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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ); Parte_8 C.F._8
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Trasatti (c.f.
del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del medesimo in Reggio Emilia, via Pansa n. 47 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
convenuto contumace OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti assunti a tempo determinato e, per coloro oggi in ruolo, per i periodi nei quali erano assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del ad Controparte_1 Controparte_3
attribuire la Carta elettronica del docente ai ricorrenti, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, come segue: 1) € 2.000,00, in favore di per gli a.s. Parte_1
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023; 2) € 2.000,00, in favore di
, per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e Parte_2
2022-2023; 3) € 1.000,00, in favore di , per gli a.s. 2020- Parte_3
2021 e 2021-2022; 4) € 1.000,00, in favore di , per gli Parte_4
a.s. 2019-2020 e 2020-2021; 5) € 2.000,00, in favore di Parte_5
, per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e 2022-2023; 6)
[...]
€ 1.000,00, in favore di , per gli a.s. 2020-2021 Parte_6
e 2022-2023; 7) € 500,00 in favore di , per l'a.s. Parte_7
2022-2023; 8) € 2.000,00 in favore di , per gli a.s. Parte_8
2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e 2022-2023; oltre all'importo di €
500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso e quelli successivi, fino al momento della pronuncia o di quei diversi importi, maggiori o minori, che
Pag. 2 di 12 saranno accertati in corso di causa e alla data della pronuncia, oltre ad interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_3
e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Pag. 3 di 12 - negli anni scolastici 2020/2021, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del 22.10.2024.
All'udienza cartolare del 19.09.2025 la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato
Pag. 4 di 12 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_1
decorrente dal 23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 24.09.2020 al 3.06.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
02.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_2
decorrente dal 25.09.2019 al 31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 19.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente dal 05.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 20.10.2021 al 04.06.2022; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_4
decorrente dal 16.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
Pag. 5 di 12 - nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_5
decorrente dal 07.10.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 03.10.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 11.10.2021 al
04.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_6
decorrente dal 19.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_7
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 15.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_8
decorrente dal 24.10.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 30.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.6.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 18.10.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
Pag. 6 di 12 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
Pag. 7 di 12 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 8 di 12 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro e cedolini stipendiali), risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Con deposito autorizzato del 27.08.2025, gli istanti hanno altresì provato la loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite la produzione delle GPS per il biennio 2024/2026, ad eccezione della ricorrente Parte_7
per la quale tale prova non è stata fornita.
[...]
Pag. 9 di 12 Di conseguenza, la domanda della ricorrente deve Parte_7
essere rigettata in mancanza della prova della sua permanenza nel sistema delle docenze scolastiche.
Le altre domande devono invece trovare accoglimento , sulla base della documentazione prodotta.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il va CP_1
condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della Carta
Docente, per gli anni scolastici e per gli importi come determinati in dispositivo, oltre interessi o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass.
29961/23).
In riferimento alla domanda del ricorrente Parte_5
relativa all'a.s. 2023/2024 con contratto fino al 31 agosto, ove risultasse che il bonus di cui alla Carta docente sia già stato erogato ex lege, nulla sarebbe dovuto, così come previsto dal
Decreto cd. “Salva Infrazioni” (Decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 13.06.2023 Contro Tuttavia, poiché il , non costituendosi, non ha preso specifica posizione relativamente alla suddetta domanda, si deve implicitamente ritenere che anche per quell'anno l'istante non abbia ricevuto nulla, sicché la condanna al Parte_9
pagamento/riconoscimento riguarderà anche il predetto AS.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 10 di 12 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5,200,00 (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.500,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€
373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita , tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 , per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddisfo;
Pag. 11 di 12 - agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_4
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_5
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , Parte_6
oltre interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_8
2) Rigetta la domanda di Parte_7
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro 2.884,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ); Parte_8 C.F._8
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Trasatti (c.f.
del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del medesimo in Reggio Emilia, via Pansa n. 47 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
convenuto contumace OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti assunti a tempo determinato e, per coloro oggi in ruolo, per i periodi nei quali erano assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del ad Controparte_1 Controparte_3
attribuire la Carta elettronica del docente ai ricorrenti, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, come segue: 1) € 2.000,00, in favore di per gli a.s. Parte_1
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023; 2) € 2.000,00, in favore di
, per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e Parte_2
2022-2023; 3) € 1.000,00, in favore di , per gli a.s. 2020- Parte_3
2021 e 2021-2022; 4) € 1.000,00, in favore di , per gli Parte_4
a.s. 2019-2020 e 2020-2021; 5) € 2.000,00, in favore di Parte_5
, per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e 2022-2023; 6)
[...]
€ 1.000,00, in favore di , per gli a.s. 2020-2021 Parte_6
e 2022-2023; 7) € 500,00 in favore di , per l'a.s. Parte_7
2022-2023; 8) € 2.000,00 in favore di , per gli a.s. Parte_8
2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e 2022-2023; oltre all'importo di €
500,00 dovuto per l'anno scolastico in corso e quelli successivi, fino al momento della pronuncia o di quei diversi importi, maggiori o minori, che
Pag. 2 di 12 saranno accertati in corso di causa e alla data della pronuncia, oltre ad interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_3
e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Pag. 3 di 12 - negli anni scolastici 2020/2021, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del 22.10.2024.
All'udienza cartolare del 19.09.2025 la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato
Pag. 4 di 12 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_1
decorrente dal 23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 24.09.2020 al 3.06.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
02.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_2
decorrente dal 25.09.2019 al 31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 19.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente dal 05.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 20.10.2021 al 04.06.2022; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_4
decorrente dal 16.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
Pag. 5 di 12 - nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_5
decorrente dal 07.10.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 03.10.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 11.10.2021 al
04.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_6
decorrente dal 19.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_7
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 15.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_8
decorrente dal 24.10.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 30.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.6.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 18.10.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
Pag. 6 di 12 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
Pag. 7 di 12 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 8 di 12 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro e cedolini stipendiali), risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Con deposito autorizzato del 27.08.2025, gli istanti hanno altresì provato la loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite la produzione delle GPS per il biennio 2024/2026, ad eccezione della ricorrente Parte_7
per la quale tale prova non è stata fornita.
[...]
Pag. 9 di 12 Di conseguenza, la domanda della ricorrente deve Parte_7
essere rigettata in mancanza della prova della sua permanenza nel sistema delle docenze scolastiche.
Le altre domande devono invece trovare accoglimento , sulla base della documentazione prodotta.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il va CP_1
condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della Carta
Docente, per gli anni scolastici e per gli importi come determinati in dispositivo, oltre interessi o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass.
29961/23).
In riferimento alla domanda del ricorrente Parte_5
relativa all'a.s. 2023/2024 con contratto fino al 31 agosto, ove risultasse che il bonus di cui alla Carta docente sia già stato erogato ex lege, nulla sarebbe dovuto, così come previsto dal
Decreto cd. “Salva Infrazioni” (Decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 13.06.2023 Contro Tuttavia, poiché il , non costituendosi, non ha preso specifica posizione relativamente alla suddetta domanda, si deve implicitamente ritenere che anche per quell'anno l'istante non abbia ricevuto nulla, sicché la condanna al Parte_9
pagamento/riconoscimento riguarderà anche il predetto AS.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 10 di 12 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5,200,00 (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.500,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€
373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita , tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 , per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddisfo;
Pag. 11 di 12 - agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_4
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_5
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , Parte_6
oltre interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_8
2) Rigetta la domanda di Parte_7
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro 2.884,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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