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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16681 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31064/2022
TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31054/2022
Il Giudice, dott.ssa IL ER, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 26/11/2025, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte da
- Avv. Severino Fallucchi e Avv. Ingmar Clementi, per la parte ricorrente,
- Avv. Eletta Albanese, per . Controparte_1
Il giudice
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti emette la seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile pagina 1 di 11 in persona del giudice unico, dott.ssa IL ER, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 429 c.p.c.)
nella controversia in primo grado iscritta al n° 31054/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 26/11/2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, Via A. Brunelli n.4, presso lo studio degli Avvocati Severino Fallucchi e Ingmar Clementi che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via IV Novembre, 119/A presso gli Uffici CP_1
dell' Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv. Eletta Albanese , per procura alle liti in atti;
- parte opposta –
pagina 2 di 11 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con
Ordinanza Ingiunzione n. 00866 prot. RI/486/2018 del 29/03/2022 emessa per violazione dell'art. 258 del d. lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti senza formulario di identificazione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione respinta, per quanto esposto in fatto e diritto nel
presente atto: 1) In via principale: dichiarare la nullità dell'ordinanza-
ingiunzione n. 00866 Prot. RI/486/2018 del 29.03.2022 riferita al Verbale di
accertata violazione amministrativa n. 81140037756 del 29.08.2018 elevato
dalla POLIZIA LOCALE e delle sanzioni accessorie: CP_1
Per l'effetto, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio a
favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge.
3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma
dell'ordinanza-ingiunzione n. 00866 Prot. RI/486/2018 del 29.03.2022 per la
fondatezza dell'accertamento posto in essere in data 10.09.2020 dalla Polizia
pagina 3 di 11 Locale del Comune di nei confronti della Ricorrente, derubricare il CP_1
reato contestato applicando - per la sua tenuità - il minimo della sanzione
edittale prevista e disciplinata dall'art.258, comma IV, D.Lgs. 152/2006 e pari
ad € 1.600,00, compensando le spese legali tra le parti”.
: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis Controparte_1
reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati dichiarare: 1)
l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo confermando la
determinazione impugnata;
2) condannare la ricorrente alla rifusione di spese
del presente giudizio in favore Controparte_1
comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%,
trattandosi di amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco
speciale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato il 02/05/2022, la parte opponente
indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell' Ordinanza -Ingiunzione in oggetto, notificata a mezzo pec in data 06/04/2022, con la quale le è stata applicata la sanzione di € 3.410,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 193, d. lgs. n. 152/2006, commessa nell'anno 2018, perché
“…trasportava 2 bidoni di calcinacci e scarti di lavorazione edile (gesso e
pagina 4 di 11 stucchi) superiori a 30 kg di peso privo di formulario identificativo sul
quantitativo, tipologia, provenienza e destinazione del rifiuto trasportato…”.
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver presentato scritti difensivi in data 24/09/2018 e di essersi sottoposto ad audizione personale in data
09/03/2022, ha dedotto: -l'errata valutazione e/o rappresentazione dei fatti sia in riferimento al contenuto dei due fusti (non solo materiale inerte, ma anche gesso, stucchi e poliuretano espanso) e dunque alla qualificazione dei rifiuti come non pericolosi sia in riferimento alla quantità “tollerata” di 30 Kg, non supportata da alcuna pesatura ad opera degli agenti accertatori;
-la insussistenza della violazione contestata per mancanza dell'obbligo di compilare il formulario di cui all'art. 193 d.lgs. 152/2006 non trasportando
“rifiuti non pericolosi”; . Ha chiesto in via gradata l'applicazione del minimo edittale.
2. si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando puntualmente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata più volte rinviata per la decisione ed all'udienza del 26/11/2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c,p.c. e decisa sulle conclusioni epigrafate.
pagina 5 di 11 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), premesso che:
- in tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'articolo
22 della legge 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino e che, pur rivestendo la posizione processuale di resistente, la Pubblica Amministrazione
deve far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, dovendo perciò
fornire, ex articolo 2697 del c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento (S.C., Sez. II, sent. n. 20878 del 30/09/2020);
in punto di diritto, si osserva:
- l' art. 193 del d. lgs. n. 152/2006 stabilisce che “1. Il trasporto dei rifiuti,
eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
pagina 6 di 11 d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
…(omissis)…
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore
iniziale degli stessi;
al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
ai trasporti
di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in
modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la
quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri”;
- l'art. 258 del d. lgs. n. 152/2006, al suo comma 4 , stabilisce che “Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero
indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si
applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
pagina 7 di 11 Ciò posto , si osserva che “In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si
qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di
trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla
fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia,
integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica
dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la
conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale
illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale
suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del
1981”(S.C., sez. 2, ord. n. 13580 del 29/04/2022).
Ne consegue che il titolare d'impresa, la cui attività ha generato il rifiuto è
responsabile della sua corretta gestione fino allo smaltimento/recupero finale.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- risulta documentalmente dalla Ordinanza-Ingiunzione opposta che la ragione giustificatrice della pretesa sanzionatoria azionata da
[...]
è costituita dal verbale di accertamento n. Controparte_1
81140037756 del 29/08/2018 ,asseritamente notificato il 20/09/2018, facente prova fino a querela di falso, dei fatti costitutivi la violazione contestata all'opponente come puntualmente descritti;
pagina 8 di 11 - l'Amministrazione resistente, sulla quale incombe - ex art. 2697 c.c.- il relativo onere, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in comunicazione copia del verbale di accertamento relativo alla violazione contestata;
- per altro verso, si rileva che pacifica e non contestata risulta la qualifica della società opponente di produttore e trasportatore dei rifiuti in oggetto;
- pacifica e non contestata risulta, inoltre, la circostanza relativa al trasporto di detti rifiuti in assenza di formulario, osservandosi che la normativa in materia ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;
- accertata risulta, infine, la natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'opponente e pacifica la provenienza dei rifiuti dalle lavorazioni edili da quest'ultima svolte nel cantiere sito in , via Guido Reni n. 56, CP_1
circostanze senz'altro idonee ad escludere l'occasionalità della condotta contestata, in ordine alla quale ininfluente risulta la contestazione della pesatura dei rifiuti e la presenza di contratti stipulati per lo smaltimento dei rifiuti;
pagina 9 di 11 - alla prova dei fatti costitutivi la violazione contestata con il verbale di accertamento n. n. 81140037756 del 29/08/2018, posto a fondamento dell'Ordinanza-Ingiunzione impugnata, consegue, dunque, la legittimità della sanzione applicata, ogni altra questione restando assorbita.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- parte opponente non ha allegato alcun utile elemento probatorio al fine di escludere l'obbligo di trasporto dei rifiuti accompagnato da un formulario di identificazione ex art. 193 d. lgs. n. 152/2006 che, invece, risulta confermato dall'attività di impresa svolta dall'opponente ed, in mancanza di prova contraria, non offerta dall'opponente, dalla natura di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni edili;
- in definitiva, risulta certamente esistente l'illecito amministrativo sanzionato,
non avendo l'opponente, sul quale incombe il relativo onere probatorio,
dimostrato di aver rispettato l'obbligo sullo stesso incombente.
7. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato la sanzione, la quale, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 16 l. 689/1981, è stata determinata nella misura di euro 3.410,00 (somma dovuta per il pagamento in misura ridotta – 1/3 del massimo edittale- maggiorata del 20%) .
pagina 10 di 11 8. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate in favore dell'Amministrazione e poste a carico di parte opponente, in complessivi euro
1.100,00, di cui euro 300,00 relativi alla fase studio, euro 300,00 relativi alla fase introduttiva, euro 500,00 relativi alla fase decisionale, oltre spese generali ed oneri riflessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna l'opponente al pagamento a favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre spese generali ed oneri riflessi.
Il giudice
IL ER
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31054/2022
Il Giudice, dott.ssa IL ER, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 26/11/2025, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte da
- Avv. Severino Fallucchi e Avv. Ingmar Clementi, per la parte ricorrente,
- Avv. Eletta Albanese, per . Controparte_1
Il giudice
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti emette la seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile pagina 1 di 11 in persona del giudice unico, dott.ssa IL ER, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 429 c.p.c.)
nella controversia in primo grado iscritta al n° 31054/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 26/11/2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, Via A. Brunelli n.4, presso lo studio degli Avvocati Severino Fallucchi e Ingmar Clementi che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via IV Novembre, 119/A presso gli Uffici CP_1
dell' Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv. Eletta Albanese , per procura alle liti in atti;
- parte opposta –
pagina 2 di 11 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con
Ordinanza Ingiunzione n. 00866 prot. RI/486/2018 del 29/03/2022 emessa per violazione dell'art. 258 del d. lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti senza formulario di identificazione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione respinta, per quanto esposto in fatto e diritto nel
presente atto: 1) In via principale: dichiarare la nullità dell'ordinanza-
ingiunzione n. 00866 Prot. RI/486/2018 del 29.03.2022 riferita al Verbale di
accertata violazione amministrativa n. 81140037756 del 29.08.2018 elevato
dalla POLIZIA LOCALE e delle sanzioni accessorie: CP_1
Per l'effetto, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio a
favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge.
3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma
dell'ordinanza-ingiunzione n. 00866 Prot. RI/486/2018 del 29.03.2022 per la
fondatezza dell'accertamento posto in essere in data 10.09.2020 dalla Polizia
pagina 3 di 11 Locale del Comune di nei confronti della Ricorrente, derubricare il CP_1
reato contestato applicando - per la sua tenuità - il minimo della sanzione
edittale prevista e disciplinata dall'art.258, comma IV, D.Lgs. 152/2006 e pari
ad € 1.600,00, compensando le spese legali tra le parti”.
: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis Controparte_1
reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati dichiarare: 1)
l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo confermando la
determinazione impugnata;
2) condannare la ricorrente alla rifusione di spese
del presente giudizio in favore Controparte_1
comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%,
trattandosi di amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco
speciale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato il 02/05/2022, la parte opponente
indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell' Ordinanza -Ingiunzione in oggetto, notificata a mezzo pec in data 06/04/2022, con la quale le è stata applicata la sanzione di € 3.410,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 193, d. lgs. n. 152/2006, commessa nell'anno 2018, perché
“…trasportava 2 bidoni di calcinacci e scarti di lavorazione edile (gesso e
pagina 4 di 11 stucchi) superiori a 30 kg di peso privo di formulario identificativo sul
quantitativo, tipologia, provenienza e destinazione del rifiuto trasportato…”.
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver presentato scritti difensivi in data 24/09/2018 e di essersi sottoposto ad audizione personale in data
09/03/2022, ha dedotto: -l'errata valutazione e/o rappresentazione dei fatti sia in riferimento al contenuto dei due fusti (non solo materiale inerte, ma anche gesso, stucchi e poliuretano espanso) e dunque alla qualificazione dei rifiuti come non pericolosi sia in riferimento alla quantità “tollerata” di 30 Kg, non supportata da alcuna pesatura ad opera degli agenti accertatori;
-la insussistenza della violazione contestata per mancanza dell'obbligo di compilare il formulario di cui all'art. 193 d.lgs. 152/2006 non trasportando
“rifiuti non pericolosi”; . Ha chiesto in via gradata l'applicazione del minimo edittale.
2. si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando puntualmente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata più volte rinviata per la decisione ed all'udienza del 26/11/2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c,p.c. e decisa sulle conclusioni epigrafate.
pagina 5 di 11 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), premesso che:
- in tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'articolo
22 della legge 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino e che, pur rivestendo la posizione processuale di resistente, la Pubblica Amministrazione
deve far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, dovendo perciò
fornire, ex articolo 2697 del c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento (S.C., Sez. II, sent. n. 20878 del 30/09/2020);
in punto di diritto, si osserva:
- l' art. 193 del d. lgs. n. 152/2006 stabilisce che “1. Il trasporto dei rifiuti,
eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
pagina 6 di 11 d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
…(omissis)…
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore
iniziale degli stessi;
al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
ai trasporti
di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in
modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la
quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri”;
- l'art. 258 del d. lgs. n. 152/2006, al suo comma 4 , stabilisce che “Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero
indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si
applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
pagina 7 di 11 Ciò posto , si osserva che “In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si
qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di
trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla
fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia,
integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica
dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la
conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale
illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale
suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del
1981”(S.C., sez. 2, ord. n. 13580 del 29/04/2022).
Ne consegue che il titolare d'impresa, la cui attività ha generato il rifiuto è
responsabile della sua corretta gestione fino allo smaltimento/recupero finale.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- risulta documentalmente dalla Ordinanza-Ingiunzione opposta che la ragione giustificatrice della pretesa sanzionatoria azionata da
[...]
è costituita dal verbale di accertamento n. Controparte_1
81140037756 del 29/08/2018 ,asseritamente notificato il 20/09/2018, facente prova fino a querela di falso, dei fatti costitutivi la violazione contestata all'opponente come puntualmente descritti;
pagina 8 di 11 - l'Amministrazione resistente, sulla quale incombe - ex art. 2697 c.c.- il relativo onere, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in comunicazione copia del verbale di accertamento relativo alla violazione contestata;
- per altro verso, si rileva che pacifica e non contestata risulta la qualifica della società opponente di produttore e trasportatore dei rifiuti in oggetto;
- pacifica e non contestata risulta, inoltre, la circostanza relativa al trasporto di detti rifiuti in assenza di formulario, osservandosi che la normativa in materia ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;
- accertata risulta, infine, la natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'opponente e pacifica la provenienza dei rifiuti dalle lavorazioni edili da quest'ultima svolte nel cantiere sito in , via Guido Reni n. 56, CP_1
circostanze senz'altro idonee ad escludere l'occasionalità della condotta contestata, in ordine alla quale ininfluente risulta la contestazione della pesatura dei rifiuti e la presenza di contratti stipulati per lo smaltimento dei rifiuti;
pagina 9 di 11 - alla prova dei fatti costitutivi la violazione contestata con il verbale di accertamento n. n. 81140037756 del 29/08/2018, posto a fondamento dell'Ordinanza-Ingiunzione impugnata, consegue, dunque, la legittimità della sanzione applicata, ogni altra questione restando assorbita.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- parte opponente non ha allegato alcun utile elemento probatorio al fine di escludere l'obbligo di trasporto dei rifiuti accompagnato da un formulario di identificazione ex art. 193 d. lgs. n. 152/2006 che, invece, risulta confermato dall'attività di impresa svolta dall'opponente ed, in mancanza di prova contraria, non offerta dall'opponente, dalla natura di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni edili;
- in definitiva, risulta certamente esistente l'illecito amministrativo sanzionato,
non avendo l'opponente, sul quale incombe il relativo onere probatorio,
dimostrato di aver rispettato l'obbligo sullo stesso incombente.
7. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato la sanzione, la quale, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 16 l. 689/1981, è stata determinata nella misura di euro 3.410,00 (somma dovuta per il pagamento in misura ridotta – 1/3 del massimo edittale- maggiorata del 20%) .
pagina 10 di 11 8. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate in favore dell'Amministrazione e poste a carico di parte opponente, in complessivi euro
1.100,00, di cui euro 300,00 relativi alla fase studio, euro 300,00 relativi alla fase introduttiva, euro 500,00 relativi alla fase decisionale, oltre spese generali ed oneri riflessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna l'opponente al pagamento a favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre spese generali ed oneri riflessi.
Il giudice
IL ER
pagina 11 di 11