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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 978/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Ingrid Bonaviri, presso il cui studio in Arezzo,
Corso Italia n. 275, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Viale Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso) N. 978/2024 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, per l'Avv. Ingrid Bonaviri conclude come da ricorso: “chiede Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modifichi le condizioni del decreto del 09.03.2022, disponendo quanto segue:
1. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con modalità paritetica e doppio domicilio.
2. Disporre il seguente calendario di frequentazione, da alternare ogni due settimane:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Dall'uscita Madre Dall'uscita Padre Dall'uscita Madre Madre di scuola
con di scuola
con di scuola
con
con
Madre con
pernotto Padre con
pernotto Madre con
pernotto
pernotto
pernotto
pernotto
pernotto
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Dall'uscita Padre Dall'uscita Madre Dall'uscita Padre Padre con di scuola con di scuola con di scuola con pernotto
Padre con
pernotto Madre con
pernotto Padre
pernotto
pernotto
pernotto
Tale schema di frequentazione, che ricalca quello della compagna del con le Pt_1
figlie, consentirebbe di agevolare la gestione da parte del padre da un lato nei confronti di dall'altro nei confronti del secondo figlio ricavando maggior Per_1 Per_2
spazi da poter dedicare ad entrambi i figli e consentendo a di frequentare anche Per_1
quando si rechi dal padre, ad Arezzo. Persona_3
Nel periodo scolastico sarà cura del genitore con cui ha pernottato di Per_1
accompagnarla a scuola, mentre sarà cura dell'altro genitore andare a prenderla all'uscita di scuola.
A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, sarà compito della madre, nei giorni stabiliti, portare Per_1
presso il padre e sarà cura del padre riportare presso la casa della madre. Per_1 N. 978/2024 R.G. 3 / 12
Nel periodo estivo e nelle vacanze scolastiche il passaggio della minore da un genitore all'altro avrà come orario le 8.30 del mattino del giorno stabilito.
Nei giorni festivi infrasettimanali il passaggio delle minori da un genitore all'altro avverrà sempre alle 10 del giorno stabilito.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni
Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa
3. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, quando la stessa si troverà con ognuno di loro, provvedendo al rimborso reciproco delle spese straordinarie sostenute, nella misura del 50%, con pedissequo riferimento ai protocolli di intesa, sottoscritti dal Tribunale di Siena, circa la definizione delle stesse.
4. I genitori trascorreranno con 15 giorni, durante le vacanze estive, anche non Per_1
consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, a favore del ricorrente.”; per l'Avv. Simona Ristori conclude come da comparsa di Controparte_1
costituzione: “affinché l'On.le Tribunale adito voglia respingere tutte le domande avversarie, confermando integralmente le modalità di affidamento previste dal decreto del Tribunale di Siena del 09.03.2022 depositato in data 18.10.2022 nel procedimento
n. 1247/2021 VG e le statuizioni economiche disposte dalla Corte d'Appello di
Firenze con decreto del 03.01.2024 nel procedimento n. 250/2023 VG. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 18.5.2024, Parte_1
esponeva che il Tribunale di Siena, con decreto collegiale del 9.3.2022, aveva regolato le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1 N. 978/2024 R.G. 4 / 12
disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con CP_1
collocamento prevalente presso la madre, ed il versamento, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 350,00 mensili da rivalutare annualmente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e che quindi, su reclamo della nella sua contumacia, la Corte di Appello di CP_1
Firenze, con decreto del 3.1.2024, in parziale riforma del decreto impugnato, aveva aumentato il contributo al mantenimento della figlia minore ad € 500,00; Per_1
sosteneva che, successivamente, aveva aumentato i tempi di permanenza presso Per_1
di lui, che erano diventati paritari, e che, nell'interesse della figlia, egli aveva trasferito la propria residenza ad Arezzo;
evidenziava che in data 2.2.2023, dalla relazione con la sua nuova compagna, era nato il figlio e che ciò determinava un aumento degli Per_2
obblighi a suo carico e che la sua situazione economica era destinata a peggiorare dal
31.5.2024 a seguito della preannunciata cessazione del rapporto di lavoro;
evidenziava altresì che la aveva contratto matrimonio in data 28.7.2022 e che la sua CP_1
situazione economica era migliorata;
da ultimo, evidenziava l'aggravamento dei costi per gli spostamenti, che lo avevano costretto all'acquisto di un'autovettura di grosse dimensioni, nonché quello delle spese di mantenimento della figlia in quanto la si rifiutava di fornirle capi di vestiario e pretendeva la restituzione di quelli CP_1
forniti; concludeva chiedendo, a modifica del precedente provvedimento, il collocamento paritario della figlia corrispondente a quello della figlia della Per_1
propria compagna, e il mantenimento diretto della minore, ferme le altre condizioni, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva e contestava le richieste avversarie;
Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20.11.2024, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti: all'udienza del 4.4.2025, veniva espletata l'audizione della figlia minore, ultradodicenne, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.. N. 978/2024 R.G. 5 / 12
All'udienza del 13.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
In proposito, si deve premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, in punto di fatto, per quel che interessa in questa sede, l'esercizio della potestà genitoriale tra le parti in causa e la figlia è attualmente regolato dal decreto del Tribunale di Siena del 9.3.2022 (doc. 1 fasc.ricorrente), che, a seguito del ricorso del aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne Pt_1 con collocamento prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento di €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come parzialmente modificato dalla
Corte d'Appello di Firenze che, a seguito del reclamo della del 17.4.2022, CP_1 N. 978/2024 R.G. 6 / 12
nella contumacia del con decreto del 7.7.2023 (doc. 2 fasc.ricorrente), ha Pt_1
aumentato l'assegno di mantenimento della figlia ad € 500,00 mensili.
Ciò detto, il ricorrente ha allegato, quali fatti nuovi, l'aumento dei tempi di Pt_1
permanenza della minore presso di sé, la nascita del figlio in data 2.2.2023 dalla Per_2
sua relazione con la nuova compagna, il suo trasferimento ad Arezzo ed il conseguente incremento delle spese di viaggio per frequentare la minore, il peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024 ed il nuovo matrimonio della in data 28.7.2022. CP_1
In questo quadro, la resistente ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della richiesta di modifica in quanto i fatti prospettati come “nuovi” si erano in realtà verificati nel periodo intercorrente tra la pronuncia del Tribunale e quella della Corte d'Appello in sede di reclamo e dovevano quindi essere fatti valere in quella sede.
In effetti, le esigenze di concentrazione della tutela e di speditezza del procedimento portano a ritenere che i fatti sopravvenuti, verificatisi cioè nel corso del procedimento di impugnazione di un determinato provvedimento, debbano essersi fatti valere nell'ambito del suddetto procedimento di impugnazione, tanto più che tali fatti sopravvenuti fuoriescono pacificamente dal divieto di ius novorum stabilito, con riguardo al giudizio di appello, dall'art. 345 comma 1° c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119, proprio con riferimento ai fatti che incidono sul diritto al mantenimento). Ciò comporta che, ove i fatti nuovi che si verificano nel corso del procedimento di impugnazione del provvedimento di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento siano fatti valere in via autonoma, successivamente alla conclusione del procedimento medesimo, la relativa domanda sia inammissibile.
Ciò detto, la nascita di in data 2.2.2023, ovvero in epoca successiva al Parte_2
decreto del tribunale che aveva regolamentato i rapporti tra le parti ma in epoca antecedente al decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'Appello, non costituisce un fatto nuovo da far valere in questa sede.
Peraltro, come evidenziato in giurisprudenza, qualora a supporto della richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo N. 978/2024 R.G. 7 / 12
depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (in tal senso, con riferimento all'assegno divorzile, ma con principio estensibile al caso di specie, cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2021, n. 21818); il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2000, n. 15065).
Dunque, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, a seguito della formazione del nuovo nucleo familiare da parte del la modifica dell'assegno Pt_1
di mantenimento non è automatica ma presuppone l'accertamento di una modifica delle sue condizioni economiche e, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in tal senso, non avendo neanche indicato quale sia la situazione economica, patrimoniale e reddituale della nuova compagna.
Analogamente, anche il nuovo matrimonio della in data 28.7.2022, CP_1
ugualmente verificatosi dopo il provvedimento del Tribunale ma prima di quello della
Corte d'Appello, non costituisce un fatto nuovo.
Peraltro, come evidenziato in giurisprudenza, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge, con la conseguenza che le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n. 18538). Dunque, in ogni caso, N. 978/2024 R.G. 8 / 12
l'eventuale miglioramento delle condizioni economiche della in CP_1
conseguenza del proprio matrimonio risulta irrilevante.
La circostanza, affermata nel ricorso introduttivo, che abbia aumentato i tempi di Per_1
permanenza presso il tempi che sarebbero diventati sostanzialmente paritari, Pt_1
costituisce invece un vero e proprio fatto nuovo.
Tale circostanza, tuttavia, specificamente contestata dalla è risultata del CP_1
tutto sfornita di prova, tanto che, successivamente, lo stesso ricorrente ha sottolineato più volte che la richiesta di modifica comporterebbe per la minore un minimo cambiamento, consistente nello stare con il padre un giorno e mezzo in più, il che renderebbe paritario il collocamento, con ciò confermando che, attualmente, le modalità di visita non hanno subito alcun cambiamento. Del resto, anche la minore, nel corso della propria audizione, ha riferito chiaramente che, attualmente, sta con la madre un giorno in più che col padre.
In questo senso, la modifica richiesta dal appare basata, non tanto sulla Pt_1
necessità di adeguare il dispositivo di visita alle già concretamente mutate modalità di visita stesse, quanto piuttosto sulla sua volontà di adeguare le modalità di visita alle proprie mutate esigenze di vita, sia con riferimento al rapporto con la nuova compagna ed il figlio da poco nato che con riferimento al proprio lavoro.
In questa prospettiva, è pur vero che costituisce un fatto nuovo anche il fatto che il abbia trasferito la propria residenza da Torrita di Siena (SI) ad Arezzo, dove Pt_1
vive con la propria nuova compagna ed il figlio fatto a cui è legato anche Per_2
l'aggravamento dei costi per gli spostamenti, anch'esso lamentato dal ricorrente, in conseguenza della necessità di acquistare un'autovettura più grande di quella precedente, necessaria anche per trasportare la nuova compagna e le due figlie di costei, costi che sarebbero stati ulteriormente aggravati dall'aumento delle spese di mantenimento della figlia, derivante dal fatto che la si sarebbe rifiutata di CP_1
fornire alla figlia i necessari capi di vestiario ed avrebbe preteso la restituzione di quelli forniti.
E tuttavia, anzitutto, da un lato, pare da escludere che la modifica del regime di collocamento possa consentire alla minore un miglior inserimento nel nuovo nucleo N. 978/2024 R.G. 9 / 12
familiare del padre. Ancora nel corso dell'audizione, in effetti, la minore ha riferito che, mentre inizialmente era solita recarsi col padre ad Arezzo in tutti i fine settimana in cui stava con lui, successivamente aveva avuto un litigio con la figlia della nuova compagna del padre ed aveva iniziato a trovarsi a disagio nella casa di Arezzo, tanto che aveva iniziato a vedere il padre solo nella vecchia casa familiare di Torrita di
Siena e non ad Arezzo.
Dall'altro lato, si deve escludere che un'eventuale modifica possa essere disposta per accontentare la volontà della figlia. In effetti, la minore, sempre nel corso dell'audizione, pur affermando che, in linea di principio, era “giusto” che entrambi i genitori passassero un tempo uguale con lei e che anche lei, stando bene con entrambi, avrebbe voluto stare lo stesso tempo con ciascuno dei due, ha comunque chiaramente affermato di avere le proprie amicizie a Torrita di Siena, di svolgere l'attività di equitazione a Foiano della Chiana e di voler proseguire gli studi alla scuola superiore a
Montepulciano, e quindi di voler restare comunque a Torrita di Siena, ove si trova il suo centro d'interesse; il che porta ad escludere che la minore intenda vedere il padre nella nuova casa di Arezzo, unitamente alla nuova compagna del padre ed alle figlie di costei ed al nuovo figlio di entrambi;
per lei, dunque, la modifica del regime di visita sarebbe “giusta” nei limiti in cui non andasse a modificare la sua collocazione in
Torrita di Siena. Tanto è vero che, da ultimo, il ricorrente ha affermato che, in caso di provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni, durante la settimana, la figlia resterebbe comunque a Torrita di Siena.
Ed allora, sempre in questa prospettiva, la richiesta del appare in sé Pt_1
contraddittoria; in effetti, dovendosi ipotizzare che, nell'interesse di il Per_1 Pt_1
eserciti il proprio diritto di visita a Torrita di Siena, come richiesto da non si Per_1
capisce come ciò possa consentire al medesimo una migliore organizzazione Pt_1
del nuovo nucleo familiare ed è lecito ipotizzare che, in realtà, l'unico motivo della richiesta sia quello economico, cioè quello di ottenere una corrispondente riduzione dell'assegno di mantenimento sul presupposto e quale conseguenza di una collocazione formalmente paritaria, presumibilmente destinata a rimanere inattuata perché contrastante con le esigenze familiari e lavorative del ad Arezzo. Pt_1 N. 978/2024 R.G. 10 / 12
Da ultimo, resta da valutare il fatto che la situazione economica del sia Pt_1
peggiorata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024.
A tal proposito, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 4 fasc.ricorrente) risulta che il ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con Pt_1
Maito S.r.l. dal 27.11.2023 al 31.5.2024 e che, successivamente alla cessazione di tale rapporto di lavoro, ha iniziato a percepire la NASpI (docc. 7 e 8 fasc.ricorrente) per un importo iniziale lordo di € 1.374,00, a fronte di una retribuzione lorda media mensile dell'ultimo quadriennio di € 2.645,78. Dall'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente risulta che poi il ha sottoscritto in data 23.10.2024 un contratto di Pt_1
lavoro con Arezzo Servizi S.Cons.r.l. (doc. 2 fasc.ricorrente memoria 10.12.2024) ma che tale rapporto è stato risolto in data 2.12.2024 per il mancato superamento del periodo di prova (doc. 3 fasc.ricorrente memoria 10.12.2024). Allo stato, quindi, deve ritenersi che il percepisca nuovamente la NASpI per € 1280,35 (doc. A Pt_1
fasc.ricorrente memoria 25.2.2025).
La resistente ha sul punto evidenziato che, in precedenza, il lavorava presso Pt_1
e che non era dato comprendere le ragioni della cessazione del Controparte_2
rapporto lavorativo. Solo da ultimo, in effetti, il ha prodotto la lettera di Pt_1
licenziamento (doc. D fasc.ricorrente memoria 25.2.2025), dalla quale emerge che il rapporto di lavoro con Ilapak Italia S.p.A. sia cessato per licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. a causa del venir meno del rapporto di fiducia con il datore di lavoro in conseguenza di condotte offensive tenute dal nei confronti Pt_1
del proprio teamleader. D'altro canto, dalla documentazione in atti non risulta né perché il contratto di lavoro a tempo determinato con Maito S.r.l. non sia stato prorogato (doc. 4 fasc.ricorrente) né perché il non abbia superato il periodo di Pt_1
prova presso Arezzo Servizi S.Cons.r.l..
In questa prospettiva, dovendosi ribadire che la mera diminuzione reddituale non appare sufficiente a giustificare automaticamente la riduzione o la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, si deve considerare che la diminuzione dello stipendio del non è incolpevole ma ad esso imputabile e che, per tale ragione, Pt_1
essa non può incidere sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento. N. 978/2024 R.G. 11 / 12
In conclusione, quindi, non essendo emersi fatti nuovi tali da giustificare la modifica delle condizioni precedentemente disposte, la domanda del ricorrente deve Pt_1
essere rigettata.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare alla le spese di lite da essa Pt_1 Pt_3
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia da ritenersi “indeterminabile, complessità bassa” - e dell'attività difensiva espletata - applicandosi i parametri medi alla fase istruttoria, nella quale si è svolta l'audizione della figlia minorenne, e quelli minimi per le altre fasi -.
D'altro canto, le spese per l'ausiliario nell'audizione, per come già liquidate in corso di causa con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna parte, considerato che la prestazione dell'ausiliario, così come quella del consulente tecnico d'ufficio, è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009,
n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_3
in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese dell'ausiliario, così come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna parte. N. 978/2024 R.G. 12 / 12
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Ingrid Bonaviri, presso il cui studio in Arezzo,
Corso Italia n. 275, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Viale Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso) N. 978/2024 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, per l'Avv. Ingrid Bonaviri conclude come da ricorso: “chiede Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modifichi le condizioni del decreto del 09.03.2022, disponendo quanto segue:
1. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con modalità paritetica e doppio domicilio.
2. Disporre il seguente calendario di frequentazione, da alternare ogni due settimane:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Dall'uscita Madre Dall'uscita Padre Dall'uscita Madre Madre di scuola
con di scuola
con di scuola
con
con
Madre con
pernotto Padre con
pernotto Madre con
pernotto
pernotto
pernotto
pernotto
pernotto
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Dall'uscita Padre Dall'uscita Madre Dall'uscita Padre Padre con di scuola con di scuola con di scuola con pernotto
Padre con
pernotto Madre con
pernotto Padre
pernotto
pernotto
pernotto
Tale schema di frequentazione, che ricalca quello della compagna del con le Pt_1
figlie, consentirebbe di agevolare la gestione da parte del padre da un lato nei confronti di dall'altro nei confronti del secondo figlio ricavando maggior Per_1 Per_2
spazi da poter dedicare ad entrambi i figli e consentendo a di frequentare anche Per_1
quando si rechi dal padre, ad Arezzo. Persona_3
Nel periodo scolastico sarà cura del genitore con cui ha pernottato di Per_1
accompagnarla a scuola, mentre sarà cura dell'altro genitore andare a prenderla all'uscita di scuola.
A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, sarà compito della madre, nei giorni stabiliti, portare Per_1
presso il padre e sarà cura del padre riportare presso la casa della madre. Per_1 N. 978/2024 R.G. 3 / 12
Nel periodo estivo e nelle vacanze scolastiche il passaggio della minore da un genitore all'altro avrà come orario le 8.30 del mattino del giorno stabilito.
Nei giorni festivi infrasettimanali il passaggio delle minori da un genitore all'altro avverrà sempre alle 10 del giorno stabilito.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni
Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa
3. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, quando la stessa si troverà con ognuno di loro, provvedendo al rimborso reciproco delle spese straordinarie sostenute, nella misura del 50%, con pedissequo riferimento ai protocolli di intesa, sottoscritti dal Tribunale di Siena, circa la definizione delle stesse.
4. I genitori trascorreranno con 15 giorni, durante le vacanze estive, anche non Per_1
consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, a favore del ricorrente.”; per l'Avv. Simona Ristori conclude come da comparsa di Controparte_1
costituzione: “affinché l'On.le Tribunale adito voglia respingere tutte le domande avversarie, confermando integralmente le modalità di affidamento previste dal decreto del Tribunale di Siena del 09.03.2022 depositato in data 18.10.2022 nel procedimento
n. 1247/2021 VG e le statuizioni economiche disposte dalla Corte d'Appello di
Firenze con decreto del 03.01.2024 nel procedimento n. 250/2023 VG. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 18.5.2024, Parte_1
esponeva che il Tribunale di Siena, con decreto collegiale del 9.3.2022, aveva regolato le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1 N. 978/2024 R.G. 4 / 12
disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con CP_1
collocamento prevalente presso la madre, ed il versamento, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 350,00 mensili da rivalutare annualmente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e che quindi, su reclamo della nella sua contumacia, la Corte di Appello di CP_1
Firenze, con decreto del 3.1.2024, in parziale riforma del decreto impugnato, aveva aumentato il contributo al mantenimento della figlia minore ad € 500,00; Per_1
sosteneva che, successivamente, aveva aumentato i tempi di permanenza presso Per_1
di lui, che erano diventati paritari, e che, nell'interesse della figlia, egli aveva trasferito la propria residenza ad Arezzo;
evidenziava che in data 2.2.2023, dalla relazione con la sua nuova compagna, era nato il figlio e che ciò determinava un aumento degli Per_2
obblighi a suo carico e che la sua situazione economica era destinata a peggiorare dal
31.5.2024 a seguito della preannunciata cessazione del rapporto di lavoro;
evidenziava altresì che la aveva contratto matrimonio in data 28.7.2022 e che la sua CP_1
situazione economica era migliorata;
da ultimo, evidenziava l'aggravamento dei costi per gli spostamenti, che lo avevano costretto all'acquisto di un'autovettura di grosse dimensioni, nonché quello delle spese di mantenimento della figlia in quanto la si rifiutava di fornirle capi di vestiario e pretendeva la restituzione di quelli CP_1
forniti; concludeva chiedendo, a modifica del precedente provvedimento, il collocamento paritario della figlia corrispondente a quello della figlia della Per_1
propria compagna, e il mantenimento diretto della minore, ferme le altre condizioni, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva e contestava le richieste avversarie;
Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 20.11.2024, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti: all'udienza del 4.4.2025, veniva espletata l'audizione della figlia minore, ultradodicenne, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.. N. 978/2024 R.G. 5 / 12
All'udienza del 13.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
In proposito, si deve premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, in punto di fatto, per quel che interessa in questa sede, l'esercizio della potestà genitoriale tra le parti in causa e la figlia è attualmente regolato dal decreto del Tribunale di Siena del 9.3.2022 (doc. 1 fasc.ricorrente), che, a seguito del ricorso del aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne Pt_1 con collocamento prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento di €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come parzialmente modificato dalla
Corte d'Appello di Firenze che, a seguito del reclamo della del 17.4.2022, CP_1 N. 978/2024 R.G. 6 / 12
nella contumacia del con decreto del 7.7.2023 (doc. 2 fasc.ricorrente), ha Pt_1
aumentato l'assegno di mantenimento della figlia ad € 500,00 mensili.
Ciò detto, il ricorrente ha allegato, quali fatti nuovi, l'aumento dei tempi di Pt_1
permanenza della minore presso di sé, la nascita del figlio in data 2.2.2023 dalla Per_2
sua relazione con la nuova compagna, il suo trasferimento ad Arezzo ed il conseguente incremento delle spese di viaggio per frequentare la minore, il peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024 ed il nuovo matrimonio della in data 28.7.2022. CP_1
In questo quadro, la resistente ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della richiesta di modifica in quanto i fatti prospettati come “nuovi” si erano in realtà verificati nel periodo intercorrente tra la pronuncia del Tribunale e quella della Corte d'Appello in sede di reclamo e dovevano quindi essere fatti valere in quella sede.
In effetti, le esigenze di concentrazione della tutela e di speditezza del procedimento portano a ritenere che i fatti sopravvenuti, verificatisi cioè nel corso del procedimento di impugnazione di un determinato provvedimento, debbano essersi fatti valere nell'ambito del suddetto procedimento di impugnazione, tanto più che tali fatti sopravvenuti fuoriescono pacificamente dal divieto di ius novorum stabilito, con riguardo al giudizio di appello, dall'art. 345 comma 1° c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119, proprio con riferimento ai fatti che incidono sul diritto al mantenimento). Ciò comporta che, ove i fatti nuovi che si verificano nel corso del procedimento di impugnazione del provvedimento di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento siano fatti valere in via autonoma, successivamente alla conclusione del procedimento medesimo, la relativa domanda sia inammissibile.
Ciò detto, la nascita di in data 2.2.2023, ovvero in epoca successiva al Parte_2
decreto del tribunale che aveva regolamentato i rapporti tra le parti ma in epoca antecedente al decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'Appello, non costituisce un fatto nuovo da far valere in questa sede.
Peraltro, come evidenziato in giurisprudenza, qualora a supporto della richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo N. 978/2024 R.G. 7 / 12
depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (in tal senso, con riferimento all'assegno divorzile, ma con principio estensibile al caso di specie, cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2021, n. 21818); il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2000, n. 15065).
Dunque, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, a seguito della formazione del nuovo nucleo familiare da parte del la modifica dell'assegno Pt_1
di mantenimento non è automatica ma presuppone l'accertamento di una modifica delle sue condizioni economiche e, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in tal senso, non avendo neanche indicato quale sia la situazione economica, patrimoniale e reddituale della nuova compagna.
Analogamente, anche il nuovo matrimonio della in data 28.7.2022, CP_1
ugualmente verificatosi dopo il provvedimento del Tribunale ma prima di quello della
Corte d'Appello, non costituisce un fatto nuovo.
Peraltro, come evidenziato in giurisprudenza, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge, con la conseguenza che le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n. 18538). Dunque, in ogni caso, N. 978/2024 R.G. 8 / 12
l'eventuale miglioramento delle condizioni economiche della in CP_1
conseguenza del proprio matrimonio risulta irrilevante.
La circostanza, affermata nel ricorso introduttivo, che abbia aumentato i tempi di Per_1
permanenza presso il tempi che sarebbero diventati sostanzialmente paritari, Pt_1
costituisce invece un vero e proprio fatto nuovo.
Tale circostanza, tuttavia, specificamente contestata dalla è risultata del CP_1
tutto sfornita di prova, tanto che, successivamente, lo stesso ricorrente ha sottolineato più volte che la richiesta di modifica comporterebbe per la minore un minimo cambiamento, consistente nello stare con il padre un giorno e mezzo in più, il che renderebbe paritario il collocamento, con ciò confermando che, attualmente, le modalità di visita non hanno subito alcun cambiamento. Del resto, anche la minore, nel corso della propria audizione, ha riferito chiaramente che, attualmente, sta con la madre un giorno in più che col padre.
In questo senso, la modifica richiesta dal appare basata, non tanto sulla Pt_1
necessità di adeguare il dispositivo di visita alle già concretamente mutate modalità di visita stesse, quanto piuttosto sulla sua volontà di adeguare le modalità di visita alle proprie mutate esigenze di vita, sia con riferimento al rapporto con la nuova compagna ed il figlio da poco nato che con riferimento al proprio lavoro.
In questa prospettiva, è pur vero che costituisce un fatto nuovo anche il fatto che il abbia trasferito la propria residenza da Torrita di Siena (SI) ad Arezzo, dove Pt_1
vive con la propria nuova compagna ed il figlio fatto a cui è legato anche Per_2
l'aggravamento dei costi per gli spostamenti, anch'esso lamentato dal ricorrente, in conseguenza della necessità di acquistare un'autovettura più grande di quella precedente, necessaria anche per trasportare la nuova compagna e le due figlie di costei, costi che sarebbero stati ulteriormente aggravati dall'aumento delle spese di mantenimento della figlia, derivante dal fatto che la si sarebbe rifiutata di CP_1
fornire alla figlia i necessari capi di vestiario ed avrebbe preteso la restituzione di quelli forniti.
E tuttavia, anzitutto, da un lato, pare da escludere che la modifica del regime di collocamento possa consentire alla minore un miglior inserimento nel nuovo nucleo N. 978/2024 R.G. 9 / 12
familiare del padre. Ancora nel corso dell'audizione, in effetti, la minore ha riferito che, mentre inizialmente era solita recarsi col padre ad Arezzo in tutti i fine settimana in cui stava con lui, successivamente aveva avuto un litigio con la figlia della nuova compagna del padre ed aveva iniziato a trovarsi a disagio nella casa di Arezzo, tanto che aveva iniziato a vedere il padre solo nella vecchia casa familiare di Torrita di
Siena e non ad Arezzo.
Dall'altro lato, si deve escludere che un'eventuale modifica possa essere disposta per accontentare la volontà della figlia. In effetti, la minore, sempre nel corso dell'audizione, pur affermando che, in linea di principio, era “giusto” che entrambi i genitori passassero un tempo uguale con lei e che anche lei, stando bene con entrambi, avrebbe voluto stare lo stesso tempo con ciascuno dei due, ha comunque chiaramente affermato di avere le proprie amicizie a Torrita di Siena, di svolgere l'attività di equitazione a Foiano della Chiana e di voler proseguire gli studi alla scuola superiore a
Montepulciano, e quindi di voler restare comunque a Torrita di Siena, ove si trova il suo centro d'interesse; il che porta ad escludere che la minore intenda vedere il padre nella nuova casa di Arezzo, unitamente alla nuova compagna del padre ed alle figlie di costei ed al nuovo figlio di entrambi;
per lei, dunque, la modifica del regime di visita sarebbe “giusta” nei limiti in cui non andasse a modificare la sua collocazione in
Torrita di Siena. Tanto è vero che, da ultimo, il ricorrente ha affermato che, in caso di provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni, durante la settimana, la figlia resterebbe comunque a Torrita di Siena.
Ed allora, sempre in questa prospettiva, la richiesta del appare in sé Pt_1
contraddittoria; in effetti, dovendosi ipotizzare che, nell'interesse di il Per_1 Pt_1
eserciti il proprio diritto di visita a Torrita di Siena, come richiesto da non si Per_1
capisce come ciò possa consentire al medesimo una migliore organizzazione Pt_1
del nuovo nucleo familiare ed è lecito ipotizzare che, in realtà, l'unico motivo della richiesta sia quello economico, cioè quello di ottenere una corrispondente riduzione dell'assegno di mantenimento sul presupposto e quale conseguenza di una collocazione formalmente paritaria, presumibilmente destinata a rimanere inattuata perché contrastante con le esigenze familiari e lavorative del ad Arezzo. Pt_1 N. 978/2024 R.G. 10 / 12
Da ultimo, resta da valutare il fatto che la situazione economica del sia Pt_1
peggiorata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024.
A tal proposito, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 4 fasc.ricorrente) risulta che il ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con Pt_1
Maito S.r.l. dal 27.11.2023 al 31.5.2024 e che, successivamente alla cessazione di tale rapporto di lavoro, ha iniziato a percepire la NASpI (docc. 7 e 8 fasc.ricorrente) per un importo iniziale lordo di € 1.374,00, a fronte di una retribuzione lorda media mensile dell'ultimo quadriennio di € 2.645,78. Dall'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente risulta che poi il ha sottoscritto in data 23.10.2024 un contratto di Pt_1
lavoro con Arezzo Servizi S.Cons.r.l. (doc. 2 fasc.ricorrente memoria 10.12.2024) ma che tale rapporto è stato risolto in data 2.12.2024 per il mancato superamento del periodo di prova (doc. 3 fasc.ricorrente memoria 10.12.2024). Allo stato, quindi, deve ritenersi che il percepisca nuovamente la NASpI per € 1280,35 (doc. A Pt_1
fasc.ricorrente memoria 25.2.2025).
La resistente ha sul punto evidenziato che, in precedenza, il lavorava presso Pt_1
e che non era dato comprendere le ragioni della cessazione del Controparte_2
rapporto lavorativo. Solo da ultimo, in effetti, il ha prodotto la lettera di Pt_1
licenziamento (doc. D fasc.ricorrente memoria 25.2.2025), dalla quale emerge che il rapporto di lavoro con Ilapak Italia S.p.A. sia cessato per licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. a causa del venir meno del rapporto di fiducia con il datore di lavoro in conseguenza di condotte offensive tenute dal nei confronti Pt_1
del proprio teamleader. D'altro canto, dalla documentazione in atti non risulta né perché il contratto di lavoro a tempo determinato con Maito S.r.l. non sia stato prorogato (doc. 4 fasc.ricorrente) né perché il non abbia superato il periodo di Pt_1
prova presso Arezzo Servizi S.Cons.r.l..
In questa prospettiva, dovendosi ribadire che la mera diminuzione reddituale non appare sufficiente a giustificare automaticamente la riduzione o la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, si deve considerare che la diminuzione dello stipendio del non è incolpevole ma ad esso imputabile e che, per tale ragione, Pt_1
essa non può incidere sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento. N. 978/2024 R.G. 11 / 12
In conclusione, quindi, non essendo emersi fatti nuovi tali da giustificare la modifica delle condizioni precedentemente disposte, la domanda del ricorrente deve Pt_1
essere rigettata.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare alla le spese di lite da essa Pt_1 Pt_3
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia da ritenersi “indeterminabile, complessità bassa” - e dell'attività difensiva espletata - applicandosi i parametri medi alla fase istruttoria, nella quale si è svolta l'audizione della figlia minorenne, e quelli minimi per le altre fasi -.
D'altro canto, le spese per l'ausiliario nell'audizione, per come già liquidate in corso di causa con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna parte, considerato che la prestazione dell'ausiliario, così come quella del consulente tecnico d'ufficio, è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009,
n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_3
in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese dell'ausiliario, così come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna parte. N. 978/2024 R.G. 12 / 12
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao