Art. 3.
All' art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
All' art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".