospensione della scuola entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori comunicheranno entro la partenza il periodo di permanenza, l'indirizzo di destinazione e i recapiti telefonici dell'alloggio scelto, garantendo all'altro genitore contatti telefonici quotidiani con i minori;
i genitori concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari.
2 • In ordine a tutti i ponti scolastici ed ai compleanni dei figli e dei genitori, i coniugi rispetteranno per la frequentazione dei figli l'alternanza annuale.
• Le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno alternate di anno in anno.
• La permanenza dei figli con il padre durante la notte, sia nei fine settimana, sia durante le vacanze estive e le festività verrà attuata solo da quando il signor avrà reperito una stabile dimora dove poter accogliere i minori. CP_1
5) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il sig. verserà la CP_1 somma di euro 625,00= entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN intestato a già noto, e tale somma sarà soggetta ad adeguamento annuale in Parte_1 base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT.
6) Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'Inps, al momento determinato in € 705,00 (verificare), sia interamente percepito dalla madre, come già concordato e in corso attualmente.
7) La signora a fronte dell'impegno assunto dal signor di Parte_1 CP_1 pagamento del finanziamento dell'auto Dacia Duster tg FP376TV, provvederà al pagamento integrale delle spese di iscrizione scolastica, retta, mensa e libri per i minori, sino alla data del 30.04.2028, coincidente con l'estinzione del finanziamento.
Le spese invece per gite, grest, corredo scolastico (per quest'anno scolastico gli zaini non verranno sostituiti) continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Così pure tutte le ulteriori spese straordinarie nell'interesse dei tre figli, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Il rimborso alla signora delle predette spese straordinarie dovrà essere Parte_1 effettuato dal signor in favore della signora entro la fine del CP_1 Parte_1 mese, previa esibizione dei relativi scontrini fiscali.
8) Il signor si farà carico del pagamento integrale del finanziamento CP_1 relativo all'acquisto della vettura Dacia Duster tg FP376TV in uso e di proprietà della moglie, immatricolata in data 25.06.2018 con scadenza 30.04.2028, sino alla sua totale estinzione.
9) Dal 01.05.2028, tutte le spese di cui al punto 7) torneranno ad essere suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
3 10) Nel caso in cui l'assegno unico, riconosciuto interamente alla signora Parte_1 dovesse essere per qualsiasi ragione determinato in misura minore oppure revocato, dal momento dell'avvenuta diminuzione e/o revoca tutte le spese di cui al punto 7) torneranno ad essere suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, permanendo invece l'impegno del signor al pagamento integrale del CP_1 finanziamento per l'acquisto della vettura di proprietà della moglie.
11) Il sig. provvederà a spostare la residenza e i suoi effetti personali entro CP_1
15 giorni dalla pronuncia della sentenza per la separazione dei coniugi.
12) All'atto della sottoscrizione delle presenti condizioni, il sig. provvederà CP_1
a spostare i propri finanziamenti e l'addebito del contratto Telepass dal c.c. cointestato con la moglie.
13) Entro il 28 settembre di ogni anno il sig. verserà sul conto corrente CP_1 cointestato con la moglie la somma di € 200,00, pari al 50% del premio per l'assicurazione della casa di proprietà dei coniugi, che verrà ricalcolata ogni anno sulla base della variazione del premio stesso.
14) I coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo cointestato della casa famigliare nella misura del 50% ciascuno.
15) Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio, opportunità e sicurezza per i minori, di comunicazione anticipata del periodo di permanenza e dell'indirizzo di destinazione e recapiti telefonici, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che i figli minori faranno con l'altro genitore.
Spese di lite interamente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 12 aprile 2007, in Nova
Kakhovka regione di Kherson (UKR), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Brescia, parte II – Serie C/1 n. 638.
Dall'unione coniugale sono nati i tre figli in data 15 giugno 2016, Per_1 Per_2 in data 17 dicembre 2017 e in data 1° ottobre 2020. Per_3
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
4 § 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
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