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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI AL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 491/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cassino, in Via XX Parte_1
Settembre n. 23, presso lo studio degli avv. Roberta Di Zazzo e Tiziana
Siciliani, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via A.
Vona n. 8, presso lo studio dell'avv. Andrea Di Folca, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, Viale Dante n. 110, presso lo studio dell'avv. Raffaello Delli Colli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
- di aver lavorato, a far data dal 1 febbraio 1979 e sino al 30 giugno
1984, in favore della in qualità di Parte_2 operaio generico liv. 2 e di essere poi transitata alle dipendenze dirette del Comune di , prestando servizio per esso Controparte_2 sino al 22 novembre 2019, data del pensionamento;
- di aver ricevuto il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (c.d. e di aver verificato che, in luogo dei 40 anni e Pt_3
11 mesi (arrotondati a 41 ex lege stante il superamento del semestre) le erano stati riconosciuti solo 34 anni e 7 mesi di anzianità (arrotondati ex lege a 35), ossia solo il periodo decorrente da 1° giugno 1985, data di immissione in ruolo definitiva della ricorrente presso l'Ente di appartenenza;
- di essere stata iscritta alla ex IN dalla data di assunzione (1 febbraio 1979).
Pertanto, ha concluso chiedendo:
“Accertata la riconoscibilità degli anni di periodo avventizio ai fini del computo del T.F.S. e, per l'effetto, condannare i resistenti -in solido o ciascuno per la propria quota- a versare alla signora la ulteriore somma di Pt_1
T.F.S., ivi quantificata in € 7.032,56 lorda, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Condannare i resistenti in solido o ciascuno per la propria quota, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ivi si dichiarano antistatari”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
che ha eccepito in via preliminare la nullità per Parte_2 indeterminatezza della domanda attorea e genericità dei conteggi.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto che la ricorrente avrebbe in realtà dovuto agire in via amministrativa al fine di far rettificare i dati necessari per il calcolo del TFS,
2 circostanza che ha cagionato un danno alle resistenti stante il regolare versamento dei contributi all' e dunque potendosi configurare, nel caso CP_3 di specie, un'indebita percezione da parte dell'ente previdenziale. Ha, inoltre, affermato che come si evince dal Modello 350/P prodotto da parte ricorrente, lo stesso è stato predisposto dal Comune di , il Controparte_2 quale ha provveduto a indicare all' i dati necessari per il calcolo del CP_3
TFS, quindi l'eventuale errato calcolo del TFS asserito dalla parte ricorrente può dipendere esclusivamente dalla comunicazione fatta dallo stesso
Comune all' . A tal riguardo, ha citato l'art. 26, secondo comma, del CP_3
D.P.R. n. 1032 del 1973, secondo cui ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'amministrazione di appartenenza del dipendente (e quindi nel caso di spece il ) trasmette all'ente Controparte_2 previdenziale un "progetto di liquidazione".
Si è costituita tempestivamente in giudizio anche la parte resistente
, che ha eccepito in via preliminare il suo difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, stante il fatto che per il periodo di lavoro presso il
Comune di l' ha riconosciuto l'intera anzianità di Controparte_2 CP_3 servizio e sono stati scomputati dal conteggio dell'emolumento solo gli anni nel corso dei quali la ricorrente ha prestato attività lavorativa quale dipendente della Ha eccepito, altresì, il difetto di Parte_2 integrità del contraddittorio, sostenendo il litisconsorzio necessario dell' con riferimento alla pretesa fatta valere. Ha dunque rassegnato CP_3 le seguenti conclusioni: “1) in via principale e preliminare, dichiarare il
carente di legittimazione passiva e per l'effetto Controparte_2 ordinarne la estromissione con rigetto della domanda proposta;
2)in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare in ogni caso la non integrità del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell' , per le ragioni in premessa illustrate;
CP_3
3)rigettare le domande tutte proposte da parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto.”.
La causa è stata istruita in via documentale, è stata rinviata per la discussione e alla successiva udienza di discussione, sostituita dal deposito
3 di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione da parte delle parti resistenti di quanto spettante alla stessa a titolo di indennità premio di servizio (trattandosi di dipendenti di enti locali assunti in data antecedente al 2001, pur essendo denominata nel ricorso come trattamento di fine servizio o t.f.s.) per il servizio pre-ruolo prestato presso le stesse.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto a titolo di indennità premio di servizio solo il periodo dall'immissione in ruolo (34 anni e 7 mesi) con esclusione del periodo pre-ruolo (cfr. doc. “prospetto liquidazione tfs” all. fasc. ric.).
Peraltro, il Comune di nell'erogare la pensione ha Controparte_2 considerato come servizio utile ai fini del diritto anche il periodo non di ruolo
(cfr. doc. “decreto conferimento pensione” all. fasc. ric.). E il periodo non di ruolo risulta anche dall'estratto contributivo (cfr. doc. “estratto ” all. CP_3 fasc. ric.).
La domanda non può essere accolta, per difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.
Pur dando atto dell'esistenza di un orientamento del Tribunale di Cassino che si è espresso in termini favorevoli alla parte ricorrente (nelle pronunce citate in atti), deve viceversa ritenersi – in accordo con altra giurisprudenza di legittimità e di merito – che il titolare del lato passivo dell'obbligazione fatta valere con il ricorso introduttivo, nel caso di specie, sia esclusivamente l'istituto previdenziale e che dunque non possano rispondere CP_3 direttamente del pagamento della prestazione né l'ente datore di lavoro per il periodo in cui la parte ricorrente lamenta il mancato computo ai fini dell'indennità premio di fine servizio né l'ente datore di lavoro al momento della cessazione dal servizio.
Per inquadrare la fattispecie, può premettersi che, con espresso riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, l'art. 22
4 comma 10 del D.L. 31/8/1987, n. 359, convertito dalla legge 29/10/1987,
n. 440, stabilisce che “al personale iscritto da almeno un anno (anche non continuativo) all'ex IN, l'indennità di premio spetta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro”, e che, per quanto concerne il personale non di ruolo, l'art. 1 della Legge 152/1968, prevede che “l'iscrizione obbligatoria all'IN ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”.
In ogni caso, come si evince dal dato normativo (cfr. in particolare l'art. 9
Legge 29/1979 e l'art. 4 l. 152/1968, che espressamente pongono a carico dell'Istituto previdenziale il pagamento delle prestazioni, e fanno riferimento agli “iscritti” come beneficiari, senza alcun riferimento al datore di lavoro), soggetto tenuto ad erogare la indennità premio di fine servizio è allo stato attuale l' che ha assorbito le funzioni di (ex art. 21 CP_3 CP_4
D.L.201/2011, conv. con Legge 204/2011) il quale a sua volta è subentrato ad IN (ex art. 4 comma 2 d.lgs. 479/1994), ente originariamente tenuto all'erogazione della indennità premio servizio.
Sul punto si è inoltre chiaramente espressa anche la giurisprudenza di legittimità, nel dirimere una controversia analoga alla presente, riconoscendo quale contraddittore l'istituto previdenziale (cfr. Cass. civ.,
11/07/2024, n. 19023 in cui, nell'argomentazione volta a definire la natura del trattamento di fine servizio – se retribuzione o mera prestazione previdenziale – comunque si dà atto del dato normativo secondo il quale “al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l'I.N.A.D.E.L., attualmente l' ” CP_3
Allo stesso modo di è espressa la giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata
5 la controversia" (Cons. Stato., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465 e 31 gennaio 2006, n. 329 e 22 maggio 2000 n.
2950).
Il Consiglio di Stato ha infatti pure ritenuto che “l'amministrazione di appartenenza non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell' per il pagamento dell'indennità CP_4 di buonuscita ed i suoi accessori, non rivestendo detta amministrazione alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento."(Consiglio Stato , sez.
IV, 21 giugno 2007, n. 3365).
Non può condividersi l'argomentazione contenuta nei precedenti del
Tribunale di Cassino, con riferimento al parere del Consiglio di Stato n.
1697/97 del 12.11.1997, in quanto in tali casila legittimazione dell'ente locale è stata riconosciuta alla luce della impossibilità di iscrivere i soggetti, per i periodi pre-ruolo, all'IN, circostanza che avrebbe dunque determinato l'insussistenza dei presupposti per maturare l'indennità premio (“in relazione a detto periodo il personale assunto ai sensi della l. n.
285/1977 non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale”).
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico tra le parti, e documentalmente provato, che la parte ricorrente sia stata iscritta all'IN anche per il periodo pre-ruolo, per cui non può ritenersi applicabile alla fattispecie tale ragionamento.
Deve inoltre precisarsi che, alla luce dell'orientamento della Corte di
Cassazione pure citato nei precedenti del Tribunale, (Cass. n. 27427 del
01.12.2020 per cui “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 e altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874)” e dunque “l'iscrizione obbligatoria all'IN (ora , n.d.r.) ai fini del trattamento di previdenza, CP_3
è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti
6 tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal del tesoro”), l'obbligo di CP_5 iscrizione deve ritenersi sussistente anche per il periodo pre-ruolo.
In ogni caso, il richiamo all'automatismo delle prestazioni previdenziali contenuto in tale pronuncia, per cui l'indennità sarebbe comunque dovuta anche in assenza di iscrizione o di versamento della contribuzione, costituisce ulteriore elemento a conferma della conclusione per cui unico soggetto onerato del pagamento dell'indennità è l'ente previdenziale.
Alla luce di tali principi, e per come desumibile dal dato normativo, i soggetti convenuti in giudizio non sono dunque titolari del lato passivo dell'obbligazione fatta valere – esclusivamente legata al pagamento di parte dell'indennità premio di fine servizio di cui è debitore l' – e dunque CP_3 la domanda non può essere accolta nei loro confronti e va integralmente respinta.
In considerazione della sussistenza di diverso orientamento giurisprudenziale sulla fattispecie, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cassino il 27/06/2025
IL GIUDICE
GI AL
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