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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA CARTOLARE DEL 7/01/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2633/2022 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente , in p.l.r.p.t. Parte_1
l'Avv. NICCOLI ALFONSO nel mandato;
per parte opposta l'Avv. SALTALAMACCHIA P. SERGIO Controparte_1
nel mandato.
La giudice ha invitato i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori si sono riportati ai rispettivi scritti ed alle note conclusive in sostituzione d'udienza autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee ccaarrttoollaarree,, pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
In via preliminare è necessario evidenziare che l'odierna parte opposta nelle note conclusive depositate in data 20 dicembre 2024 ha limitato la domanda al pagamento dei soli interessi moratori, dando atto che la sorte capitale azionata in via monitoria è stata totalmente versata dall' successivamente alla prima udienza e, precisamente, in data 12.04.2023. Parte_2
Il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato ma, nel merito, l'opposizione si profila comunque infondata.
Si parta dalla considerazione che parte opposta ha fondato il proprio diritto di credito su fatture, nonché su documentazione riguardante le prestazioni svolte dall'originario creditore cedente.
1 Orbene, vista l'assenza di un unitario documento contrattuale sul quale si radica la pretesa opposta, occorre primariamente soffermarsi sul principio secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam.
Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi rispettato in virtù di quanto segue.
Si consideri, infatti, che se è vero che l'art. 17 R.D. 2440/1923 richiede necessariamente la forma scritta nei contratti con la P.A. è anche vero che, pur non derogandosi alla forma scritta, ai sensi dell'art. 17 cit. i contratti con la P.A. possono stipularsi anche “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali” con la conseguenza che in dette ipotesi avviene una deroga non alla forma scritta ad substantiam ma alla consacrazione dell'accordo in un unico documento.
In proposito le Sezioni Unite hanno chiarito che “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali.
Nello specifico la ha depositato le fatture inviate elettronicamente con le relative Parte_3
ricevute di accettazione, consegna e decorrenza termine ma, anche gli ordini, le delibere con impegno spesa e i DDT attestanti inequivocabilmente la richiesta e la relativa autorizzazione della fornitura nonché l'effettivo espletamento della stessa. In ogni fattura, peraltro, così come negli ordini è riportato il codice CIG, ossia il codice identificativo della gara.
Il rapporto negoziale, dunque, deve ritenersi corrispondente al dettato di cui all'art. 17 cit.
La domanda, come limitata e precisata in corso di causa, è quindi fondata.
Si deve ritenere pacifico che, nell'ipotesi di specie, in caso di ritardato pagamento deve trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, in quanto si è dinanzi a una “transazione commerciale”.
Tanto premesso, al fine di un corretto calcolo degli interessi, però, deve tenersi conto, in relazione al dies a quo, di quanto disposto dall'art. 4 d.lgs. 231/2002 secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, norma che va letta in combinato disposto con l'art. 4 comma 2 a) d.lgs.
231/2002 secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
2 equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Nel caso in esame sono stati prodotti i ddt attestanti la consegna della merce, sicchè gli interessi sono dovuti dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della merce.
Le spese di lite, avuto riguardo all'intervenuto pagamento delle fatture, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: revoca il decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta degli interessi ai sensi dell'art. 4
c. 1 del D. Lgs 231/2002 con la decorrenza di cui in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 08/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
3
Chiamata la causa iscritta al N. 2633/2022 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente , in p.l.r.p.t. Parte_1
l'Avv. NICCOLI ALFONSO nel mandato;
per parte opposta l'Avv. SALTALAMACCHIA P. SERGIO Controparte_1
nel mandato.
La giudice ha invitato i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori si sono riportati ai rispettivi scritti ed alle note conclusive in sostituzione d'udienza autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee ccaarrttoollaarree,, pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
In via preliminare è necessario evidenziare che l'odierna parte opposta nelle note conclusive depositate in data 20 dicembre 2024 ha limitato la domanda al pagamento dei soli interessi moratori, dando atto che la sorte capitale azionata in via monitoria è stata totalmente versata dall' successivamente alla prima udienza e, precisamente, in data 12.04.2023. Parte_2
Il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato ma, nel merito, l'opposizione si profila comunque infondata.
Si parta dalla considerazione che parte opposta ha fondato il proprio diritto di credito su fatture, nonché su documentazione riguardante le prestazioni svolte dall'originario creditore cedente.
1 Orbene, vista l'assenza di un unitario documento contrattuale sul quale si radica la pretesa opposta, occorre primariamente soffermarsi sul principio secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam.
Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi rispettato in virtù di quanto segue.
Si consideri, infatti, che se è vero che l'art. 17 R.D. 2440/1923 richiede necessariamente la forma scritta nei contratti con la P.A. è anche vero che, pur non derogandosi alla forma scritta, ai sensi dell'art. 17 cit. i contratti con la P.A. possono stipularsi anche “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali” con la conseguenza che in dette ipotesi avviene una deroga non alla forma scritta ad substantiam ma alla consacrazione dell'accordo in un unico documento.
In proposito le Sezioni Unite hanno chiarito che “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali.
Nello specifico la ha depositato le fatture inviate elettronicamente con le relative Parte_3
ricevute di accettazione, consegna e decorrenza termine ma, anche gli ordini, le delibere con impegno spesa e i DDT attestanti inequivocabilmente la richiesta e la relativa autorizzazione della fornitura nonché l'effettivo espletamento della stessa. In ogni fattura, peraltro, così come negli ordini è riportato il codice CIG, ossia il codice identificativo della gara.
Il rapporto negoziale, dunque, deve ritenersi corrispondente al dettato di cui all'art. 17 cit.
La domanda, come limitata e precisata in corso di causa, è quindi fondata.
Si deve ritenere pacifico che, nell'ipotesi di specie, in caso di ritardato pagamento deve trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, in quanto si è dinanzi a una “transazione commerciale”.
Tanto premesso, al fine di un corretto calcolo degli interessi, però, deve tenersi conto, in relazione al dies a quo, di quanto disposto dall'art. 4 d.lgs. 231/2002 secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, norma che va letta in combinato disposto con l'art. 4 comma 2 a) d.lgs.
231/2002 secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
2 equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Nel caso in esame sono stati prodotti i ddt attestanti la consegna della merce, sicchè gli interessi sono dovuti dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della merce.
Le spese di lite, avuto riguardo all'intervenuto pagamento delle fatture, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: revoca il decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta degli interessi ai sensi dell'art. 4
c. 1 del D. Lgs 231/2002 con la decorrenza di cui in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 08/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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