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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.6326/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6326/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
domiciliato in Campagna alla via Calli
[...] dell'avv. Adele Amoruso dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio n. 293 presso lo
[...] dell'avv. Maria Ceglia dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria integrativa di costituzione;
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 luglio 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatari in Controparte_1
LI (SA) il 9 ottobre 1994 e che, dall' unione coni igli,
(5 marzo 1995) e (5 giugno 1999) chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 ione degli effetti civ atrimonio, precisando che, con decreto del 18.01.2001, Il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la revoca dell'assegnazione della casa familiare posta nella disponibilità della resistente, con la previsione dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre che con il pagamento Per_2 delle tasse universitarie e la corresponsi spese necessarie per il mantenimento dell'autovettura del figlio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili ella previsione di un mantenimento a favore del figlio , contestava quanto Per_2 allegato dal ricorrente, precisando di trovarsi izioni economiche complesse e chiedeva, pertanto, la previsione a suo favore di un assegno divorzile pari ad €200,00 mensili, oltre che il versamento, da parte del ricorrente, della quota del T.F.R. da lui percepito.
2. In data 3 aprile 2023, il solo ricorrente compariva dinanzi al Presidente del Tribunale che confermava le condizioni concordate in sede di separazione, revocando, però, l'assegno previsto per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento del figlio maggiorenne A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva come non vi sia contrasto, tra le parti, né sul riconoscimento di una somma a favore di , né tantomeno sul Per_2 quantum. In effetti, sin dall'atto introduttivo il ricorr reso disponibile a versare una somma mensile di € 700,00, oltre alla corresponsione delle somme annuali per il pagamento delle tasse universitarie, in conformità alle richieste della resistente. Quindi, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, oltre che delle loro richieste, il Tribunale ritiene equo prevedere l'obbligo di , di Parte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, diretta la Per_2 somma di € 700,00 per il suo mantenimento;
si dispone altresì la co ne di entrambi i genitori alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) nella misura del 50% ciascuno, salvo per le tasse universitarie interamente a carico del ricorrente. Assegnazione della casa familiare Quanto all'assegnazione della casa coniugale, giova precisare come il godimento della stessa deve essere attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (vd. Cass. 13 dicembre 2018 nr. 32231). A ciò si aggiunge che la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo. (vd. Cass. civile Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025) Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle parti risulta che la casa non svolge più la sua funzione familiare, né che sia realizzato il requisito della
“convivenza”, avendo la resistente abbandonato la stessa da parecchi anni come dalla stessa dichiarato (vd. memoria di costituzione, alla pagina 2). Pertanto, deve disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Campagna (SA) alla Via Carapiglia n. 3, a . Controparte_1
Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto un mantenimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Inoltre, nel caso di specie, deve precisarsi che l'assegno divorzile non è condizionato al riconoscimento dell'assegno di mantenimento o alla sua rinuncia in sede di accordi separativi e che le condizioni economiche disposte o concordate in costanza di separazione costituiscono, tuttavia, un parametro di riferimento sul quale il giudice del divorzio basa la propria valutazione per l'eventuale riconoscimento di un assegno di divorzio. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento non è condannato a rinunciare anche a quello di divorzio;
tuttavia, va rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento viene valutata dal giudice in sede di divorzio, e senza delle prove che dimostrino un depauperamento delle condizioni economiche, il giudice potrebbe negare la richiesta di assegno divorzile. Nel caso di specie, sebbene sussista una sproporzione tra le condizioni economiche delle parti che determinerebbe l'applicazione dei principi citati in tema di assegno divorzile, parte resistente non ha fornito attraverso adeguata documentazione riscontri probatori di un peggioramento della condizione economica rispetto al tempo della separazione. D'altra parte, volendo in ogni caso applicare i principi in precedenza citati, deve rilevarsi che la resistente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza. Al riguardo, quanto alla condizione economico – reddituale della resistente, dal 730 del 2023, è emerso come quest'ultima abbia percepito nel 2022 un reddito complessivo di €629,00; nel 2023, tuttavia, il reddito ha registrato un netto incremento, essendo stato dichiarato un reddito complessivo pari ad € 10.479,00; dalla CU depositata dal ricorrente è emerso come nel 2022 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad €16.113,70, nel 2023, poi, il reddito è risultato pari ad € 20.877,68 ed infine, dalla CU del 2024 è risultato un reddito di
€17.485,98 (cfr. documentazione in atti). Dai dati indicati, quindi, emerge senz'altro una sproporzione economica delle parti, tuttavia, la condizione economica della resistente non è tale da richiedere un sostegno volto a garantire una vita quotidiana dignitosa con conseguente esclusione della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Deve, pertanto, rigettarsi altresì anche la domanda della resistente di ricevere la quota del TFR percepito dall'ex marito atteso il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di LI (SA) il 9 ottobre 1994 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], CF:
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2
l registro degli atti di matrimonio
[...] glia (SA) Anno 1994, n. 166 Parte II Seria A;
B) dispone l'obbligo a carico di a corrispondere al figlio Parte_1
, entro il gi somma di € 700,00, oltre Persona_3 ale secondo gli indici ISTAT, per il suo mantenimento;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come indicato in parte motivata;
D) dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Campagna (SA) alla Via Carapiglia n. 3, a Controparte_1 E) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
F) rigetta la domanda di attribuzione di una quota di TFR avanzata dalla resistente;
G) dichiara compensate le spese di lite;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6326/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
domiciliato in Campagna alla via Calli
[...] dell'avv. Adele Amoruso dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio n. 293 presso lo
[...] dell'avv. Maria Ceglia dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria integrativa di costituzione;
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 luglio 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatari in Controparte_1
LI (SA) il 9 ottobre 1994 e che, dall' unione coni igli,
(5 marzo 1995) e (5 giugno 1999) chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 ione degli effetti civ atrimonio, precisando che, con decreto del 18.01.2001, Il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la revoca dell'assegnazione della casa familiare posta nella disponibilità della resistente, con la previsione dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre che con il pagamento Per_2 delle tasse universitarie e la corresponsi spese necessarie per il mantenimento dell'autovettura del figlio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili ella previsione di un mantenimento a favore del figlio , contestava quanto Per_2 allegato dal ricorrente, precisando di trovarsi izioni economiche complesse e chiedeva, pertanto, la previsione a suo favore di un assegno divorzile pari ad €200,00 mensili, oltre che il versamento, da parte del ricorrente, della quota del T.F.R. da lui percepito.
2. In data 3 aprile 2023, il solo ricorrente compariva dinanzi al Presidente del Tribunale che confermava le condizioni concordate in sede di separazione, revocando, però, l'assegno previsto per il mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento del figlio maggiorenne A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva come non vi sia contrasto, tra le parti, né sul riconoscimento di una somma a favore di , né tantomeno sul Per_2 quantum. In effetti, sin dall'atto introduttivo il ricorr reso disponibile a versare una somma mensile di € 700,00, oltre alla corresponsione delle somme annuali per il pagamento delle tasse universitarie, in conformità alle richieste della resistente. Quindi, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, oltre che delle loro richieste, il Tribunale ritiene equo prevedere l'obbligo di , di Parte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, diretta la Per_2 somma di € 700,00 per il suo mantenimento;
si dispone altresì la co ne di entrambi i genitori alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) nella misura del 50% ciascuno, salvo per le tasse universitarie interamente a carico del ricorrente. Assegnazione della casa familiare Quanto all'assegnazione della casa coniugale, giova precisare come il godimento della stessa deve essere attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (vd. Cass. 13 dicembre 2018 nr. 32231). A ciò si aggiunge che la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo. (vd. Cass. civile Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025) Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle parti risulta che la casa non svolge più la sua funzione familiare, né che sia realizzato il requisito della
“convivenza”, avendo la resistente abbandonato la stessa da parecchi anni come dalla stessa dichiarato (vd. memoria di costituzione, alla pagina 2). Pertanto, deve disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Campagna (SA) alla Via Carapiglia n. 3, a . Controparte_1
Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto un mantenimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Inoltre, nel caso di specie, deve precisarsi che l'assegno divorzile non è condizionato al riconoscimento dell'assegno di mantenimento o alla sua rinuncia in sede di accordi separativi e che le condizioni economiche disposte o concordate in costanza di separazione costituiscono, tuttavia, un parametro di riferimento sul quale il giudice del divorzio basa la propria valutazione per l'eventuale riconoscimento di un assegno di divorzio. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento non è condannato a rinunciare anche a quello di divorzio;
tuttavia, va rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento viene valutata dal giudice in sede di divorzio, e senza delle prove che dimostrino un depauperamento delle condizioni economiche, il giudice potrebbe negare la richiesta di assegno divorzile. Nel caso di specie, sebbene sussista una sproporzione tra le condizioni economiche delle parti che determinerebbe l'applicazione dei principi citati in tema di assegno divorzile, parte resistente non ha fornito attraverso adeguata documentazione riscontri probatori di un peggioramento della condizione economica rispetto al tempo della separazione. D'altra parte, volendo in ogni caso applicare i principi in precedenza citati, deve rilevarsi che la resistente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza. Al riguardo, quanto alla condizione economico – reddituale della resistente, dal 730 del 2023, è emerso come quest'ultima abbia percepito nel 2022 un reddito complessivo di €629,00; nel 2023, tuttavia, il reddito ha registrato un netto incremento, essendo stato dichiarato un reddito complessivo pari ad € 10.479,00; dalla CU depositata dal ricorrente è emerso come nel 2022 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad €16.113,70, nel 2023, poi, il reddito è risultato pari ad € 20.877,68 ed infine, dalla CU del 2024 è risultato un reddito di
€17.485,98 (cfr. documentazione in atti). Dai dati indicati, quindi, emerge senz'altro una sproporzione economica delle parti, tuttavia, la condizione economica della resistente non è tale da richiedere un sostegno volto a garantire una vita quotidiana dignitosa con conseguente esclusione della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Deve, pertanto, rigettarsi altresì anche la domanda della resistente di ricevere la quota del TFR percepito dall'ex marito atteso il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di LI (SA) il 9 ottobre 1994 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], CF:
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2
l registro degli atti di matrimonio
[...] glia (SA) Anno 1994, n. 166 Parte II Seria A;
B) dispone l'obbligo a carico di a corrispondere al figlio Parte_1
, entro il gi somma di € 700,00, oltre Persona_3 ale secondo gli indici ISTAT, per il suo mantenimento;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come indicato in parte motivata;
D) dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Campagna (SA) alla Via Carapiglia n. 3, a Controparte_1 E) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
F) rigetta la domanda di attribuzione di una quota di TFR avanzata dalla resistente;
G) dichiara compensate le spese di lite;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario