Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 06.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano Parte_1
De Rosis Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi Resistente
OGGETTO: Fondo garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.05.2024 la ricorrente riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società New Game srls dal 07.12.2014 al 18.07.2018 e di non aver ricevuto il pagamento del Tfr nella misura di € 6.667,19, come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Taranto n. 1981/2020, notificata alla società debitrice unitamente al precetto. A seguito di esecuzione forzata infruttuosa, riferiva di aver presentato, in data 22.01.2024, domanda di accesso al Fondo di Garanzia per CP_1 il pagamento del Tfr accantonato. La domanda era rigettata per mancata integrazione documentale dell'atto di pignoramento eseguito presso la sede della società. Per le stesse ragioni era respinto il ricorso amministrativo.
Pertanto, la ricorrente, ritenendo integrati tutti i presupposti di legge, proponeva l'odierno ricorso per ottenere dall' quale gestore del Fondo di Garanzia, il CP_1 pagamento della somma di € 6.667,19 dovuta a titolo di Tfr, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente evidenziando, in particolare, che i due verbali
Pertanto, insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente dalle parti e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento ai datori di lavoro non soggetti al fallimento, come nel caso di specie, la normativa di riferimento in tema di accesso al Fondo di Garanzia è CP_1 rappresentata dall'art. 2 co. 3 l. 297/82 il quale prevede che “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Pertanto, in ipotesi di impresa datrice di lavoro non soggetta al fallimento come nel caso in esame, occorrerà, ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'esistenza di un credito per Tfr rimasto insoluto;
c) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Sotto tale ultimo profilo, l' ritiene inidonei i due verbali di pignoramento con CP_1 esito negativo prodotti dalla ricorrente già in sede di integrazione della domanda amministrativa, posto che essi sono relativi a pignoramenti effettuati presso via
Mediterraneo n. 55 (residenza del liquidatore che all'epoca non aveva ancora tale qualità) e non presso la sede legale della società datrice di lavoro, come richiesto dalla Circ. n. 70/23. CP_1
Tale Circolare, al punto 5.2 lett. d) prevede che “la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro si intende soddisfatta: (…) se il datore di lavoro è una società di capitali, qualora il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale e operativa se diverse)”. Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, all'epoca dei pignoramenti
(04.12.2020 e 13.01.2021 cfr. all. ricorr.) la sede legale della società datrice di lavoro è stata correttamente individuata in via Mediterraneo n. 55, come risulta dalla visura camerale allegata da parte ricorrente, ove sono stati effettuati con esito negativo i due pignoramenti mobiliari allegati.
La sede legale della New Game s.r.l.s. è stata spostata in via Francesco Crispi n.
105, ove a detta dell' avrebbe dovuto essere eseguito il pignoramento, solo a CP_1 decorrere dal 07.03.2023. Tanto si evince a pagina 7 della visura storica prodotta dall' ove risulta che, nella suddetta data, la sede legale era trasferita in via CP_1
Francesco Crispi n. 105 in luogo della precedente sede legale di via Mediterraneo
n. 55.
Pertanto, deve ritenersi che i due pignoramenti con esito negativo effettuati dalla parte ricorrente in data 04.12.2020 e 13.01.2021 siano idonei a dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia in quanto effettuati presso l'indirizzo ove, all'epoca del pignoramento, era stabilita la sede legale della società sia in quanto, per consolidato orientamento “il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del datore non soggetto a fallimento, non ha l'onere, per provarne l'insolvenza, di ricercare altri beni mobili o immobili del datore, dopo l'esperimento diligente di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso o negativo”
(cfr. Cass. n. 14020/2020).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente condanna dell' CP_1 quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.667,19 dovuta a titolo di Tfr, oltre accessori con le decorrenze di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
6.667,19, oltre accessori come per legge;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.900,00, oltre CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge con distrazione.
Taranto, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli