Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Truppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione dell’equo indennizzo, per l’infermità “ -OMISSIS- ”;
- del previo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. MA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, militare che ha prestato servizio quale addetto alla propulsione e alla manutenzione di attrezzature navali militari, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa di cui in epigrafe, unitamente al presupposto parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità polidiscopatia a livello lombare con -OMISSIS- con segni di sofferenza neurogena cronica EMG accertata.
2) Il citato parere del CVCS ha motivato il diniego affermando che la patologia sofferta dal ricorrente è “ forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
3) Con il ricorso sono state contestate tali conclusioni in quanto non hanno tenuto debitamente conto delle condizioni di lavoro disagevoli in cui ha operato il ricorrente, come precisato dalla relazione medico-legale esibita in giudizio dal ricorrente secondo cui “ si debba riconoscere al servizio svolto il ruolo di causalità o concausalità efficiente e determinante per l’insorgenza della patologia …” in questione.
4) Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
5) In esito all’udienza del 6.5.2025, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata disposta la verificazione, incaricando il Collegio Medico Legale della Difesa di Roma di accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio dell’infermità, anche sulla base della documentazione depositata in giudizio.
6) In data 4.12.2025 il Collegio verificatore ha depositato la propria relazione secondo cui “ L’infermità Polidiscopatia a livello lombare con -OMISSIS- con segni di sofferenza
neurogena cronica EMG accertata, da cui è affetto il signor -OMISSIS-, è da ritenersi dipendente da causa di servizio e ascrivibile all’VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81” .
7) All’udienza del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso merita accoglimento atteso che risulta decisivo l’accertamento favorevole al ricorrente effettuato dal verificatore di cui il Collegio prende atto.
9) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, oltre all’obbligo per l’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 34, comma 1-c) del C.p.a., di assumere le determinazioni coerenti con quanto accertato dalla citata verificazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
10) Le spese del giudizio possono essere compensate sia per la particolarità della vicenda che in ragione del fatto che il Verificatore ha potuto vagliare nuovi documenti medici non disponibili al momento di espressione dell’impugnato parere da parte del Comitato di Verifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati di cui in epigrafe, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di verificazione in favore del Collegio Medico Legale della Difesa di Roma, con le modalità indicate nella nota da esso depositata in giudizio in data 4.12.2025 che, coerentemente a quanto indicato in tale nota, si liquidano nella somma di euro 400, oltre Iva.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE US, Presidente
MA ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ES | PE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.