Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.
Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 2
- Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
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19 gennaio 1995
19 gennaio 1995
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