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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale LA SELVA S.r.l. chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ALBA S.R.L. (c.f./p.i. 06720180485), con sede in VIALE
SPARTACO LAVAGNINI 15, FIRENZE;
esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che la debitrice si è costituita, è comparsa all'udienza fissata per la sua audizione e si è opposta all'accoglimento del ricorso, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza. In particolare, la debitrice ha allegato che:
- il credito vantato dall'istante è contestato, e risulta da titolo di formazione giudiziale già
oggetto di impugnazione;
- il credito vantato da altro soggetto, il fallimento I sette peccati s.r.l., è anch'esso contestato, risultando da contratto di affitto d'azienda risolto per inadempimento imputabile al fallimento medesimo;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
- dal mancato pagamento del credito della ricorrente;
è vero che il credito in questione è
contestato, ma costituisce ius receptum il principio secondo il quale i crediti contestati devono essere considerati ai fini dell'integrazione dei presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale, “trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere
dall'atteggiamento o dall'opinione soggettiva del debitore” (cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza
n. 21241 del 19/07/2023; Sez. 1, Sentenza n. 20877 del 15/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 25870
del 02/12/2011). Peraltro, il credito - di importo considerevole - è stato già oggetto di un primo positivo accertamento giudiziale ad opera della sentenza n. 2374/24 del Tribunale di
Firenze;
- dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dall'istante in forza della sopra citata sentenza;
- dalla situazione economico-finanziaria in cui versa la debitrice, per come emerge dagli ultimi bilanci di esercizio depositati (relativi al triennio 2021-2023). Nel dettaglio, il patrimonio netto risulta negativo da ormai tre anni, e la società ha chiuso in perdita tanto l'esercizio 2021 (- 62.491,00 €), quanto l'esercizio 2023 (- 10.561,00 €); l'esercizio 2022, a sua volta, si è chiuso sì con un utile, ma di appena 1.596,00 €;
- dalla circostanza che, all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa nel procedimento di sfratto per morosità, la debitrice, per sua stessa ammissione, non dispone più
dei locali nei quali esercitava l'attività, né risulta, allo stato, averne reperiti di nuovi, sicché si trova nell'impossibilità di realizzare ricavi;
ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di ALBA S.R.L. (c.f./p.i. 06720180485) con sede in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 15, FIRENZE
nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
e Curatore la dott.ssa Sara Ermini, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 26.6.2025 ad ore 11:00 per l'adunanza nella quale si procederà
all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 12/03/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale LA SELVA S.r.l. chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ALBA S.R.L. (c.f./p.i. 06720180485), con sede in VIALE
SPARTACO LAVAGNINI 15, FIRENZE;
esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che la debitrice si è costituita, è comparsa all'udienza fissata per la sua audizione e si è opposta all'accoglimento del ricorso, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza. In particolare, la debitrice ha allegato che:
- il credito vantato dall'istante è contestato, e risulta da titolo di formazione giudiziale già
oggetto di impugnazione;
- il credito vantato da altro soggetto, il fallimento I sette peccati s.r.l., è anch'esso contestato, risultando da contratto di affitto d'azienda risolto per inadempimento imputabile al fallimento medesimo;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
- dal mancato pagamento del credito della ricorrente;
è vero che il credito in questione è
contestato, ma costituisce ius receptum il principio secondo il quale i crediti contestati devono essere considerati ai fini dell'integrazione dei presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale, “trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere
dall'atteggiamento o dall'opinione soggettiva del debitore” (cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza
n. 21241 del 19/07/2023; Sez. 1, Sentenza n. 20877 del 15/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 25870
del 02/12/2011). Peraltro, il credito - di importo considerevole - è stato già oggetto di un primo positivo accertamento giudiziale ad opera della sentenza n. 2374/24 del Tribunale di
Firenze;
- dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dall'istante in forza della sopra citata sentenza;
- dalla situazione economico-finanziaria in cui versa la debitrice, per come emerge dagli ultimi bilanci di esercizio depositati (relativi al triennio 2021-2023). Nel dettaglio, il patrimonio netto risulta negativo da ormai tre anni, e la società ha chiuso in perdita tanto l'esercizio 2021 (- 62.491,00 €), quanto l'esercizio 2023 (- 10.561,00 €); l'esercizio 2022, a sua volta, si è chiuso sì con un utile, ma di appena 1.596,00 €;
- dalla circostanza che, all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa nel procedimento di sfratto per morosità, la debitrice, per sua stessa ammissione, non dispone più
dei locali nei quali esercitava l'attività, né risulta, allo stato, averne reperiti di nuovi, sicché si trova nell'impossibilità di realizzare ricavi;
ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di ALBA S.R.L. (c.f./p.i. 06720180485) con sede in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 15, FIRENZE
nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
e Curatore la dott.ssa Sara Ermini, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 26.6.2025 ad ore 11:00 per l'adunanza nella quale si procederà
all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 12/03/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto